TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2613/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2613 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Fabi, giusta procura in atti Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 2.12.2024, con la concessione di un termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2022 adiva l'intestato Tribunale Parte_3
rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Tunisia il 28.07.2002; CP_1 - che, successivamente, i coniugi si trasferivano in Italia e che dalla loro unione nasceva la figlia (13.10.2008); Per_1
- che con sentenza n. 1254/2019, pubblicata il 2.07.2019, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- che il rapporto tra il padre e la figlia era sempre stato problematico, avendo il resistente frequentato la minore sempre molto poco ed in maniera discontinua;
- che negli ultimi anni il padre aveva interrotto qualsiasi tipo di rapporto con la figlia, omettendo di provvedere anche al suo mantenimento;
- che di fatto il padre si è totalmente disinteressato della vita della figlia, delegando alla madre ogni incombente.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente chiedeva di: “sciogliere il matrimonio tra i coniugi sigg.ri DR e contratto in Tunisia il 28.7.2002 presso il comune Pt_1 Pt_2 CP_1
di Manoouba registrato al n. 25 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marino
(RM). Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con obbligo del Per_2
padre di versare un assegno alla sig.ra un assegno mensile di mantenimento per la figlia Pt_1 minore in misura non inferiore ad € 300,00 o nella somma che il Giudice riterrà equa e congrua, oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Disposta la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza del
21.09.2012 compariva la sola parte ricorrente;
il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva CP_2
dichiarata la contumacia.
Con memoria integrativa depositata in data 5.05.2023 la ricorrente si riportava alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 27.03.2024 si procedeva all'ascolto della minore e, all'esito, la causa Per_1
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
2. Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito della controversia, stante la cittadinanza tunisina di entrambe le parti del presente giudizio, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso di accertamento positivo, individuare la legge applicabile al caso in esame.
2.1 Sulla giurisdizione italiana
Con riferimento al primo profilo, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Il Regolamento unionale (CE) n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1347/2000), applicabile ratione temporis al caso di specie, all'art. 3, inserito nel capo II dedicato alla “Competenza”, sezione 1 “Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio”, par. 1, lett. a), individua quale criterio di collegamento al fine della competenza a decidere, rectius giurisdizione, sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale vi è «la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto[…]».
In virtù del citato referente normativo e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha riconosciuto la c.d. vocazione universale dei regolamenti unionali in materia, si ritiene sussistere nel caso di specie la giurisdizione italiana, risultando la residenza abituale dei coniugi in Italia
(cfr., avuto riguardo al resistente, documentazione relativa all'esito della notificazione dell'ordinanza presidenziale, da cui risulta che il plico è stato consegnato a mani proprie del destinatario, residente in [...]).
Quanto alla questione riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, la norma di riferimento è costituita, invece, dall'art. 8 del citato Regolamento, secondo cui «Le autorità giurisdizionali di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi». Per “residenza abituale” si intende il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenuto conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato (CG 2 aprile 2009, C-523/07; CG 28 giugno 2018, C-512/17).
Orbene, poichè si è accertato che la figlia è nata e vive stabilmente in Italia con la madre, anche sotto detto profilo deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana. Avuto riguardo, infine, alla domanda avente ad oggetto l'obbligazione di mantenimento della figlia minore, si precisa che la stessa è esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, rientrando, invece, nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 4/2009, relativo “alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, l'art. 3 del citato Regolamento prevede: «Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
(…)».
Detta disciplina deve ritenersi applicabile alla domanda promossa dalla ricorrente stante l'accezione (notevolmente ampia) che la nozione di obbligazione alimentare assume nell'ambito del diritto europeo, nozione all'interno della quale devono essere ricomprese tutte «le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità»
(art. 1, par. 1, Reg. (CE) 4/2009), nonché i diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di alimenti previste nell'ordinamento italiano (cfr. Cass., S.U., 1.10.2009 n. 21053).
Orbene, la circostanza che sia il resistente sia la ricorrente creditrice risiedano abitualmente in
Italia e che l'intestato Tribunale abbia la giurisdizione a conoscere sia della domanda di divorzio sia della domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale induce a ritenere soddisfatti i criteri di cui all'art. 3 Reg. 4/2009 sopra richiamato, con conseguente radicamento della giurisdizione italiana.
