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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PISENTI FRANCESCO sostituito dall'Avv. Esposito
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. DEMARTIS AGOSTINANGELO ROSARIO presente
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 124/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. DEMARTIS AGOSTINANGELO ROSARIO Controparte_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania Controparte_1 Parte_1
esponendo di essere titolare di utenza domestica di fornitura idrica presso l'immobile, di sua proprietà, sito in Arzachena (loc. Abbiadori), utilizzato soltanto nei mesi di luglio e agosto.
L'utente denunciava l'inadempimento del gestore in relazione agli obblighi di effettuare le letture periodiche e di emettere fatturazione bimestrale.
pagina 2 di 7 In particolare, rilevava che:
- la società aveva emesso – nel corso di quattro anni - solo fatture in acconto, tutte regolarmente pagate, fino all'emissione di una fattura a saldo n. 201403339588 del 26.5.2014 per l'importo di euro 19.179,99;
- tale importo non era dovuto in quanto relativo a consumi spropositati rispetto alla composizione del nucleo familiare e all'utilizzo dell'immobile limitato a sole poche settimane durante l'anno.
Pertanto, richiedeva:
- dichiarare l'inadempimento di agli obblighi di lettura periodica e di fatturazione Parte_1
bimestrale;
- accertare la colpa concorrente del gestore nella causazione del danno patito dall'utente per non essere stato messo in condizione di avere tempestiva contezza dell'esistenza di consumi abnormi;
- ridurre la pretesa creditoria in rapporto al pregiudizio subito dal dichiarandolo tenuto CP_1
al pagamento della somma corrispondente al consumo periodico per tipologia di utenza e disporre la rateizzazione delle somme dovute.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda nonché l'accertamento del Parte_1
credito nella misura pretesa.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, nonché mediante prove testimoniali e c.t.u., con sentenza n. 168/2024, pubblicata il 5.03.2024, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni del derivanti dall'inadempimento del gestore agli obblighi CP_1
previsti (artt.
6.1 e 6.2 Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato); pertanto, dichiarava l'attore tenuto al solo pagamento della somma determinata dal c.t.u. nella misura di euro 97,94, al netto degli acconti versati.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
i) erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea interpretazione e falsa applicazione della normativa di settore disposta in materia di perdita idrica occulta;
pagina 3 di 7 ii) erronea interpretazione e falsa applicazione della normativa di settore posta in tema di corretta gestione del contatore, monitoraggio dei consumi e comunicazione consumi elevati nonché del principio di causalità ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
iii) erronea applicazione della disciplina delle spese di lite.
Pertanto, ha chiesto:
- la riforma della sentenza impugnata, con conferma della piena debenza della fattura contestata;
- in via subordinata, in caso di rigetto parziale o totale dell'appello, la condanna dell'utente al pagamento della somma ritenuta dovuta;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto.
***
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
*** con il primo ed il secondo motivo di censura, strettamente connessi tra loro in Parte_2
quanto tesi al riconoscimento della responsabilità – quantomeno concorrente – dell'anomalia dei consumi in capo all'utente, ha censurato la decisione del tribunale, eccependo:
- da un lato, l'erronea applicazione da parte del giudice della normativa di settore, considerato che la causa pacifica ed incontestata degli eccessivi consumi d'acqua era da ricondurre a perdita idrica, per cui l'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, stabilisce che
“In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per
l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”;
- dall'altro lato, l'inadempimento ascrivibile all'utente per non aver diligentemente vigilato sull'impianto né verificato l'andamento dei consumi, avendo il giudice erroneamente escluso l'imputazione di qualsiasi conseguenza in capo allo stesso.
pagina 4 di 7 Innanzitutto, occorre chiarire che nell'ipotesi in esame non si è pervenuti effettivamente all'accertamento di perdita idrica, stante l'impossibilità di verificarne la sussistenza, ma trattasi di conclusione indicata dal c.t.u. nella propria relazione peritale (“... e agli atti appare chiaro che si sia trattato di perdita occulta nel tratto di impianto a valle del contatore” v. consulenza tecnica d'ufficio Ing. e di condizione espressamente riconosciuta dall'utente. Per_1
Pertanto, l'ipotesi eccepita dall'appellante di cui all'art. B35.2 del Regolamento SII non è confacente al caso di specie, avendo il tribunale, nel giudizio di accertamento negativo del credito, valutato la fondatezza della domanda di risarcimento del pregiudizio in capo all'utente derivante dall'inadempimento del gestore agli obblighi di fatturazione bimestrale e lettura periodica.
In ordine alla ulteriore censura relativa al comportamento negligente ascrivibile all'utente, codesta Corte ritiene condivisibili le conclusioni del tribunale secondo cui “nessun inadempimento può essere addebitato all'utente, considerato che il gestore emetteva comunque regolari fatture in acconto e lo stesso provvedeva regolarmente ai pagamenti richiesti”.
Innanzitutto, occorre osservare che l'art. B16 del Regolamento del SII impone al gestore gli obblighi di lettura e di fatturazione periodica, stabilendo che “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Inoltre, giova anche richiamare quanto disposto dall'art. B35 del regolamento e dall'art. 6 della
Carta dei Servizi, secondo cui è tenuta a verificare la correttezza dei consumi ed Parte_1
a segnalare all'utente se “il consumo rilevato sia 3 volte superiore alla media storica del cliente”
(vedi art. 6 citato) ovvero ad evidenziare “in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” (art. B35 richiamato). Inoltre, sempre l'art. B35 prevede che il contatore è giudicato funzionante “qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno”.
Tali prescrizioni del Regolamento e della Carta sulla periodicità della rilevazione e fatturazione dei consumi sono dettate proprio nell'interesse dell'utente, consentendogli di monitorare i consumi, quantomeno nell'ottica di limitare l'entità del danno;
ciò è stato affermato anche in pagina 5 di 7 una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore
è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno” (Cass. n.
24904/2021).
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione in atti (v. doc. 5 fascicolo primo grado –
) e della complessiva istruttoria svolta, emerge che: Controparte_1
- venivano emesse in acconto quattro fatture– regolarmente pagate dall'utente – (le cui letture risalivano, in ordine cronologico, al 17.08.2010 con l'indicazione di 0 mc, al 31.01.2012 con l'indicazione di 65 mc, al 31.09.2012 con indicazione pari a 60 mc, al 31.01.2013 con indicazione di 165 mc, al 30.06.2013 con indicazione di 213 mc);
- veniva emessa soltanto il 26.05.2014 una fattura a saldo (quindi dopo quasi quattro anni dalla prima lettura a 0), relativa alla lettura del 27.12.2013 – con altresì allegata la prova fotografica del contatore – pari a 6024 mc.
Orbene, il comportamento tenuto dal gestore appare violativo dell'obbligo di diligenza e buona fede contrattuale, in quanto avrebbe dovuto emettere le fatture in un arco di tempo non inferiore a due volte all'anno, e in particolar modo, con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, come previsto dall'art. B.16 del Regolamento del SII e dall'art.
6.2. della Carta del
Servizio Idrico. Il comportamento negligente del gestore consiste nell'aver emesso una fattura a saldo quasi quattro anni dopo, (per tutto il periodo intercorrente tra il 17.08.2010 e il
30.06.2013), rispetto alla lettura antecedente del 17.08.2010 e quella del 27.12.2013 (v. fattura n. 201403339588 – doc. 1 primo grado . Parte_1
Ritiene questa Corte che tale negligente condotta non abbia permesso al di CP_1
constatare ed eventualmente contestare l'abnormità dei consumi: a fronte della costante e regolare emissione di fatture in acconto, i cui importi indicati erano apparentemente coerenti con la situazione reale in assenza di perdita, alcun tipo di allarme poteva generarsi nell'utente, incapace di rilevare l'abnormità dei consumi senza avere dati di confronto. pagina 6 di 7 Si consideri altresì che la società fornitrice non aveva effettuato letture intermedie dalle quali evincere un consumo anomalo, in violazione del canone di buona fede contrattuale, anche solo a livello informativo, in modo che il cliente potesse compiere eventuali verifiche sul suo impianto. Tale comportamento esclude l'inadempimento dell'utente in buona fede non allertato a verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, anche con l'autolettura.
Di conseguenza, si reputano condivisibili le conclusioni del tribunale secondo cui “se l'Ente gestore del servizio avesse effettuato correttamente le letture avrebbe consentito all'utente di rilevare immediatamente i consumi anomali e verificare tempestivamente la sussistenza di un'eventuale perdita occulta”.
Stante l'infondatezza di entrambe le doglianze, anche il terzo motivo d'appello, con cui Pt_1
ha richiesto la riforma della sentenza in punto di spese, deve essere rigettato, in
[...]
applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, per le ragioni di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm
55/2022 secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la semplicità delle questioni e il ridotto numero delle udienze davanti a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 168/2024, pubblicata Parte_1
il 5.03.2024 del Tribunale di Tempio Pausania;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
liquidate in euro 2.906,00 oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Presidente est.
