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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/07/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1098/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. AVVOCATURA DISTRTETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 379/2023 pubblicata il
21/02/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 4 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta da
, quale titolare della ditta omonima “Antico Caffè Minerva di Santacroce Parte_1
Santa”, con sede in , via Minerva n. 15 P.Iva avverso le seguenti CP_2 P.IVA_2 ordinanze ingiunzioni: N. 004403 di € 24.631,80; N. 004404 di € 1.000,00; N. 004405 di €
2.700,00; N. 004406 di € 13.481,80; N. 004407 di € 900,00 e la N. 004408 di €1500,00, tutte emesse il 22-11-2017 dalla Direzione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di , CP_2
notificate il 28-11-2017, quali sanzioni amministrative per avere la ricorrente violato le disposizioni di legge per i lavoratori, di cui ai provvedimenti impugnati.
Il giudice di prime cure, ha evidenziato che, poiché l'accertamento non si sostanzia nella generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso, e che, in materia di lavoro e legislazione sociale, il provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, propedeutico all'esercizio della potestas puniendi da parte della
P.A. in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004)
e/o in sede di c.d. conciliazione amministrativa (art. 16 legge n. 689/1981), deve essere unico per tutte le violazioni accertate nel corso della verifica ispettiva e notificato al termine della stessa, dovendo valutare la “ragionevole durata dell'accertamento” e l'eventuale decorso del termine decadenziale sancito dall'art. 14 della legge n. 689/1981, ha ritenuto che il dies a quo deve essere individuato nell'atto conclusivo dell'iter ispettivo e precisamente all'epoca dell'audizione della teste del 10/12/2012, la quale, come documentato in atti, Testimone_1
ha fornito informazioni ed elementi idonei alla valutazione della denuncia presentata da atteso che la ricorrente non aveva, fino alla nota del 22/10/2012, dato alcun Parte_2
riscontro alle reiterate richieste dell' in merito alla posizione lavorativa della Parte_3
stessa Il Tribunale ha quindi concluso che dall'esame di tale verbale unico di Pt_2 accertamento e notificazione, risulta inequivocabilmente che l'attività di verifica iniziata in data 07/06/2012 è proseguita fino al 10/12/2012, e, conseguentemente da tale data decorre il pagina 2 di 5 termine a quo per la notifica delle sanzioni amministrative irrogate che, nel caso che ci occupa risultano tempestivamente notificate in data 25/01/ 2013.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente, con ricorso depositato in data
30/08/2023, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'attività di verifica iniziata in data 07/06/2012 è proseguita fino al 10/12/2012, e, conseguentemente da tale data decorre il termine a quo per la notifica delle sanzioni amministrative irrogate.
Sostiene la che l'errore in cui è incorso il primo Giudice è che quello che rileva Parte_1
non è la durata, comunque irragionevole delle indagini bensì rileva esclusivamente che, la contestazione e la notifica degli estremi della violazione amministrativa debba avvenire immediatamente o nel termine di 90 giorni dall'accertamento, intendendosi come dies a quo quello in cui l'Ufficio ispettivo abbia avuto piena conoscenza dello stesso illecito con riferimento anche alla complessità del caso e alla normativa di riferimento applicabile.
L'appello è infondato.
In primo luogo la statuizione del Tribunale è in linea con i precedenti affermati in sede di legittimità (Cass. n. 8326/2018 e n. 16642/2005) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In secondo luogo non può che ribadirsi il principio in virtù del quale l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti pagina 3 di 5 gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare (cfr. Cass. n.7681/2014, Cass. n.2532/2016).
Nel caso in esame, gli atti relativi all'accertamento della condotta illecita della Parte_1
sono consistiti: 1) nella richiesta di esibizione della documentazione relativa al presunto rapporto di lavoro intrapreso con la signora richiesta a cui non è stato fornito Parte_2
alcun riscontro;
2) nel verbale interlocutorio del 12/10/2012 con cui è stata reiterata la richiesta relativa alla posizione della lavoratrice a cui è stato dato riscontro in data 22/10/2012 la parte del marito della titolare che ha disconosciuto un qualsiasi rapporto di lavoro instaurato con la predetta 3) nell'audizione in data 10/12/2012 della signora – Pt_2 Testimone_1 audizione resasi necessaria proprio a seguito della contestazione circa la sussistenza del rapporto di lavoro da parte dell'appellante - la quale ha confermato quanto dichiarato dalla lavoratrice.
Ne consegue che solo in data successiva a detta audizione e alla conferma della sussistenza delle violazioni contestate alla poteva essere emesso il verbale unico di Parte_1 accertamento e contestazione notificato il 25/01/2013, posto a fondamento delle opposte ordinanze ingiunzione.
Alla luce di tali elementi in atti, risulta in effetti ragionevole il tempo complessivamente impiegato dall'amministrazione per provvedere alla ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto inerenti alle violazioni contestate, sicché la notificazione della contestazione deve ritenersi tempestiva.
La sentenza gravata va confermata e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da , quale titolare della ditta omonima “Antico Caffè Parte_1
Minerva di Santacroce Santa”, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 379/2023 pubblicata il 21/02/2023;
pagina 4 di 5 condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 3.397,00 (di cui € 919,00 per fase di studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 4 luglio 2025.
