TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 161
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026
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CS
Ordinanza cautelare 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 (mancata comunicazione del preavviso di rigetto)

    La Corte ritiene che la finalità dell'art. 10 bis L. 241/1990 sia stata rispettata in quanto il parere negativo è stato comunicato al tecnico delegato, conteneva un'indicazione sulla possibilità di presentare osservazioni e chiariva che tale facoltà poteva essere esercitata in conferenza di servizi o direttamente presso la Soprintendenza. Inoltre, il procedimento si è svolto in conferenza di servizi e la determinazione conclusiva si auto-qualificava come atto produttivo degli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dei termini previsti dalla L. 241/90 e dei principi di buon andamento della P.A. (tardività del parere della Soprintendenza e formazione del silenzio-assenso)

    La Corte rigetta questo motivo ritenendo che la proposizione del ricorso avverso il silenzio (art. 117 c.p.a.) presuppone che il silenzio non abbia valore provvedimentale. L'intervento del giudice amministrativo, che ha ordinato alla Soprintendenza di provvedere, preclude la formazione del silenzio-assenso. L'ordine giudiziale di provvedere ha qualificato il silenzio come inadempimento e non come espressione di volontà amministrativa, rendendo il parere reso nel termine assegnato dal giudice pienamente valido ed efficace. La Corte sottolinea inoltre che la sentenza precedente ha formato giudicato sulla natura del silenzio come inadempimento, impedendo ai ricorrenti di sostenere ora la formazione del silenzio-assenso. Infine, si evidenzia che, anche in assenza del giudicato, non si sarebbe formato il silenzio-assenso a causa della natura del procedimento e della necessità di un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, configurandosi piuttosto un 'silenzio devolutivo'.

  • Rigettato
    Contestazione nel merito del parere della Soprintendenza (assenza autorizzazione opere anni '60, incidenza futura interventi, conformità art. 49 NTA PPR)

    La Corte ritiene infondate le contestazioni. Le opere di sopraelevazione e costruzione del garage degli anni '60 sono avvenute in assenza del nulla osta previsto dalla L. 1089/1939, incidendo sul contesto archeologico. Le valutazioni della Soprintendenza sull'impatto futuro degli interventi sono basate su un'istruttoria approfondita e non presentano illogicità manifesta. L'intervento progettato, che prevede demolizione e ricostruzione del garage e altre opere sostanziali, non rientra nella manutenzione straordinaria consentita dall'art. 49 del PPR, configurandosi piuttosto come ristrutturazione edilizia. Inoltre, le opere realizzate senza autorizzazione negli anni '60 rendono l'immobile in stato di illegittimità strutturale, impedendo l'autorizzazione di ulteriori interventi fino alla regolarizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 161
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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