Dott. MA IX
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PISENTI FRANCESCO sostituito dall'Avv. Esposito
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. DEMARTIS AGOSTINANGELO ROSARIO presente
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 124/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. DEMARTIS AGOSTINANGELO ROSARIO Controparte_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania Controparte_1 Parte_1
esponendo di essere titolare di utenza domestica di fornitura idrica presso l'immobile, di sua proprietà, sito in Arzachena (loc. Abbiadori), utilizzato soltanto nei mesi di luglio e agosto.
L'utente denunciava l'inadempimento del gestore in relazione agli obblighi di effettuare le letture periodiche e di emettere fatturazione bimestrale.
pagina 2 di 7 In particolare, rilevava che:
- la società aveva emesso – nel corso di quattro anni - solo fatture in acconto, tutte regolarmente pagate, fino all'emissione di una fattura a saldo n. 201403339588 del 26.5.2014 per l'importo di euro 19.179,99;
- tale importo non era dovuto in quanto relativo a consumi spropositati rispetto alla composizione del nucleo familiare e all'utilizzo dell'immobile limitato a sole poche settimane durante l'anno.
Pertanto, richiedeva:
- dichiarare l'inadempimento di agli obblighi di lettura periodica e di fatturazione Parte_1
bimestrale;
- accertare la colpa concorrente del gestore nella causazione del danno patito dall'utente per non essere stato messo in condizione di avere tempestiva contezza dell'esistenza di consumi abnormi;
- ridurre la pretesa creditoria in rapporto al pregiudizio subito dal dichiarandolo tenuto CP_1
al pagamento della somma corrispondente al consumo periodico per tipologia di utenza e disporre la rateizzazione delle somme dovute.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda nonché l'accertamento del Parte_1
credito nella misura pretesa.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, nonché mediante prove testimoniali e c.t.u., con sentenza n. 168/2024, pubblicata il 5.03.2024, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni del derivanti dall'inadempimento del gestore agli obblighi CP_1
previsti (artt.
6.1 e 6.2 Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato); pertanto, dichiarava l'attore tenuto al solo pagamento della somma determinata dal c.t.u. nella misura di euro 97,94, al netto degli acconti versati.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
i) erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea interpretazione e falsa applicazione della normativa di settore disposta in materia di perdita idrica occulta;
pagina 3 di 7 ii) erronea interpretazione e falsa applicazione della normativa di settore posta in tema di corretta gestione del contatore, monitoraggio dei consumi e comunicazione consumi elevati nonché del principio di causalità ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
iii) erronea applicazione della disciplina delle spese di lite.
Pertanto, ha chiesto:
- la riforma della sentenza impugnata, con conferma della piena debenza della fattura contestata;
- in via subordinata, in caso di rigetto parziale o totale dell'appello, la condanna dell'utente al pagamento della somma ritenuta dovuta;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto.
***
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
*** con il primo ed il secondo motivo di censura, strettamente connessi tra loro in Parte_2
quanto tesi al riconoscimento della responsabilità – quantomeno concorrente – dell'anomalia dei consumi in capo all'utente, ha censurato la decisione del tribunale, eccependo:
- da un lato, l'erronea applicazione da parte del giudice della normativa di settore, considerato che la causa pacifica ed incontestata degli eccessivi consumi d'acqua era da ricondurre a perdita idrica, per cui l'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, stabilisce che
“In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per
l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”;
- dall'altro lato, l'inadempimento ascrivibile all'utente per non aver diligentemente vigilato sull'impianto né verificato l'andamento dei consumi, avendo il giudice erroneamente escluso l'imputazione di qualsiasi conseguenza in capo allo stesso.
pagina 4 di 7 Innanzitutto, occorre chiarire che nell'ipotesi in esame non si è pervenuti effettivamente all'accertamento di perdita idrica, stante l'impossibilità di verificarne la sussistenza, ma trattasi di conclusione indicata dal c.t.u. nella propria relazione peritale (“... e agli atti appare chiaro che si sia trattato di perdita occulta nel tratto di impianto a valle del contatore” v. consulenza tecnica d'ufficio Ing. e di condizione espressamente riconosciuta dall'utente. Per_1
Pertanto, l'ipotesi eccepita dall'appellante di cui all'art. B35.2 del Regolamento SII non è confacente al caso di specie, avendo il tribunale, nel giudizio di accertamento negativo del credito, valutato la fondatezza della domanda di risarcimento del pregiudizio in capo all'utente derivante dall'inadempimento del gestore agli obblighi di fatturazione bimestrale e lettura periodica.
