TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 8950/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
elett.te dom.ta in Caserta alla via G. Alois n. 15, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Luca Mennillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona dei l.r.p.t., elett.te dom.ta in Messina alla Controparte_1 via, presso lo studio dell'avv. Pietro Adamo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma ala via Giuseppe Mazzini n. 88,
[...] presso lo studio dell'avv. Domenico Benincasa che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutte le parti, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 31.01.2015 cartella di pagamento n. 071/2014/00838668/78/000, e 2
successiva intimazione di pagamento notificata il 26.09.2023, per € 41.760,47 per rate insolute di un finanziamento agevolato, si opponeva contestando che il credito preteso fosse prescritto poiché tra la data di risoluzione del contratto (1998) alla data di notifica della cartella (2015) erano trascorsi più di dieci anni;
ancora poi eccepiva che la cartella non fosse mai stata notificata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione che nulla fosse dovuto in base alla cartella impugnata.
Con comparsa depositata il 26.10.2023, si costituiva l' Controparte_1 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, che nessuna prescrizione decennale fosse maturata dalla notifica regolare della cartella.
Concludeva chiedendo la pronuncia della propria carenza di legittimazione passiva, la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 4.12.2023, si costituiva l' eccependo che alcun termine CP_2 prescrizionale fosse spirato poiché il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2001, mentre nel 2005 era stata revocata l'agevolazione e poi notificati diversi atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione.
Dopo aver concesso i termini ex art. 189 c.p.c., lette le note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza 2.01.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va evidenziato che entrambe le parti citate in giudizio dalla sono Pt_1 litisconsorti necessarie, poiché le eccezioni sollevate solo relative sia al procedimento di riscossione (per cui risponde che al merito della pretesa creditoria (per cui risponde CP_3
l'ente impositore).
Sempre preliminarmente è da rilevare che quella instaurata dalla è un'opposizione Pt_1 all'esecuzione e gli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, comma 1, c.p.c. (laddove eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria), e 617, comma 1, c.p.c. (laddove eccepisce la mancata notifica della cartella e di tutti gli atti presupposti).
Partendo dal motivo qualificabile ex art. 617 c.p.c., nell'atto di citazione l'opponente, in realtà, dapprima sostiene che la cartella è stata “notificata da in Controparte_1 data 31.01.2015”, poi nel prosieguo dell'atto “per mero scrupolo difensivo, si evidenzia anche che la cartella di pagamento sottesa non è mai stata validamente notificata all'opponente”, senza neanche argomentare in merito alla presunta irregolarità. 3
In ogni caso, dà prova della regolarità della notifica della cartella nella data indicata CP_3 proprio dall'opponente.
Pertanto, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. va rigettata.
Passando all'eccezione di prescrizione, va innanzitutto evidenziato che l'opponente sostiene che il contratto di finanziamento posto alla base della pretesa creditoria è stato stipulato nel
1997 e risolto nel 1998, ma nulla produce. Mentre produce contratto con la CP_2 del 2001, non contestato dalla debitrice opponente. Pt_1
Considerato, poi, che sempre prova l'intervenuta notifica della diffida nel 2010, poi CP_2 dell'intimazione di pagamento nel 2013, mentre produce la notifica della cartella nel CP_3
2015, di una intimazione di pagamento nel 2019, nel 2020 e poi nel 2023, è facile comprendere come alcun termine prescrizionale sia spirato.
Per tutti questi motivi l'opposizione, sia ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c., va rigettata poiché infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, sommando i valori medi delle varie fasi dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui alla cartella e per ciascuna delle due controparti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di ciascuna delle due controparti costituite ( e ), delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 CP_3 CP_2 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Aversa, 22 gennaio 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
elett.te dom.ta in Caserta alla via G. Alois n. 15, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Luca Mennillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona dei l.r.p.t., elett.te dom.ta in Messina alla Controparte_1 via, presso lo studio dell'avv. Pietro Adamo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma ala via Giuseppe Mazzini n. 88,
[...] presso lo studio dell'avv. Domenico Benincasa che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutte le parti, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 31.01.2015 cartella di pagamento n. 071/2014/00838668/78/000, e 2
successiva intimazione di pagamento notificata il 26.09.2023, per € 41.760,47 per rate insolute di un finanziamento agevolato, si opponeva contestando che il credito preteso fosse prescritto poiché tra la data di risoluzione del contratto (1998) alla data di notifica della cartella (2015) erano trascorsi più di dieci anni;
ancora poi eccepiva che la cartella non fosse mai stata notificata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione che nulla fosse dovuto in base alla cartella impugnata.
Con comparsa depositata il 26.10.2023, si costituiva l' Controparte_1 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, che nessuna prescrizione decennale fosse maturata dalla notifica regolare della cartella.
Concludeva chiedendo la pronuncia della propria carenza di legittimazione passiva, la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 4.12.2023, si costituiva l' eccependo che alcun termine CP_2 prescrizionale fosse spirato poiché il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2001, mentre nel 2005 era stata revocata l'agevolazione e poi notificati diversi atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione.
Dopo aver concesso i termini ex art. 189 c.p.c., lette le note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza 2.01.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va evidenziato che entrambe le parti citate in giudizio dalla sono Pt_1 litisconsorti necessarie, poiché le eccezioni sollevate solo relative sia al procedimento di riscossione (per cui risponde che al merito della pretesa creditoria (per cui risponde CP_3
l'ente impositore).
Sempre preliminarmente è da rilevare che quella instaurata dalla è un'opposizione Pt_1 all'esecuzione e gli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, comma 1, c.p.c. (laddove eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria), e 617, comma 1, c.p.c. (laddove eccepisce la mancata notifica della cartella e di tutti gli atti presupposti).
Partendo dal motivo qualificabile ex art. 617 c.p.c., nell'atto di citazione l'opponente, in realtà, dapprima sostiene che la cartella è stata “notificata da in Controparte_1 data 31.01.2015”, poi nel prosieguo dell'atto “per mero scrupolo difensivo, si evidenzia anche che la cartella di pagamento sottesa non è mai stata validamente notificata all'opponente”, senza neanche argomentare in merito alla presunta irregolarità. 3
In ogni caso, dà prova della regolarità della notifica della cartella nella data indicata CP_3 proprio dall'opponente.
Pertanto, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. va rigettata.
Passando all'eccezione di prescrizione, va innanzitutto evidenziato che l'opponente sostiene che il contratto di finanziamento posto alla base della pretesa creditoria è stato stipulato nel
1997 e risolto nel 1998, ma nulla produce. Mentre produce contratto con la CP_2 del 2001, non contestato dalla debitrice opponente. Pt_1
Considerato, poi, che sempre prova l'intervenuta notifica della diffida nel 2010, poi CP_2 dell'intimazione di pagamento nel 2013, mentre produce la notifica della cartella nel CP_3
2015, di una intimazione di pagamento nel 2019, nel 2020 e poi nel 2023, è facile comprendere come alcun termine prescrizionale sia spirato.
Per tutti questi motivi l'opposizione, sia ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c., va rigettata poiché infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, sommando i valori medi delle varie fasi dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui alla cartella e per ciascuna delle due controparti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di ciascuna delle due controparti costituite ( e ), delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 CP_3 CP_2 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Aversa, 22 gennaio 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione