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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 675/20 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
UA RO;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele CP_1
LE e VI EL;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.01.2020 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 01.04.2016 al 05.08.16 nonché dal 13.01.17 al 31.07.17, con la qualifica professionale di operaio e mansioni di autista– Livello 2 CCNL Edilizia e Industria;
- Di non aver ricevuto alcuna retribuzione per il lavoro regolarmente prestato nei mesi di luglio e agosto 2017;
- Di non aver percepito il TFR relativamente ad entrambi i rapporti di lavoro. Concludeva, pertanto, chiedendo, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive di cui agli allegati conteggi, con vittoria di spese. Ritualmente citata si costituiva in giudizio la resistente, deducendo di aver già corrisposto all'istante tutti gli emolumenti richiesti, a mezzo assegno o bonifico bancario e chiedeva ordinarsi l'esibizione dell'estratto conto del ricorrente a supporto di tale assunto. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 31.01.20, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 18.10.21 e rinviata varie volte. Il procedimento, infine, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 e successivo decreto n. 362/25 del presidente del Tribunale. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO È incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso, l'inquadramento contrattuale e le mansioni svolte. L'esistenza del rapporto risulta comprovata dal modello Unilav e C2 storico in atti, nonché dai cedolini paga. Medesime conclusioni valgono con riguardo all'inquadramento, al CCNL applicato, all'orario di lavoro. Il ricorrente reclama in questa sede la mancata corresponsione della retribuzione per i mesi di luglio e agosto 2017. Rivendica, inoltre, la corresponsione del TFR, relativo ad entrambi i periodi di lavoro. MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Sul punto va precisato subito che l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa non è contestato dalla datrice di lavoro, che afferma di aver corrisposto tutto il dovuto a mezzo assegno o bonifico. Nondimeno, non è allegata alla memoria di costituzione alcuna ricevuta di bonifico o copia di alcun assegno;
non sono indicate le dato o il periodo in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati;
non sono indicati gli importi. È noto che l'onere della prova dell'intervenuto pagamento grava sul solvens, che nel caso di specie ha finanche asserito di aver corrisposto le somme mediante un metodo di pagamento
“tracciabile”, senza tuttavia produrre alcun documento a supporto. La carenza probatoria non può nemmeno essere colmata con il richiesto ordine di esibizione, in quanto estremamente generico: non si individua il conto corrente del ricorrente, né il periodo o i periodi in cui sarebbero stati effettuati i pagamenti, né gli importi corrisposti. La richiesta, allora, in quanto generica e del tutto esplorativa, non può trovare accoglimento. Si tratta, a tutto voler concedere, di una prova che la società avrebbe potuto agevolmente fornire. Il ricorso, in definitiva, va accolto, con condanna della società al pagamento delle somme per come conteggiate dal lavoratore, stante l'assenza di contestazione alcuna da parte di
Quest'ultima, pertanto, va condannata a corrispondere al lavoratore la somma di euro CP_1
4.718,82, di cui euro 3.489,58 per retribuzioni e la restante parte per TFR. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e della semplicità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti del lavoratore della somma di euro 4.718,82 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, per retribuzione di luglio e agosto 2017 e TFR;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione;
Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
UA RO;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele CP_1
LE e VI EL;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.01.2020 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 01.04.2016 al 05.08.16 nonché dal 13.01.17 al 31.07.17, con la qualifica professionale di operaio e mansioni di autista– Livello 2 CCNL Edilizia e Industria;
- Di non aver ricevuto alcuna retribuzione per il lavoro regolarmente prestato nei mesi di luglio e agosto 2017;
- Di non aver percepito il TFR relativamente ad entrambi i rapporti di lavoro. Concludeva, pertanto, chiedendo, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive di cui agli allegati conteggi, con vittoria di spese. Ritualmente citata si costituiva in giudizio la resistente, deducendo di aver già corrisposto all'istante tutti gli emolumenti richiesti, a mezzo assegno o bonifico bancario e chiedeva ordinarsi l'esibizione dell'estratto conto del ricorrente a supporto di tale assunto. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 31.01.20, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 18.10.21 e rinviata varie volte. Il procedimento, infine, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 e successivo decreto n. 362/25 del presidente del Tribunale. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO È incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso, l'inquadramento contrattuale e le mansioni svolte. L'esistenza del rapporto risulta comprovata dal modello Unilav e C2 storico in atti, nonché dai cedolini paga. Medesime conclusioni valgono con riguardo all'inquadramento, al CCNL applicato, all'orario di lavoro. Il ricorrente reclama in questa sede la mancata corresponsione della retribuzione per i mesi di luglio e agosto 2017. Rivendica, inoltre, la corresponsione del TFR, relativo ad entrambi i periodi di lavoro. MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Sul punto va precisato subito che l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa non è contestato dalla datrice di lavoro, che afferma di aver corrisposto tutto il dovuto a mezzo assegno o bonifico. Nondimeno, non è allegata alla memoria di costituzione alcuna ricevuta di bonifico o copia di alcun assegno;
non sono indicate le dato o il periodo in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati;
non sono indicati gli importi. È noto che l'onere della prova dell'intervenuto pagamento grava sul solvens, che nel caso di specie ha finanche asserito di aver corrisposto le somme mediante un metodo di pagamento
“tracciabile”, senza tuttavia produrre alcun documento a supporto. La carenza probatoria non può nemmeno essere colmata con il richiesto ordine di esibizione, in quanto estremamente generico: non si individua il conto corrente del ricorrente, né il periodo o i periodi in cui sarebbero stati effettuati i pagamenti, né gli importi corrisposti. La richiesta, allora, in quanto generica e del tutto esplorativa, non può trovare accoglimento. Si tratta, a tutto voler concedere, di una prova che la società avrebbe potuto agevolmente fornire. Il ricorso, in definitiva, va accolto, con condanna della società al pagamento delle somme per come conteggiate dal lavoratore, stante l'assenza di contestazione alcuna da parte di
Quest'ultima, pertanto, va condannata a corrispondere al lavoratore la somma di euro CP_1
4.718,82, di cui euro 3.489,58 per retribuzioni e la restante parte per TFR. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e della semplicità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti del lavoratore della somma di euro 4.718,82 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, per retribuzione di luglio e agosto 2017 e TFR;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione;
Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli