Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in L. 1.950.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvedera' come segue:
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente, di lire 27 miliardi, di lire 5.700 milioni, di L. 1.500.000.000, di lire 800 milioni e di L. 3.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 108, 281, 284 e 427 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979;
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione di L. 1.950.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979.
All'onere relativo all'anno 1980 valutato in complessive L. 40.000.000.000, di cui L. 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2 miliardi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in L. 1.950.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvedera' come segue:
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente, di lire 27 miliardi, di lire 5.700 milioni, di L. 1.500.000.000, di lire 800 milioni e di L. 3.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 108, 281, 284 e 427 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979;
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione di L. 1.950.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979.
All'onere relativo all'anno 1980 valutato in complessive L. 40.000.000.000, di cui L. 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2 miliardi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.