Versione
18 dicembre 1977
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9 marzo 1999
9 marzo 1999
Art. 12.
Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 18 febbraio 1999, n.28 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disposizione dell' articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano
state ricostituite."
Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 18 febbraio 1999, n.28 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disposizione dell' articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano
state ricostituite."
Commentari • 74
- 1. L'Ires per le cooperative (1)https://www.fiscooggi.it/ · 24.415325
[…] della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto che, ai fini dell'applicazione del citato articolo 12 della legge 904/1977, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi, […] Pertanto, la norma correttiva "persegue la finalità di evitare l'effetto 'imposte su imposte' in un contesto normativo in cui era consentito accantonare l'intero l'utile a riserve indivisibili ed intassabili, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 904 del 1977"(6). Applicabilità odierna delle disposizioni ante 2002 Come affermato, l'articolo 12 della legge n. 904/1977 (detassazione delle somme destinate a riserva indivisibile) e l'articolo 21, comma 10, […]
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Giurisprudenza • 112
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 09/09/2025, n. 1807Provvedimento: […] 2. Illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 381/1991; 3. Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione art. 43 DPR 600/73 e art.7 Legge 212/2000; 4. Violazione del combinato disposto art.12 Legge 904/1977 e dell'art. 6 d. l. n° 63/2002; 5. Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 21 d. lgs 460/97 e art. 7 legge regionale N° 2/2002;Leggi di più...
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