Art. 4.
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 30 o piu' membri la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 30 o piu' membri la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".