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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/08/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
RG N. 2508/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2508/2021 promossa da:
( C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Polimeno, con domicilio eletto come in atti
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dell'Avv. Massimo Mascheroni, con domicilio eletto come in atti
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“A) Nel merito e in via principale: per i motivi tutti meglio illustrati in atti, emettere sentenza di accoglimento del ricorso di reintegra del possesso e per l'effetto, ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno e pacifico possesso del locale “lavanderia” disponendo la rimozione della catena arbitrariamente ed illegittimamente posta a chiusura del cancello sito all'esterno dell'abitazione, nonchè la rimozione di ogni situazione di ostacolo al fine di permettere l'uso del box garage alla Sig. ed alla figlia, anche mediante la consegna della chiave del Pt_1 cancello principale. si insiste che la causa venga meglio istruita mediante l'ammissione di prova per testi sui fatti
e circostanza tempestivamente e ritualmente in memoria ex art. 183 VI c.p.c. che qui di seguito integralmente richiamate e trascritte
Pag. 1 1) vero che la Sig.ra dopo la separazione dal marito ha sempre utilizzato il locale della Pt_1 lavanderia avendo accesso dal cancello sito all'esterno dell'abitazione come da foto che si da in visione ( cfr. foto n. 1) e usufruiva del box garage di cui alla foto n. 2;
2) vero che il ha effettuato nell'anno 2016 dei lavori di ristrutturazione del suo CP_1 appartamento;
3) vero che la Sig.ra ha continuato ad utilizzare il cancello che porta al locale lavanderia Pt_1
e l'uso del box garage anche successivamente all'anno 2016, e cioè anche dopo la ristrutturazione dell' appartamento del Sig. ( foto n. 1 e n. 2) . CP_1
4) vero che dai primi mesi dell'anno 2021 parte resistente ha collocato una catena al cancello posto all'esterno dell'abitazione chiudendola con un lucchetto precludendo l'accesso che conduce al locale della lavanderia come da foto che si danno in visione ( cfr foto n. 1).
5) vero che nel mese di agosto del 2021 il suddetto cancello oltre ad essere chiuso con la catena era ostruito dal posizionamento della macchina della compagna del come da foto che CP_1 si danno in visione ( cfr foto n. 3 e 4).
6) vero che la Sig.ra ha sempre utilizzato il Box garage di cui alla foto che si da in visione Pt_1
(cfr. foto n. 2);
7) vero che nel mese di agosto del 2021, veniva posizionato un furgone e un grosso frigorifero davanti al box in uso della sig. come da foto ( n. 5 e 6). Pt_1
Si richiede l'ammissione della prova testimoniale dei Sig.ri :
- nata a [...] il [...] e residente a [...]
25;
- nato in Brasile il [...] a [...] a [...];
- nata Brasile il 16/01/1986 residente a [...]; Controparte_2
- nata il [...] residente a [...]
n. 89
B) si reitera opposizione
Alla prova per testi richiesta ex avverso per i motivi tempestivamente e ritualmente indicati nella terza memoria ex art. 183 VI c.p.c. come qui di seguito ritrascritti , richiamati e confermati.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per parte convenuta:
“In via preliminare
Pag. 2 - disporre con ordinanza la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti contenute nel ricorso notificato da parte ricorrente e come indicate in narrativa, in quanto in violazione dell'art. 89 cpc con condanna della ricorrente al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità;
Nel merito
- confermare pedissequamente l'ordinanza emessa dall'Ill.mo Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, RG n. 880/2022 Repert. n. 224/2023 del 20/02/2023 e respingere le domande formulate da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti e formulati nella suesposta narrativa, non risultando provati i presupposti per l'azione di reintegra del possesso (decadenza e prescrizione).
In via istruttoria:
- Si richiama il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio cautelare e di reclamo e dei verbali di causa tutti nel giudizio RG. n. 2508/2021, da ritenersi ivi ritrascritti integralmente e si chiede
l'acquisizione del fascicolo RG. n. 2508/2021 - Tribunale di Lodi, in persona del Giudice
Monocratico Dott.ssa Della Via e del Fascicolo e degli atti di causa e dei verbali del procedimento di reclamo, rubricato al n. RG 880/2022;
- ammettere, espunta ogni circostanza valutativa, prova testimoniale del sig. , Tes_2 residente a[...] in Locate di Triulzi cap. 20085 (MI), sui seguenti capitoli di prova premessi dalle parole “Vero che”:
1. che nell'anno 2016 lei, nella sua qualità di collaboratore della ditta Grab Gheorge Impianti, in esecuzione al contratto di appalto del 1.9.2015 che si rammostra quale doc. 7 ha separato gli impianti per l'acqua calda e i pozzetti degli immobili di proprietà del sig. , CP_1 collocando una caldaia, un pozzetto concessi in uso esclusivo alla sig. nel sottoscala Pt_1 della porzione di unità immobiliare concessa alla sig.ra come da foto di cui al doc. 11 Pt_1 che si rammostra?;
2. che nell'anno 2016 in occasione dei lavori di cui al contratto sopra menzionato doc. 7, nella sua qualità di soggetto tecnico, verificato lo stato di pericolosità e ossidazione del cancello di cui alla foto di cui al doc. 8 e 11.1 che si rammostra, ha saldato le cerniere del predetto cancello?;
3. che nell'anno 2016 in occasione dei lavori di cui al capitolo che precede il cancello di cui al capitolo precedente risultava chiuso da una catena con lucchetto?;
Pag. 3
4. che dall'anno 2016 al cancello di cui alla foto quale doc. 8 che si rammostra, eseguiti gli interventi di cui al capitolo 2 che precede, è preclusa la possibilità di apertura e di accesso attraverso il presente cancello?;
5. che nell'anno 2020 e 2021 il cancello di cui alla foto quale doc. 8 che si rammostra, poteva essere aperto per consentire l'entrata e l'uscita delle persone?;
6. che dall'anno 2016, eseguiti gli interventi di saldatura sul cancello di cui alla foto quale doc.
8 e 11.1 è preclusa la possibilità di accesso ed uscita alle persone?;
7. che dall'anno 2016 l'accesso all'abitazione del sig. avviene dal cancello di cui alla CP_1 foto che si rammostra quale doc. 14 identificato con la freccia blu?;
8. che a far data dall'anno 2016 eseguiti gli interventi di saldatura del cancello di cui alla foto doc. 8 che si rammostra lei ha eseguito ulteriori interventi sul cancello o all'interno dell'abitazione del sig. ?; CP_1
9. che negli anni 2017 e 2018 è intervenuto per eseguire dei lavori presso l'abitazione in uso alla sig.ra per risolvere problematiche all'interno del suo appartamento e nel pozzetto Pt_1 intasato dalla sig.ra con i propri dispositivi igienici, posto nella zona dei locali garage Pt_1 come da all. 5 fascicolo controparte?;.
10. che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo che precede, in occasione dell'intervento da eseguire nel pozzetto intasato dalla sig.ra posto nella zona dei locali Pt_1 garage, le consentiva l'accesso mediante apertura del cancello? CP_1
- Ammettere, altresì, prova testimoniale anche del sig. , residente a[...]
San Luca 1 Maranello cap. 41053 (MO) e la sig.ra residente a[...] Tes_4
Maranello cap. 41053 (MO) sui seguenti capitoli preceduti dalle parole Vero che:
1. che nell'anno 2016 l'accesso all'abitazione del sig. avveniva dal cancello di cui alla CP_1 foto doc. 14 o dal cancello di cui alla foto di cui al doc. 18 che si rammostra fronte cucina?;
2. che nell'anno 2016 il cancello di cui alla foto di cui al doc. 8 e 17 che si rammostra, era saldato ed impediva l'accesso e l'uscita mediante l'apertura?;
3. che nell'anno 2016, ultimati i lavori di separazione degli impianti e installazione della caldaia della sig.ra all'esterno del locale lavanderia, a cura della ditta Grab per il Pt_1 tramite del sig. il sig. sostituiva la serratura della porta della Tes_2 CP_1 lavanderia?;
4. che dall'anno 2016 sostituita la serratura della lavanderia è stato precluso l'accesso alla sig.ra per mancata consegna della chiave della porta della lavanderia?; Pt_1
Pag. 4
5. nei locali lavanderia dall'anno 2016 è presente la caldaia in uso esclusivo dell'abitazione del sig.
mentre la caldaia in uso alla sig.ra è stata posta nel sottoscala della propria CP_1 Pt_1 parte di abitazione concessa, come da doc. 11 che si rammostra?
6. che il locale lavanderia, quale stanza confinante alla camera da letto del sig. , si CP_1 trova sul retro dell'abitazione rispetto al cancello di cui alla foto, quale doc. 8 e 17 che si rammostra?;
7. che dal palazzo di fronte il cancello di cui alla foto, quale doc.8 che si rammostra, ove abita il sig.
è preclusa la vista del locale lavanderia?; CP_4
8. che all'interno del locale lavanderia è presente la caldaia ad uso esclusivo del sig. CP_1
e sono presenti effetti personali del sig. ?; CP_1
9. che nella primavera dell'anno 2019 sostituiva la serratura del cancello del box di CP_1 cui alla foto, quale doc. 18, che si rammostra e la relativa chiave veniva detenuta da ?; CP_1
10.Vero che nell'anno 2019, nell'anno 2020 fino al 2021 richiedeva con cadenza costante Pt_1 al sig. la consegna della chiave dei locali box e lavanderia per consentirle l'accesso? CP_1
11.dall'anno 2017 il box di cui alla foto 19 che si rammostra viene utilizzato come magazzino dei beni del sig. e come deposito dei beni (come frigoriferi) della attività di impresa del CP_1 sig. e che l'accesso a persone terze veniva consentito mediante apertura del cancello CP_1 da parte del sig. ?; CP_1
12.nell'anno 2020 e nel gennaio 2021 la sig.ra unitamente alla sig.ra Pt_1 Parte_2 si recavano nel locale lavanderia mediante apertura del cancello di cui alla foto 17 e 16 che si rammostra attraversando i locali cucina dell'abitazione del sig. ? Controparte_1
13.a far data dal novembre dell'anno 2017 la bicicletta della figlia del sig. era posta CP_1 fuori dal box di cui al doc. 19 ed il sig. apriva il cancello per la consegna della CP_1 bicicletta?
- chiede, inoltre, ammettersi, sin da ora, prova contraria a quella eventualmente articolata da controparte con riserva di indicare nuovi testimoni;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire, sia in merito che in rito, nonché di articolare capitoli di prova testimoniale e per interpello con la presenza di
Pag. 5 testimoni che ci si riserva di indicare nel rispetto dei termini che saranno eventualmente concessi;
- autorizzare al deposito fisico, su supporto informatico CD-ROM, Controparte_1 della riproduzione audiovisiva menzionata nella narrativa che precede, presso la Cancelleria del Tribunale di Lodi;
- disporsi, solo in via di subordine, Consulenza tecnica d'Ufficio volta ad accertare che il cancello è stato sigillato a far data dall'anno 2016 che le cerniere non sono state sostituite, senza possibilità di apertura, in assenza di interventi ulteriori dall'anno 2016;
IN OGNI CASO
- condannare controparte al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfetario del 15% come da D.M. 55 del
10.03.2014, da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario.
Con salvezza di ogni diritto e con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. depositato il 11/09/2021 ha chiesto Parte_1 di essere reintegrata nel possesso del locale lavanderia e del box della ex casa coniugale, sita in Locate di Triulzi via Rossini n. 15, con ordine al resistente di rimozione della catena posta a chiusura del cancello esterno e di ogni ostacolo all'utilizzo del box.
A fondamento del ricorso, ha allegato:
- di possedere una porzione dell'immobile in forza di quanto stabilito nel verbale di separazione omologato dal Tribunale di Lodi in data 21/06/2013, al cui punto 7 si stabiliva che “la casa coniugale verrà assegnata in maniera disgiunta secondo il criterio stabilito nei disegni depositati presso il Comune di Locate di Triulzi il
17/01/2013, come da progetto di divisione a firma dell'arch. allegato al Persona_2 presente verbale e controfirmato dai coniugi in udienza per accettazione”, al punto 8 “ la Sig.ra avrà in modo esclusivo con accesso dall'esterno dell'abitazione il locale
“LAVANDERIA” sito al piano terra;
resta inteso che essendo in quel locale installata la caldaia il Sig. avrà libero accesso per le esigenze di ordinaria e Pt_3 straordinaria manutenzione” e al punto 9 “ la Sig.ra avrà l'uso esclusivo e la Pt_1 disponibilità di uno dei due box e precisamente quello collocato presso la parte destra
(lato )”; CP_5
Pag.
6 - di essere in particolare possessore, mediante l'utilizzo, in via esclusiva, del locale c.d.
“lavanderia” e del box adiacente l'abitazione (lato ); CP_5
- che con ordinanza n. 3301/2016 di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale ha modificato le sole modalità di visita del padre-figlia e ha dichiarato inammissibile ogni altra ulteriore domanda e nulla è stato mutato in ordine al possesso dei detti locali con la sentenza di divorzio,
- che in risposta alla raccomandata del 26/03/2021 con la quale il resistente chiedeva l'immediato rilascio del box, la ricorrente, con raccomandata del 26/04/2021, ha intimato al Sig. di non sostare con le proprie autovetture nel cortile antistante il CP_1 box ed alla consegna della chiave o rimozione della grossa catena che arbitrariamente aveva da qualche mese apposto al cancello che porta al locale della lavanderia inibendo totalmente l'accesso alla ricorrente;
- che successivamente il resistente procedeva anche al cambio della serratura del cancello di accesso al box e nel mese di agosto 2021, prima di partire per le vacanze estive, collocava l'autovettura dell'attuale compagna davanti il cancello che porta al locale della lavanderia e posizionava il proprio furgone ed un grosso frigorifero davanti al box garage al solo fine di impedirne totalmente l'utilizzo.
Con comparsa di costituzione depositata il 15/10/2021 si è costituito Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti dedotta da controparte ed eccependo la decadenza della ricorrente dal termine annuale per la proposizione dell'azione di reintegra. Parte convenuta ha allegato in particolare che la sig.ra non aveva più il possesso del locale lavanderia e del Pt_1 box a far data dall'anno 2016, ossia da quando il resistente provvedeva a dividere gli impianti di riscaldamento ed erogazione dell'acqua potabile per le due contraddistinte unità immobiliari nelle quali era stata suddivisa la ex casa coniugale e veniva quindi meno la necessità per la ricorrente di dover accedere al locale lavanderia, ove era collocata la sola caldaia;
mentre, con riguardo al box, la ricorrente non aveva più accesso a tale luogo da diverso tempo, ad eccezione del limitato periodo durante il quale il resistente concedeva alla stessa l'utilizzo di tale bene al fine di riporre i propri beni durante la fase di trasloco.
Alle udienze del 17/11/2021 e 10/12/2021 sono stati sentiti i sommari informatori di entrambe le parti.
Con ordinanza del 14/03/2022 il Tribunale ha ordinato al resistente la cessazione immediata di ogni molestia nell'esercizio del possesso dei locali lavanderia e box siti in Locate di Triulzi, via
Rossini n. 15, come meglio identificati in atti, ripristinando lo stato di fatto a come era prima
Pag. 7 della apposizione del lucchetto alla catena del cancello che consente l'accesso dall'esterno e rimuovendo ogni sorta di ostacolo fisico all'accesso e ha condannato Controparte_1
a rifondere a le spese di lite liquidate in complessivi € 286,00 per spese, € Parte_1
5.535,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
In accoglimento del reclamo proposto dal resistente, previa ammissione delle nuove prove introdotte, consistenti nell'audizione di , il Tribunale, in composizione collegiale, Tes_2 con ordinanza del 17/02/2023, rigettava la domanda di reintegra nel possesso avanzata da
Parte_1
In data 14/04/2023, la ricorrente ha avanzato istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c. per la prosecuzione del giudizio di merito.
Il giudice ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 23/06/2023.
Con comparsa depositata il 22/06/2023 si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma dell'ordinanza del 17/02/2023.
Quindi, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/11/2023 il giudice, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 11/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata al 29/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
29/11/2024, previa con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Come noto, l'azione di reintegrazione, così come quella di manutenzione, tutela ogni forma di possesso, inteso quale situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, anche se illegittimo o abusivo o di male fede purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. civ., Sez. II, 07/10/1991, n. 10470).
In particolare, l'azione di cui all'art. 1168 c.c. tutela il possesso dagli atti di spoglio violenti, ossia dalla privazione totale o parziale del possesso contro la volontà espressa od anche solo presunta del possessore, o clandestini, ovvero occulti, anche non definitivi o permanenti, purché abbiano carattere duraturo e non meramente provvisorio o transitorio (Cass. civ., Sez. II,
28/09/1994, n. 7887;Cass. civ., Sez. II, 20/04/1993, n. 4628). L'atto materiale dello spoglio
Pag. 8 deve inoltre essere accompagnato da dolo o colpa e dalla consapevolezza di agire contro la volontà del possessore (c.d. animus spoliandi) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/08/2018, n.
21475; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1995, n. 8059; Cass. civ., Sez. II, 05/12/1988, n. 6583).
L'azione, come noto, deve essere esercitata entro l'anno dal sofferto spoglio.
La tutela possessoria, inoltre, può essere invocata anche in caso di compossesso. A tal proposito
è stato affermato che “il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima” (Cass. civ., Sez. II, 02/12/1994, n. 10363).
L'onere della prova degli elementi costitutivi dell'azione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è a carico dell'attore, il quale è chiamato a fornire in primo luogo la dimostrazione dell'esistenza del possesso del bene al momento dello spoglio, restando invece irrilevante ogni questione riguardante la legittimità del possesso e in particolare l'esistenza del suo titolo, che nel giudizio possessorio può assumere rilevanza solo ad colorandam possessionem, cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso già altrimenti dimostrato o meglio individuarne i contorni (Cass. civ., Sez. II, 03/03/1994, n. 2111; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
24/01/2019, n. 2032; Cass. civ., Sez. II, 02/03/1998, n. 2262). La produzione del titolo da cui l'attore trae lo ius possidendi non può quindi sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. civ., Sez. II, 31/08/2005, n. 17567; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
24/01/2019, n. 2032).
È stato altresì chiarito che, di conseguenza, incombe su colui che assume di aver subìto uno spoglio clandestino l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
03/09/2021, n. 23870; anche Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/03/2014, n. 6428).
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio, non essendo emersa dall'istruttoria espletata la sussistenza di una situazione di possesso o di compossesso in capo a al tempo dell'allegato spoglio. Parte_1
Pag. 9 Parte attrice ha dedotto di avere il possesso, mediante l'utilizzo in via esclusiva, del locale lavanderia e del box adiacente l'abitazione lato fin dal 2013, detenendone le CP_5 chiavi, finché nel 2021 il resistente ed ex marito chiedeva il rilascio Controparte_1 del box, apponeva una catena al cancello che portava ai locali della lavanderia impedendole l'accesso e parcheggiando l'auto e posizionando un frigorifero davanti l'accesso al box.
Parte convenuta ha invece replicato che la ricorrente non aveva più il possesso della lavanderia, ove vi era collocata la sola caldaia comune, fin dal 2016, ossia da quando erano stati ultimati i lavori di ristrutturazione e di divisione dell'impianto di riscaldamento ed erogazione dell'acqua e, per quanto riguarda il box, che lo stesso era stato concesso in uso alla ricorrente solo temporaneamente in fase di trasloco.
Orbene, il presente giudizio non può che fondarsi sull'istruttoria espletata in fase di cognizione sommaria nel corso della quale è stata data ampia possibilità alle parti di dimostrare le circostanze allegate mediante documenti e informatori (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
20/01/2009, n. 1386). Peraltro, dalle dichiarazioni dei testi escussi non è possibile trarre senz'altro la prova del possesso esclusivo da parte della ricorrente dei locali oggetto di contestazione.
A ben vedere, infatti, i testi e si sono limitati a riferire di Parte_2 CP_4 aver visto in alcune occasioni la ricorrente accedere alla lavanderia e al box. Soltanto la teste ha specificato di aver visto l'amica entrare nel locale lavanderia nel 2020 in due Pt_2 occasioni, passando dal cancello di cui alla foto 1 delle allegazioni di parte attrice, e nel box in una occasione. Il ha riferito inoltre di aver visto l'auto del parcheggiata davanti CP_4 CP_1 al box di cui si allega il possesso da parte dell'attrice “anche” nel 2021, lasciando quindi intendere di averla vista anche in momenti antecedenti.
Già soltanto la sporadicità degli accessi riferiti dai testi e il riferimento al solo anno 2020 non consentono di ritenere senz'altro la sussistenza della situazione di possesso allegata dalla ricorrente, anche nel momento del preteso spoglio che si assume avvenuto nel 2021.
Inoltre, non può non considerarsi che il teste ha confermato di aver saldato nel Tes_2
2016 le cerniere del cancello dal quale l'attrice accedeva al locale lavanderia e che, a seguito della saldatura, non era più possibile aprire il cancello. Il teste ha inoltre dichiarato di aver verificato nel 2022 che la saldatura era ancora esistente.
In assenza di specifici elementi da cui dedurre l'inattendibilità del teste peraltro unico Tes_2 testimone privo di rapporti di parentela o amicizia con le parti, le sue dichiarazioni conducono ad escludere che la ricorrente avesse ancora accesso al locale lavanderia dopo il 2016, anche
Pag. 10 considerata la genericità, sopra evidenziata, delle allegazioni e delle dichiarazioni dei testi di parte attrice.
D'altra parte, come rilevato anche dal Collegio in sede di reclamo, non è specificatamente contestata la circostanza della saldatura e dei lavori di ristrutturazione del 2016, mentre sono irrilevanti, ai fini della tutela possessoria, le vicende relative alle condizioni economiche stabilite in sede di separazione e divorzio.
Le considerazioni svolte precludono quindi di ritenere accertato in capo alla ricorrente il possesso esclusivo allegato, che deve consistere in un durevole, volontario e consapevole, al momento dello spoglio o della turbativa, utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale (Cass. civ., Sez. II, 27/12/2004, n. 24026).
Come già rilevato, l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra incombe sull'attore sicché l'incertezza del quadro probatorio in merito al possesso dei locali al momento dello spoglio come allegato ricade sulla medesima parte.
