TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4127
TAR
Decreto cautelare 5 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990

    Il provvedimento di autotutela è stato assunto oltre il termine di un anno, applicabile ratione temporis, e non reca alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato. La difformità di un certo uso di un locale dall'azzonamento non comporta decadenza automatica degli effetti della SCIA, ma, semmai, contrarietà di quest'ultima alla legge, con conseguente potere dell'amministrazione di inibirla entro 60 giorni, o di annullarla in autotutela entro i termini e con le forme indicate dall’art. 21 nonies citato. Non emergono profili di falsità della SCIA.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale

    L'eccezione di inammissibilità proposta verso il ricorso introduttivo è stata accolta, in quanto vertente su atto endoprocedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4127
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4127
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo