Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 251
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di un termine specifico per la presentazione delle istanze di rimborso, si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Una volta maturato il silenzio-rifiuto, decorre il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.. Il ricorrente ha provato di aver presentato l'istanza di rimborso entro il termine biennale e ha documentato la notifica di un sollecito entro il termine prescrizionale.

  • Accolto
    Interessi legali sulla somma da rimborsare

    Gli interessi legali decorrono dalla data della prima istanza di rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 251
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 251
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo