Decreto cautelare 24 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3154 del 2025, proposto da
AI EH, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto n. cat. A12/Imm./25 prot. n. 22 del 13.3.2025 adottato dal Questore della Provincia di Caserta e notificato – a mezzo p.e.c. - il 10.04.2025 con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del pds per motivi di lavoro autonomo, di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa EL FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ controversa la legittimità del provvedimento indicato in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Caserta ha respinto l’istanza del ricorrente, volta ad acquisire un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il diniego fonda la sua motivazione sulla mancanza in capo al richiedente di un reddito, proveniente dalla dichiarata attività, idoneo a garantire la permanenza sul territorio nazionale.
Avverso tale atto il ricorrente ha proposto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente deduce che il diniego sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle specifiche circostanze di fatto rappresentate in sede procedimentale e che tale circostanza, di fatto, avrebbe svuotato di rilevanza l’apporto partecipativo dell’interessato.
Con ulteriore censura, egli deduce la violazione degli artt. 5, commi 5 e 9, del D.lgs. 286/1998 e dell’art. 26 del D.lgs 286/1998.
La Questura, infatti, non avrebbe compiuto una valutazione della completa integrazione del cittadino straniero nel territorio nazionale, considerando la regolarità della condizione alloggiativa e lo svolgimento di una attività lavorativa autonoma.
L’amministrazione si è costituita chiedendo che il ricorso sia respinto.
Il ricorso è fondato per le ragioni già anticipate in sede cautelare.
Il ricorrente, a seguito del preavviso di diniego, ha fornito alla Questura di Caserta elementi e circostanze sui quali non risulta sia stata svolta una adeguata istruttoria dal momento che il diniego di esse non tiene conto neanche allo scopo di chiarire la loro inidoneità a determinare un diverso e favorevole esito procedimentale.
In particolare, in sede amministrativa, il ricorrente ha depositato una memoria in cui ha rappresentato di avere avviato l’attività di lavoro autonomo soltanto nel 2024 – ed infatti, ha versato in atti il certificato di iscrizione alla camera di commercio – e per tale ragione non avrebbe potuto dimostrare di aver conseguito redditi per l’anno 2023. Egli, peraltro, ha allegato alla memoria difensiva un bilancio di previsione redatto da un commercialista circa i redditi prodotti nell’ anno 2024 al fine di consentire alla Questura un giudizio prognostico sulla idoneità del requisito patrimoniale.
La Questura di Caserta, di contro, ha fondato il provvedimento di diniego esclusivamente sulla mancata produzione dei redditi per l’anno 2023, senza fare alcun riferimento a quanto esposto nelle memorie difensive.
Risulta, dunque, palese la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN SC, Presidente
EL FO, Consigliere, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FO | IN SC |
IL SEGRETARIO