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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause di lavoro iscritte al n. 355/2024 R.G.L. e al n. 357/2024 R.G.L., riunite alla n. 355/2024 R.G.L. promosse da: con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n. 5, in persona Parte_1 dell'amministratore delegato dott. rappresentata e difesa, anche Parte_2
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Francesco Antonio La Badessa, Giacomo Bertelli
e Arcangelo Celi per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via Mascheroni n. 31
APPELLANTE/APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO già con sede legale in COroparte_1 COroparte_2
Milano, Via Manara n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Scaramella del Foro di COroparte_3
Milano per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via A. Lamarmora n. 21
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE-APPELLANTE
E CONTRO
in persona del COroparte_4
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Zecchini, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito dr. Notaio in Fiumicino (RM) Rep. n. 37875 Racc. n. 7313, Persona_1
elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della
1
Sede provinciale dell' CP_4
APPELLATO
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante-appellata come da ricorso depositato il Parte_1
24.7.2024 (R.G. 355/24) e come da memoria depositata il 3.1.2025 (R.G. 357/24)
Per l'appellato : come da memorie depositate il 27.12.2024 (R.G. 355/24) e il CP_4
30.12.2024 (R.G. 357/24)
Per l'appellata-appellante come da ricorso Parte_3
depositato il 24.7.2024 (R.G. 355/24) e come da memoria depositata il 18.12.2024
(R.G. 357/24)
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Cuneo (di seguito, per brevità, anche Parte_1 soltanto “ ” o “somministratrice”) ha chiamato in giudizio l e Pt_1 CP_4 [...]
CO (di seguito, per brevità, anche soltanto “ ” o COroparte_1
“utilizzatrice”) proponendo domanda di accertamento negativo nei confronti del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020005545/DDL del 16.9.2021 con cui gli ispettori avevano ritenuto che essa, quale agenzia di somministrazione, avesse violato il principio previsto dall'art. 35 1° comma d. lgs. 81/2015, avendo erogato ai propri CO dipendenti somministrati a trattamenti retributivi inferiori a quelli da quest'ultima pagati ai propri dipendenti in forza della contrattazione nazionale e aziendale applicata, con conseguente addebito dei contributi calcolati sulla retribuzione spettante e revoca delle agevolazioni contributive previste dalla L. 190/2014, il tutto per complessivi euro
1.583.856,17, di cui euro 963.630,97 a titolo di contributi ed euro 620.225,20 a titolo di sanzioni civili.
La società ricorrente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria dell' e, CP_4
in subordine, ha contestato il regime sanzionatorio applicato (evasione ex art. 116, comma 8, lett. a) L. 388/2000) sostenendo l'applicabilità delle sanzioni della misura ex art. 116 comma 15 L. 388/2000.
L' ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo ed ha chiesto nel CP_4
merito il rigetto del ricorso. CO
ha chiesto di accertare come non dovute le somme indicate nel verbale
2020005545/DDL emesso nei confronti di e, in via riconvenzionale Pt_1
trasversale, di accertare come non dovute le somme indicate nel verbale n.
2
2020005545/S01 (euro 1.583.856,17, di cui euro 963.630,97 a titolo di contributi ed euro 620.225,20 a titolo di sanzioni, ossia la stessa somma asseritamente dovuta da
), ad essa notificato in quanto debitrice solidale ai sensi dell'art. 35 2° Pt_1
comma d. lgs. 81/2015; comunque, dichiarare non dovute le sanzioni civili.
Istruita la causa con escussione di alcuni testi, il Tribunale, con sentenza n. 40/2024 pubblicata il 30.1.2024, ha respinto il ricorso e la domanda riconvenzionale trasversale
CO ed ha condannato e a rimborsare all' le spese processuali. Pt_1 CP_4
CO Hanno proposto separati appelli e;
ciascuna di esse, costituendosi Pt_1 nella causa radicata dall'altra società, ha proposto appello incidentale svolgendo le stesse difese contenute nel proprio appello principale e rassegnando le conclusioni ivi contenute;
si è costituito l' chiedendo il rigetto degli appelli. CP_4
All'udienza del 15.1.2025, disposta la riunione, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A conclusione dell'ispezione i funzionari verbalizzanti ritenevano che Pt_1 avesse violato l'art. 35 1° comma d. lgs. 81/2015 in quanto: CO 1) aveva corrisposto ai propri dipendenti somministrati a la maggiorazione per le ore di lavoro notturno nella misura del 28% (prevista dal CCNL gomma plastica applicato dalla società utilizzatrice) anziché nella misura del 45%,
CO riconosciuta da in via generalizzata ai propri dipendenti e non
CO (diversamente da quanto sostenuto da ) ai soli dipendenti provenienti dalle società “Pianfei” e “Polytec” da essa acquisite;
2) per l'anno 2017 aveva corrisposto ai lavoratori somministrati il “premio di risultato” senza tenere conto (in violazione delle previsioni della contrattazione CO di secondo livello) del livello di abbattimento degli infortuni, mentre aveva corrisposto detto premio (pari a euro 350) ai propri dipendenti nell'ottobre 2018;
3) non aveva pagato ai lavoratori somministrati gli arretrati per il premio presenza dovuto in funzione del fatturato in relazione ai giorni effettivamente lavorati
CO (premio giornaliero di presenza determinato da in euro 2,9 per il 2017 e in euro 3,00 per il 2018) ai lavoratori , NA MA IL UA Persona_2
(per costui vi era stato un pagamento ma con un importo inferiore a quanto maturato), e;
Persona_3 Parte_4
3
4) aveva riconosciuto ROL nella misura di 52 ore annue anziché nella misura di
64 ore annue come previsto dall'art. 9 CCNL gomma-plastica con riferimento al CO tipo di turnistica vigente presso .
