Articolo 29 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 28Articolo 30
Versione
18 agosto 1967
Art. 29.
La durata della concessione e' di trenta anni.
Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
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