Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.506/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
MA SE nato il [...] a [...] e ivi residente in [...] C.F. [...], MA RE nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F. [...] e MA ME nato il [...] a [...] C.F. [...]e residente in [...] in qualità di eredi, rispettivamente marito e figli, di LL VA nata il [...] a [...] C.F. [...]e defunta in data 13.07.2023 a Santa Maria Capua Vetere (CE), rappresentati e difesi dall'Avv. Vitaliano Canzano C.F. [...]giusta delega e procura speciale alle liti in calce al presente atto - ed elett.ti dom.ti presso il suo studio in Calvi Risorta (CE) alla via XI Febbraio n. 19, si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al num. di fax: 0823651173 nonché all'indirizzo PEC avvocato.p.vitalianocanzano@legalmail.it
- APPELLANTI E
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), con sede in Roma, P.le G. Pastore n.6, in persona del Direttore Regionale p.t. della Campania, giusta delibera del CdA dell'INAIL del 25.2.98, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, conferita con atto per TA RE AN di Napoli in data 18.06.14, Rep. n.17705, Racc. n.8545, registrato in Napoli, Uff. Atti Pubblici il 18.06.14, dall'Avv. Marialuigia Ferrante ( [...]; pec:
1
-APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di S. Maria C.v. in funzione di Giudice del lavoro in data 02.04.2019 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato, in qualità di collaboratrice scolastica e bidella, presso l'Istituto scolastico Statale di Calvi Risorta, espose di aver subito un infortunio in data 02.10.2017, mentre rientrava a piedi presso la propria abitazione e di aver ottenuto dall'INAIL una indennità per inabilità temporanea assoluta per postumi residui invalidanti nella misura dell'8%. Contestando tale riduttiva valutazione, chiese dichiarare la sussistenza di una inabilità pari o maggiore al 12% e comunque superiore a quella riconosciuta dalla sede Inail di Caserta, da accertarsi a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio; per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese. Instaurato il contraddittorio ed espletata CTU, con sentenza n. 2070/2022 pubbl. il 15/09/2022 il Giudice adito rigettò il ricorso. Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 9.3.2023 l'originario ricorrente ha tempestivamente impugnato la sentenza, dolendosi dell'erronea valutazione peritale dei postumi dell'infortunio: sollecitato il rinnovo della CTU, ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento del ricorso;
vinte le spese del doppio grado. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato, resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione scritta. Deceduta la LL, si sono costituiti – dopo un rinvio concesso a tal fine - gli eredi in epigrafe indicati, riportandosi ai motivi ed alle conclusioni dell'atto di gravame. Acquisite le note delle parti costituite, la Corte, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato. Incontestata la natura professionale dell'infortunio, si controverte della stima dei postumi. La censura dell'appellante attinge la motivazione della sentenza nella parte in cui ha recepito le conclusioni peritali espresse in maniera incerta e non convincente. In punto di fatto, è stato allegato che, in data 04/10/2017, all'esito dell'infortunio in questione, la LL era stata sottoposta ad intervento chirurgico di: “Osteosintesi con cerchiaggio” e dimessa il 06/10/2017 con diagnosi di: “Frattura scomposta rotula dx. Osteosintesi con cerchiaggio”, con prescrizione di FKT.