2.2 Sulla legge applicabile
Verificata la competenza giurisdizionale, necessita vagliare la questione relativa alla legge applicabile alle domande in questa sede formulate.
In particolare, con riferimento alla domanda di divorzio, trova applicazione la disciplina dettata dal Regolamento UE n. 1259/2010, al quale va attribuito carattere universale in virtù di quanto espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 dello Regolamento stesso laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea. Ne consegue che la disciplina dell'indicato
Regolamento va estesa ai cittadini di Stati membri non partecipanti all'Unione Europea nonché ai cittadini extracomunitari. L'art. 8, lett. d), del Regolamento UE n. 1259/10, stabilisce che, in mancanza di scelta ad opera delle parti, si applica la legge dello Stato: «a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
L'elencazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento prevede criteri gerarchici a cascata, come risulta ricavabile dalla disamina del mero dato letterale e dall'utilizzazione dell'espressione
«o in mancanza», con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, considerato che entrambe le parti hanno la residenza abituale in Italia, deve farsi riferimento al criterio di cui alla lettera sub a), con conseguente applicazione alla domanda di scioglimento del matrimonio della legge italiana.
Anche avuto riguardo alle statuizioni riguardanti l'affidamento della minore ed i relativi obblighi di mantenimento è applicabile la legge italiana in forza dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata in Italia con Legge n. 101/2015, secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che, in questo caso, è l'Italia.
Inoltre, il combinato disposto degli artt. 15 Reg. CE n. 4/2009 e 3 del protocollo dell'Aja del
23 novembre 2007, disponendo l'applicazione della legge dello Stato di residenza del creditore alle obbligazioni alimentari, sancisce di fatto l'applicabilità della legge italiana, in questo caso, anche per la domanda di mantenimento del minore avanzata dalla ricorrente.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
3.1 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Tunisia il 28.07.2002, atteso che è decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Nulla deve essere disposto con riguardo all'ordine di annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile, atteso che non risulta che l'atto di matrimonio sia stato trascritto in Italia. Difatti, la documentazione depositata agli atti di causa, lungi dal costituire prova dell'avvenuta trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero, rappresenta una mera certificazione anagrafica attestante l'esistenza di un rapporto di coniugio tra le parti.
3.2 Sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole
In ordine al regime di affidamento della figlia minore, osserva il Tribunale che nel quadro delle norme dettate dagli artt. 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 16593 del 18/06/2008; Cass. civ., sez. I, n. 26587 del 17/12/2009; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24526 del 02/12/2010; Cass. civ., sez. I, n. 1777 del
08/02/2012).
In tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura, morale e materiale, del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla quale spetteranno da sé sola anche tutte le decisioni Per_1 di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ciò tenuto conto del sostanziale e protratto disinteresse mostrato dal padre nei confronti della figlia e del contegno complessivamente serbato dal resistente anche in occasione del presente procedimento. Invero, sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole del soggetto evocato in giudizio, nondimeno non può non evidenziarsi che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori tale scelta sia espressione di un sostanziale disinteresse genitoriale. Deve essere altresì disposto il collocamento della minore presso l'abitazione materna, dando così continuità ad una situazione di fatto già esistente e consolidata.
Con riferimento al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene che – tenuto conto dell'età ormai adolescenziale della figlia (16 anni) – il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare la figlia, previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, tenuto conto della volontà espressa della minore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
3.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione allegata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età della minore e delle sue presumibili esigenze di vita, il
Collegio reputa congruo porre a carico del padre, di cui non è dato conoscere l'attuale condizione economico-patrimoniale, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo dalla stessa richiesto pari a € 300,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate. Dette somme dovranno essere distratte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del
D.p.r. n. 115/2002, in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2613/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia il 28.07.2002 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2 CP_1
24.03.1966; b) nulla in merito all'annotazione della presenta sentenza nei registri dello stato civile, non essendo stato trascritto il matrimonio in Italia;
c) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, alla quale spetteranno anche tutte le Per_1 decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
d) dispone che la figlia sia collocata in via prevalente presso l'abitazione materna;
e) dispone che il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare la figlia previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, tenuto conto della volontà espressa dalla minore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
f) determina in € 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, somma da corrispondersi, a decorrrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
g) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
h) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, CP_1 Parte_1 Parte_2 che si liquidano nel complessivo importo di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, somme da distrarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2613 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Fabi, giusta procura in atti Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 2.12.2024, con la concessione di un termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2022 adiva l'intestato Tribunale Parte_3
rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Tunisia il 28.07.2002; CP_1 - che, successivamente, i coniugi si trasferivano in Italia e che dalla loro unione nasceva la figlia (13.10.2008); Per_1
- che con sentenza n. 1254/2019, pubblicata il 2.07.2019, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- che il rapporto tra il padre e la figlia era sempre stato problematico, avendo il resistente frequentato la minore sempre molto poco ed in maniera discontinua;
- che negli ultimi anni il padre aveva interrotto qualsiasi tipo di rapporto con la figlia, omettendo di provvedere anche al suo mantenimento;
- che di fatto il padre si è totalmente disinteressato della vita della figlia, delegando alla madre ogni incombente.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente chiedeva di: “sciogliere il matrimonio tra i coniugi sigg.ri DR e contratto in Tunisia il 28.7.2002 presso il comune Pt_1 Pt_2 CP_1
di Manoouba registrato al n. 25 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marino
(RM). Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con obbligo del Per_2
padre di versare un assegno alla sig.ra un assegno mensile di mantenimento per la figlia Pt_1 minore in misura non inferiore ad € 300,00 o nella somma che il Giudice riterrà equa e congrua, oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Disposta la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza del
21.09.2012 compariva la sola parte ricorrente;
il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva CP_2
dichiarata la contumacia.
Con memoria integrativa depositata in data 5.05.2023 la ricorrente si riportava alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 27.03.2024 si procedeva all'ascolto della minore e, all'esito, la causa Per_1
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
2. Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito della controversia, stante la cittadinanza tunisina di entrambe le parti del presente giudizio, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso di accertamento positivo, individuare la legge applicabile al caso in esame.
2.1 Sulla giurisdizione italiana
Con riferimento al primo profilo, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Il Regolamento unionale (CE) n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1347/2000), applicabile ratione temporis al caso di specie, all'art. 3, inserito nel capo II dedicato alla “Competenza”, sezione 1 “Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio”, par. 1, lett. a), individua quale criterio di collegamento al fine della competenza a decidere, rectius giurisdizione, sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale vi è «la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto[…]».
In virtù del citato referente normativo e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha riconosciuto la c.d. vocazione universale dei regolamenti unionali in materia, si ritiene sussistere nel caso di specie la giurisdizione italiana, risultando la residenza abituale dei coniugi in Italia
(cfr., avuto riguardo al resistente, documentazione relativa all'esito della notificazione dell'ordinanza presidenziale, da cui risulta che il plico è stato consegnato a mani proprie del destinatario, residente in [...]).
Quanto alla questione riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, la norma di riferimento è costituita, invece, dall'art. 8 del citato Regolamento, secondo cui «Le autorità giurisdizionali di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi». Per “residenza abituale” si intende il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenuto conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato (CG 2 aprile 2009, C-523/07; CG 28 giugno 2018, C-512/17).
Orbene, poichè si è accertato che la figlia è nata e vive stabilmente in Italia con la madre, anche sotto detto profilo deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana. Avuto riguardo, infine, alla domanda avente ad oggetto l'obbligazione di mantenimento della figlia minore, si precisa che la stessa è esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, rientrando, invece, nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 4/2009, relativo “alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, l'art. 3 del citato Regolamento prevede: «Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
(…)».
Detta disciplina deve ritenersi applicabile alla domanda promossa dalla ricorrente stante l'accezione (notevolmente ampia) che la nozione di obbligazione alimentare assume nell'ambito del diritto europeo, nozione all'interno della quale devono essere ricomprese tutte «le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità»
(art. 1, par. 1, Reg. (CE) 4/2009), nonché i diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di alimenti previste nell'ordinamento italiano (cfr. Cass., S.U., 1.10.2009 n. 21053).
Orbene, la circostanza che sia il resistente sia la ricorrente creditrice risiedano abitualmente in
Italia e che l'intestato Tribunale abbia la giurisdizione a conoscere sia della domanda di divorzio sia della domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale induce a ritenere soddisfatti i criteri di cui all'art. 3 Reg. 4/2009 sopra richiamato, con conseguente radicamento della giurisdizione italiana.
