CASS
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2025, n. 11173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11173 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. LIBERTA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
letta la memoria del difensore dell'avv. FABIO CASSISA, difensore di AN BA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11173 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 14/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila ha confermato il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di L'Aquila con il quale era stata applicata nei confronti di NC FO la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1) nonché di diverse ipotesi di cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 98), 169) e 204). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame la difesa della FO ha proposto ricorso deducendo la violazione dell'art. 6060 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alla partecipazione al reato associativo con il mollo di pusher oltre che alle tre singole contestazioni di cui ai capi 98, 169 e 204. Le doglianze si riferiscono alla mancata valutazione degli argomenti difensivi svolti con i motivi aggiunti. Si rileva innanzitutto che gli indizi raccolti a carico della ricorrente sono racchiusi in un alveo temporale assolutamente circoscritto (dal mese di marzo 2024 al 4 maggio dello stesso anno), inidoneo a configurare il reato associativo. Nei motivi aggiunti era stato dedotto che non era possibile contestare alla ricorrente, con riferimento al capo 98) di aver ceduto in più occasioni, dal gennaio 2022 ad aprile 2024, sostanza stupefacente del tipo cocaina a LI con frequenza giornaliera. Era stato rilevato che LI non ha mai detto di avere acquistato droga dalla FO ma di conoscerla e di essersi incontrato in una sola circostanza, in epoca antecedente alla sua escussione del 4 aprile 2024 con RI RE per acquistare droga e che nell'occasione costui si trovava in compagnia della FO senza nulla precisare in ordine alle modalità dello scambio e se la FO abbia o meno preso parte alla cessione. Quanto al capo 169) era stato dedotto con i motivi aggiunti che le fonti di prova erano costituite dal verbale di sit del 27 marzo 2024 di DR De RD il quale si limitava a riferire che non intendeva rilasciare alcuna dichiarazione e non procedeva ad alcuna individuazione fotografica nonché dalle conversazioni captate tra il suddetto De RD e soggetti diversi dalla FO ossia AD IA e RE RI. Era stato dedotto che si verteva in ipotesi di c.d. "droga parlata" e dalle risultanze in atti non emergeva alcun elemento a carico della FO. Nonostante le censure mosse all'operato del GIP, nel provvedimento impugnato non vi è traccia delle ragioni per le quali le stesse sono state disattese. Né il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali la FO è stata ritenuta partecipe dell'associazione solo perché legata sentimentalmente a RE RI, ritenuto vicino a SE BA né da dove si ricavi che alla stessa fosse stata affidata la gestione del c.d. "pacchetto clienti" tramite l'utilizzo di un telefono di lavoro. Si era dedotto che al RI erano stati contestati 81 reati fine e che alla FO invece, se ne addebitavano solo tre per fatti lievi e non direttamente posti in essere. Era stato, inoltre, rilevato che la FO non risulta essere 2 LiD stata avvistata né presso la sala scommesse Eurobet di via Carabba né presso l'appartamento di via Zara né, ancora, presso l'abitazione sita in via Fontesecco n. 29, ritenute basi logistiche dell'associazione. Benché all'appartamento sito in via Montorio al Vomano n. 8 si assume sarebbero rientrati i sodali dopo l'attività di spaccio per effettuare rifornimenti di altre dosi da spacciare e per consegnare il denaro, oltre che per rendicontare l'attività svolta, per ricaricare i telefoni di lavoro, per aiutare nel confezionamento e saggiare le nuove partite di cocaina, l'unico dato che emerge è la presenza della FO il 4 maggio 2024 insieme al RI. Se poi è vero che la donna, nell'occasione, sarebbe uscita dall'appartamento insieme al compagno per salire sull'auto condotta da NA che avrebbe spacciato sette dosi di cocaina è del pari vero che la FO è stata spettatrice. Tale unico accadimento non consente di configurare l'ipotesi associativa contestata alla ricorrente peraltro desunto solo dai capi 98), 169) e 204) senza che sussistano elementi di prova rispetto ai reati fine. Da quanto detto inferisce la difesa che il Tribunale ha dato per scontate risultanze che sono da dimostrare e che, dunque, risulta carente il quadro indiziario relativo alla partecipazione della ricorrente al sodalizio operante sul territorio da tempo della quale non sono indicati gli elementi che consentano di ritenere la sua adesione con carattere di stabilità Quanto al c.d." telefono da lavoro" contenente 600 numeri di telefono la difesa aveva rilevato che alla FO non potevano essere contestati episodi di spaccio successivi alla data di sequestro del detto telefono, avvenuto il 25.3.2023 ossia l'episodio dell'8.3.2024 di cui al capo 169) e quelli del 4.5.2024 di cui al capo 204). Quanto al terzo episodio se è vero che LI avrebbe riferito di avere ricevuto una volta sostanza stupefacente da un terzo soggetto accompagnato dalla FO, potrebbe essere astrattamente contestata alla ricorrente solo l'ipotesi di cessione in epoca antecedente e prossima al 4.4.2024 e dunque ancora una volta dopo il sequestro del telefono. A ciò era stato che la FO figurava al n. 67 dell'elenco contenuto nel telefono come dire che la stessa era una assuntrice di droga e non una pusher in quanto difficilmente il suo nome sarebbe apparso su quel cellulare. Con tutto ciò il Tribunale del riesame non si è confrontato. 