Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Marega, Giorgia Diotallevi, Cristina Maria Celotto, Carlotta Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Frosinone, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’avviso orale ex art. 3 del D.lgs. n. 159/2011 adottato dal Questore della Provincia di Frosinone
nei confronti del sig. -OMISSIS- il -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- Cat. II, e notificato il 14 ottobre 2024 dalla Legione dei Carabinieri Lazio -Stazione di -OMISSIS-;
di qualsiasi atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, fra cui, qualora occorra:
- la proposta per l’applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale del -OMISSIS- della Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di -OMISSIS-– Nucleo Operativo e Radiomobile;
- la nota di riscontro della Questura di Frosinone – Divisione Polizia Anticrimine del -OMISSIS- alla nota del -OMISSIS- di integrazione di istanza di accesso agli atti del sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Frosinone e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa FR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 dicembre 2024 e depositato il successivo 16 dicembre, il ricorrente ha impugnato, dinanzi questo Tribunale, l’avviso orale, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone ex art. 3, d.lgs. n. 159/2011, nei suoi confronti in data -OMISSIS- e notificato il 14 ottobre 2024.
2. L’avviso orale richiama in motivazione la proposta di avviso orale nei suoi confronti, redatta dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-in data -OMISSIS- nella quale si rappresenta che, da accertamenti esperiti, a mezzo della Banca Dati delle Forze di Polizia, sono emersi a suo carico diversi pregiudizi di polizia, fra i quali si annoverano quelli di seguito elencati:
“a ) violazione amministrativa ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/90 del Comando Stazione CC di -OMISSIS- (FR) nr. -OMISSIS-;
b) notizia di reato all'A.G. per violazione art. 186 co. 7 del C.d.S. della Polizia Locale -OMISSIS-1 Gruppo -OMISSIS-del -OMISSIS- con C.N.R. nr. -OMISSIS-, in quanto coinvolto in incidente stradale si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e/o tossicologici;
c) notizia di reato all'A.G./arresto in fragranza di reato per violazione legge stupefacenti (art. 73 co. 4 DPR 309/90) del Comando Tenenza G.d.F. di -OMISSIS- (FR) con C.N.R. nr. -OMISSIS-, in quanto a seguito di perquisizione locale e personale presso la sua abitazione in -OMISSIS-veniva trovato in possesso di gr. 300 di hashish ed € 3.575,00 in contanti, verosimilmente provento di spaccio allo stesso;
d) in data -OMISSIS- giudicato con giudizio direttissimo presso il tribunale di -OMISSIS-venivano disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, presso il luogo di residenza in -OMISSIS- che terminavano in data -OMISSIS- ”.
Inoltre, lo stesso nel corso dei servizi preventivi, è stato identificato, nel passato, in compagnia dei sottonotati individui a carico dei quali figurano pregiudizi/precedenti penali/di polizia:
- -OMISSIS- unitamente a -OMISSIS-con precedenti alla banca dati SDI per lesioni personali;
- -OMISSIS- unitamente a -OMISSIS- con precedenti alla banca dati SDI per guida sotto l'influenza di alcool;
- -OMISSIS- unitamente a -OMISSIS- con precedenti alla banca dati SDI per stupefacenti uso personale;
- -OMISSIS- unitamente a -OMISSIS- con precedenti alla banca dati SDI per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti — stupefacenti uso personale;
- -OMISSIS- unitamente a -OMISSIS- con precedenti alla banca dati SDI per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti - stupefacenti uso personale.
Più nello specifico, “ la sua indole delinquenziale è stata cristallizzata in data -OMISSIS-, allorquando a seguito di esecuzione di decreto di perquisizione personale/locale e sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di -OMISSIS-, il Comando Tenenza GdF di -OMISSIS- (FR) in data -OMISSIS- presso il suo domicilio di -OMISSIS-, Via -OMISSIS- e la sua residenza di -OMISSIS- in Via -OMISSIS-, rinveniva ingente quantitativo di sostanza stupefacente (300 gr. di hashish in tre distinti panetti, bilancino di precisione e la somma in contante di 3.575,00). Dato ponderale quest'ultimo che, unitamente alla somma di denaro rinvenuta dimostrano, da un lato, come l'attività di spaccio sia non occasionale e, dall'altro, come sia inserito in ambienti criminali in grado di procurargli consistenti quantità di stupefacenti. Attività illegale, chiaramente, espletata per trarne profitti (sebbene risulti espletare regolare attività lavorativa) ”.
