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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 15 gennaio 2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 433/2019, pubblicata in data 1.3.2019 vertente
TRA
(cod. fisc.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, dagli avv.ti Francesco De Cesare e Manuela Losso, elettivamente domiciliata in Paola
(CS), presso lo studio del primo degli indicati difensori;
-APPELLANTE=
CONTRO
(cod. fisc.: ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo curatore, dott,ssa rappresentata e difesa, in virtù di CP_3 procura a margine della comparsa di costituzione e di anteriore autorizzazione del G.D. dell'11.11.2019, dall'avv. Francesco Caglioti, elettivamente domiciliata in Montepaone
Lido, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Commodaro;
-APPELLATA =
1 NONCHE'
e TR ON
-APPELLATI CONTUMACI =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 18.2.2025: “in via preliminare, accertata la sussistenza della clausola compromissoria dell'arbitrato, e la sua applicabilità alla curatela appellata ed il mancato esperimento della relativa procedura, dichiarare la domanda di primo grado improponibile, improcedibile ed inammissibile. Nel merito ed in via gradata, in accoglimento delle domande riconvenzionali: A) dichiarare la risoluzione del contratto prot.256/07 con allegato progetto tecnico approvato con delibera n. 5 del 31-01-2007, ed in virtù delle gravi inadempienze condannare la curatela fallimentare oggi appellata al risarcimento dei danni quantificati in €
50.000,00, o a quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
B) accertato il verificarsi dei disservizi ed il non espletamento totale da parte della società affidataria dei servizi di cui al contratto, riconosciuto il diritto alla decurtazione sia di quanto versato alla per una somma di € 136.536,85, accertato il diritto sempre Parte_2 in via riconvenzionale, alla compensazione della somma già indicata pari al 50% del totale del costo annuo del servizio per € 220.126,14, e sempre in via riconvenzionale;
C) accertato che i pagamenti effettuati ad altre ditte sono stati effettuati per sopperire al mancato esperimento del servizio da parte della , compensare anche Parte_2 la somma di € 81.331,36, con quanto richiesto in citazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. per la curatela appellata, rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 18.2.2025:
“...a) Rigettare integralmente l'impugnazione proposta dall' Parte_3
perché evidentemente inammissibile infondata ed illegittima tanto in fatto
[...] quanto in diritto confermando per l'effetto, in tutte le sue statuizioni, la sentenza del
Giudice Unico del Tribunale Civile di Cosenza n.433/2019 deliberata in data
1.03.2019, pubblicata in pari data e mai notificata;
2 b) In via subordinata ed incidentale, accogliere comunque le conclusioni rassegnate dall'appellata nel giudizio di primo grado e, per i relativi effetti,
b.1) In via principale, accertare e dichiarare che la Curatela Fallimentare della
in forza degli atti pubblici e negoziali succedutisi nel corso del Controparte_2 tempo e richiamati in premessa ed in forza del conseguente espletamento del “servizio integrato di igiene ambientale” da parte della Società in bonis, ha maturato, nei confronti dell' e, quindi, del e del Parte_3 TR
, un credito complessivo di €.445.112,68 e, per i relativi ON
e consequenziali effetti, condannare in solido l' TE
, il ed il in
[...] TR ON persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore del Fallimento
e per il titolo per cui è causa, della corrispondente somma di Parte_4
€.445.112,68 oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 del d.lgs.
9.10.2002 n.231 dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino alla data dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b.2) In via subordinata, condannare comunque in solido l'
[...]
il ed il TE TR ON
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore
[...] del della somma di €.445.112,68, ovvero della Parte_5 somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 del d.lgs.
9.10.2002 n.231 dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino alla data dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b.3) In via estremamente subordinata, accertare e dichiarare che la Curatela
Fallimentare della “ ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c. ed in Controparte_2 forza dell'espletamento del “servizio integrato di igiene ambientale” da parte della
Società in bonis, ha maturato nei confronti dell'Unione di Comuni “ ”, del CP_6
e del a titolo di TR Controparte_7
“arricchimento senza causa”, un credito complessivo di €.445.112,68 e, per i relativi e consequenziali effetti, condannare in solido l' TE
, il ed il in
[...] TR ON persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore del
[...] ed al titolo sopra indicato, della corrispondente somma di Parte_5
3 €.445.112,68 oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 del d.lgs.