Difettandone il presupposto essenziale, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento e devono quindi essere respinte, con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. 20555/2020).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in €
3.809,00, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lodi, il 06/08/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
Pag. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2508/2021 promossa da:
( C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Polimeno, con domicilio eletto come in atti
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dell'Avv. Massimo Mascheroni, con domicilio eletto come in atti
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“A) Nel merito e in via principale: per i motivi tutti meglio illustrati in atti, emettere sentenza di accoglimento del ricorso di reintegra del possesso e per l'effetto, ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno e pacifico possesso del locale “lavanderia” disponendo la rimozione della catena arbitrariamente ed illegittimamente posta a chiusura del cancello sito all'esterno dell'abitazione, nonchè la rimozione di ogni situazione di ostacolo al fine di permettere l'uso del box garage alla Sig. ed alla figlia, anche mediante la consegna della chiave del Pt_1 cancello principale. si insiste che la causa venga meglio istruita mediante l'ammissione di prova per testi sui fatti
e circostanza tempestivamente e ritualmente in memoria ex art. 183 VI c.p.c. che qui di seguito integralmente richiamate e trascritte
Pag. 1 1) vero che la Sig.ra dopo la separazione dal marito ha sempre utilizzato il locale della Pt_1 lavanderia avendo accesso dal cancello sito all'esterno dell'abitazione come da foto che si da in visione ( cfr. foto n. 1) e usufruiva del box garage di cui alla foto n. 2;
2) vero che il ha effettuato nell'anno 2016 dei lavori di ristrutturazione del suo CP_1 appartamento;
3) vero che la Sig.ra ha continuato ad utilizzare il cancello che porta al locale lavanderia Pt_1
e l'uso del box garage anche successivamente all'anno 2016, e cioè anche dopo la ristrutturazione dell' appartamento del Sig. ( foto n. 1 e n. 2) . CP_1
4) vero che dai primi mesi dell'anno 2021 parte resistente ha collocato una catena al cancello posto all'esterno dell'abitazione chiudendola con un lucchetto precludendo l'accesso che conduce al locale della lavanderia come da foto che si danno in visione ( cfr foto n. 1).
5) vero che nel mese di agosto del 2021 il suddetto cancello oltre ad essere chiuso con la catena era ostruito dal posizionamento della macchina della compagna del come da foto che CP_1 si danno in visione ( cfr foto n. 3 e 4).
6) vero che la Sig.ra ha sempre utilizzato il Box garage di cui alla foto che si da in visione Pt_1
(cfr. foto n. 2);
7) vero che nel mese di agosto del 2021, veniva posizionato un furgone e un grosso frigorifero davanti al box in uso della sig. come da foto ( n. 5 e 6). Pt_1
Si richiede l'ammissione della prova testimoniale dei Sig.ri :
- nata a [...] il [...] e residente a [...]
25;
- nato in Brasile il [...] a [...] a [...];
- nata Brasile il 16/01/1986 residente a [...]; Controparte_2
- nata il [...] residente a [...]
n. 89
B) si reitera opposizione
Alla prova per testi richiesta ex avverso per i motivi tempestivamente e ritualmente indicati nella terza memoria ex art. 183 VI c.p.c. come qui di seguito ritrascritti , richiamati e confermati.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per parte convenuta:
“In via preliminare
Pag. 2 - disporre con ordinanza la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti contenute nel ricorso notificato da parte ricorrente e come indicate in narrativa, in quanto in violazione dell'art. 89 cpc con condanna della ricorrente al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità;
Nel merito
- confermare pedissequamente l'ordinanza emessa dall'Ill.mo Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, RG n. 880/2022 Repert. n. 224/2023 del 20/02/2023 e respingere le domande formulate da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti e formulati nella suesposta narrativa, non risultando provati i presupposti per l'azione di reintegra del possesso (decadenza e prescrizione).
In via istruttoria:
- Si richiama il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio cautelare e di reclamo e dei verbali di causa tutti nel giudizio RG. n. 2508/2021, da ritenersi ivi ritrascritti integralmente e si chiede
l'acquisizione del fascicolo RG. n. 2508/2021 - Tribunale di Lodi, in persona del Giudice
Monocratico Dott.ssa Della Via e del Fascicolo e degli atti di causa e dei verbali del procedimento di reclamo, rubricato al n. RG 880/2022;
- ammettere, espunta ogni circostanza valutativa, prova testimoniale del sig. , Tes_2 residente a[...] in Locate di Triulzi cap. 20085 (MI), sui seguenti capitoli di prova premessi dalle parole “Vero che”:
1. che nell'anno 2016 lei, nella sua qualità di collaboratore della ditta Grab Gheorge Impianti, in esecuzione al contratto di appalto del 1.9.2015 che si rammostra quale doc. 7 ha separato gli impianti per l'acqua calda e i pozzetti degli immobili di proprietà del sig. , CP_1 collocando una caldaia, un pozzetto concessi in uso esclusivo alla sig. nel sottoscala Pt_1 della porzione di unità immobiliare concessa alla sig.ra come da foto di cui al doc. 11 Pt_1 che si rammostra?;
2. che nell'anno 2016 in occasione dei lavori di cui al contratto sopra menzionato doc. 7, nella sua qualità di soggetto tecnico, verificato lo stato di pericolosità e ossidazione del cancello di cui alla foto di cui al doc. 8 e 11.1 che si rammostra, ha saldato le cerniere del predetto cancello?;
3. che nell'anno 2016 in occasione dei lavori di cui al capitolo che precede il cancello di cui al capitolo precedente risultava chiuso da una catena con lucchetto?;
Pag. 3
4. che dall'anno 2016 al cancello di cui alla foto quale doc. 8 che si rammostra, eseguiti gli interventi di cui al capitolo 2 che precede, è preclusa la possibilità di apertura e di accesso attraverso il presente cancello?;
5. che nell'anno 2020 e 2021 il cancello di cui alla foto quale doc. 8 che si rammostra, poteva essere aperto per consentire l'entrata e l'uscita delle persone?;
6. che dall'anno 2016, eseguiti gli interventi di saldatura sul cancello di cui alla foto quale doc.