In ordine alla ulteriore censura relativa al comportamento negligente ascrivibile all'utente, codesta Corte ritiene condivisibili le conclusioni del tribunale secondo cui “nessun inadempimento può essere addebitato all'utente, considerato che il gestore emetteva comunque regolari fatture in acconto e lo stesso provvedeva regolarmente ai pagamenti richiesti”.
Innanzitutto, occorre osservare che l'art. B16 del Regolamento del SII impone al gestore gli obblighi di lettura e di fatturazione periodica, stabilendo che “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Inoltre, giova anche richiamare quanto disposto dall'art. B35 del regolamento e dall'art. 6 della
Carta dei Servizi, secondo cui è tenuta a verificare la correttezza dei consumi ed Parte_1
a segnalare all'utente se “il consumo rilevato sia 3 volte superiore alla media storica del cliente”
(vedi art. 6 citato) ovvero ad evidenziare “in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” (art. B35 richiamato). Inoltre, sempre l'art. B35 prevede che il contatore è giudicato funzionante “qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno”.
Tali prescrizioni del Regolamento e della Carta sulla periodicità della rilevazione e fatturazione dei consumi sono dettate proprio nell'interesse dell'utente, consentendogli di monitorare i consumi, quantomeno nell'ottica di limitare l'entità del danno;
ciò è stato affermato anche in pagina 5 di 7 una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore
è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno” (Cass. n.
24904/2021).
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione in atti (v. doc. 5 fascicolo primo grado –
) e della complessiva istruttoria svolta, emerge che: Controparte_1
- venivano emesse in acconto quattro fatture– regolarmente pagate dall'utente – (le cui letture risalivano, in ordine cronologico, al 17.08.2010 con l'indicazione di 0 mc, al 31.01.2012 con l'indicazione di 65 mc, al 31.09.2012 con indicazione pari a 60 mc, al 31.01.2013 con indicazione di 165 mc, al 30.06.2013 con indicazione di 213 mc);
- veniva emessa soltanto il 26.05.2014 una fattura a saldo (quindi dopo quasi quattro anni dalla prima lettura a 0), relativa alla lettura del 27.12.2013 – con altresì allegata la prova fotografica del contatore – pari a 6024 mc.
Orbene, il comportamento tenuto dal gestore appare violativo dell'obbligo di diligenza e buona fede contrattuale, in quanto avrebbe dovuto emettere le fatture in un arco di tempo non inferiore a due volte all'anno, e in particolar modo, con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, come previsto dall'art. B.16 del Regolamento del SII e dall'art.
6.2. della Carta del
Servizio Idrico. Il comportamento negligente del gestore consiste nell'aver emesso una fattura a saldo quasi quattro anni dopo, (per tutto il periodo intercorrente tra il 17.08.2010 e il
30.06.2013), rispetto alla lettura antecedente del 17.08.2010 e quella del 27.12.2013 (v. fattura n. 201403339588 – doc. 1 primo grado . Parte_1
Ritiene questa Corte che tale negligente condotta non abbia permesso al di CP_1
constatare ed eventualmente contestare l'abnormità dei consumi: a fronte della costante e regolare emissione di fatture in acconto, i cui importi indicati erano apparentemente coerenti con la situazione reale in assenza di perdita, alcun tipo di allarme poteva generarsi nell'utente, incapace di rilevare l'abnormità dei consumi senza avere dati di confronto. pagina 6 di 7 Si consideri altresì che la società fornitrice non aveva effettuato letture intermedie dalle quali evincere un consumo anomalo, in violazione del canone di buona fede contrattuale, anche solo a livello informativo, in modo che il cliente potesse compiere eventuali verifiche sul suo impianto. Tale comportamento esclude l'inadempimento dell'utente in buona fede non allertato a verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, anche con l'autolettura.
Di conseguenza, si reputano condivisibili le conclusioni del tribunale secondo cui “se l'Ente gestore del servizio avesse effettuato correttamente le letture avrebbe consentito all'utente di rilevare immediatamente i consumi anomali e verificare tempestivamente la sussistenza di un'eventuale perdita occulta”.
Stante l'infondatezza di entrambe le doglianze, anche il terzo motivo d'appello, con cui Pt_1
ha richiesto la riforma della sentenza in punto di spese, deve essere rigettato, in
[...]
applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, per le ragioni di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm
55/2022 secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la semplicità delle questioni e il ridotto numero delle udienze davanti a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 168/2024, pubblicata Parte_1
il 5.03.2024 del Tribunale di Tempio Pausania;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
liquidate in euro 2.906,00 oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Presidente est.
Dott. MA IX
pagina 7 di 7