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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/07/2024 al n. 1649/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA, elettivamente domiciliata in VIA
F. FILZI 15 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. CAZZANIGA
DONESMONDI ELEONORA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. GHISI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. GHISI FRANCESCO
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
19/12/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “La figlia sarà affidata Parte_1 Controparte_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre. L'assegno
Unico verrà percepito integralmente da Il diritto di visita del Parte_1
genitore non collocatario sarà regolamentato come in realtà già adesso si sono
organizzati i genitori per cui la figlia trascorrerà 5 notti la settimana con il
padre visto che la madre prende servizio alle 5 di mattina. Il pranzo è a scuola
tranne il sabato e la domenica che trascorre i pranzi con il padre e le cena con
ER la madre. Due giorni la settimana la figlia dormirà dalla madre come già
attualmente avviene. I fine settimana saranno alternati come già attualmente
avviene e le parti in ogni caso danno atto che essendovi tra loro un'ottima
comunicazione in caso di necessità già adesso concordano variazioni ai tempi di
visita mano a mano che se ne presenta la necessità. Per i periodi festivi le parti
concorderanno direttamente tra loro i tempi garantendo l'alternanza dei tempi di visita in modo che il Natale un anno lo trascorra con un genitore e l'anno successivo con l'altro e via discorrendo. Il padre contribuirà con un assegno
mensile di euro 150 con rivalutazione annuale agli indici ISTAT con decorrenza
dalla data del deposito del ricorso. Spese straordinarie al 50% come da
Protocollo 2024”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione inizialmente introdotta in forma giudiziale,
premesso di aver contratto matrimonio in Mantova in data 28/01/2017 (con atto pagina 2 di 4 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, parte 1,
anno 2017) all'esito della udienza di comparizione formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate in udienza dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte 1, anno
28/01/2017);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 09/01/2025.
pagina 3 di 4
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/07/2024 al n. 1649/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA, elettivamente domiciliata in VIA
F. FILZI 15 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. CAZZANIGA
DONESMONDI ELEONORA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. GHISI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. GHISI FRANCESCO
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
19/12/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “La figlia sarà affidata Parte_1 Controparte_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre. L'assegno
Unico verrà percepito integralmente da Il diritto di visita del Parte_1
genitore non collocatario sarà regolamentato come in realtà già adesso si sono
organizzati i genitori per cui la figlia trascorrerà 5 notti la settimana con il
padre visto che la madre prende servizio alle 5 di mattina. Il pranzo è a scuola
tranne il sabato e la domenica che trascorre i pranzi con il padre e le cena con
ER la madre. Due giorni la settimana la figlia dormirà dalla madre come già
attualmente avviene. I fine settimana saranno alternati come già attualmente
avviene e le parti in ogni caso danno atto che essendovi tra loro un'ottima
comunicazione in caso di necessità già adesso concordano variazioni ai tempi di
visita mano a mano che se ne presenta la necessità. Per i periodi festivi le parti
concorderanno direttamente tra loro i tempi garantendo l'alternanza dei tempi di visita in modo che il Natale un anno lo trascorra con un genitore e l'anno successivo con l'altro e via discorrendo. Il padre contribuirà con un assegno
mensile di euro 150 con rivalutazione annuale agli indici ISTAT con decorrenza
dalla data del deposito del ricorso. Spese straordinarie al 50% come da
Protocollo 2024”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione inizialmente introdotta in forma giudiziale,
premesso di aver contratto matrimonio in Mantova in data 28/01/2017 (con atto pagina 2 di 4 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, parte 1,
anno 2017) all'esito della udienza di comparizione formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate in udienza dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte 1, anno
28/01/2017);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 09/01/2025.
pagina 3 di 4
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4