CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 40699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40699 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la prosecuzione del giudizio letta la memoria del difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 40699 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di TA SS avverso la sentenza con la quale, in data 8 marzo 2023, il Tribunale di Taranto lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen. commesso in Taranto il 28 agosto 2017. 2. SS TA propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione di legge in quanto i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione per mancanza della dichiarazione di domicilio in violazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 161, comma 3, cod. proc pen. Il ricorrente deduce che, per il soggetto detenuto per altra causa ai sensi dell'art.156, comma 4, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio non è necessaria a condizione che la detenzione risulti dagli atti, come avvenuto nel caso in esame. 3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la prosecuzione del procedimento. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. 6. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che all'atto di appello è stata allegata procura speciale dalla quale si evince lo stato detentivo dell'appellante, peraltro desumibile anche dall'intestazione della sentenza impugnata. E' stato già affermato da questa Corte di legittimità che «In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa» (Sez. 6, n. 21940 del 2 07/02/2024, 3anashia, Rv. 286488 — 01; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala Rafael, Rv. 285749 — 01). 7. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto per il giudizio. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi4ente
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la prosecuzione del giudizio letta la memoria del difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 40699 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di TA SS avverso la sentenza con la quale, in data 8 marzo 2023, il Tribunale di Taranto lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen. commesso in Taranto il 28 agosto 2017. 2. SS TA propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione di legge in quanto i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione per mancanza della dichiarazione di domicilio in violazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 161, comma 3, cod. proc pen. Il ricorrente deduce che, per il soggetto detenuto per altra causa ai sensi dell'art.156, comma 4, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio non è necessaria a condizione che la detenzione risulti dagli atti, come avvenuto nel caso in esame. 3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la prosecuzione del procedimento. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. 6. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che all'atto di appello è stata allegata procura speciale dalla quale si evince lo stato detentivo dell'appellante, peraltro desumibile anche dall'intestazione della sentenza impugnata. E' stato già affermato da questa Corte di legittimità che «In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa» (Sez. 6, n. 21940 del 2 07/02/2024, 3anashia, Rv. 286488 — 01; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala Rafael, Rv. 285749 — 01). 7. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto per il giudizio. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi4ente