8 e 11.1 è preclusa la possibilità di accesso ed uscita alle persone?;
7. che dall'anno 2016 l'accesso all'abitazione del sig. avviene dal cancello di cui alla CP_1 foto che si rammostra quale doc. 14 identificato con la freccia blu?;
8. che a far data dall'anno 2016 eseguiti gli interventi di saldatura del cancello di cui alla foto doc. 8 che si rammostra lei ha eseguito ulteriori interventi sul cancello o all'interno dell'abitazione del sig. ?; CP_1
9. che negli anni 2017 e 2018 è intervenuto per eseguire dei lavori presso l'abitazione in uso alla sig.ra per risolvere problematiche all'interno del suo appartamento e nel pozzetto Pt_1 intasato dalla sig.ra con i propri dispositivi igienici, posto nella zona dei locali garage Pt_1 come da all. 5 fascicolo controparte?;.
10. che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo che precede, in occasione dell'intervento da eseguire nel pozzetto intasato dalla sig.ra posto nella zona dei locali Pt_1 garage, le consentiva l'accesso mediante apertura del cancello? CP_1
- Ammettere, altresì, prova testimoniale anche del sig. , residente a[...]
San Luca 1 Maranello cap. 41053 (MO) e la sig.ra residente a[...] Tes_4
Maranello cap. 41053 (MO) sui seguenti capitoli preceduti dalle parole Vero che:
1. che nell'anno 2016 l'accesso all'abitazione del sig. avveniva dal cancello di cui alla CP_1 foto doc. 14 o dal cancello di cui alla foto di cui al doc. 18 che si rammostra fronte cucina?;
2. che nell'anno 2016 il cancello di cui alla foto di cui al doc. 8 e 17 che si rammostra, era saldato ed impediva l'accesso e l'uscita mediante l'apertura?;
3. che nell'anno 2016, ultimati i lavori di separazione degli impianti e installazione della caldaia della sig.ra all'esterno del locale lavanderia, a cura della ditta Grab per il Pt_1 tramite del sig. il sig. sostituiva la serratura della porta della Tes_2 CP_1 lavanderia?;
4. che dall'anno 2016 sostituita la serratura della lavanderia è stato precluso l'accesso alla sig.ra per mancata consegna della chiave della porta della lavanderia?; Pt_1
Pag. 4
5. nei locali lavanderia dall'anno 2016 è presente la caldaia in uso esclusivo dell'abitazione del sig.
mentre la caldaia in uso alla sig.ra è stata posta nel sottoscala della propria CP_1 Pt_1 parte di abitazione concessa, come da doc. 11 che si rammostra?
6. che il locale lavanderia, quale stanza confinante alla camera da letto del sig. , si CP_1 trova sul retro dell'abitazione rispetto al cancello di cui alla foto, quale doc. 8 e 17 che si rammostra?;
7. che dal palazzo di fronte il cancello di cui alla foto, quale doc.8 che si rammostra, ove abita il sig.
è preclusa la vista del locale lavanderia?; CP_4
8. che all'interno del locale lavanderia è presente la caldaia ad uso esclusivo del sig. CP_1
e sono presenti effetti personali del sig. ?; CP_1
9. che nella primavera dell'anno 2019 sostituiva la serratura del cancello del box di CP_1 cui alla foto, quale doc. 18, che si rammostra e la relativa chiave veniva detenuta da ?; CP_1
10.Vero che nell'anno 2019, nell'anno 2020 fino al 2021 richiedeva con cadenza costante Pt_1 al sig. la consegna della chiave dei locali box e lavanderia per consentirle l'accesso? CP_1
11.dall'anno 2017 il box di cui alla foto 19 che si rammostra viene utilizzato come magazzino dei beni del sig. e come deposito dei beni (come frigoriferi) della attività di impresa del CP_1 sig. e che l'accesso a persone terze veniva consentito mediante apertura del cancello CP_1 da parte del sig. ?; CP_1
12.nell'anno 2020 e nel gennaio 2021 la sig.ra unitamente alla sig.ra Pt_1 Parte_2 si recavano nel locale lavanderia mediante apertura del cancello di cui alla foto 17 e 16 che si rammostra attraversando i locali cucina dell'abitazione del sig. ? Controparte_1
13.a far data dal novembre dell'anno 2017 la bicicletta della figlia del sig. era posta CP_1 fuori dal box di cui al doc. 19 ed il sig. apriva il cancello per la consegna della CP_1 bicicletta?
- chiede, inoltre, ammettersi, sin da ora, prova contraria a quella eventualmente articolata da controparte con riserva di indicare nuovi testimoni;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire, sia in merito che in rito, nonché di articolare capitoli di prova testimoniale e per interpello con la presenza di
Pag. 5 testimoni che ci si riserva di indicare nel rispetto dei termini che saranno eventualmente concessi;
- autorizzare al deposito fisico, su supporto informatico CD-ROM, Controparte_1 della riproduzione audiovisiva menzionata nella narrativa che precede, presso la Cancelleria del Tribunale di Lodi;
- disporsi, solo in via di subordine, Consulenza tecnica d'Ufficio volta ad accertare che il cancello è stato sigillato a far data dall'anno 2016 che le cerniere non sono state sostituite, senza possibilità di apertura, in assenza di interventi ulteriori dall'anno 2016;
IN OGNI CASO
- condannare controparte al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfetario del 15% come da D.M. 55 del
10.03.2014, da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario.
Con salvezza di ogni diritto e con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. depositato il 11/09/2021 ha chiesto Parte_1 di essere reintegrata nel possesso del locale lavanderia e del box della ex casa coniugale, sita in Locate di Triulzi via Rossini n. 15, con ordine al resistente di rimozione della catena posta a chiusura del cancello esterno e di ogni ostacolo all'utilizzo del box.
A fondamento del ricorso, ha allegato:
- di possedere una porzione dell'immobile in forza di quanto stabilito nel verbale di separazione omologato dal Tribunale di Lodi in data 21/06/2013, al cui punto 7 si stabiliva che “la casa coniugale verrà assegnata in maniera disgiunta secondo il criterio stabilito nei disegni depositati presso il Comune di Locate di Triulzi il
17/01/2013, come da progetto di divisione a firma dell'arch. allegato al Persona_2 presente verbale e controfirmato dai coniugi in udienza per accettazione”, al punto 8 “ la Sig.ra avrà in modo esclusivo con accesso dall'esterno dell'abitazione il locale
“LAVANDERIA” sito al piano terra;
resta inteso che essendo in quel locale installata la caldaia il Sig. avrà libero accesso per le esigenze di ordinaria e Pt_3 straordinaria manutenzione” e al punto 9 “ la Sig.ra avrà l'uso esclusivo e la Pt_1 disponibilità di uno dei due box e precisamente quello collocato presso la parte destra
(lato )”; CP_5
Pag.
6 - di essere in particolare possessore, mediante l'utilizzo, in via esclusiva, del locale c.d.
“lavanderia” e del box adiacente l'abitazione (lato ); CP_5
- che con ordinanza n. 3301/2016 di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale ha modificato le sole modalità di visita del padre-figlia e ha dichiarato inammissibile ogni altra ulteriore domanda e nulla è stato mutato in ordine al possesso dei detti locali con la sentenza di divorzio,
- che in risposta alla raccomandata del 26/03/2021 con la quale il resistente chiedeva l'immediato rilascio del box, la ricorrente, con raccomandata del 26/04/2021, ha intimato al Sig. di non sostare con le proprie autovetture nel cortile antistante il CP_1 box ed alla consegna della chiave o rimozione della grossa catena che arbitrariamente aveva da qualche mese apposto al cancello che porta al locale della lavanderia inibendo totalmente l'accesso alla ricorrente;
- che successivamente il resistente procedeva anche al cambio della serratura del cancello di accesso al box e nel mese di agosto 2021, prima di partire per le vacanze estive, collocava l'autovettura dell'attuale compagna davanti il cancello che porta al locale della lavanderia e posizionava il proprio furgone ed un grosso frigorifero davanti al box garage al solo fine di impedirne totalmente l'utilizzo.
Con comparsa di costituzione depositata il 15/10/2021 si è costituito Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti dedotta da controparte ed eccependo la decadenza della ricorrente dal termine annuale per la proposizione dell'azione di reintegra. Parte convenuta ha allegato in particolare che la sig.ra non aveva più il possesso del locale lavanderia e del Pt_1 box a far data dall'anno 2016, ossia da quando il resistente provvedeva a dividere gli impianti di riscaldamento ed erogazione dell'acqua potabile per le due contraddistinte unità immobiliari nelle quali era stata suddivisa la ex casa coniugale e veniva quindi meno la necessità per la ricorrente di dover accedere al locale lavanderia, ove era collocata la sola caldaia;
mentre, con riguardo al box, la ricorrente non aveva più accesso a tale luogo da diverso tempo, ad eccezione del limitato periodo durante il quale il resistente concedeva alla stessa l'utilizzo di tale bene al fine di riporre i propri beni durante la fase di trasloco.
Alle udienze del 17/11/2021 e 10/12/2021 sono stati sentiti i sommari informatori di entrambe le parti.
Con ordinanza del 14/03/2022 il Tribunale ha ordinato al resistente la cessazione immediata di ogni molestia nell'esercizio del possesso dei locali lavanderia e box siti in Locate di Triulzi, via
Rossini n. 15, come meglio identificati in atti, ripristinando lo stato di fatto a come era prima
Pag. 7 della apposizione del lucchetto alla catena del cancello che consente l'accesso dall'esterno e rimuovendo ogni sorta di ostacolo fisico all'accesso e ha condannato Controparte_1
a rifondere a le spese di lite liquidate in complessivi € 286,00 per spese, € Parte_1
5.535,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
In accoglimento del reclamo proposto dal resistente, previa ammissione delle nuove prove introdotte, consistenti nell'audizione di , il Tribunale, in composizione collegiale, Tes_2 con ordinanza del 17/02/2023, rigettava la domanda di reintegra nel possesso avanzata da
Parte_1
In data 14/04/2023, la ricorrente ha avanzato istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c. per la prosecuzione del giudizio di merito.
Il giudice ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 23/06/2023.
Con comparsa depositata il 22/06/2023 si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma dell'ordinanza del 17/02/2023.
Quindi, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/11/2023 il giudice, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 11/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata al 29/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
29/11/2024, previa con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Come noto, l'azione di reintegrazione, così come quella di manutenzione, tutela ogni forma di possesso, inteso quale situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, anche se illegittimo o abusivo o di male fede purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. civ., Sez. II, 07/10/1991, n. 10470).
In particolare, l'azione di cui all'art. 1168 c.c. tutela il possesso dagli atti di spoglio violenti, ossia dalla privazione totale o parziale del possesso contro la volontà espressa od anche solo presunta del possessore, o clandestini, ovvero occulti, anche non definitivi o permanenti, purché abbiano carattere duraturo e non meramente provvisorio o transitorio (Cass. civ., Sez. II,
28/09/1994, n. 7887;Cass. civ., Sez. II, 20/04/1993, n. 4628). L'atto materiale dello spoglio
Pag. 8 deve inoltre essere accompagnato da dolo o colpa e dalla consapevolezza di agire contro la volontà del possessore (c.d. animus spoliandi) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/08/2018, n.