3) Il P.G., in persona del sostituto Aldo Esposito, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. 4) Il difensore della FO ha depositato memoria insistendo nell'accoglimento del ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. La ricorrente si duole della mancanza di motivazione in merito alle deduzioni difensive che erano state svolte in sede di riesame. Questa Corte ha affermato che il Tribunale del riesame può riportarsi agli argomenti contenuti nella ordinanza cautelare generica allorquando la stessa, in una valutazione complessiva destinata a superare le censure mosse sia di per sé idonea a superarle allorquando le stesse non siano tali da disarticolare il percorso motivazionale posto a fondamento della stessa (Sez. 1, n. 35466 del 29/5/2024, non massimata). E' stato, tuttavia precisato, che la motivazione posta a sostegno del provvedimento di riesame che si limiti ad un richiamo dell'ordinanza genetica non è idonea allo scopo allorquando siano state mosse specifiche deduzioni difensive tanto con l'originario ricorso quanto con memorie successive o, anche articolate in udienza, tali da rendere inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 2657650). In altri termini la sostanziale riproposizione degli argomenti posti a fondamento della ordinanza cautelare è ammessa solo laddove sia affiancata dalla dovuta analisi di quelle deduzioni e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento della loro infondatezza (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 3. E' stato, inoltre, affermato che la mancata confutazione del contenuto di una memoria difensiva non determina nullità, stante i casi di tassatività delle stesse ma può incidere sulla congruità del percorso logico giuridico posto a fondamento del giudizio espresso, salvo che non contengano la mera reiterazione di argomenti difensivi già affrontati dal giudice o nel caso in cui siano inconferenti (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739). Ne consegue che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento "decisivo" per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511). 4. In tema di ricorso per Cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso 4 per Cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le ragioni della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Più in generale, si è altresì affermato che, in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667). 5. Nel solco dei principi sopra trattati ad avviso del Collegio le obiezioni difensive mosse con il ricorso in esame risultano fondate atteso che nel provvedimento impugnato a fronte degli argomenti dedotti il Tribunale del riesame, pur dando atto di avere avuto contezza degli argomenti posti dalla difesa li ha affrontati, solo in parte, adducendo «Né possono assumere rilevanza le circostanze addotte dalla difesa. In particolare il fatto che alla FO vengono contestate ipotesi accusatorie in parte successive alla data di sequestro del telefono di lavoro del 25.4.23 con il quale avrebbe gestito il pacchetto clienti, vale adire l'episodio dell'8.3.24 di cui al capo 169) e gli episodi del 4.5.24 di cui al capo 204) non è sufficiente ad escludere il ruolo di gestione della clientela.... Né la circostanza di essere a sua volta consumatrice abituale di stupefacenti esclude la sussistenza degli indizi esposti relativamente alle ipotesi di cessione contestate". 6. La motivazione non risulta idonea a disattendere le deduzioni difensive tendenti a dimostrare la mancanza di partecipazione al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti oltre che ai reati fine in quanto si limita semplicemente ad affermare la loro inidoneità ad intaccare le risultanze investigative. Ciò benché gli argomenti posti fossero connotati da un certo grado di specificità da meritare ben più che le generiche "risposte" date. In particolare manca la motivazione con riferimento all'argomento relativo all'arco temporale entro il quale si sarebbero svolte le azioni riconducibili alla ricorrente;
difetta l'esatto tenore delle dichiarazioni rese tanto da LI quanto da De RD, la sua limitatissima presenza nella piazza di spaccio a fronte dei numerosissimi episodi contestati al compagno RI oltre che il suo inserimento nell'elenco dei clienti nel "telefono da lavoro" che conterrebbe solo i nomi degli acquirenti. 5 7. Consegue a quanto detto sopra l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo).
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di L'Aquila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 14 marzo 2025
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
letta la memoria del difensore dell'avv. FABIO CASSISA, difensore di AN BA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11173 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 14/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila ha confermato il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di L'Aquila con il quale era stata applicata nei confronti di NC FO la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1) nonché di diverse ipotesi di cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 98), 169) e 204). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame la difesa della FO ha proposto ricorso deducendo la violazione dell'art. 6060 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alla partecipazione al reato associativo con il mollo di pusher oltre che alle tre singole contestazioni di cui ai capi 98, 169 e 204. Le doglianze si riferiscono alla mancata valutazione degli argomenti difensivi svolti con i motivi aggiunti. Si rileva innanzitutto che gli indizi raccolti a carico della ricorrente sono racchiusi in un alveo temporale assolutamente circoscritto (dal mese di marzo 2024 al 4 maggio dello stesso anno), inidoneo a configurare il reato associativo. Nei motivi aggiunti era stato dedotto che non era possibile contestare alla ricorrente, con riferimento al capo 98) di aver ceduto in più occasioni, dal gennaio 2022 ad aprile 2024, sostanza stupefacente del tipo cocaina a LI con frequenza giornaliera. Era stato rilevato che LI non ha mai detto di avere acquistato droga dalla FO ma di conoscerla e di essersi incontrato in una sola circostanza, in epoca antecedente alla sua escussione del 4 aprile 2024 con RI RE per acquistare droga e che nell'occasione costui si trovava in compagnia della FO senza nulla precisare in ordine alle modalità dello scambio e se la FO abbia o meno preso parte alla cessione. Quanto al capo 169) era stato dedotto con i motivi aggiunti che le fonti di prova erano costituite dal verbale di sit del 27 marzo 2024 di DR De RD il quale si limitava a riferire che non intendeva rilasciare alcuna dichiarazione e non procedeva ad alcuna individuazione fotografica nonché dalle conversazioni captate tra il suddetto De RD e soggetti diversi dalla FO ossia AD IA e RE RI. Era stato dedotto che si verteva in ipotesi di c.d. "droga parlata" e dalle risultanze in atti non emergeva alcun elemento a carico della FO. Nonostante le censure mosse all'operato del GIP, nel provvedimento impugnato non vi è traccia delle ragioni per le quali le stesse sono state disattese. Né il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali la FO è stata ritenuta partecipe dell'associazione solo perché legata sentimentalmente a RE RI, ritenuto vicino a SE BA né da dove si ricavi che alla stessa fosse stata affidata la gestione del c.d. "pacchetto clienti" tramite l'utilizzo di un telefono di lavoro. Si era dedotto che al RI erano stati contestati 81 reati fine e che alla FO invece, se ne addebitavano solo tre per fatti lievi e non direttamente posti in essere. Era stato, inoltre, rilevato che la FO non risulta essere 2 LiD stata avvistata né presso la sala scommesse Eurobet di via Carabba né presso l'appartamento di via Zara né, ancora, presso l'abitazione sita in via Fontesecco n. 29, ritenute basi logistiche dell'associazione. Benché all'appartamento sito in via Montorio al Vomano n. 8 si assume sarebbero rientrati i sodali dopo l'attività di spaccio per effettuare rifornimenti di altre dosi da spacciare e per consegnare il denaro, oltre che per rendicontare l'attività svolta, per ricaricare i telefoni di lavoro, per aiutare nel confezionamento e saggiare le nuove partite di cocaina, l'unico dato che emerge è la presenza della FO il 4 maggio 2024 insieme al RI. Se poi è vero che la donna, nell'occasione, sarebbe uscita dall'appartamento insieme al compagno per salire sull'auto condotta da NA che avrebbe spacciato sette dosi di cocaina è del pari vero che la FO è stata spettatrice. Tale unico accadimento non consente di configurare l'ipotesi associativa contestata alla ricorrente peraltro desunto solo dai capi 98), 169) e 204) senza che sussistano elementi di prova rispetto ai reati fine. Da quanto detto inferisce la difesa che il Tribunale ha dato per scontate risultanze che sono da dimostrare e che, dunque, risulta carente il quadro indiziario relativo alla partecipazione della ricorrente al sodalizio operante sul territorio da tempo della quale non sono indicati gli elementi che consentano di ritenere la sua adesione con carattere di stabilità Quanto al c.d." telefono da lavoro" contenente 600 numeri di telefono la difesa aveva rilevato che alla FO non potevano essere contestati episodi di spaccio successivi alla data di sequestro del detto telefono, avvenuto il 25.3.2023 ossia l'episodio dell'8.3.2024 di cui al capo 169) e quelli del 4.5.2024 di cui al capo 204). Quanto al terzo episodio se è vero che LI avrebbe riferito di avere ricevuto una volta sostanza stupefacente da un terzo soggetto accompagnato dalla FO, potrebbe essere astrattamente contestata alla ricorrente solo l'ipotesi di cessione in epoca antecedente e prossima al 4.4.2024 e dunque ancora una volta dopo il sequestro del telefono. A ciò era stato che la FO figurava al n. 67 dell'elenco contenuto nel telefono come dire che la stessa era una assuntrice di droga e non una pusher in quanto difficilmente il suo nome sarebbe apparso su quel cellulare. Con tutto ciò il Tribunale del riesame non si è confrontato. 3) Il P.G., in persona del sostituto Aldo Esposito, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. 4) Il difensore della FO ha depositato memoria insistendo nell'accoglimento del ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. La ricorrente si duole della mancanza di motivazione in merito alle deduzioni difensive che erano state svolte in sede di riesame. Questa Corte ha affermato che il Tribunale del riesame può riportarsi agli argomenti contenuti nella ordinanza cautelare generica allorquando la stessa, in una valutazione complessiva destinata a superare le censure mosse sia di per sé idonea a superarle allorquando le stesse non siano tali da disarticolare il percorso motivazionale posto a fondamento della stessa (Sez. 1, n. 35466 del 29/5/2024, non massimata). E' stato, tuttavia precisato, che la motivazione posta a sostegno del provvedimento di riesame che si limiti ad un richiamo dell'ordinanza genetica non è idonea allo scopo allorquando siano state mosse specifiche deduzioni difensive tanto con l'originario ricorso quanto con memorie successive o, anche articolate in udienza, tali da rendere inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 2657650). In altri termini la sostanziale riproposizione degli argomenti posti a fondamento della ordinanza cautelare è ammessa solo laddove sia affiancata dalla dovuta analisi di quelle deduzioni e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento della loro infondatezza (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 3. E' stato, inoltre, affermato che la mancata confutazione del contenuto di una memoria difensiva non determina nullità, stante i casi di tassatività delle stesse ma può incidere sulla congruità del percorso logico giuridico posto a fondamento del giudizio espresso, salvo che non contengano la mera reiterazione di argomenti difensivi già affrontati dal giudice o nel caso in cui siano inconferenti (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739). Ne consegue che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento "decisivo" per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511). 4. In tema di ricorso per Cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso 4 per Cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le ragioni della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Più in generale, si è altresì affermato che, in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667). 5. Nel solco dei principi sopra trattati ad avviso del Collegio le obiezioni difensive mosse con il ricorso in esame risultano fondate atteso che nel provvedimento impugnato a fronte degli argomenti dedotti il Tribunale del riesame, pur dando atto di avere avuto contezza degli argomenti posti dalla difesa li ha affrontati, solo in parte, adducendo «Né possono assumere rilevanza le circostanze addotte dalla difesa. In particolare il fatto che alla FO vengono contestate ipotesi accusatorie in parte successive alla data di sequestro del telefono di lavoro del 25.4.23 con il quale avrebbe gestito il pacchetto clienti, vale adire l'episodio dell'8.3.24 di cui al capo 169) e gli episodi del 4.5.24 di cui al capo 204) non è sufficiente ad escludere il ruolo di gestione della clientela.... Né la circostanza di essere a sua volta consumatrice abituale di stupefacenti esclude la sussistenza degli indizi esposti relativamente alle ipotesi di cessione contestate". 6. La motivazione non risulta idonea a disattendere le deduzioni difensive tendenti a dimostrare la mancanza di partecipazione al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti oltre che ai reati fine in quanto si limita semplicemente ad affermare la loro inidoneità ad intaccare le risultanze investigative. Ciò benché gli argomenti posti fossero connotati da un certo grado di specificità da meritare ben più che le generiche "risposte" date. In particolare manca la motivazione con riferimento all'argomento relativo all'arco temporale entro il quale si sarebbero svolte le azioni riconducibili alla ricorrente;
difetta l'esatto tenore delle dichiarazioni rese tanto da LI quanto da De RD, la sua limitatissima presenza nella piazza di spaccio a fronte dei numerosissimi episodi contestati al compagno RI oltre che il suo inserimento nell'elenco dei clienti nel "telefono da lavoro" che conterrebbe solo i nomi degli acquirenti. 5 7. Consegue a quanto detto sopra l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo).
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di L'Aquila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 14 marzo 2025