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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
IO VA, AT
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3483/2020 depositato il 22/10/2020
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Piazza Umberto 22 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SIL/.RIFIUTO I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il Rappresentante di Società_1 SpA insiste nel ricorso Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.10.2020 parte ricorrente impugna il silenzio diniego opposto dal Comune di
Motta sant'Nominativo_1 alle due istanze di rimborso relativa a ICI – anno 2009 per € 708,00.
Rileva parte ricorrente:
1. l'Obbligo di restituzione delle somme erroneamente corrisposte a titolo di ICI anno 2009;
2. la richiesta di riconoscimento degli interessi maturati e maturandi dal 16.12.2009 alla data di effettivo rimborso.
Si dà atto che nessuno è costituito peer il Comune impositore, ritualmente chiamato in giudizio.
In data 23 ottobre 2025 parte ricorrente deposita memorie illustrative ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Come è noto ed in difetto di uno specifico termine stabilito dalla legge di settore per la richiesta di rimborso si applica l'art. 21, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ai sensi del quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Quest'ultima disposizione, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
Parte ricorrente ha provato che entro il termine biennale ha presentato richiesta di rimborso .
Infatti ha presentato l'istanza di rimborso del 29 luglio 2010, in data 3 settembre 2010 e entro il termine prescrizionale ha documentato in atti di avere notificato a mezzo di raccomandata istanza di sollecito notificata il 27 aprile 2016.
Gli interessi legali decorrono dalla data della prima istanza di rimborso.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di Motta Sant'Anastasia alla restituzione della somma erroneamente corrisposta in duplicazione, con interessi legali dalla data della prima istanza e fino al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite di € 250,00 oltre oneri come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 Novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
IO VA, AT
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3483/2020 depositato il 22/10/2020
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Piazza Umberto 22 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SIL/.RIFIUTO I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il Rappresentante di Società_1 SpA insiste nel ricorso Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.10.2020 parte ricorrente impugna il silenzio diniego opposto dal Comune di
Motta sant'Nominativo_1 alle due istanze di rimborso relativa a ICI – anno 2009 per € 708,00.
Rileva parte ricorrente:
1. l'Obbligo di restituzione delle somme erroneamente corrisposte a titolo di ICI anno 2009;
2. la richiesta di riconoscimento degli interessi maturati e maturandi dal 16.12.2009 alla data di effettivo rimborso.
Si dà atto che nessuno è costituito peer il Comune impositore, ritualmente chiamato in giudizio.
In data 23 ottobre 2025 parte ricorrente deposita memorie illustrative ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Come è noto ed in difetto di uno specifico termine stabilito dalla legge di settore per la richiesta di rimborso si applica l'art. 21, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ai sensi del quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Quest'ultima disposizione, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
Parte ricorrente ha provato che entro il termine biennale ha presentato richiesta di rimborso .
Infatti ha presentato l'istanza di rimborso del 29 luglio 2010, in data 3 settembre 2010 e entro il termine prescrizionale ha documentato in atti di avere notificato a mezzo di raccomandata istanza di sollecito notificata il 27 aprile 2016.
Gli interessi legali decorrono dalla data della prima istanza di rimborso.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di Motta Sant'Anastasia alla restituzione della somma erroneamente corrisposta in duplicazione, con interessi legali dalla data della prima istanza e fino al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite di € 250,00 oltre oneri come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 Novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE