Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2025, proposto da
AN UP, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilario Papaleo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Monasterace, via Nazionale Jonica, n. 133 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1609/2024 del 14/09/2024, emessa dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, pubblicata il 14/09/2024, nell’ambito del procedimento R.G. n. 271/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. OV GI NI DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato in data 15 novembre 2025 e depositato in data 17 novembre 2025, la deducente ha chiesto al Tribunale adito di:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ottemperanza al titolo in epigrafe, provvedendo all’assegnazione alla ricorrente della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall’art. 1, comma 12, della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per un importo complessivo di €. 1.500,00 oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- nominare quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola entro un ulteriore termine di giorni 30 (o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia), decorrente dalla scadenza del termine concesso al medesimo Ministero;
- fissare ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
3. Con istanza di passaggio in decisione senza discussione orale depositata in data 21 gennaio 2026 la parte ricorrente ha rappresentato che in data 12 gennaio 2026 il Ministero intimato ha accreditato il bonus carta del docente sul borsellino elettronico dell’interessata, per come statuito nel titolo in epigrafe; per tale motivo la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso proposto è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato “ piena e comprovata ” soddisfazione in via extragiudiziale; tale esito del giudizio discende da una pronuncia che non assume, quindi, una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione della stessa, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 5 gennaio 2026, n. 12; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 22 dicembre 2025, n. 23467).
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non risultando versata in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria della parte ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ben potendo il Giudice Amministrativo desumere dall'intervento di fatti o atti univoci, dopo la proposizione della domanda, ed altresì dal comportamento delle parti, argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, come nel caso in esame alla luce di quanto rappresentato nell’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale depositata in data 21 gennaio 2026.
6. Stante la fondatezza dell’azione di ottemperanza proposta, le spese di lite seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dell’avvocato Ilario Papaleo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Ilario Papaleo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN ON, Presidente
OV GI NI DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV GI NI DA | SE NN ON |
IL SEGRETARIO