Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 05/05/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. VA CA EL RI Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. CO NZ Consigliere - relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23950 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
SM- Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01704980430), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Macerata, via Carducci, n. 20;
AR MA (C.F. [...]), nato il [...] a Macerata, residente a [...], in corso D. Alighieri, n. 28;
presso il suo studio legale, in corso Repubblica, n. 49, Macerata, PEC: avvlucapascucci@cnfpec.it;
di citazione ed esaminati gli altri atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 la segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott.
CO NZ, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa AR RA, avv. Paolo Zaccaria, Pascucci, per i convenuti.
AT
I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio SM- Società Cooperativa Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, e MA AR, , in solido tra loro, al pagamento:
- in favore del Ministero dell Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, della somma complessiva di 11.324,74, alla quale vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
-
II. La Procura ha riferito che la fattispecie, segnalata da Scolastico R d indebita percezione di contributi statali, erogati ai sensi della L. n.
62/2000 in favore di scuole paritarie.
In particolare, è emerso che la SM soc. coop. sociale, in qualità di g , con sedi a Macerata ed a Monte S. Giusto, aveva ottenuto scolastico 2021/2022, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Infatti, mediante attività ispettiva svolta da I.N.P.S., su
.S.R. per le Marche, è stato accertato il carattere , da parte della SM, di quattro docenti abilitate (MA LB, LO LV, GI NA e
), in sostituzione di alcune insegnanti, che erano risultate sprovviste del necessario titolo di accesso , richiesto dalla normativa di settore.
Pertanto, la condotta antigiuridica della SM e del suo legale rappresentante MA AR era consistita nel simulare l ,
al fine di poter usufruire indebitamente dei contributi statali , che,
.S.R., in mancanza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica , tra cui v è quello del
(art. 1, comma 4, lett. g, della L. n. 62/2000).
Tale condotta antigiuridica, consistita nel mantenimento in servizio di personale scolastico non qualificato, con contestuale falsa comunicazione .S.R. del personale abilitato, era stata, dunque, connotata da dolo intenzionale, finalizzato a lucrare contributi non spettanti per complessivi
Secondo la Procura, inoltre, non assumeva alcuna rilevanza quanto riferito dai convenuti, in sede di deduzioni difensive, circa , a seguito del sequestro preventivo, disposto nel procedimento penale n. 826/2023 R.G.N.R., promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.
Infatti, era stato successivamente emesso un provvedimento di dissequestro, in ottemperanza alla sentenza n. 388/2025 del Tribunale di Macerata, che aveva dichiarato MA non punibile per il contestato reato di truffa, in considerazione della particolare tenuità del fatto, art.
131-bis del c.p.
III. udienza del 10 dicembre 2025, in dei convenuti per la concessione di un breve rinvio, al fine di poter oggetto di contestazione, il Collegio disponeva il differimento della trattazione del giudizio al del 14 aprile 2026.
In data 9/4/2026 è stata depositata dai convenuti la contabile del in Scolastico Regionale, con valuta 11/3/2026.
IV. odierna udienza, il Pubblico Ministero ha depositato la quietanza
, di Scolastico Regionale per le Marche è plesso territoriale.
Il P.M. ha, pertanto, concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che il risarcimento è intervenuto soltanto dopo il deposito e la prima udienza di discussione.
Considerato in
IR
1. Il Collegio, alla luce del sopravvenuto adempimento ,
giudizio per cessata materia del contendere, essendo venuto meno un danno erariale concreto ed attuale.
2. Considerato che il risarcimento del danno è intervenuto soltanto , da parte della Procura, del giudizio di responsabilità amministrativa, che si è, pertanto, rivelato necessario per ottenere il risultato perseguito dalla parte attrice, il Collegio ritiene che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese processuali vadano poste solidalmente a carico dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
- o per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna, in solido tra loro, la SM- Società Cooperativa Sociale e AR MA alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, 31 del c.g.c.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CO NZ VA CA EL RI
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