3. Avverso il provvedimento di avviso orale, il ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità: violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) - erroneità della motivazione – difetto di istruttoria – contraddittorietà eccesso di potere per ingiustizia manifesta – difetto di proporzionalità, perché non ricorrerebbero i presupposti per l’emissione della misura de qua alla luce di quanto disposto dal Tribunale ordinario di -OMISSIS-– VI Sezione Penale con sentenza n. -OMISSIS-, in merito all’episodio contestato del possesso di “ingente” quantitativo di sostanza stupefacente.
4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione versando in atti i documenti del procedimento.
5. All’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2025, con ordinanza cautelare n.-OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare proposta “ Considerato: che la motivazione del provvedimento impugnato appare carente sotto il profilo, quantomeno, dell’individuazione dei soggetti cui il ricorrente si accompagnerebbe e della loro condotta, tenuto conto che il giudizio penale richiamato si è concluso sì con la condanna, ma escludendosi che la somma rinvenuta fosse provento di attività criminosa ”.
6. In data 31 gennaio 2025 l’amministrazione ha depositato memoria, del tutto tempestiva avuto riguardo alla successiva udienza pubblica del 9 luglio 2025, con la quale ha contestato la fondatezza del gravame, e ulteriore documentazione.
7. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Ad un più attento esame proprio del merito, il ricorso è infondato.
Innanzitutto è necessario precisare che la sentenza di condanna prodotta in atti, emessa dal Tribunale di -OMISSIS-il -OMISSIS-, non ha contenuto tale da incidere sulla legittimità della valutazione effettuata dalla Questura di -OMISSIS-ai fini dell’emissione del gravato provvedimento.
Il giudice penale, alla luce delle risultanze processuali, ha infatti, in primis , affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato lui ascritto, riqualificando poi il reato nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73, d.p.r. n. 309/1990.
Nella motivazione si legge:
“ E invero, dall'esame del verbale di arresto, del verbale di perquisizione e di sequestro, della consulenza tecnica, delle dichiarazioni ammissive dell'addebito, è pacificamente risultato come, in data -OMISSIS-, alle ore -OMISSIS-, in esecuzione di un decreto di perquisizione, la guardia di finanza della Tenenza di -OMISSIS-, si sia recata presso la dimora dell'odierno imputato, sita in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, all'interno della quale venivano rinvenuti, in una scatola di cartone, posta nell'armadio della camera da letto, tre panetti da cento grammi ciascuno di sostanza stupefacente del tipo hashish; nella credenza della sala da pranzo, una bustina in cellophane contenente un grammo circa di sostanza stupefacente sempre del tipo hashish, nonché tre telefoni e smartphone, marca Apple, un i-pad, marca Apple, due personal computer, marca Apple, la somma di denaro in contanti di euro 1.555,00. Veniva, pertanto, estesa la perquisizione al luogo di residenza dell'imputato, sito a -OMISSIS-, via -OMISSIS-, ove si rinvenivano, nella camera da letto, un bilancino, un foglio manoscritto e la somma di denaro in contanti pari a euro 2.020.
La consulenza tecnica espletata confermava trattarsi di sostanza stupefacente del tipo hashish, con un principio attivo oscillante fra il 18% e il 29 %, con un complessivo dato ponderale pari a grammi 52,450, da cui sono ricavabili 2.098 dosi singole medie ”.
Per cui, dopo aver confermato il fatto storico del possesso, da parte del ricorrente, di circa 300 grammi di sostanza stupefacente e della complessiva somma di € 3.500, come evidenziato nello stesso provvedimento di avviso orale, nella sentenza si afferma che:
“ Tutto ciò premesso, in virtù del compendio probatorio agli atti acquisito, a parere di questo Giudice, va ritenuta accertata la penale responsabilità di -OMISSIS- in ordine al reato a lui ascritto, per avere detenuto, al fine evidente di cessione, a terzi la sopra citata sostanza stupefacente, che, per il quantitativo non modestissimo e la presenza di strumenti atti al suo confezionamento nonché l'ammissione dell'addebito mosso, appare evidentemente destinata a un uso non esclusivamente personale ”.