Come conseguenza della violazione del contratto aziendale (v. punti 1, 2 e 3) e del contratto nazionale (v. punto 4) gli ispettori ritenevano non spettante l'esonero contributivo previsto dalla L. 190/2014, in quanto la fruizione degli sgravi, ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006, è subordinata, tra l'altro, al rispetto delle condizioni fissate dalla contrattazione collettiva, e provvedevano quindi alla revoca del beneficio contributivo. Calcolavano i contributi relativi al periodo 1°.1.2016-30.4.2021
e le sanzioni civili, redigendo un verbale ispettivo a carico di e un altro Pt_1
CO verbale ispettivo a carico di , ritenendo, quanto a quest'ultima, non applicabile, in relazione alle sanzioni civili, l'art. 21 D.L. 5/2021.
2. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, ha respinto le CO domande proposte da e da : in relazione alle domande di Pt_1 Pt_1
ha richiamato e letteralmente trascritto ampi stralci del verbale ispettivo;
in relazione
CO alle domande di ha respinto l'eccezione di nullità del verbale ispettivo e la doglianza sulla sproporzionalità tra l'importo dell'addebito e l'importo della revoca delle agevolazioni contributive richiamando l'art. 1 comma 1175 L. 296/2006 ed ha poi respinto le difese relative alle asserite omissioni contributive richiamando nuovamente il contenuto del verbale ispettivo e le deposizioni dei testi e e Tes_1 Tes_2
ritenendo invece prive di rilievo probatorio le deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_3
CO sui capitoli di prova di , asserendo che dette deposizioni erano superate dalla documentazione prodotta dall' . CP_4
3. propone i seguenti motivi di appello (svolti in via principale nella causa Pt_1
355/24 e in via incidentale nella causa 357/24):
1) nullità della sentenza per motivazione apparente del capo di rigetto delle doglianze di , essendosi il Tribunale limitato ad affermare che il verbale ispettivo è Pt_1
preciso e circostanziato;
2) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondati gli addebiti dell' sulla CP_4
maggiorazione per lavoro notturno applicata ai lavoratori somministrati;
3) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondati gli addebiti dell' sul CP_4
premio infortuni 2017;
4) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondati gli addebiti dell' sul CP_4
premio presenza;
4
5) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondati gli addebiti dell' sul CP_4
riconoscimento dei ROL;
6) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondata la revoca delle agevolazioni contributive;
7) omessa pronuncia sulla carenza di motivazione del verbale ispettivo;
8) omessa pronuncia sulle contestazioni dei conteggi dell' ; CP_4
9) omessa pronuncia sulla quantificazione delle sanzioni civili. CO 4. , premesso che la sentenza impugnata contiene una motivazione soltanto apparente essendosi limitata a ripercorrere in modo sostanzialmente acritico il mero testo del verbale ispettivo, propone i seguenti motivi di appello (svolti in via principale nella causa 357/24 e in via incidentale nella causa 355/27):
1) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondati gli addebiti dell' sulla CP_4
maggiorazione per lavoro notturno applicata ai lavoratori somministrati;
2) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondati gli addebiti dell' sul CP_4
riconoscimento dei ROL;
3) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondati gli addebiti dell' sul CP_4
premio infortuni 2017;
4) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondati gli addebiti dell' sul CP_4
premio presenza;
5) erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondata la revoca delle agevolazioni contributive.
5. È fondata l'eccezione di nullità della sentenza sollevata da entrambe le parti appellanti.
Dalla lettura della sentenza emerge infatti che il Tribunale si è limitato a riportare il contenuto del verbale ispettivo (v. pag. 5-7) e ad osservare che, in base alla forza probatoria degli accertamenti ispettivi, la domanda di deve ritenersi Pt_1
CO infondata. Anche con riferimento alla domanda e alle difense di , il Tribunale ha ribadito il valore probatorio del verbale ispettivo ed ha affermato che le conclusioni ivi riportate sono precise, circostanziate, congruamente motivate e supportate da univoci riscontri probatori.