In particolare dalla Certificazione Ortopedica rilasciata dai sanitari del Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca (CE), in data 06.03.2018, risulta “…..che la Sig.ra LL VA presenta esiti di osteosintesi di frattura rotula destra trattata
2 chirurgicamente; allo stato attuale presenta deambulazione con zoppia e limitazione della flessione dl ginocchio in …… con segni di gonartrosi”. Dopo la disamina della documentazione clinica, il perito – all'esito dell'esame obiettivo – ha osservato che la paziente presentava al ginocchio destro, sulla faccia anteriore, un esito cicatriziale di 14 centimetri che origina dal terzo superiore di coscia e si porta in basso fino al terzo superiore di gamba a margini diastasati (0,5- 1 centimetro) oltre che discromico, con lieve ipotonotrofia dei muscoli attivatori dell'arto rispetto al controlaterale;
plus perimetrale di circa 1 centimetro rispetto al ginocchio controlaterale. Dal punto di vista clinico-funzionale ha osservato che, a livello del ginocchio l'articolazione si presenta asciutta, in assenza di dolenzia sull'interlinea articolare interna ed esterna;
funzionalmente i movimenti dell'articolazione del ginocchio sono risultati limitati agli estremi gradi, mentre nella norma i movimenti attivi e passivi dell'articolazione tibio tarsica e sottoastragalica. Il Ctu ha quindi così concluso:
“Gli esiti cicatriziali all'arto inferiore destrotrovano adeguata valutazione alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale nella misura dell'1-2%; valutazione più che equa visto che “Cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” sono tabellate con una percentuale fino al 5% (cod. n. 36);
- Gli esiti trauma contusivo del ginocchio destro con frattura della rotula trattata chirurgicamente trovano adeguata valutazione alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale nella misura del 6%, valutazione più che equa visto che gli “Esiti di patellectomia in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” sono tabellati con una percentuale fino al 6% (cod. 274)”. Quindi, complessivamente tutti questi esiti ("valutazione sincretica") hanno comportato un pregiudizio all'integrità psico-fisica della ricorrente nella misura dell'8% (OTTO PER CENTO) a decorrere dall'epoca della cessazione del periodo di inabilità assoluta”. In riscontro alle osservazioni di parte, il perito ha ancora rilevato che nella Relazione di Consulenza Tecnica Medico-Legale di parte redatta dal Dott. Mauro di Costanzo, presso TA M. (CE), in data 16.11.2018, è stato attestato che“La diagnosi circostanziata che emerge dalla documentazione sanitaria, dai dati anamnestici raccolti, dalla obiettività clinica constatata, dalle risultanze delle visite specialistiche praticate dalla Sig.ra LL VA a seguito dell'evento traumatico del 02/10/2017, è la seguente: “Frattura scomposta di rotula dx trattata chirurgicamente con cerchiaggio metallico, in paziente con sistema neuromuscolare compromesso per parkinsonismo e per degenerazione articolare tipo artrosico”. Il CTU ha affermato che “non sembra che la suddetta patologia sia conseguente al trauma subito dalla ricorrente”. Tale affermazione è stata censurata dall'appellante che tuttavia – a parte dolersi genericamente del fatto che il “non sembra” sia indicativo di un'incertezza del perito– non ha contestato la sussistenza di tale malattia concorrente né l'esclusione del nesso causale con l'incidente. Con la contestata affermazione appare chiaro che il CTU abbia inteso distinguere - sulla base delle risultanze di immediata evidenza - il deficit conseguente dall'infortunio dalla concomitante incidenza sulla deambulazione della suddetta patologia, del tutto indipendente dal trauma. Quanto all'approfondimento diagnostico, asseritamente omesso nel corso delle operazioni, si osserva che è stato attestato che la ricorrente non abbia praticato gli esami strumentali richiesti dal perito.
3 L'atto si riduce ad una manifestazione di insoddisfazione rispetto alle conclusioni peritale, senza intaccare il fondamento delle stesse mediante argomentazioni medico-legali di segno contrario. Non sussistono le condizioni per il rinnovo di una CTU, risultando quella in atti adeguatamente motivata nella discussione medico legale, con argomenti che resistono alle censure;
coerenti con l'esame obiettivo e la documentazione, oltre tecnicamente corrette ed adeguatamente motivate con riguardo ai parametri di valutazione del danno biologico, sono le conclusioni, recepite dal Tribunale.
L'appello va respinto, assorbite le richieste istruttorie, confermandosi il rigetto del ricorso. Le spese del grado restano compensate per la natura della controversia e la qualità delle parti. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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