9.10.2002 n.231 dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino alla data dell'effettivo ed integrale soddisfo;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario del 15 % ed oltre Cpa ed Iva come per legge.”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese e richieste delle parti sono adeguatamente compendiate nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
“La Curatela fallimentare “ ” evocava in giudizio l' Parte_2 ON
, il ed il esponendo
[...] TR ON che la “ ”, in bonis, aveva espletato, per conto dell'unione dei Comuni Parte_2
“ ” il “servizio integrato di igiene ambientale” vantando un credito di CP_6 complessivi euro 445.112,68 derivante dal mancato pagamento delle fatture numero
793/08, 843/08, 981/08, 1159/08 219/08, 1282/08, 202/09, 238/09, 239/09, 240/09,
316/09 364/09 e della nota di credito 1121.08.
Parte attrice, rappresentando che ogni fattura era fondata su certificazione del materiale raccolto, trasportato e smaltito, che attestava la quantità di materiale che, nel mese di specifico riferimento del relativo documento fiscale, era stato trattato dalla società in bonis nell'interesse dell , chiedeva di condannare l' Parte_1
, il ed il Parte_1 TR [...]
al pagamento in favore del della ON Parte_6 somma di euro 445.112,68 oltre interessi moratori ex articolo 4 e 5 del decreto legislativo 231/ 2002, e, in viasubordinata, di condannare le predette parti al pagamento, in solido, della suddetta somma nonché, in via estremamente subordinata, al pagamento ex articolo 2041 c.c. dell'importo di euro 445.112,68.
L' “ costituitasi in giudizio, eccepiva Parte_1
l'improponibilità della domanda per la presenza della clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato contenuto dell'articolo nove del contratto del 26 ottobre 2006.
La predetta convenuta rappresentava, inoltre, di aver contestato il grave ritardo nell'adozione dei servizi previsti in convenzione e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto in virtù delle gravi inadempienze della , condannando la controparte al risarcimento dei danni quantificati Parte_2 in euro 50.000; di accertare il diritto alla decurtazione di quanto già versato alla valle
4 per un totale complessivo di euro 136.536,85 ed alla compensazione della somma Pt_2 di euro 220.126,14 pari al 50% del totale costo annuo del servizio nonché di compensare la somma di euro 81. 331,36, corrisposta ad altre ditte per sopperire ai difetti ed al non espletamento del servizio, con quanto richiesto in citazione.
Il costituitosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità ON della domanda e il mancato deferimento al collegio arbitrale della controversia e chiedeva di dichiarare insussistente la pretesa della controparte e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento posto in essere dalla , di Parte_2 condannare la stessa al pagamento di euro 137.994,21 nonché di dichiarare compensata la somma eventualmente riconosciuta in favore della convenuta con la maggior somma vantata dall'attrice”.
All'esito dell'istruttoria – espletata tramite sole produzioni documentali, a seguito del rigetto delle richieste di prove costituende articolate dalle parti – il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 433/2019, depositata in data 1.3.2019, accoglieva la domanda attorea e condannava, per l'effetto, l' il Parte_1 TR ed il , in solido, al pagamento, in favore della ON CP_2
della somma di euro 445.112,68 oltre interessi per ritardato Parte_5 Controparte_2 pagamento ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 231/2002; regolava le spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
A simile conclusione il Tribunale perveniva sulla scorta delle seguenti osservazioni:
- era infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato deferimento al collegio arbitrale della controversia, e ciò in quanto l'art. 9 del protocollo di intesa per la gestione del servizio di igiene ambientale, contenente la clausola arbitrale, era riferibile solo al rapporto tra il e Controparte_9
l' non trovando, invece, applicazione al rapporto Parte_1 CP_6 tra e la citata Unione;
Controparte_2
- erano inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute, trattandosi di pretese economiche da accertarsi in sede di ammissione al passivo ex art. 93 l. fall.;
- la Curatela aveva dichiarato di non avere richiesto il pagamento dell'importo di euro 9.000,00, relativo alle “isole ecologiche interrate”, di cui la controparte aveva domandato la decurtazione, nonché di avere autonomamente proceduto ad
5 un'ulteriore riduzione (di euro 64.884,33) del corrispettivo contrattuale annuale,
a titolo di compensazione degli eventuali disagi e costi aggiuntivi, lamentati dalle controparti, e alla decurtazione di ulteriori euro 2.364,10, oltre Iva, di cui alla nota di credito n. 1121/08;
- tali circostanze non erano state contestate dalle parti convenute, sicché poteva ritenersi che la richiesta di pagamento riguardasse solo prestazioni non oggetto di contestazione;
- la Curatela aveva documentato, tramite la produzione delle schede contabili, dei formulari di trasporto e dei fogli di servizio giornalieri, l'espletamento e la misura del servizio reso;
- quindi, le parti convenute, non avendo fornito prova di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto, dovevano essere condannate in solido al pagamento dell'ammontare del credito della parte attrice, pari ad euro 445.112,68, oltre interessi al saggio di cui all'art. 4 d. lgs. 231/2002.