Per il resto, il Tribunale si è limitato ad affermare, sulla scorta delle difese contenute nella memoria di costituzione dell' , che gli addebiti contestati con il verbale CP_4
ispettivo emergono dalle buste paga in atti, a trascrivere testualmente la testimonianza dell'ispettore , aggiungendo laconicamente soltanto che le testimonianze Tes_2
5
CO di direttore del personale di , e di , consulente Testimone_4 Testimone_5
CO del lavoro di , sono superate dalla documentazione prodotta dall' (costituita CP_4
dal verbale ispettivo e dalla documentazione ad esso allegata) e dalla deposizione del teste , senza specificare in quali punti e per quali ragioni. Tes_2
Il Tribunale ha omesso di motivare in relazione a quasi tutte le difese di e Pt_1
CO di , ossia in particolare: l'inesistenza di una contrattazione di secondo livello, applicabile a tutto il personale della società utilizzatrice, che preveda la maggiorazione per il lavoro notturno nella misura del 45% e sul valore e le conseguenze, sul piano giuridico, da attribuire a tale circostanza;
l'avvenuta erogazione, da parte di
[...]
CO
del premio infortuni 2017 (circostanza dedotta nella memoria di del Pt_1
14.1.2024); l'avvenuta erogazione del premio presenza ai lavoratori e Parte_4
le circostanze di fatto rilevanti con riferimento al numero di ROL spettanti ai sensi Per_3
del CCNL in base ai turni di lavoro osservati dai lavori somministrati presso l'utilizzatrice, anche in considerazione dei periodi di sospensione dal lavoro (e in particolare a titolo di cassa integrazione); la distribuzione dell'onere della prova;
il regime sanzionatorio applicabile;
la debenza delle sanzioni civili da parte dell'utilizzatrice.
Così facendo il Tribunale ha redatto una motivazione apparente, essendosi limitato per lo più ad un richiamo del verbale ispettivo e di alcune testimonianze (o alla trascrizione di esse), senza illustrare il percorso logico della propria decisione e senza
CO valutare le difese svolte da e da e gli elementi probatori da esse offerti Pt_1
in giudizio, ed omettendo di spiegare le ragioni del rigetto delle prime e della rilevanza o meno dei secondi al fine della decisione.
La sentenza è pertanto nulla: “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall'art. 111
Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (…)” (Cass. 25866/2010); “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art.
111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,
6
come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass.
3819/2020; v. anche Cass. 6758/2022).
6. Alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata consegue che il collegio è tenuto ad esaminare nella sua completezza il merito degli addebiti contestati in sede ispettiva alle società attuali appellanti;
peraltro i motivi di appello da esse svolti in relazione alle asserite inosservanze della contrattazione collettiva, nazionale e di secondo livello, sono puntuali e fondati, con conseguente assorbimento degli altri motivi relativi alle sanzioni civili, all'estensione della solidarietà dell'utilizzatrice e ai rapporti interni tra somministratrice ed utilizzatrice.
7. Ai sensi dell'art. 35 1° comma d. lgs. 81/2015: “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Laddove venga accertato che la parità di retribuzione ex art. 35 1° comma cit. è stata osservata dal somministratore, non possono essere revocati gli sgravi contributivi.
Invero, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 L. 296/2006 applicabile ratione temporis, “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nella fattispecie in esame non vi è controversia sul possesso del DURC, essendo invece la pretesa creditoria dell' (relativa alla revoca degli sgravi contributivi fruiti CP_4
da ) fondata sulla violazione dei contratti collettivi nazionali e di secondo Pt_1
livello, ritenuta esistente in sede ispettiva.
La revoca degli sgravi contributivi è pertanto conseguenza dell'asserita violazione del principio di parità di retribuzione previsto dall'art. 35 1° comma d. lgs. 81/2015 e dell'asserito pagamento da parte di della contribuzione in misura inferiore Pt_1
a quella dovuta (differenza contributiva di cui l afferma di essere creditore), CP_4
mentre non è in contestazione che in origine sussistessero i presupposti richiesti dalla legge per lo sgravio.
7
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall' , l'onere della prova non è a CP_4 carico delle società appellanti ma a carico dell . CP_4
Non può, infatti, trovare applicazione il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo collegio, secondo cui, laddove si versi nella situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero, o alla detrazione, di volta in volta invocata (cfr., tra le molte, Cass. 16639/2014, Cass. 13011/2017, Cass. 18160/2018).
La presente controversia non verte affatto sulla spettanza ab origine dello sgravio e quindi sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge in forza dei quali lo sgravio
è stato riconosciuto, trovando invece la revoca di detti sgravi il proprio presupposto nella violazione – affermata nel verbale ispettivo – della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello;
violazione che, quindi, è onere dell' dimostrare. CP_4
8. Alcuni dei motivi dei gravami proposti dalle due società appellanti vertono sulle medesime questioni e pertanto, per ragioni di ordine logico (tanto più in considerazione del peculiare effetto devolutivo conseguente alla declaratoria di nullità della sentenza, di cui sopra si è detto), essi debbono essere esaminati congiuntamente.
9. Maggiorazione lavoro notturno (secondo motivo di appello di e primo Pt_1
CO motivo di appello di ).
Non è controverso che non abbia pagato ai propri lavoratori somministrati Pt_1
CO a per il lavoro notturno la maggiorazione del 45% e che abbia invece pagato la maggiorazione del 28%, prevista dal CCNL gomma plastica applicato dalla società utilizzatrice.