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1098/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. AVVOCATURA DISTRTETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 379/2023 pubblicata il
21/02/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 4 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta da
, quale titolare della ditta omonima “Antico Caffè Minerva di Santacroce Parte_1
Santa”, con sede in , via Minerva n. 15 P.Iva avverso le seguenti CP_2 P.IVA_2 ordinanze ingiunzioni: N. 004403 di € 24.631,80; N. 004404 di € 1.000,00; N. 004405 di €
2.700,00; N. 004406 di € 13.481,80; N. 004407 di € 900,00 e la N. 004408 di €1500,00, tutte emesse il 22-11-2017 dalla Direzione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di , CP_2
notificate il 28-11-2017, quali sanzioni amministrative per avere la ricorrente violato le disposizioni di legge per i lavoratori, di cui ai provvedimenti impugnati.
Il giudice di prime cure, ha evidenziato che, poiché l'accertamento non si sostanzia nella generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso, e che, in materia di lavoro e legislazione sociale, il provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, propedeutico all'esercizio della potestas puniendi da parte della
P.A. in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004)
e/o in sede di c.d. conciliazione amministrativa (art. 16 legge n. 689/1981), deve essere unico per tutte le violazioni accertate nel corso della verifica ispettiva e notificato al termine della stessa, dovendo valutare la “ragionevole durata dell'accertamento” e l'eventuale decorso del termine decadenziale sancito dall'art. 14 della legge n. 689/1981, ha ritenuto che il dies a quo deve essere individuato nell'atto conclusivo dell'iter ispettivo e precisamente all'epoca dell'audizione della teste del 10/12/2012, la quale, come documentato in atti, Testimone_1
ha fornito informazioni ed elementi idonei alla valutazione della denuncia presentata da atteso che la ricorrente non aveva, fino alla nota del 22/10/2012, dato alcun Parte_2
riscontro alle reiterate richieste dell' in merito alla posizione lavorativa della Parte_3
stessa Il Tribunale ha quindi concluso che dall'esame di tale verbale unico di Pt_2 accertamento e notificazione, risulta inequivocabilmente che l'attività di verifica iniziata in data 07/06/2012 è proseguita fino al 10/12/2012, e, conseguentemente da tale data decorre il pagina 2 di 5 termine a quo per la notifica delle sanzioni amministrative irrogate che, nel caso che ci occupa risultano tempestivamente notificate in data 25/01/ 2013.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente, con ricorso depositato in data
30/08/2023, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'attività di verifica iniziata in data 07/06/2012 è proseguita fino al 10/12/2012, e, conseguentemente da tale data decorre il termine a quo per la notifica delle sanzioni amministrative irrogate.
Sostiene la che l'errore in cui è incorso il primo Giudice è che quello che rileva Parte_1
non è la durata, comunque irragionevole delle indagini bensì rileva esclusivamente che, la contestazione e la notifica degli estremi della violazione amministrativa debba avvenire immediatamente o nel termine di 90 giorni dall'accertamento, intendendosi come dies a quo quello in cui l'Ufficio ispettivo abbia avuto piena conoscenza dello stesso illecito con riferimento anche alla complessità del caso e alla normativa di riferimento applicabile.
L'appello è infondato.
In primo luogo la statuizione del Tribunale è in linea con i precedenti affermati in sede di legittimità (Cass. n. 8326/2018 e n. 16642/2005) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In secondo luogo non può che ribadirsi il principio in virtù del quale l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti pagina 3 di 5 gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare (cfr. Cass. n.7681/2014, Cass. n.2532/2016).
Nel caso in esame, gli atti relativi all'accertamento della condotta illecita della Parte_1
sono consistiti: 1) nella richiesta di esibizione della documentazione relativa al presunto rapporto di lavoro intrapreso con la signora richiesta a cui non è stato fornito Parte_2
alcun riscontro;
2) nel verbale interlocutorio del 12/10/2012 con cui è stata reiterata la richiesta relativa alla posizione della lavoratrice a cui è stato dato riscontro in data 22/10/2012 la parte del marito della titolare che ha disconosciuto un qualsiasi rapporto di lavoro instaurato con la predetta 3) nell'audizione in data 10/12/2012 della signora – Pt_2 Testimone_1 audizione resasi necessaria proprio a seguito della contestazione circa la sussistenza del rapporto di lavoro da parte dell'appellante - la quale ha confermato quanto dichiarato dalla lavoratrice.
Ne consegue che solo in data successiva a detta audizione e alla conferma della sussistenza delle violazioni contestate alla poteva essere emesso il verbale unico di Parte_1 accertamento e contestazione notificato il 25/01/2013, posto a fondamento delle opposte ordinanze ingiunzione.
Alla luce di tali elementi in atti, risulta in effetti ragionevole il tempo complessivamente impiegato dall'amministrazione per provvedere alla ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto inerenti alle violazioni contestate, sicché la notificazione della contestazione deve ritenersi tempestiva.
La sentenza gravata va confermata e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da , quale titolare della ditta omonima “Antico Caffè Parte_1
Minerva di Santacroce Santa”, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 379/2023 pubblicata il 21/02/2023;
pagina 4 di 5 condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 3.397,00 (di cui € 919,00 per fase di studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 4 luglio 2025.
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
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