Decreto cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14163 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sixt Rent A Car S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Giovanni Corbyons, Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, Roma Capitale, Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della comunicazione dirigenziale prot. CN/2025/128628 notificata a mezzo PEC in data 17 settembre 2025 (doc. 11), con la quale la Direzione Tecnica del Municipio n. IX di Roma Capitale ha preannunziato “l'emissione del divieto di prosecuzione dell'attività irregolarmente intrapresa presso i locali di Viale Europa 118” giusta SCIA Apertura prot. CN/101642 del 16/07/2024, nonché di ogni atto presupposto e conseguente, e segnatamente dei pareri prot. CN/2025/13296 trasmesso in data 17 settembre 2025 (doc. 12) e prot. CN/2024/139885 del 14/10/2024 (doc. 4).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIXT RENT A CAR SRL il 4\2\2026 :
per l’annullamento,
della determinazione dirigenziale prot. n. CN/2789/2026 del 12/01/2026, notificata alla ricorrente in data 3 febbraio 2025 (doc. 13), recante “Annullamento degli effetti della S.C.I.A. e Divieto di prosecuzione dell’attività di Noleggio veicoli senza conducente esercitata dalla società SIXT RENT A CAR SRL e p.e. sig. GL LO in qualità di Legale Rappresentante, nell’esercizio ubicato in Viale Europa 118 – 00144 Roma, ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e della Legge 241/90 e ss.mm.ii.”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento alla stessa connesso, presupposto e/o conseguente, ivi espressamente inclusi gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, cui il gravame per motivi aggiunti è in ogni caso esteso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente impugna con motivi aggiunti il provvedimento del 12 gennaio 2026, con il quale Roma Capitale ha annullato gli effetti della SCIA del 16 luglio 2024, relativa all’avvio di attività di noleggio di autovetture nei locali di Viale Europa n. 118 (mentre con il ricorso introduttivo era già stato censurata la comunicazione del 17 settembre 2025 con la quale l’amministrazione “ha preannunciato” l’adozione del provvedimento appena indicato);
che all’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
che è fondato l’assorbente primo motivo aggiunto, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990;
che, infatti, il provvedimento di autotutela, motivato dal rilievo che l’azzonamento dei locali ad attività commerciale impedisce l’insediamento di attività di servizi, è stato assunto oltre il termine di un anno, applicabile ratione temporis, ivi indicato, e non reca alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato;
che, contrariamente a quanto dedotto da Roma Capitale, la difformità di un certo uso di un locale dall’azzonamento non comporta decadenza automatica degli effetti della SCIA, ma, semmai, contrarietà di quest’ultima alla legge, con conseguente potere dell’amministrazione di inibirla entro 60 giorni, o di annullarla in autotutela entro i termini e con le forme indicate dall’art. 21 nonies citato;
che, del resto, se ogni difformità dal paradigma normativo sfuggisse a tale ultima previsione, sarebbe vanificato l’effetto tipico che l’ordinamento riconnette alla SCIA, la quale, se completa e veritiera, radica l’affidamento della parte privata, salva la carenza di requisiti essenziali per l’esercizio dell’attività;
che, nel caso di specie, non emergono profili di falsità della SCIA;
che l’atto impugnato con motivi aggiunti va perciò annullato, con assorbimento del secondo motivo aggiunto, che contesta l’effettiva difformità dell’attività esercitata dalla ricorrente rispetto all’uso commerciale, e la cui trattazione non risponde più ad alcun interesse;
che va viceversa accolta l’eccezione di inammissibilità proposta verso il ricorso introduttivo, in quanto vertente su atto endoprocedimentale;
che la reciproca soccombenza comporta compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla il provvedimento del 12 gennaio 2026.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO