Articolo 23 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 22Articolo 24
Versione
6 marzo 1992
Art. 23. (Disposizioni regolamentari). 1. La facolta' di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalita' da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non e' attribuita dalla legge ad uno specifico organo, puo' essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non puo' modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992