Avverso la sentenza proponeva appello l' affidando il Parte_1 mezzo a quattro motivi di impugnazione, che saranno in seguito partitamente esaminati;
concludeva nei termini in epigrafe testualmente riprodotti.
Si costituiva nel giudizio di appello la Curatela del fallimento della la Controparte_2 quale contestava l'avversa iniziativa processuale, sulla cui infondatezza argomentava diffusamente e concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in subordine, reiterava tutte le conclusioni già rassegnate in primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, rimanevano contumaci il TR
e il . ON
All'udienza del 18.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la causa, con ordinanza depositata in data
26.2.2025, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del e del TR [...]
, entrambi evocati in giudizio e non costituitisi. ON
Nel merito, con il primo motivo di appello, l Parte_1
lamenta la “violazione ed erronea applicazione di legge ed assoluta
[...]
6 mancanza di motivazione”, avendo il Tribunale erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda, proposta in primo grado da essa appellante in ragione dell'applicazione, nella fattispecie, della clausola arbitrale contenuta nell'art. 9 del contratto del 26 ottobre 2006 concluso tra essa appellante, la e il Controparte_2
Controparte_9
A sostegno del motivo l'appellante deduce l'esistenza di una cessione di contratto che – pare evincersi dall'articolazione, non del tutto cristallina in punto di fatto, del motivo in esame – la sarebbe cessionaria del contratto nel quale era prevista la Controparte_2 clausola compromissoria in questione, di talché, realizzando, la cessione, una sostituzione soggettiva nel rapporto negoziale, così trasferito nel suo intero e nel complesso delle sue pattuizioni, anche la clausola in discussione sarebbe operante e vincolante nei confronti del cessionario, in assenza di pattuizioni di segno contrario.
Tanto comporterebbe l'opponibilità della clausola arbitrale anche alla curatela attrice, che opera solo quale sostituto processuale della società fallita poiché fa valere in giudizio la stessa posizione sostanziale della quale è titolare il sostituito e invoca contro il convenuto la stessa causa petendi – ossia il contratto – che avrebbe invocato il legittimato ordinario.
Il motivo è infondato.
Esso muove da una premessa di fondo – ossia l'esistenza di una cessione (peraltro, dedotta solo nel giudizio di appello) – che non trova addentellato alcuno negli atti di causa né, in particolare, nell'accordo vigente tra le parti.
Giova, innanzi tutto, premettere che non esiste in atti alcun “contratto del 26 ottobre
2006”: in tal data il provvide all'approvazione dello schema-tipo Controparte_9 di protocollo di intesa con cui si sarebbero dovuti disciplinare i rapporti tra il medesimo
, la – quale società alla quale il aveva trasferito la CP_9 Controparte_2 CP_9 gestione del servizio integrato di igiene urbana – e i singoli Comuni aderenti al
. CP_9
L'accordo stipulato dalle parti, invece, è il protocollo datato 21.2.2007 (prot. n. 256 del
21.2.2007) ed è a questo che si ritiene l'appellante abbia inteso riferirsi.
L'art. 9 del protocollo (rubricato “Clausola compromissoria”) ha, per quanto in questa sede rileva, il seguente testuale tenore: “Eventuali controversie tra il e CP_9
l'Unione, connesse all'interpretazione del presente atto o alle attività in esso
7 previste....saranno deferite ad un Collegio Arbitrale”. E, tuttavia, il successivo articolo
10 (rubricato “Foro Competente”) prevede “Le controversie comunque connesse all'attività oggetto del presente atto saranno di competenza esclusiva del foro di
Cosenza”.
La clausola prevista nell'art. 9, dunque, presenta una duplice limitazione: una sul piano soggettivo – riguardando solo le controversie insorte tra il e l'Unione – e CP_9
l'altra sul piano oggettivo, afferendo esclusivamente alle controversie che coinvolgano l'interpretazione dell'atto o le attività in esso previste. Restano, quindi, escluse sia le controversie che riguardino soggetti diversi dai sottoscrittori, sia le controversie che afferiscano alla fase strettamente esecutiva, per le quali, invece, vige il successivo art. 10.
Sul piano soggettivo, poi, la tesi dell'appellante – a dire della quale la Controparte_2 sarebbe subentrata – evidentemente nella posizione del – in conseguenza di CP_9 cessione del contratto, non trova riscontro, atteso che nello stesso protocollo viene regolamentata anche la posizione della quale società costituita dal Controparte_2
sin dal 5.4.2000, alla quale quest'ultimo ha trasferito le proprie competenze CP_9 nella gestione dei servizi di igiene ambientale in ambito consortile con atto del 31.5.2000
e successive modifiche e della quale, quindi, “si avvale” (così testualmente l'art. 3 del protocollo del 21.2.2007) per l'espletamento dei servizi di igiene ambientale. In sostanza, quindi, la non è un terzo che subentra, successivamente alla conclusione Controparte_2 dell'accordo, nella posizione di uno dei due contraenti, ma è il soggetto menzionato nell'accordo quale esecutore materiale del servizio oggetto di protocollo.
Difetta, quindi, il presupposto della cessione del contratto, atteso che la Controparte_2 era soggetto in capo al quale vennero, a monte, trasferite le competenze del in CP_9 materia di gestione ambientale e non, a valle, il contratto concluso con l' CP_6
Dunque, nel rapporto insorto tra la quale soggetto che materialmente ha Controparte_2 gestito, nell'interesse dell'Unione, il servizio di igiene ambientale, e l'Unione stessa trova applicazione l'art. 10.
Ne consegue che il motivo di gravame va rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “violazione ed erronea applicazione di legge, violazione principio del contraddittorio, e contraddittoria e carente motivazione”: si duole, in particolare, che il Tribunale non abbia pronunciato sulle domande
8 riconvenzionali proposte in primo grado, le quali – benché effettivamente inammissibili come, appunto, domande, trattandosi di pretese economiche che devono, ove tese all'accertamento con valenza di giudicato, essere proposte in sede di ammissione al passivo del fallimento – avrebbero dovuto essere valutate come eccezioni, in quanto volte, per il tramite dell'invocata compensazione, a paralizzare la pretesa creditoria della curatela attrice. Segnala, in particolare, che l'art. 24 L. fall., stabilisce una particolare competenza per le azioni che derivano dal fallimento e non anche per le semplici eccezioni, mentre gli effetti che l'eccezione di compensazione può determinare sulla competenza vanno desunti dagli artt. 34 e 35 c.p.c., che contengono la specifica disciplina del caso, non derogata dalle norme sulla legge fallimentare.
Il riassunto iter argomentativo è solo parzialmente condivisibile nel caso di specie.
In linea di principio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. n. 13345 del 14/05/2024).
Dunque, ove il convenuto citato dalla Curatela avanzi domanda riconvenzionale, tesa – non già ad ottenere il mero rigetto totale o parziale della domanda della curatela, bensì – ad ottenere una pronuncia a sé favorevole, idonea al giudicato, di accertamento di un proprio credito o di condanna della curatela al pagamento dell'importo eccedente la compensazione, allora la domanda deve essere spiegata nelle forme dell'insinuazione al passivo innanzi al giudice fallimentare, giacché il petitum non è solo il rigetto dell'avversa pretesa, bensì l'acquisizione di un accertamento spendibile a proprio favore
(Cass. n. 14418 del 07/06/2013; Cass. n. 30298 del 18/12/2017; Cass. n. 12255 del
14/04/2022).
In altri termini, il distinguo tra eccezione di compensazione (ammissibile in sede ordinaria) e domanda riconvenzionale tesa all'accertamento della compensazione
(inammissibile in sede ordinaria e proponibile solo in sede fallimentare) non è dato dalla
9 compensazione (che può essere veicolata attraverso entrambi gli strumenti processuali) ma dalla funzione alla quale tende la domanda, dal petitum (mediato e immediato) di essa: se il provvedimento richiesto è esclusivamente il rigetto, totale o parziale, della domanda della curatela, allora i fatti allegati potranno essere oggetto di accertamento;
ove, invece, il provvedimento richiesto sia un accertamento di fatti costitutivi di un controcredito con pronuncia idonea al giudicato, allora la domanda non sarà ammissibile.
Si rammenta che in primo grado l'Unione propose le seguenti domande riconvenzionali:
“A) Dichiarare la risoluzione del contratto prot. 256/07, con allegato progetto tecnico , approvato con delibera n. 5 del 31/1/2007, in virtù delle gravi inadempienze, e al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del rapporto, che si quantificano in €
50.000,00 o a quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia.
