Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per la separazione consensuale delle parti, promossa con ricorso congiunto, depositato il 18.05.24,
Rg. n. 1301/24, da:
nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._1
Serenza (CO) in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv.
Laura Tagliabue, (C.F. ), presso il cui Studio Legale in Mariano Comense C.F._2
(CO), Via Nazario Sauro, 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura via e-mail: ovvero via Email_1
pec: ovvero al telefax: 031.745550; Email_2
e
1
Serenza (CO), in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.
Cristina Martinoli, (C.F. ), presso il cui Studio Legale a Meda in Viale C.F._4
Francia, 23 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura via e-mail: ovvero via pec: Email_3
ovvero al telefax: 0362.71506, Email_4
i quali hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 14/07/2001, in località Senna
Comasco, (Co), annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, Serie A,
ufficio 1 dell'anno 2001,
con i seguenti figli:
1) nata a Como, il [...] ad [...] maggiorenne e indipendente;
Persona_1
2) nata a [...], il [...], minorenne;
Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.05.24, hanno richiesto pronuncia di separazione alle condizioni raggiunte mediante accordo a seguito di trattativa con i rispettivi legali,
che si specificano qui di seguito:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Figino Serenza in Via Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa, n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie nell'interesse delle figlie ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando la figlia minorenne non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Il marito, che vive da tempo presso la dimora della madre, trasferirà la residenza altrove;
2 4. Il marito si obbliga, altresì, a recarsi presso l'abitazione sopra indicata, solo previo consenso della moglie, nonché a liberare la dimora dai suoi effetti personali;
5. Il marito si obbliga a tenere un comportamento rispettoso nei confronti della moglie e della sua libertà, evitando comportamenti controllanti, oltre a impegnarsi a favorire un clima armonioso nell'interesse di tutti i componenti famigliari;
6. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
- La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le norme sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, i genitori si impegnano a cooperare per contribuire alla sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- Il padre potrà esercitare il diritto di visita sia nel giorno infrasettimanale, che si indica nella giornata del mercoledì, che per i fine settimana alternati senza pernottamento, precisamente il sabato dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e la giornata della domenica;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua il padre si accorderà di volta in volta con la figlia sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- La Figlia maggiorenne si accorderà autonomamente con il padre di volta in volta per trascorrere del tempo insieme;
7. Il marito proseguirà a versare alla moglie, a titolo di mantenimento per la figlia minore, l'intera rata del mutuo insistente sull'abitazione coniugale, (euro 220,00 mensili), oltre alla somma pari a euro 80,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50%
secondo il seguente criterio:
- per quanto riguarda le spese mediche, (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
spese ritenute necessarie dal medico curante, cure dentistiche presso le strutture pubbliche, occhiali,
3 lenti a contatto prescritte dallo specialista e tickets sanitari, oltre le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica,
nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, tasse universitarie, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature,
centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto), oltre le relative spese di bollo e assicurazione, per maggiore completezza, si produce in atti la copia del Protocollo del
Tribunale di Como in merito all'indicazione delle spese straordinarie per i figli minori e maggiorenni non economicamente autonomi;
8) Allo scadere del mutuo, (fine anno 2026), o qualora l'abitazione coniugale venisse venduta prima della scadenza dello stesso per qualsiasi ragione, il marito proseguirà a corrispondere alla moglie la somma pari a euro 200,00 mensili, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, che sarà aggiornato automaticamente anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
4 9) l'abitazione coniugale verrà messa in vendita successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia minore, ad eccezione di gravi motivi legittimanti la vendita della stessa;
9/a) Successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia minore,
la casa coniugale potrà essere messa in vendita anche su richiesta di una sola parte;
9/b) Qualora l'abitazione verrà venduta, il ricavato verrà suddiviso nella misura del 60% a favore del Sig. e il restante 40% a favore della SI;
CP_1 Parte_1
10) I coniugi proseguiranno a versare autonomamente le rate dei finanziamenti per le macchine agli stessi intestate;
11) La macchina Wolsvaghen Polo, intestata al marito, che utilizza la figlia maggiorenne, verrà
intestata a quest'ultima mediante passaggio di proprietà il cui costo verrà sostenuto dai coniugi nella misura del 50%, invece le spese del bollo e dell'assicurazione saranno a a carico della figlia;
12) L'assegno unico in favore della figlia minorenne, verrà percepito per intero dalla moglie;
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, essendo titolari di redditi autonomi;
14) I coniugi sono consapevoli che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica tra gli stessi;
15) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
5 DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, c.c., cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 14/07/2001, in
[...]
località Senna Comasco, (Co), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, Serie A, ufficio 1 dell'anno;
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senna Comasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 18.04.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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