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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4749/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversi iscritta al numero 4749/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
pendente tra
(c.f. indicato: , in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di amministratore unico e legale rapp.te p.t. della società “ CP_1
, con sede legale corrente in Giugliano in Campania (NA) alla Via S.
[...]
Nullo, n. 80, e (c.f. indicato: ), tutti Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su separato foglio ex art. 83 c.p.c.,
allegato all'atto di citazione, dall'avv. Raffaele Mele (c.f.: , con C.F._3
domicilio digitale indicato in atti;
-
OPPONENTI-
e società con socio unico (c.f. indicato: Controparte_3
, e per essa c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli (c.f.
, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di C.F._4
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costituzione;
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 [...]
e hanno proposto opposizione al precetto loro Controparte_1 Controparte_2
intimato da a mezzo della deducendo: 1) la Controparte_3 CP_4
carenza di legittimazione attiva di 2) la mancanza del diritto Controparte_3
a procedere all'esecuzione per l'inidoneità dell'atto pubblico condizionato a costituire titolo esecutivo;
c) la nullità del contratto di mutuo per inosservanza del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB.
1.1. Con comparsa depositata il 12.05.2023 si è costituita a Controparte_3
mezzo della chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_4
2. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, le doglianze costituiscono motivi di opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c..
3. L'opposizione è infondata.
4. Quanto alla doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva di
[...]
quest'ultima ha depositato la dichiarazione della cedente Controparte_3
con cui dichiara ed attesta che tra i crediti compresi nella cessione Controparte_5
stipulata in data 14 luglio 2017 a favore di e di cui è stata Controparte_3
data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte II n.93 del 08.08.2017, rientrano anche i crediti vantati da nei confronti di derivanti da mutuo Controparte_5 Controparte_1
ipotecario n. 7001061391, dal finanziamento n. 4091595, e dal c/corrente n. 30103016, nonché copia del titolo esecutivo.
Risulta pertanto documentata la titolarità del credito da parte di Controparte_3
avendo quest'ultima prodotto la dichiarazione della cedente circa la inclusione
[...]
del credito nella cessione di cui è stata data notizia con l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale e documentato il possesso del titolo che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10200/2021), costituiscono elementi
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documentali rilevanti e potenzialmente decisivi della inclusione del credito azionato nella cessione.
5. Del tutto inconferente è la seconda doglianza sollevata in ordine all'inidoneità del titolo a costituire titolo esecutivo.
Gli opponenti lamentano che nel contratto di mutuo l'erogazione delle somme era subordinata a plurime condizioni e che non costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo fondiario allorché contiene pattuizioni volte a non trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata. Richiamano una serie di pronunce che, a loro dire, si adatterebbero perfettamente al caso concreto ma che riguardano la diversa fattispecie del mutuo contenente quietanza e contestuale costituzione della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero, destinata ad essere svincolata al compimento di una serie di adempimenti.
Orbene, a parte il fatto che anche in tal caso la giurisprudenza ha riconosciuto che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. n. 5968/2025), nel caso di specie il contratto stipulato è un contratto di finanziamento a stati di avanzamento e l'erogazione delle somme è stata confermata con l'atto a rogito del notaio di Napoli del Persona_1
24.02.2004, rep. n. 22124, erogazione per la quale la società mutuataria ha rilasciato quietanza nel medesimo atto.
6. Quanto alla dedotta violazione del limite di finanziabilità, giova rilevare come le
Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022, pubblicata il
16.11.2022, componendo il contrasto giurisprudenziale insorto circa le conseguenze della violazione di detto limite, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del
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d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4749/2023 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna , e in Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta come Controparte_3
rappresentata, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 12.046,00
per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Aversa il 21.04.2025.
Il giudice monocratico dott. Antonio Cirma
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