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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14582 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BARONE Parte_1
MARIO presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTTI Controparte_1
SIMONA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano (NA)
[...]
l'08/04/2016 e che dall'unione era nato Giorgio il 18.4.2018 rappresentavano la volontà di separarsi, nonché decorso il termine di legge, di chiedere il divorzio in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Dovendo la procedura proseguire per l'ulteriore domanda va disposto come da separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.7, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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