B) Accertato il verificarsi dei disservizi ed il non espletamento totale da parte della
Società affidataria , dei servizi di cui al contratto , si riconosca, sempre in via riconvenzionale alla Unione convenuta il diritto alla decurtazione sia di quanto già versato alla per un totale complessivo di € 136.536,85, che la CP_2 compensazione della somma su indicata di € 220.126,14 , pari al 50 % del totale costo annuo del servizio.
C) Ed ancora, accertato e dichiarato che i pagamenti effettuati dall'Unione dei comuni
ad altre ditte erano necessari per sopperire ai disservizi e al non espletamento CP_6 del servizio per come previsto in contratto da parte della , per € CP_2
81.331,36, compensare, sempre in via riconvenzionale tale somma con quanto richiesto in citazione”.
Ebbene, dal tenore delle richieste, è certamente evidente che la prima domanda non poteva – e non può – essere valutata in termini di eccezione, in quanto chiaramente tesa alla condanna della curatela, previo accertamento di un credito – quello risarcitorio –
(conseguente, peraltro, ad una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto), che non venne assunto, nella prospettazione difensiva, come posta monetaria opposta in compensazione, alla quale non si fa alcun cenno, neppure indirettamente.
Va confermata la declaratoria di inammissibilità anche delle ulteriori due domande (salvo quanto si dirà in relazione alla domanda di “compensazione” con quanto già asseritamente versato), giacché volte non solo ad ottenere la reiezione della domanda attrice, bensì in quanto espressamente e chiaramente rivolte ad ottenere l'
10 “accertamento” del “verificarsi dei disservizi ed il non espletamento totale da parte della
Società affidataria , dei servizi di cui al contratto” con conseguenziale riconoscimento della compensazione del 50% del costo annuo del servizio, nonché l' “accertamento e la dichiarazione” che “che i pagamenti effettuati dall'Unione dei comuni ad altre CP_6 ditte erano necessari per sopperire ai disservizi e al non espletamento del servizio per come previsto in contratto da parte della , per € 81.331,36” con CP_2 conseguente riconoscimento del diritto alla compensazione di dette somme. A ben vedere, infatti, in entrambi i casi esaminati viene richiesto l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un proprio controcredito di tipo risarcitorio idoneo ad essere portato in compensazione, sicché la domanda non era proponibile.
E, tuttavia, tali ultime domande, nonostante la dichiarata loro inammissibilità, sono state, di fatto, poi valutate nel merito dal Tribunale, il quale ha ritenuto che la curatela avesse operato già adeguate decurtazioni tali da tenere conto dei parziali inadempimenti della società in bonis e degli ulteriori costi e disagi lamentati dalla controparte (il relativo capo della pronuncia è oggetto del terzo motivo di appello), sicché la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali non ha, in concreto, arrecato pregiudizio all'appellante.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla richiesta di “decurtazione di quanto già versato”: a prescindere dall'erronea qualificazione della richiesta come
“domanda riconvenzionale” e all'altrettanto erronea sua qualificazione – operata nell'atto di appello – come eccezione di compensazione, in realtà, in tal caso, si tratta esclusivamente di una eccezione in senso lato (che nulla ha a che vedere con una riconvenzionale, sia essa domanda o eccezione). In sostanza, convenuto con azione di adempimento, il debitore ha allegato il proprio parziale pagamento (quale causa estintiva dell'obbligazione, del tutto diversa dalla compensazione), domandando che il credito sia ridotto (quantomeno) del corrispondente ammontare, sicché il sindacato del Tribunale è rimasto – pur a seguito della difesa in argomento – limitato al solo accertamento dell'an
e del quantum del credito della Curatela, da valutare alla luce delle contrapposte prospettazioni e prove offerte da entrambe le parti.
Pur essendo, quindi, la richiesta in parola del tutto ammissibile, essa, tuttavia, è infondata nel merito.
11 Infatti, la curatela ha dedotto e dimostrato (attraverso il partitario della Controparte_2 che i pagamenti ai quali l'appellante ha fatto riferimento sono stati tutti contabilizzati regolarmente, imputati a debiti pregressi e detratti dalla complessiva esposizione debitoria, di talché il credito azionato è quanto residua al netto di quei pagamenti.
