TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1115/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabiano Parte_1
ZZ (PEC: . Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in , via CP_1
Machiavelli, n. 10, con i funzionari Tiziana Meligrana e Fortunato Ranieli (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Giada Plutino (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09420250016124767, Co notificata il 16.5.2025, relativa a sanzioni amministrative del 2024 dell' , deducendo l'omessa ricezione della notifica di atti di accertamento prodromici alla cartella stessa e la non chiarezza della pretesa.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via definitiva, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto opposto per i motivi sopra esposti. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avv. ZZ ex art. 93 c.p.c.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_4 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Secondo quanto è emerso dalla documentazione versata in atti, prima dell'inoltro a parte ricorrente della cartella impugnata, è stata notificata con raccomandata n. A/R n. 787651744118, il 16.1.2025, l'ordinanza ingiunzione n. 27/2024, prot. n. 4333 del 56.2024, recante l'importo di 7.208,00€ a cui non è seguita alcuna contestazione e a cui ha fatto seguito, il 20.1.2025, l'iscrizione a ruolo della cartella oggetto di odierna impugnazione.
3. Si segnala la validità della notifica dell'ordinanza n. 27/2024, occorsa il 14.7.2024 per compiuta giacenza, in ragione della correttezza dell'attività notificatoria da parte del messo notificatore (cfr. Co memoria di costituzione - allegati da 2 a 7). Co
4. La cartella contestata riporta chiaramente la pretesa dell' , definita nelle sanzioni amministrative dell'anno 2024, di cui alla L. n 689/1981, richiamate della ordinanza ingiuntiva, notificata, da cui emerge la contestata irregolarità dell'assunzione di due lavoratrici per tre giornate di lavoro, presso la ditta individuale di cui la ricorrente è titolare.
5. Pertanto, stante la correttezza dell'operato dell'Ente impositore e dell , la Controparte_5 cartella di pagamento impugnata deve ritenersi legittima.
6. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Co complessivi € 800,00 oltre accessori di legge da corrispondere in favore di di
[...]
; CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 800,00 oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 22.10.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabiano Parte_1
ZZ (PEC: . Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in , via CP_1
Machiavelli, n. 10, con i funzionari Tiziana Meligrana e Fortunato Ranieli (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Giada Plutino (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09420250016124767, Co notificata il 16.5.2025, relativa a sanzioni amministrative del 2024 dell' , deducendo l'omessa ricezione della notifica di atti di accertamento prodromici alla cartella stessa e la non chiarezza della pretesa.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via definitiva, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto opposto per i motivi sopra esposti. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avv. ZZ ex art. 93 c.p.c.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_4 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Secondo quanto è emerso dalla documentazione versata in atti, prima dell'inoltro a parte ricorrente della cartella impugnata, è stata notificata con raccomandata n. A/R n. 787651744118, il 16.1.2025, l'ordinanza ingiunzione n. 27/2024, prot. n. 4333 del 56.2024, recante l'importo di 7.208,00€ a cui non è seguita alcuna contestazione e a cui ha fatto seguito, il 20.1.2025, l'iscrizione a ruolo della cartella oggetto di odierna impugnazione.
3. Si segnala la validità della notifica dell'ordinanza n. 27/2024, occorsa il 14.7.2024 per compiuta giacenza, in ragione della correttezza dell'attività notificatoria da parte del messo notificatore (cfr. Co memoria di costituzione - allegati da 2 a 7). Co
4. La cartella contestata riporta chiaramente la pretesa dell' , definita nelle sanzioni amministrative dell'anno 2024, di cui alla L. n 689/1981, richiamate della ordinanza ingiuntiva, notificata, da cui emerge la contestata irregolarità dell'assunzione di due lavoratrici per tre giornate di lavoro, presso la ditta individuale di cui la ricorrente è titolare.
5. Pertanto, stante la correttezza dell'operato dell'Ente impositore e dell , la Controparte_5 cartella di pagamento impugnata deve ritenersi legittima.
6. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Co complessivi € 800,00 oltre accessori di legge da corrispondere in favore di di
[...]
; CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 800,00 oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 22.10.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2