Art. 23. (Disposizioni regolamentari). 1. La facolta' di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalita' da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non e' attribuita dalla legge ad uno specifico organo, puo' essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non puo' modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.
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6 marzo 1992
6 marzo 1992