2.2 Sulla legge applicabile
Verificata la competenza giurisdizionale, necessita vagliare la questione relativa alla legge applicabile alle domande in questa sede formulate.
In particolare, con riferimento alla domanda di divorzio, trova applicazione la disciplina dettata dal Regolamento UE n. 1259/2010, al quale va attribuito carattere universale in virtù di quanto espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 dello Regolamento stesso laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea. Ne consegue che la disciplina dell'indicato
Regolamento va estesa ai cittadini di Stati membri non partecipanti all'Unione Europea nonché ai cittadini extracomunitari. L'art. 8, lett. d), del Regolamento UE n. 1259/10, stabilisce che, in mancanza di scelta ad opera delle parti, si applica la legge dello Stato: «a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
L'elencazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento prevede criteri gerarchici a cascata, come risulta ricavabile dalla disamina del mero dato letterale e dall'utilizzazione dell'espressione
«o in mancanza», con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, considerato che entrambe le parti hanno la residenza abituale in Italia, deve farsi riferimento al criterio di cui alla lettera sub a), con conseguente applicazione alla domanda di scioglimento del matrimonio della legge italiana.
Anche avuto riguardo alle statuizioni riguardanti l'affidamento della minore ed i relativi obblighi di mantenimento è applicabile la legge italiana in forza dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata in Italia con Legge n. 101/2015, secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che, in questo caso, è l'Italia.
Inoltre, il combinato disposto degli artt. 15 Reg. CE n. 4/2009 e 3 del protocollo dell'Aja del
23 novembre 2007, disponendo l'applicazione della legge dello Stato di residenza del creditore alle obbligazioni alimentari, sancisce di fatto l'applicabilità della legge italiana, in questo caso, anche per la domanda di mantenimento del minore avanzata dalla ricorrente.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
3.1 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Tunisia il 28.07.2002, atteso che è decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Nulla deve essere disposto con riguardo all'ordine di annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile, atteso che non risulta che l'atto di matrimonio sia stato trascritto in Italia. Difatti, la documentazione depositata agli atti di causa, lungi dal costituire prova dell'avvenuta trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero, rappresenta una mera certificazione anagrafica attestante l'esistenza di un rapporto di coniugio tra le parti.
3.2 Sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole
In ordine al regime di affidamento della figlia minore, osserva il Tribunale che nel quadro delle norme dettate dagli artt. 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 16593 del 18/06/2008; Cass. civ., sez. I, n. 26587 del 17/12/2009; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24526 del 02/12/2010; Cass. civ., sez. I, n. 1777 del
08/02/2012).
In tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura, morale e materiale, del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla quale spetteranno da sé sola anche tutte le decisioni Per_1 di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ciò tenuto conto del sostanziale e protratto disinteresse mostrato dal padre nei confronti della figlia e del contegno complessivamente serbato dal resistente anche in occasione del presente procedimento. Invero, sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole del soggetto evocato in giudizio, nondimeno non può non evidenziarsi che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori tale scelta sia espressione di un sostanziale disinteresse genitoriale. Deve essere altresì disposto il collocamento della minore presso l'abitazione materna, dando così continuità ad una situazione di fatto già esistente e consolidata.
Con riferimento al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene che – tenuto conto dell'età ormai adolescenziale della figlia (16 anni) – il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare la figlia, previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, tenuto conto della volontà espressa della minore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
3.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione allegata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età della minore e delle sue presumibili esigenze di vita, il
Collegio reputa congruo porre a carico del padre, di cui non è dato conoscere l'attuale condizione economico-patrimoniale, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo dalla stessa richiesto pari a € 300,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate. Dette somme dovranno essere distratte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del
D.p.r. n. 115/2002, in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2613/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia il 28.07.2002 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2 CP_1
24.03.1966; b) nulla in merito all'annotazione della presenta sentenza nei registri dello stato civile, non essendo stato trascritto il matrimonio in Italia;
c) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, alla quale spetteranno anche tutte le Per_1 decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
d) dispone che la figlia sia collocata in via prevalente presso l'abitazione materna;
e) dispone che il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare la figlia previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, tenuto conto della volontà espressa dalla minore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
f) determina in € 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, somma da corrispondersi, a decorrrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
g) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
h) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, CP_1 Parte_1 Parte_2 che si liquidano nel complessivo importo di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, somme da distrarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera