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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8833/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Centonze Parte_1
SA
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.08.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di reddito di cittadinanza, esponeva che l'erogazione di tale beneficio gli veniva interrotta nel mese di maggio 2022 e che, recatosi presso gli uffici dell' di Lecce, apprendeva della CP_1 revoca del beneficio per mancanza del requisito di residenza di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2, L.
26/2019 e della richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza. CP_ Ritenendo infondata la decisione di revoca e sospensione del beneficio da parte dell nonché la richiesta di restituzione delle somme già percepite il ricorrente chiedeva accertare la sussistenza del requisito della residenza previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a), punto 2, del d.l. 4/19, convertito in legge n. 26/19; ordinare all' il ripristino dell'erogazione del reddito di cittadinanza e
CP_1 condannarlo al pagamento in suo favore di quanto dovuto, nonché al pagamento degli arretrati non versati a seguito della revoca, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ordinare all' di
CP_1 astenersi da qualsiasi attività di ripetizione o di riscossione nei confronti del ricorrente;
accertare e dichiarare la responsabilità dell' per illegittima interruzione delle provvidenze assistenziali
CP_1 nei confronti di parte ricorrente e, per l'effetto, condannare l' in favore di parte ricorrente,
CP_1 della somma di euro 3.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
1 Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 26.11.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse al caso di specie, l'art. 2 del D.L. cit stabilisce che “
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana
o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini
ISEE, presente nel nucleo……”. …11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto
2 dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
Sotto il profilo del requisito della residenza decennale va condivisa l'interpretazione fornita in via amministrativa dal Ministero competente (cfr. nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Ufficio Legislativo, del 14 aprile 2020, n. 3803) che ha valorizzato la circostanza che la residenza anagrafica abbia solo natura presuntiva. È quindi ben possibile dare prova di una diversa e maggiore residenza effettiva nel territorio italiano.
Orbene, di ciò si è fatto carico il ricorrente cha ha prodotto in giudizio varia documentazione attestante la sua residenza sul territorio italiano per almeno dieci anni: -documento dell'Agenzia delle Entrate attestante l'apertura della partita iva come “Commercio ambulante in posti mobili” a decorrere dal 2.07.2003 (cfr. doc. 3), -dichiarazione dei redditi nell'anno 2019 riferita al periodo d'imposta 2018 (cfr. doc. 4), domanda del contributo a fondo perduto per le attività stagionali datata 9.08.2021 (cfr. doc. 5), ha eseguito un tampone rinofaringeo rapido Covid 19 il 14.08.2021 presso l'associazione Croce Rossa Italiana ed ha eseguito le vaccinazioni contro il Covid 19 (cfr. doc. 7).
Ciò posto, la norma in discorso richiede oltre alla residente in Italia per almeno 10 anni, anche che gli ultimi due anni precedenti alla presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio tale residenza sia continuativa.
Su tale specifica circostanza dal certificato di residenza storico prodotto come allegato 2 del ricorso risulta che il ricorrente è stato “cancellato da APR il 4/02/2010 per MANCANZA DI DIMORA
ABIT. Pratica numero 305” per poi essere iscritto nuovamente in APR il 30/05/2022 per
RICOMPARSA pratica numero 1008 e residente in [...]54/A P. 1 dal 30/05/2022 RETTIFICA POST ACCERTAMENTO a oggi (documento rilasciato dal
Comune di Lecce e datato 28.12.2022 – cfr. doc. 2 del ricorso).
Anche dai dati anagrafici dell'Agenzia delle Entrate il ricorrente risulta irreperibile a decorrere dal
29/04/2020 e dunque nei due anni precedenti la presentazione della domanda di Reddito di
Cittadinanza (cfr. doc. 8 del ricorso).
Pertanto, non emerge dalla documentazione fornita in giudizio che il beneficio sia stato revocato
“per mancanza del requisito di residenza di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2, L. 26/2019”, ma piuttosto per l'irreperibilità dello stesso negli ultimi due anni precedenti la domanda, che non è stata prodotta in giudizio e di cui presumibilmente la data di presentazione risalirebbe al 14.12.2021
(come risulta da pag. 3 del doc. 1 che è una schermata del portale MyInps a cui si può accedere a tutte le informazioni inerenti le proprie domande all'Istituto previdenziale).
3 Ed infatti, dal doc. 1 allegato al ricorso a pag. 3 viene fatto riferimento ad una prima domanda di reddito di cittadinanza presentata il 14.12.2021 prot. che risulta revocata Controparte_2 dall' a seguito di controlli effettuati in data 23.06.2022. CP_1
In sostanza dalla lettura di tutti tali documenti appare pacifico il riscontro di una residenza effettiva ultradecennale del ricorrente in Italia, ma non risulta provata la circostanza richiesta dalla legge avvero la residenza continuativa sul territorio italiano negli ultimi due anni dalla presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio (il solo attestato di vaccinazione effettuata quattro mesi prima della domanda di reddito di cittadinanza non si ritiene sufficiente a provare il requisito di residenza continuativa nei due anni precedenti la presentazione della domanda laddove la sola richiesta di contributo a fondo perduto costituisce una mera istanza proveniente dal ricorrente alla quale non è allegata alcuna documentazione comprovante il reddito ivi dichiarato).
Inoltre, seppure appaia condivisibile l'assunto ministeriale che possa darsi prova della residenza effettiva anche oltre le mere indicazioni anagrafiche, non è stata fornita la prova da parte del ricorrente della residenza continuativa in Italia tra il 14.12.2019 ed il 14.12.2021 (data di presentazione della prima domanda di Reddito di cittadinanza).
Sulla scorta delle suesposte motivazioni, in applicazione della regola generale di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2967 c.c., la domanda non può trovare accoglimento.
In assenza di costituzione del convenuto non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposto con ricorso depositato il 2.08.2023 da contro disattesa ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese processuali
Lecce, 1.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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