21475; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1995, n. 8059; Cass. civ., Sez. II, 05/12/1988, n. 6583).
L'azione, come noto, deve essere esercitata entro l'anno dal sofferto spoglio.
La tutela possessoria, inoltre, può essere invocata anche in caso di compossesso. A tal proposito
è stato affermato che “il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima” (Cass. civ., Sez. II, 02/12/1994, n. 10363).
L'onere della prova degli elementi costitutivi dell'azione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è a carico dell'attore, il quale è chiamato a fornire in primo luogo la dimostrazione dell'esistenza del possesso del bene al momento dello spoglio, restando invece irrilevante ogni questione riguardante la legittimità del possesso e in particolare l'esistenza del suo titolo, che nel giudizio possessorio può assumere rilevanza solo ad colorandam possessionem, cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso già altrimenti dimostrato o meglio individuarne i contorni (Cass. civ., Sez. II, 03/03/1994, n. 2111; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
24/01/2019, n. 2032; Cass. civ., Sez. II, 02/03/1998, n. 2262). La produzione del titolo da cui l'attore trae lo ius possidendi non può quindi sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. civ., Sez. II, 31/08/2005, n. 17567; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
24/01/2019, n. 2032).
È stato altresì chiarito che, di conseguenza, incombe su colui che assume di aver subìto uno spoglio clandestino l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
03/09/2021, n. 23870; anche Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/03/2014, n. 6428).
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio, non essendo emersa dall'istruttoria espletata la sussistenza di una situazione di possesso o di compossesso in capo a al tempo dell'allegato spoglio. Parte_1
Pag. 9 Parte attrice ha dedotto di avere il possesso, mediante l'utilizzo in via esclusiva, del locale lavanderia e del box adiacente l'abitazione lato fin dal 2013, detenendone le CP_5 chiavi, finché nel 2021 il resistente ed ex marito chiedeva il rilascio Controparte_1 del box, apponeva una catena al cancello che portava ai locali della lavanderia impedendole l'accesso e parcheggiando l'auto e posizionando un frigorifero davanti l'accesso al box.
Parte convenuta ha invece replicato che la ricorrente non aveva più il possesso della lavanderia, ove vi era collocata la sola caldaia comune, fin dal 2016, ossia da quando erano stati ultimati i lavori di ristrutturazione e di divisione dell'impianto di riscaldamento ed erogazione dell'acqua e, per quanto riguarda il box, che lo stesso era stato concesso in uso alla ricorrente solo temporaneamente in fase di trasloco.
Orbene, il presente giudizio non può che fondarsi sull'istruttoria espletata in fase di cognizione sommaria nel corso della quale è stata data ampia possibilità alle parti di dimostrare le circostanze allegate mediante documenti e informatori (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
20/01/2009, n. 1386). Peraltro, dalle dichiarazioni dei testi escussi non è possibile trarre senz'altro la prova del possesso esclusivo da parte della ricorrente dei locali oggetto di contestazione.
A ben vedere, infatti, i testi e si sono limitati a riferire di Parte_2 CP_4 aver visto in alcune occasioni la ricorrente accedere alla lavanderia e al box. Soltanto la teste ha specificato di aver visto l'amica entrare nel locale lavanderia nel 2020 in due Pt_2 occasioni, passando dal cancello di cui alla foto 1 delle allegazioni di parte attrice, e nel box in una occasione. Il ha riferito inoltre di aver visto l'auto del parcheggiata davanti CP_4 CP_1 al box di cui si allega il possesso da parte dell'attrice “anche” nel 2021, lasciando quindi intendere di averla vista anche in momenti antecedenti.
Già soltanto la sporadicità degli accessi riferiti dai testi e il riferimento al solo anno 2020 non consentono di ritenere senz'altro la sussistenza della situazione di possesso allegata dalla ricorrente, anche nel momento del preteso spoglio che si assume avvenuto nel 2021.
Inoltre, non può non considerarsi che il teste ha confermato di aver saldato nel Tes_2
2016 le cerniere del cancello dal quale l'attrice accedeva al locale lavanderia e che, a seguito della saldatura, non era più possibile aprire il cancello. Il teste ha inoltre dichiarato di aver verificato nel 2022 che la saldatura era ancora esistente.
In assenza di specifici elementi da cui dedurre l'inattendibilità del teste peraltro unico Tes_2 testimone privo di rapporti di parentela o amicizia con le parti, le sue dichiarazioni conducono ad escludere che la ricorrente avesse ancora accesso al locale lavanderia dopo il 2016, anche
Pag. 10 considerata la genericità, sopra evidenziata, delle allegazioni e delle dichiarazioni dei testi di parte attrice.
D'altra parte, come rilevato anche dal Collegio in sede di reclamo, non è specificatamente contestata la circostanza della saldatura e dei lavori di ristrutturazione del 2016, mentre sono irrilevanti, ai fini della tutela possessoria, le vicende relative alle condizioni economiche stabilite in sede di separazione e divorzio.
Le considerazioni svolte precludono quindi di ritenere accertato in capo alla ricorrente il possesso esclusivo allegato, che deve consistere in un durevole, volontario e consapevole, al momento dello spoglio o della turbativa, utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale (Cass. civ., Sez. II, 27/12/2004, n. 24026).
Come già rilevato, l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra incombe sull'attore sicché l'incertezza del quadro probatorio in merito al possesso dei locali al momento dello spoglio come allegato ricade sulla medesima parte.
Difettandone il presupposto essenziale, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento e devono quindi essere respinte, con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. 20555/2020).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in €
3.809,00, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lodi, il 06/08/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
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