La misura di detta maggiorazione rileva su due piani: a livello di contributi dovuti sulla retribuzione che, ai sensi dell'art. 35 1° comma d. lgs. 81/2015, i dipendenti di
[...]
CO somministrati a avrebbero avuto diritto di percepire, e a livello di revoca Pt_1
dello sgravio contributivo a causa della violazione della contrattazione aziendale addebitata in sede ispettiva.
Circostanza di assoluto rilievo ai fini della decisione è che non vi è prova dell'esistenza di una contrattazione di secondo livello che preveda la maggiorazione per il lavoro notturno nella misura del 45%: nel verbale ispettivo non si parla di contrattazione aziendale che disponga in relazione a questo punto;
i testi Testimone_6
(dipendente di , e hanno negato l'esistenza di Pt_1 Tes_1 Tes_3
contrattazione di secondo livello relativa alla maggiorazione per lavoro notturno;
a sua
8
volta l'ispettore , sentito come teste, ha dichiarato che la CP_4 Tes_2 maggiorazione in tale misura è stata desunta dall'esame delle buste paga/LUL dei CO dipendenti di , nelle quali è indicata detta maggiorazione.
L'addebito è stato quindi basato dagli ispettori sul confronto tra le buste paga di
[...]
relative ai lavoratori somministrati (che indicano la maggiorazione per lavoro Pt_1
CO notturno nella misura del 28%) e le buste paga di relative ai propri dipendenti dello stabilimento di Mondovì che, secondo gli ispettori, indicano per la generalità dei lavoratori detta maggiorazione nella misura del 45%.
Ebbene, come osservato dalle società appellanti, l'erogazione della maggiorazione per CO il lavoro notturno nella misura del 45%, più o meno generalizzata, da parte di ai propri dipendenti addetti allo stabilimento di Mondovì, non è sufficiente per affermare l'obbligo della somministratrice di erogare ai lavoratori somministrati in Pt_1
detto stabilimento la maggiorazione in detta misura né, a maggior ragione, per giustificare la revoca degli sgravi contributivi, in quanto quest'ultima presuppone, ai sensi del citato art. 1 comma 1175 L. 296/2006, la violazione “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Esaminati gli elementi in atti, ritiene il collegio che l non abbia assolto all'onere CP_4
CO probatorio relativo all'obbligo di di corrispondere ai propri dipendenti la maggiorazione notturna in misura superiore a quella prevista dal CCNL e, conseguentemente, in relazione all'obbligo di , ai sensi dell'art. 35 1° Pt_1
CO comma d. lgs. 81/2015, di corrispondere ai dipendenti somministrati presso la maggiorazione nella stessa misura.
Nell'accordo quadro di somministrazione (doc. 3 all. ) non vi è alcun Parte_5
riferimento a una contrattazione di secondo livello ed è indicata la maggiorazione per il lavoro notturno nella misura del 28%.
CO Come dato atto nel verbale di accertamento, a richiesta degli ispettori aveva dichiarato che la maggiorazione per il lavoro notturno al 45% era stata da essa applicata ai dipendenti (circa 350) provenienti dalla società Pianfei (poi Polytec)
CO acquisita nel marzo 2012, essendo stato al momento del passaggio a mantenuto nei confronti di detti lavoratori un trattamento di miglior favore (derivante, come
CO specificato in giudizio da , dall'applicazione, da parte della società incorporata, del
CCNL legno che prevede la maggiorazione per il lavoro notturno nella misura del 45%).
9
La circostanza appare verosimile considerato che nel novembre 2019, nel discutere CO dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori somministrati presso lo stabilimento
CO di Mondovì in relazione alla contrattazione di secondo livello, aveva fatto presente che l'estensione dei trattamenti di miglior favore, riconosciuti in base a vecchi accordi
Polytec, sarebbe stata riconosciuta ai nuovi assunti soltanto in caso di accordo collettivo e individuale in sede protetta (v. scambio di email sub doc. 6 , Pt_1
intercorso anche con i sindacati). Ciò costituisce un rilevante indizio del fatto che la maggiorazione 45% per il lavoro notturno non costituisca un trattamento retributivo generalizzato, neppure presso lo stabilimento di Mondovì, bensì soltanto un trattamento di miglior favore nei confronti dei dipendenti provenienti dalla società
Polytec. CO
ha prodotto le buste paga di propri dipendenti con i nomi dei lavoratori oscurati
(doc. 5); l ha osservato che da esse non si capisce se si riferiscano allo CP_4
stabilimento di Mondovì ed ha sostenuto che anzi verosimilmente sono relative ad un diverso stabilimento rispetto a quello di Mondovì, come si ricava dal fatto che esse non si riferiscono ai reparti n. 9 e n. 99 a cui sono addetti i lavoratori dello stabilimento di
Mondovì.
