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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NA LA, AT
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2044/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 479/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240033541578000 MODELLO IVA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6324/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente, per la parte appellante, alle ore 9:24.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate di Caserta si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, l'avv Ricorrente_1 appellava la sentenza n. 479/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 02820240033541578000, notificata il 30.08.24, emessa ex art.36 bis
DPR 600/73 e art.54 bis DPR 633/72, per controllo Modello IVA 2020. Lamentava che l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta il 25.06.2024, solo 42 giorni dopo la comunicazione di irregolarità del 14.05.2024; assumeva la non obbligatorietà dell' interlocuzione con Agenzia delle Entrate;
deduceva che in presenza di un intermediario, il termine per l'iscrizione a ruolo è esteso a 90 giorni ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, del DL
203/2005. Si costituiva ADER, che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. Si costituiva
Agenzia delle Entrate deducendo che la comunicazione di irregolarità era intervenuta in data 14.05.24 e la cartella di pagamento n.02820240033541578000 notificata in data 30.08.24, nel pieno rispetto, pertanto, dei termini previsti per intraprendere il procedimento ordinario di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Dall'atto impugnato risulta che il ruolo è diventato esecutivo il 25.6.2024. Con recentissima pronuncia la
Suprema Corte ha precisato “che il c.d. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta, di cui all'art. 36 bis, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, attribuisce all'amministrazione finanziaria, il potere di provvedere, all'esito di un controllo formale effettuato mediante procedure automatizzate, "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria" (analogamente a quanto stabilito dall'omologa disposizione dell'art. 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) e non prevede lo svolgimento di alcuna attività di ricerca di informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, escludendo pertanto la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione, una vera e propria valutazione o stima degli stessi e la risoluzione di questioni giuridiche, fatta salva l'applicazione di norme giuridiche che sia "diretta e immediata" (cfr. sia con riferimento all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che con riferimento all'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, Cass., 15 settembre 2021, n. 24813; Cass., 19 novembre 2019, n. 29978; Cass., 23 novembre 2018, n. 30391; Cass., 16 novembre 2018, n. 29582;, Cass.,
20 febbraio 2017, n. 4360; Cass, 27 aprile 2018, n. 10204; Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758).
1.3 Viceversa, il controllo formale di cui all'art. 36 ter, secondo comma, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, consente all'Ufficio di "escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti" e non limita la conoscenza dell'Amministrazione ai dati e agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni o già in possesso dell'anagrafe tributaria, ma consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria (Cass., 18 marzo 2015, n. 5373), disciplinata dal terzo comma e seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito motivato del controllo, che assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (Cass., 4 luglio 2014,
n. 15311, in motivazione, sulla distinzione tra le due fattispecie di controllo), salvo che non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione controllata (Cass., 21 novembre 2017, n. 27716).
1.4 Questa Corte, poi, con riferimento alla liquidazione "cartolare" di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del
1973, ha precisato che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi
è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati,
o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 25 maggio 2012, n. 8342; Cass., 4 luglio 2014, n. 13311; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344).
1.5 Nel caso, peraltro, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta", il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344).
1.6 Con riferimento, poi, al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, della legge n.
212 del 2000 (obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento) è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità esso non è imposto
"in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" (Cass., 21 novembre 2017, n. 27716; Cass., 10 giugno 2015, n.
12023; Cass., 8 luglio 2014, n. 15584) …”.
Nella specie, l'appellante non ha dato prova che le imposte iscritte a ruolo non coincidano con quanto risultava dichiarato nel proprio modello IVA. Deve pertanto ritenersi trattarsi di imposte dichiarate e non versate, così sostanzialmente rispetto alla quale non sussisteva "alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione", essendo stati iscritti a ruolo i soli tributi che lo stesso contribuente aveva riconosciuto dovuti e di cui aveva omesso il pagamento, con la conseguenza che, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario.
L'appello va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NA LA, AT
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2044/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 479/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240033541578000 MODELLO IVA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6324/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente, per la parte appellante, alle ore 9:24.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate di Caserta si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, l'avv Ricorrente_1 appellava la sentenza n. 479/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 02820240033541578000, notificata il 30.08.24, emessa ex art.36 bis
DPR 600/73 e art.54 bis DPR 633/72, per controllo Modello IVA 2020. Lamentava che l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta il 25.06.2024, solo 42 giorni dopo la comunicazione di irregolarità del 14.05.2024; assumeva la non obbligatorietà dell' interlocuzione con Agenzia delle Entrate;
deduceva che in presenza di un intermediario, il termine per l'iscrizione a ruolo è esteso a 90 giorni ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, del DL
203/2005. Si costituiva ADER, che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. Si costituiva
Agenzia delle Entrate deducendo che la comunicazione di irregolarità era intervenuta in data 14.05.24 e la cartella di pagamento n.02820240033541578000 notificata in data 30.08.24, nel pieno rispetto, pertanto, dei termini previsti per intraprendere il procedimento ordinario di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Dall'atto impugnato risulta che il ruolo è diventato esecutivo il 25.6.2024. Con recentissima pronuncia la
Suprema Corte ha precisato “che il c.d. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta, di cui all'art. 36 bis, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, attribuisce all'amministrazione finanziaria, il potere di provvedere, all'esito di un controllo formale effettuato mediante procedure automatizzate, "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria" (analogamente a quanto stabilito dall'omologa disposizione dell'art. 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) e non prevede lo svolgimento di alcuna attività di ricerca di informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, escludendo pertanto la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione, una vera e propria valutazione o stima degli stessi e la risoluzione di questioni giuridiche, fatta salva l'applicazione di norme giuridiche che sia "diretta e immediata" (cfr. sia con riferimento all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che con riferimento all'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, Cass., 15 settembre 2021, n. 24813; Cass., 19 novembre 2019, n. 29978; Cass., 23 novembre 2018, n. 30391; Cass., 16 novembre 2018, n. 29582;, Cass.,
20 febbraio 2017, n. 4360; Cass, 27 aprile 2018, n. 10204; Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758).
1.3 Viceversa, il controllo formale di cui all'art. 36 ter, secondo comma, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, consente all'Ufficio di "escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti" e non limita la conoscenza dell'Amministrazione ai dati e agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni o già in possesso dell'anagrafe tributaria, ma consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria (Cass., 18 marzo 2015, n. 5373), disciplinata dal terzo comma e seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito motivato del controllo, che assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (Cass., 4 luglio 2014,
n. 15311, in motivazione, sulla distinzione tra le due fattispecie di controllo), salvo che non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione controllata (Cass., 21 novembre 2017, n. 27716).
1.4 Questa Corte, poi, con riferimento alla liquidazione "cartolare" di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del
1973, ha precisato che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi
è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati,
o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 25 maggio 2012, n. 8342; Cass., 4 luglio 2014, n. 13311; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344).
1.5 Nel caso, peraltro, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta", il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344).
1.6 Con riferimento, poi, al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, della legge n.
212 del 2000 (obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento) è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità esso non è imposto
"in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" (Cass., 21 novembre 2017, n. 27716; Cass., 10 giugno 2015, n.
12023; Cass., 8 luglio 2014, n. 15584) …”.
Nella specie, l'appellante non ha dato prova che le imposte iscritte a ruolo non coincidano con quanto risultava dichiarato nel proprio modello IVA. Deve pertanto ritenersi trattarsi di imposte dichiarate e non versate, così sostanzialmente rispetto alla quale non sussisteva "alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione", essendo stati iscritti a ruolo i soli tributi che lo stesso contribuente aveva riconosciuto dovuti e di cui aveva omesso il pagamento, con la conseguenza che, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario.
L'appello va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.