Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2025, proposto da
Hologic Italia S.r.l. (Società Unipersonale), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B70074DA03, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Saitta, Mario Di Carlo, Francesco De Leo, con domicilio eletto presso lo studio Mario Di Carlo in Roma, piazza Cavour, 17;
nei confronti
Roche ST S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 23;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL della Romagna n. 2782 del 02/10/2025, con la quale è stato aggiudicato definitivamente alla controinteressata Roche ST S.p.A. il lotto n. 1 della “procedura aperta sopra le soglie europee per l'affidamento di contratti pubblici di fornitura di apparecchiature di biologia molecolare in ambito microbiologico per la durata di 48 mesi (CIG B70074DA03)”, avente ad oggetto la fornitura di un “Sistema diagnostico per Biologia Molecolare Virologica: carica virale di HIV, HCV, HBV e relativi reagenti/kit/materiale di consumo”;
- dei verbali di gara, con particolare riguardo a quelli relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto n. 1, comprensivi dei relativi allegati;
- se ed in quanto di ragione, della Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi del 04/07/2025 n. 2016, con cui si è proceduto, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, alla nomina della Commissione giudicatrice;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato tra le controparti, nonché per il subentro nello stesso mediante scorrimento della graduatoria, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roche ST s.p.a. il 17\11\2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a. delle operazioni di gara, delle valutazioni della Commissione Giudicatrice, dei verbali di gara, dei provvedimenti di approvazione dei verbali di gara, della graduatoria di gara, della proposta di aggiudicazione e dell’aggiudicazione della gara e relativi provvedimenti – ed in specie: i) dei verbali di valutazione tecnica della 2^ seduta riservata del 15.7.2025, della 3^ seduta riservata del 17.7.2025, della 11^ seduta riservata del 22.9.2025; ii) del prospetto riepilogativo delle operazioni di valutazione tecnica – Valutazione tecnica giudizi e motivazioni”; iii) del verbale della seduta pubblica virtuale di apertura della busta C – offerta economica del 24.9.2025; iv) della determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL della Romagna n. 2782 del 2.10.2025; v) di tutti gli atti istruttori – in relazione al Lotto 1 (CIG B70074DA03 finalizzato alla fornitura di un “Sistema diagnostico per Biologia Molecolare Virologica: carica virale HIV, HCV, HBV e relativi reagenti/kit/materiale di consumo” nell’ambito della “procedura aperta sopra le soglie europee per l’affidamento di contratti pubblici di fornitura di apparecchiature di biologia molecolare in ambito microbiologico” indetta dall’Azienda USL della Romagna con determinazione direttoriale n. 1552 del 20.5.2025, esclusivamente nella parte in cui non hanno provveduto a rilevare i vizi dell’offerta della ricorrente principale Hologic Italia S.r.l. (Società Unipersonale), il che avrebbe dovuto determinare l’esclusione della ricorrente principale dalla procedura di gara, anziché la valutazione e la graduazione dell’offerta dalla stessa presentata;
b. di ogni altro atto e comportamento presupposto, consequenziale e connesso, sempre e solo esclusivamente nei termini di cui infra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roche ST S.p.A. e di Azienda Unita' Sanitaria Locale della Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2025, munito di istanza cautelare, Holologic Italia srl ha impugnato la determinazione n. 2782 del 2.10.2025 con la quale l’Azienda Usl della Romagna ha aggiudicato a Roche ST S.p.A. il lotto n. 1 della “procedura aperta sopra le soglie europee per l'affidamento di contratti pubblici di fornitura di apparecchiature di biologia molecolare in ambito microbiologico per la durata di 48 mesi”, avente ad oggetto la fornitura di un “Sistema diagnostico per Biologia Molecolare Virologica: carica virale di HIV, HCV, HBV e relativi reagenti/kit/materiale di consumo” e gli ulteriori atti in epigrafe indicati denunciando i seguenti vizi: “ 1– Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del disciplinare di gara, nonché dell’art. 16 del capitolato speciale nella parte riguardante i requisiti oggetto di valutazione e punteggio qualità. Violazione del principio dell’autovincolo e di quello di par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta “.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (Azienda USL), contestando le censure avversarie e chiedendone il rigetto.
Anche Roche ST PA si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza previa contestazione delle censure ivi formulate.
In data 17.11.2025 Roche ST PA ha proposto ricorso incidentale, impugnando gli atti inerenti la procedura in questione limitatamente alla parte in cui l’Amministrazione non avrebbe rilevato i vizi dell’offerta della ricorrente principale, vizi che avrebbero dovuto determinare l’esclusione della medesima dalla procedura di gara, denunciando i seguenti vizi: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, ed in specie del disciplinare di gara, con particolare riferimento agli artt. 3, 16, 19 e 23, e del capitolato tecnico, con particolare riferimento agli artt. 6 e 16. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, del principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, del principio di autovincolo nonché del principio di par condicio. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifeste, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ”.
Dopo aver rinunciato all’istanza cautelare, in data 12.1.2026 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, a spese compensate, in considerazione dell’intervenuta stipulazione del contratto e del preannunciato avvio dell’esecuzione della fornitura di cui si tratta.
L’Azienda resistente ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ma ha chiesto il pagamento delle spese di causa.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, depositata dalla ricorrente principale in data 12.1.2026, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso principale improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del CPA.
Alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse con conseguente improcedibilità del ricorso principale, consegue che anche il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), CPA.
Il Collegio ritiene che, anche in considerazione della complessità delle questioni oggetto del giudizio, sussistano giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara improcedibile il ricorso principale;
-dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CA, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
IO FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FA | PA CA |
IL SEGRETARIO