CO Tale circostanza non è rilevante ai fini per cui è causa: se anche fosse vero che paga a tutti i propri dipendenti dello stabilimento di Mondovì la maggiorazione per il lavoro notturno nella misura del 45%, magari per avere esteso (consapevolmente o
CO meno, eventualmente, come sostenuto da , per un errore del consulente del lavoro redattore delle buste paga) a tutti detti dipendenti il trattamento di miglior favore riconosciuto agli ex dipendenti Pianfei/Polytec, ciò non sarebbe sufficiente per affermare che anche i lavoratori somministrati da hanno diritto a percepire Pt_1
detta maggiorazione nella stessa misura.
CO In primo luogo, dalle buste paga prodotte da emerge che essa non eroga a tutti i propri dipendenti la maggiorazione nella misura del 45%: non è rilevante stabilire con certezza se le buste paga che indicano la maggiorazione nella misura del 28% si riferiscano a lavoratori dello stabilimento di Mondovì o a quelli di altri stabilimenti, in
CO quanto quand'anche esse siano relative a dipendenti di di altri stabilimenti non potrebbe comunque affermarsi il riconoscimento generalizzato di questa erogazione da parte del datore di lavoro ai propri diretti dipendenti e quindi neppure potrebbe
CO ritenersi esistente un obbligo giuridico di di erogazione di detta maggiorazione a tutti i propri dipendenti.
10
Da ciò consegue che non vi è prova della violazione del principio di parità di retribuzione ex art. 35 1° comma d. lgs. 81/2015; anzi vi è la prova contraria, essendo
CO dimostrato che per il lavoro notturno eroga sia maggiorazioni del 28% che del
45%, con conseguente inesistenza dell'omissione contributiva addebitata con il verbale ispettivo (omesso pagamento dei contributi, e quindi delle sanzioni, sulle somme spettanti – ma non pagate - ai lavoratori somministrati).
Inoltre, l'erogazione ai lavoratori addetti allo stabilimento di Mondovì della maggiorazione in detta misura, anche qualora venisse fondata su un uso aziendale di maggior favore (peraltro vigente esclusivamente presso detto stabilimento e quindi non generalizzato), non potrebbe comunque, come si è osservato, in mancanza di un contratto collettivo di secondo livello che la imponga, fondare la revoca dello sgravio contributivo fruito da , che, per legge, presuppone la violazione della Pt_1 contrattazione collettiva, a cui non è equiparabile l'uso aziendale.
L'addebito sollevato nel verbale ispettivo è pertanto infondato.
10. Mancato riconoscimento del premio infortuni ottobre 2018 (doglianza proposta da entrambe le appellanti come terzo motivo).
Nel verbale ispettivo i funzionari, premesso che il contratto collettivo di secondo livello del 4.10.2017 prevede un “premio di risultato” il cui ammontare è determinato, tra gli altri criteri, dal livello di abbattimento degli infortuni (cioè in base al numero di infortuni
CO occorsi nell'anno), e che nell'ottobre 2018 ha erogato ai propri dipendenti per l'anno 2017, in base agli infortuni avvenuti, l'importo di euro 350, hanno ritenuto che non avesse invece erogato alcun premio analogo ai propri dipendenti Pt_1
CO somministrati presso .
Nel corso dell'accertamento gli ispettori avevano chiesto informazioni a detto riguardo alle due società: aveva risposto di avere proceduto al pagamento del Pt_1 premio infortuni riferito all'anno 2018 (erogato nel 2019) e all'anno 2019 (erogato nel CO 2020) e di non avere invece ricevuto nessuna comunicazione di per procedere al
CO pagamento del premio infortuni dell'anno 2017, da erogare nel 2018; aveva invece risposto che “il premio relativo agli infortuni era già nel totale del premio comunicato” CO da a (v. mail 19.4.2021 sub doc. 12 ). Pt_1 CP_4
A fronte di quest'affermazione dell'utilizzatrice gli ispettori non hanno verificato se effettivamente l'ammontare del premio di risultato corrisposto da ai Pt_1
CO lavoratori somministrati fosse almeno pari a quello erogato da ai propri dipendenti.
CO Nella memoria autorizzata del 14.1.2024 (v. pag. 15) , avendo potuto prendere
11
visione, dopo la propria costituzione in giudizio, dei cedolini (prodotti dall' ) dei CP_4
lavoratori somministrati da ha sviluppato questa argomentazione Pt_1
CO richiamando in via esemplificativa il contenuto di alcuni cedolini di e di , Pt_1
posti tra di loro a confronto, così dimostrando che, effettivamente, il premio infortuni relativo all'anno 2017 era ricompreso nel premio complessivo da essa comunicato alla somministratrice ai sensi dell'art. 33 comma 2 d. lgs. 81/2015.
Su questa allegazione il Tribunale, come già osservato, ha omesso qualsiasi motivazione.
CO Nell'appello (v. pag. 26) ha ribadito questa argomentazione: “… andando a confrontare i cedolini prodotti dall' a doc. 18 ( ) con il doc. Pt_1 CP_4 CP_5
19 (LUL IMR) osservando a confronto i cedolini di ottobre 2018 evidenziati a verbale si può osservare che nessuno dei due LUL (IMR/GI) riporta la voce “premio infortuni” ma ambedue riportano la più generica voce “premio di risultato”. Nel premio di risultato come si può evincere sempre dalla documentazione prodotta dall' rientra tra i vari CP_4
premi anche il premio infortuni (vedi accordi prodotti ). Mettendo a confronto i CP_4
cedolini di ottobre 2018 si può osservare come addirittura parte del personale somministrato abbia un premio di risultato superiore a quello erogato ai lavoratori IMR.
Esempi: ottobre 2018 “premio risultato 412,50; Parte_6 Persona_4 [...]
Premio di Risultato 550,00; “ premio di risultato” 412 Parte_7 Parte_8 euro / LUL IMR Ottobre 2018: “ premio annuo variabile” euro 66,00 Persona_5 premio di risultato detassato 350,00 tot. 416,00; “premio di COroparte_6 risultato detassato” 350,00; premio annuo variabile” euro 66,00 Parte_9 premio di risultato detassato 350,00. Così per tutti i lul prodotti dall' ”. CP_4
L' nulla ha replicato nella memoria di costituzione in appello né con riferimento ai CP_4
CO casi specifici indicati da né in via generale in relazione al premio corrisposto a tutti i lavoratori somministrati da , comprensivo del premio infortuni;
in ogni caso Pt_1
CO il collegio ha esaminato i cedolini richiamati in via esemplificativa da ed ha potuto verificare che le difese di detta parte riportano fedelmente le risultanze documentali.
Il premio di risultato corrisposto nell'ottobre 2018 in relazione all'anno 2017 da
[...]
CO ai lavoratori somministrati a è pertanto comprensivo del premio infortuni Pt_1
CO di euro 350 che ha pagato ai propri dipendenti nell'ottobre 2018 per l'anno 2017.
Anche in relazione a tale voce retributiva non soltanto l non ha dimostrato il fatto CP_4
costitutivo della propria pretesa creditoria a titolo di contributi (con le conseguenze di cui si è già detto in relazione alla revoca degli sgravi contributivi), ma anzi le controparti
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hanno offerto la prova contraria, avendo dimostrato l'avvenuto pagamento di un premio di risultato dell'anno 2017 almeno pari a quello pagato dalla utilizzatrice ai propri dipendenti.
11. Differenze arretrato premio presenza (quarto motivo di appello e di Pt_1
CO
).
Gli ispettori hanno sul punto premesso che il premio giornaliero di presenza (calcolato, ai sensi del contratto collettivo di secondo livello sottoscritto il 4.10.2017, in base al fatturato, riconoscendosi un importo giornaliero erogato per i giorni effettivamente
CO lavorati) era stato determinato da in euro 2,9 per il 2017 e in euro 3,00 per il 2018; che fino al mese di giugno 2018 ai lavoratori (diretti e somministrati) era stato erogato il premio che derivava dal contratto di secondo livello sottoscritto il 20.12.2013; e che CO
aveva comunicato a di effettuare il pagamento delle differenze Pt_1
determinate con i nuovi importi con la retribuzione di settembre 2018. Hanno ritenuto che avesse pagato gli arretrati ad eccezione che per i lavoratori Pt_1 Per_2
, NA MA IL UA (per costui vi era stato un pagamento ma con un
[...] importo inferiore a quanto maturato), e . Persona_3 Parte_4
L'addebito sollevato in sede ispettiva riguarda pertanto non un omesso pagamento di una voce retributiva, bensì il mancato adeguamento di essa rispetto agli importi previsti dal precedente contratto collettivo aziendale, avendo il contratto del 4.10.2017 (doc. 5
) elevato gli importi previsti dal contratto aziendale del 20.12.2013 (doc. 4 ). CP_4 CP_4
Si tratta pertanto dell'asserito omesso versamento degli arretrati dovuti, per effetto del più recente contratto collettivo aziendale, rispetto a quanto già pagato per gli anni 2017
e 2018.
Sin dal ricorso di primo grado ha sostenuto di avere pagato gli arretrati a Pt_1
CO e a , come da indicazioni comunicate da con mail dell'agosto Per_3 Parte_4
2018 (v. doc. 9 ) ed ha richiamato le buste paga relative a detti lavoratori Pt_1
(v. doc. 10 ). Pt_1
Rispetto a questa allegazione l nulla ha replicato e il Tribunale, come osservato, CP_4
ha omesso di motivare.
In dette buste paga di settembre 2018 (doc. 10 ) compare in effetti, con il Pt_1 codice IV0013, la voce “indennità di presenza”, pari a euro 155,20 quanto a e a Per_3 euro 201,70 quanto a , importi che peraltro corrispondono a quelli indicati Parte_4 nell'allegato A al verbale ispettivo come asseritamente non pagati da a Pt_1
detti lavoratori.
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Con riferimento agli altri due lavoratori (NA e per il primo, peraltro, in Per_2 base al verbale ispettivo si tratterebbe non dell'omesso pagamento degli arretrati, bensì del pagamento di arretrati in misura inferiore a quanto maturato), ribadito che l'onere della prova è a carico dell' , osserva che il collegio che quest'ultimo non CP_4
ha allegato i presupposti previsti dal contratto aziendale del 4.10.2017, ossia il fatto costitutivo della propria pretesa creditoria.