Più precisamente:
- l'importo di euro 80.000,00, versato in forza della deliberazione n. 46 del 18.12.2008, è stato imputato al pagamento della fattura n.1331/2008 del 31.12.2008 nella quale è stato previsto e contabilizzato, tra l'altro, anche un acconto sul corrispettivo che sarebbe maturato nel 2009 che, pertanto, è stato anch'esso debitamente decurtato (cfr. all.29, 30 al fascicolo di primo grado della curatela).
- l'importo di euro 36.536,85, versato in forza del mandato di pagamento n.790/2009, è stato imputato al pagamento della fattura n.617/2008 del 31.05.2008 dell'importo di
€.33.734,76 e della fattura n.793/2008 del 30.06.2008 per l'importo in acconto di
€.2.802,09 (cfr. all.29, 30 al fascicolo di primo grado della curatela).
- l'importo di euro 20.000,00, versato in forza del mandato di pagamento n.1060/2009, è stato imputato al pagamento in acconto della fattura n.793/2008 del 30.06.2008 per un importo di €.10.000,00 e della fattura n. 843/2008 del 31.07.2008 per un importo di
€.10.000,00 (cfr. all.10, 29, 30 al fascicolo di primo grado della curatela).
Tant'è che le fatture n.793/2008 e n.843/2008 sono state azionate in giudizio unicamente per gli importi residui, al netto degli acconti versati in forza dei mandati di pagamento n.790/2009 e n. 1060/2009.
Simili circostanze, oltre ad essere supportate da idonea documentazione, non sono state oggetto di specifica contestazione ad opera dell'appellante, sicché i pagamenti indicati, poiché già portati a deconto, non possono ulteriormente ridurre il credito della curatela.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per “violazione dell'art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e dell'art. 2697 c.c. (onere della prova) e contraddittoria motivazione”, dolendosi che il Tribunale abbia ritenuto, per un verso, non contestato l'adempimento delle prestazioni oggetto di fattura, nonostante le plurime contestazioni – alle quali la parte ha fatto richiamo sin dalla sua costituzione – inoltrate alla sin dal 2008, e, per altro verso, non dimostrati, da essa appellante, Controparte_2 fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione, nonostante lo stesso Tribunale
12 avesse rigettato le richieste istruttorie articolate ritenendo documentalmente dimostrati i fatti che ne erano oggetto.
Anche il motivo in parola non è fondato: correttamente intesa, va confermata la valutazione del Tribunale in ordine alla non contestazione delle prestazioni oggetto di fattura. Infatti, a ben vedere, l'Unione non ha contestato che la abbia Controparte_2 effettivamente e concretamente espletato le prestazioni fatturate (che, d'altra parte, trovano piena corrispondenza nelle documentazione contabile depositata) ma che non abbia integralmente espletato i servizi oggetto di convenzione (tanto da rendere necessario avvalersi di soggetti terzi), sicché quelle fatturate (ed espletate) sarebbero solo prestazioni parziali (il pagamento delle quali soltanto, però, è oggetto di giudizio) rispetto al complesso dei servizi pattuiti. In questo senso, dunque, l'appello non smentisce la valutazione del giudice di prime cure. Ne consegue che corretta è anche l'affermazione per cui l'Unione non abbia dimostrato fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria: infatti, premesso che la pretesa creditoria è esclusivamente quella relativa alle prestazioni effettivamente rese e fatturate, è in relazione ad esse (e non a quelle in tesi rimaste inadempiute) che va verificato se l'appellante abbia o meno dimostrato fatto estintivi o impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa. Ebbene: il parziale pagamento (quale fatto potenzialmente estintivo), come sopra visto, è già stato imputato a debiti pregressi, mentre i dedotti esborsi per ottenere da terzi i servizi non resi e il dedotto risarcimento per i disservizi sono stati veicolati attraverso domande riconvenzionali inammissibili. È, quindi, corretto ritenere che l'appellante non abbia
(efficacemente) dimostrato fatti estintivi o impeditivi dell'altrui diritto. Peraltro, non è neppure oggetto di specifica contestazione l'esistenza e congruità dell'ammontare delle decurtazioni che la in via autonoma e pro bono pacis, ha già operato Controparte_2 sugli importi contrattualmente stabiliti, sia al fine di sottrarre dal dovuto gli importi dei servizi di fatto non resi, sia al fine di compensare l'Unione per i disagi e i disservizi che ella aveva stragiudizialmente lamentato, la cui quantificazione nella richiesta percentuale del 50% del debito è assolutamente astratta e priva di qualsivoglia argomentazione.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “violazione e inapplicazione dell'art. 112
c.p.c.”, l'Unione dei Comuni lamenta la mancata valutazione, da parte del CP_6
Tribunale, della “domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e conseguente richiesta di risarcimento danni, quantificati in € 50.000,00 o nella maggiore o minore
13 somma risultante dal giudizio”. Sul punto è sufficiente rilevare che tale domanda (e soprattutto questa) rientra tra quelle che il Tribunale ha ritenuto e dichiarato inammissibili (con statuizione nella presente sede confermata), sicché, com'è ovvio, non l'ha esaminata nel merito.