Nella sentenza, contrariamente a quanto sostenuto nel presente ricorso dal ricorrente, dunque, si afferma l’accertamento della sua penale responsabilità per il reato di detenzione della sostanza stupefacente “ al fine evidente di cessione, a terzi” , pur poi ritenendosi di dover riqualificare la fattispecie criminosa contestata “ come comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, tenuto conto del quantitativo di stupefacente rinvenuto, inferiore ai parametri di soglia indicati dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, del tipo hashish, con una scarsa purezza, delle risalenti nel tempo fattispecie contravvenzionali a carico dell'imputato (rifiuto di sottoporsi all'alcoltest), del suo inserimento sociale, a livello familiare e lavorativo, del buon comportamento extraprocessuale e processuale, delle modalità artigianali e rudimentali dell'azione criminosa nel frangente perpetrata, della assenza di prova del numero di assuntori né della capacità di procurarsi stabilmente e sempre in quantitativi apprezzabili sostanza stupefacente, in termini di contatti con i fornitori all'ingrosso ”, condannando infine il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa.
La sentenza de qua , dunque, riqualificando la fattispecie di reato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90, alla luce dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ha pur sempre condannato il ricorrente per il medesimo fatto riconoscendo espressamente che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto fosse destinato comunque alla cessione a terzi.
2. Ciò posto, e venendo alla valutazione della legittimità dell’atto impugnato, si deve osservare quanto segue.
2.1. L’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, così dispone:
“ 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Il successivo art. 3, con riguardo all’avviso orale, statuisce che:
“ 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa (…) ”.
2.2. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’avviso orale è un provvedimento monitorio, con il quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati; l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha in quest’ottica finalità lato sensu preventiva, sicché l’esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria ( ex multis , Tar Lazio -OMISSIS-, I ter, 24 febbraio 2025, n. 4086).
In altri termini, ai fini dell’applicabilità dell’avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (così ancora, TAR Toscana, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 1613; TAR Lazio, -OMISSIS-, sez. I, 15 novembre 2022, n. 14973; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 novembre 2022, n. 1908).
3. Nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha desunto, con una valutazione non irragionevole né illogica, la pericolosità sociale del ricorrente e la sua ascrivibilità ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, dagli elementi di fatto indicati in termini sintetici nell'avviso orale e in modo più particolareggiato nella proposta di avviso orale in esso richiamata.
Più specificatamente, nella proposta di avviso orale, allegata in atti, si afferma, con riguardo al ricorrente, oltre alla sussistenza di plurimi controlli con persone già segnalate per reati in materia di sostanze stupefacenti, che “ la sua indole delinquenziale è stata cristallizzata in data -OMISSIS-, allorquando a seguito di esecuzione di decreto di perquisizione personale/locale e sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di -OMISSIS-, il Comando Tenenza GdF di -OMISSIS- (FR) in data -OMISSIS- presso il suo domicilio di -OMISSIS-, Via -OMISSIS- e la sua residenza di -OMISSIS- in Via -OMISSIS-, rinveniva ingente quantitativo di sostanza stupefacente (300 gr. di hashish in tre distinti panetti, bilancino di precisione e la somma in contante di 3.575,00). Dato ponderale quest'ultimo che, unitamente alla somma di denaro rinvenuta dimostrano, da un lato, come l'attività di spaccio sia non occasionale e, dall'altro, come sia inserito in ambienti criminali in grado di procurargli consistenti quantità di stupefacenti. Attività illegale, chiaramente, espletata per trarne profitti (sebbene risulti espletare regolare attività lavorativa) ”.
Fatto, quest’ultimo, come già sopra esposto, confermato nella sua lesività (nonostante l’intervenuta riqualificazione della fattispecie di reato) in sede penale, nella sentenza del Tribunale ordinario di -OMISSIS-del -OMISSIS-, ancorché non richiamata dalla Questura.
4. Alla luce di quanto esposto, il provvedimento risulta esente dai vizi dedotti ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
5. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT AL, Presidente
FR AN, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AN | AT AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.