Detto contratto aziendale, in relazione al premio di risultato determinato, tra gli altri criteri, in base al fatturato, stabilisce, alla pag. 2, che: “
1. Fatturato: erogazione mensile. Si intende il fatturato elemento importante per l'erogazione del premio di risultato, per tale indicatore l'erogazione avverrà come da tabella seguente, tenendo conto che l'importo giornaliero scatterà a fronte di una prestazione effettiva del 50% del proprio orario di lavoro. L'importo derivante da tale parametro verrà erogato mensilmente …” (segue tabella secondo cui per il fatturato fino a euro 48.000.000 spetta l'importo giornaliero di euro 2,9 per il 2017 e di euro 3 per il 2018).
Gli ispettori non hanno verificato la quantità della prestazione effettiva resa da detti lavoratori, né l ha allegato la sussistenza di detto elemento che costituisce il CP_4
presupposto del ricalcolo, in base al più recente contratto aziendale, di quanto già corrisposto in forza della contrattazione aziendale precedentemente vigente;
ricalcolo da effettuare, appunto, in base alla prestazione effettiva nella misura prevista dal nuovo contratto aziendale (50% del proprio orario di lavoro).
Anche in questo caso l'addebito sollevato con il verbale ispettivo è pertanto infondato, con conseguenza infondatezza – non risultando violata la contrattazione aziendale - anche della revoca degli sgravi contributivi.
12. Calcolo dei ROL (quinto motivo di appello e secondo motivo di appello Pt_1
CO
).
Gli ispettori hanno ritenuto che avesse erroneamente riconosciuto i ROL Pt_1
nella misura di 52 ore annue anziché nella misura di 64 ore annue come previsto dall'art. 9 CCNL gomma-plastica.
Sul punto l'art. 9 di detto CCNL (intitolato “Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro”), trascritto integralmente nel verbale ispettivo (e prodotto come doc. 7 ), CP_4 nella parte di interesse per la questione in esame, prevede: “1. I lavoratori hanno diritto di godere annualmente di 4 giornate di riposo in sostituzione delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modifiche e del trattamento per le stesse previsto dall'accordo interconfederale 26 gennaio 1977.
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2. Ai lavoratori indicati di seguito sono riconosciute le seguenti riduzioni di orario annue
(comprensive delle riduzioni di orario di 40 ore di cui al punto 11 del Protocollo ministeriale 22 gennaio 1983): …
d) 64 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 16 o 15 turni settimanali di 8 ore giornaliere;
e) 52 ore per i lavoratori non addetti a turni o addetti a turni diversi da quelli suindicati.
3. I riposi di cui al comma 1 del presente articolo saranno riproporzionati qualora nel corso dell'anno si verifichino i seguenti casi: assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, assenze non retribuite, sospensione del rapporto di lavoro con l'intervento della
Cassa integrazione guadagni.
4. Inoltre, per i singoli lavoratori la maturazione delle riduzioni di orario di cui al comma
2 del presente articolo avverrà in funzione delle diverse tipologie di prestazione lavorativa di cui al comma 2, nonché in proporzione diretta con l'effettiva attività lavorativa prestata”.
Nel verbale è scritto che nel corso della verifica aveva affermato di Pt_1
CO riconoscere ai lavoratori somministrati alla 52 ore di ROL svolgendosi il lavoro su tre turni, come da prospetto del costo del lavoro inviato dall'utilizzatrice (v. mail CO 18.5.2021 sub doc. 14 ), e che a sua volta , con mail del 3.5.2021, aveva CP_4 dichiarato: “in riferimento all'oggetto ed alla telefonata intercorsa in data odierna, comunico che l'accordo del 22-03-2017 relativo all'attivazione di turnazione sui 18 CO turni, non è mai stato utilizzato. Nel periodo relativo agli anni dal 2016 al 2020, ha esclusivamente applicato l'orario sul 15 turni lavorativi” (v. doc. 13 ). CP_4
CO Esclusivamente sulla base di questa mail di (che, come da questa rilevato nel proprio atto difensivo di primo grado, non era finalizzata tanto a comunicare la turnazione effettuata quanto a contestare che fosse stata effettuata una turnazione su
18 turni) gli ispettori hanno ritenuto che, in base all'art. 9 CCNL cit., spettassero 64 ore CO di ROL (anziché le 52 ore riconosciute da ai lavoratori somministrati a ) Pt_1 in quanto i lavoratori svolgevano l'attività su 15 turni lavorativi.
Senza addentrarsi nella questione del valore probatorio di una dichiarazione
CO proveniente da una dipendente (alla quale senza dubbio non si può attribuire valore confessorio), dalla lettura del verbale ispettivo e della deposizione del teste ispettore (“Non abbiamo verificato i turni dei singoli lavoratori perché Tes_2 quello che conta è il contratto”) emerge che è stata del tutto omessa una verifica dei turni effettivi, mediante audizione dei lavoratori e/o esame dei cedolini e dei LUL.
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L' non ha quindi dimostrato che il personale somministrato da CP_4 Pt_1
lavorasse su 15 o 16 turni settimanali di 8 ore giornaliere.
CO Dalle testimonianze escusse emerge al contrario che le turnazioni presso sono diverse e che “non tutto il personale svolge 15 turni settimanali in quanto i turni di lavoro sono svariati e comprendono orari di lavoro aggiornati” (v. teste . Tes_1
Parimenti, gli ispettori non hanno verificato se nel periodo esaminato si fossero verificate ipotesi in relazione alle quali il citato art. 9 CCNL prevede che i riposi e i ROL debbano essere riproporzionati (assunzione, risoluzione del rapporto, assenze non retribuite, sospensione del rapporto con intervento della Cassa Integrazione).
Sul punto il teste ispettore ha dichiarato: “In merito ai periodi di Tes_2 sospensione dell'attività lavorativa e periodi di cassa integrazione non sono state effettuate verifiche perché ininfluenti sulla determinazione delle maturazioni del ROL”, così ammettendo di non avere svolto questa indagine e pertanto, in contrasto con quanto previsto dall'art. 9 CCNL, di non avere calcolato i ROL dovuti ai singoli lavoratori in proporzione all'effettiva attività lavorativa prestata.
L'art. 9 CCNL, al contrario, dà rilievo ai fini del calcolo dei ROL spettanti, non soltanto al tipo di turno adottato (o all'orario non articolato su turni lavorativi), ma anche all'effettiva attività lavorativa prestata, di talché essi debbono essere riproporzionati in considerazione delle assenze, tra cui, particolarmente rilevanti secondo quanto
CO eccepito da già in primo grado, quelle per cassa integrazione: “… per lunghi periodi i lavoratori somministrati oggetto di contestazione, ovvero, quelli somministrati in Staff Leasing ed assunti nel 2015 a tempo indeterminato non hanno proprio lavorato perché presenti in reparti in cui diverso tempo dopo l'assegnazione intervenivano periodi di Cassa Integrazione. In tali casi i lavoratori somministrati in staff leasing godono tramite specifico fondo di un trattamento similare alla Cassa Integrazione e non svolgono alcuna attività lavorativa ed è impossibile che in tali periodi i predetti lavoratori abbiamo effettuato 15 o 16 turni atteso che probabilmente non ne hanno fatto neanche uno. … Gli anni oggetto di contestazione sono stati oggetto di diversi periodi di Cassa Integrazione e di sospensione delle missioni” (pagg. 14-15 memoria CO
di primo grado).
Il teste ha confermato che ci sono stati periodi di cassa integrazione (v. Tes_1 anche teste ), alcuni a zero ore, circostanza che comunque emerge dall'esame Tes_3 delle buste paga: in molte di esse vi è la voce “Ant. Tratt. Int. Salar. Fondo”, e nel LUL compaiono giorni indicati con “CI”.
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Anche con riferimento a questo addebito, in base alla già richiamata ripartizione degli oneri probatori, si deve concludere che l non abbia fornito prova del fatto CP_4
costitutivo della propria pretesa creditoria, ossia del diritto dei dipendenti di Pt_1
CO somministrati a , di fruire – in considerazione del tipo di turnistica osservato - di 64 ore annue (anziché 52) di ROL.
Né a tal fine potrebbe essere disposta una CTU contabile (che avrebbe un inammissibile contenuto esplorativo), considerata l'ammissione dell'ispettore circa l'omessa verifica in relazione a detti presupposti, che l neppure ha allegato, CP_4 avendone anzi negato – in contrasto con l'art. 9 CCNL da esso stesso invocato a fondamento dell'addebito contributivo affermato - la rilevanza per la fondatezza della propria pretesa.
Esclusa l'omissione contributiva e la violazione del CCNL, deve anche con riferimento a questo addebito conseguentemente affermarsi l'infondatezza della revoca degli sgravi contributivi.
13. In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, gli addebiti sollevati con i verbali ispettivi (quello a carico della somministratrice e quello a carico Pt_1
CO dell'utilizzatrice ) sono tutti infondati;
non sussistendo violazioni dei contratti collettivi, nazionali e di secondo livello, e non essendovi, per il resto, contestazione sul regolare possesso del DURC, è infondata anche la revoca degli sgravi contributivi.
Restano pertanto assorbite le questioni oggetto degli altri motivi di impugnazione svolti dalle società appellanti.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività CO difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore di .
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza;
in accoglimento degli appelli, dichiara che e Parte_1 COroparte_7
nulla devono all' in relazione ai verbali ispettivi per cui è causa;
[...] CP_4 condanna l a rimborsare a e a CP_4 Parte_1 COroparte_7
le spese di entrambi i gradi, liquidate per ciascuna parte per il primo grado in euro
[...]
25.000 e per l'appello in euro 20.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Scaramella.
Così deciso all'udienza del 15.1.2025
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LA CONSIGLIERA Est.
Dott.ssa Silvia Casarino
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Clotilde Fierro
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