In conclusione, l'appello merita integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le ulteriori fasi (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività espletata nella fase decisionale alla luce del deposito, ad opera della sola appellata, della comparsa conclusionale, con conseguente assenza di un'avversa conclusionale da esaminare e assenza di deposito delle memorie di replica).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza n. 433/2019, pubblicata in data 1.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e del TR ON
;
[...]
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della Curatela appellata, delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 13.530,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
14 4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 15 gennaio 2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 433/2019, pubblicata in data 1.3.2019 vertente
TRA
(cod. fisc.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, dagli avv.ti Francesco De Cesare e Manuela Losso, elettivamente domiciliata in Paola
(CS), presso lo studio del primo degli indicati difensori;
-APPELLANTE=
CONTRO
(cod. fisc.: ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo curatore, dott,ssa rappresentata e difesa, in virtù di CP_3 procura a margine della comparsa di costituzione e di anteriore autorizzazione del G.D. dell'11.11.2019, dall'avv. Francesco Caglioti, elettivamente domiciliata in Montepaone
Lido, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Commodaro;
-APPELLATA =
1 NONCHE'
e TR ON
-APPELLATI CONTUMACI =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 18.2.2025: “in via preliminare, accertata la sussistenza della clausola compromissoria dell'arbitrato, e la sua applicabilità alla curatela appellata ed il mancato esperimento della relativa procedura, dichiarare la domanda di primo grado improponibile, improcedibile ed inammissibile. Nel merito ed in via gradata, in accoglimento delle domande riconvenzionali: A) dichiarare la risoluzione del contratto prot.256/07 con allegato progetto tecnico approvato con delibera n. 5 del 31-01-2007, ed in virtù delle gravi inadempienze condannare la curatela fallimentare oggi appellata al risarcimento dei danni quantificati in €
50.000,00, o a quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
B) accertato il verificarsi dei disservizi ed il non espletamento totale da parte della società affidataria dei servizi di cui al contratto, riconosciuto il diritto alla decurtazione sia di quanto versato alla per una somma di € 136.536,85, accertato il diritto sempre Parte_2 in via riconvenzionale, alla compensazione della somma già indicata pari al 50% del totale del costo annuo del servizio per € 220.126,14, e sempre in via riconvenzionale;
C) accertato che i pagamenti effettuati ad altre ditte sono stati effettuati per sopperire al mancato esperimento del servizio da parte della , compensare anche Parte_2 la somma di € 81.331,36, con quanto richiesto in citazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. per la curatela appellata, rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 18.2.2025:
“...a) Rigettare integralmente l'impugnazione proposta dall' Parte_3
perché evidentemente inammissibile infondata ed illegittima tanto in fatto
[...] quanto in diritto confermando per l'effetto, in tutte le sue statuizioni, la sentenza del
Giudice Unico del Tribunale Civile di Cosenza n.433/2019 deliberata in data
1.03.2019, pubblicata in pari data e mai notificata;
2 b) In via subordinata ed incidentale, accogliere comunque le conclusioni rassegnate dall'appellata nel giudizio di primo grado e, per i relativi effetti,
b.1) In via principale, accertare e dichiarare che la Curatela Fallimentare della
in forza degli atti pubblici e negoziali succedutisi nel corso del Controparte_2 tempo e richiamati in premessa ed in forza del conseguente espletamento del “servizio integrato di igiene ambientale” da parte della Società in bonis, ha maturato, nei confronti dell' e, quindi, del e del Parte_3 TR
, un credito complessivo di €.445.112,68 e, per i relativi ON
e consequenziali effetti, condannare in solido l' TE
, il ed il in
[...] TR ON persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore del Fallimento
e per il titolo per cui è causa, della corrispondente somma di Parte_4
€.445.112,68 oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 del d.lgs.
9.10.2002 n.231 dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino alla data dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b.2) In via subordinata, condannare comunque in solido l'
[...]
il ed il TE TR ON
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore
[...] del della somma di €.445.112,68, ovvero della Parte_5 somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 del d.lgs.
