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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.7855/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nato a Milano, il 17/09/1967 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Walter Livio Verrengia, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paola Maria Verrengia presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 04/09/1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Walter Livio Verrengia, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paola Maria Verrengia presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Buccinasco (MI), in data 14/10/2006 (anno 2006 atto n.36 parte 1) In separazione dei beni. con il seguente figlio: nato a [...] il [...] Per_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi ivranno separati nel mutuo e reciproco Parte_2 Parte_1
rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Buccinasco (MI), Via Rodolfo
Morandi 11, di proprietà entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla Sig.ra on Pt_2
tutto quando l'arreda e correda, che l'abiterà con il figlio e cio' sin tanto che quest'ultimo non sara' economicamente indipendente;
3. i coniugi assolveranno insieme la rata mensile del mutuo versando ciascuno il 50%
del relativo importo;
4. il sig. che l'ha già lasciata, ha già anche asportato tutti i propri effetti personali;
Pt_1
5. il figlio studente maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_1
continuera' a vivere con la madre ed il sig. orrisponderà alla signora Pt_1 Pt_2
a titolo di contributo indiretto per il mantenimento di un assegno mensile di Per_1
€.550,00, che verrà versato entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa e già noto. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita;
6. le spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore saranno suddivise nel seguente modo: 60% a carico del padre 40% a carico della madre, secondo le Linee
Guida della C.A. di Milano del 14.11.17, che di seguito si riassumono:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/
tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività
sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms)
un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o
WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15
giorni successivi alla richiesta;
7. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
8. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto, di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e che non hanno più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio,
eccezione fatta per quanto previsto ai punti 2) e 3) del presente ricorso in merito alla casa coniugale e relativo mutuo;
9. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Buccinasco (MI), il 14/10/2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG