Articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904
Articolo 11 bisArticolo 14
Versione
18 dicembre 1977
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Versione
9 marzo 1999
Art. 12.
Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 18 febbraio 1999, n.28 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disposizione dell' articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite."
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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