9.10.2002 n.231 dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino alla data dell'effettivo ed integrale soddisfo;
b.3) In via estremamente subordinata, accertare e dichiarare che la Curatela
Fallimentare della “ ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c. ed in Controparte_2 forza dell'espletamento del “servizio integrato di igiene ambientale” da parte della
Società in bonis, ha maturato nei confronti dell'Unione di Comuni “ ”, del CP_6
e del a titolo di TR Controparte_7
“arricchimento senza causa”, un credito complessivo di €.445.112,68 e, per i relativi e consequenziali effetti, condannare in solido l' TE
, il ed il in
[...] TR ON persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore del
[...] ed al titolo sopra indicato, della corrispondente somma di Parte_5
3 €.445.112,68 oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 del d.lgs.
9.10.2002 n.231 dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino alla data dell'effettivo ed integrale soddisfo;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario del 15 % ed oltre Cpa ed Iva come per legge.”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese e richieste delle parti sono adeguatamente compendiate nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
“La Curatela fallimentare “ ” evocava in giudizio l' Parte_2 ON
, il ed il esponendo
[...] TR ON che la “ ”, in bonis, aveva espletato, per conto dell'unione dei Comuni Parte_2
“ ” il “servizio integrato di igiene ambientale” vantando un credito di CP_6 complessivi euro 445.112,68 derivante dal mancato pagamento delle fatture numero
793/08, 843/08, 981/08, 1159/08 219/08, 1282/08, 202/09, 238/09, 239/09, 240/09,
316/09 364/09 e della nota di credito 1121.08.
Parte attrice, rappresentando che ogni fattura era fondata su certificazione del materiale raccolto, trasportato e smaltito, che attestava la quantità di materiale che, nel mese di specifico riferimento del relativo documento fiscale, era stato trattato dalla società in bonis nell'interesse dell , chiedeva di condannare l' Parte_1
, il ed il Parte_1 TR [...]
al pagamento in favore del della ON Parte_6 somma di euro 445.112,68 oltre interessi moratori ex articolo 4 e 5 del decreto legislativo 231/ 2002, e, in viasubordinata, di condannare le predette parti al pagamento, in solido, della suddetta somma nonché, in via estremamente subordinata, al pagamento ex articolo 2041 c.c. dell'importo di euro 445.112,68.
L' “ costituitasi in giudizio, eccepiva Parte_1
l'improponibilità della domanda per la presenza della clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato contenuto dell'articolo nove del contratto del 26 ottobre 2006.
La predetta convenuta rappresentava, inoltre, di aver contestato il grave ritardo nell'adozione dei servizi previsti in convenzione e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto in virtù delle gravi inadempienze della , condannando la controparte al risarcimento dei danni quantificati Parte_2 in euro 50.000; di accertare il diritto alla decurtazione di quanto già versato alla valle
4 per un totale complessivo di euro 136.536,85 ed alla compensazione della somma Pt_2 di euro 220.126,14 pari al 50% del totale costo annuo del servizio nonché di compensare la somma di euro 81. 331,36, corrisposta ad altre ditte per sopperire ai difetti ed al non espletamento del servizio, con quanto richiesto in citazione.
Il costituitosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità ON della domanda e il mancato deferimento al collegio arbitrale della controversia e chiedeva di dichiarare insussistente la pretesa della controparte e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento posto in essere dalla , di Parte_2 condannare la stessa al pagamento di euro 137.994,21 nonché di dichiarare compensata la somma eventualmente riconosciuta in favore della convenuta con la maggior somma vantata dall'attrice”.
All'esito dell'istruttoria – espletata tramite sole produzioni documentali, a seguito del rigetto delle richieste di prove costituende articolate dalle parti – il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 433/2019, depositata in data 1.3.2019, accoglieva la domanda attorea e condannava, per l'effetto, l' il Parte_1 TR ed il , in solido, al pagamento, in favore della ON CP_2
della somma di euro 445.112,68 oltre interessi per ritardato Parte_5 Controparte_2 pagamento ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 231/2002; regolava le spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
A simile conclusione il Tribunale perveniva sulla scorta delle seguenti osservazioni:
- era infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato deferimento al collegio arbitrale della controversia, e ciò in quanto l'art. 9 del protocollo di intesa per la gestione del servizio di igiene ambientale, contenente la clausola arbitrale, era riferibile solo al rapporto tra il e Controparte_9
l' non trovando, invece, applicazione al rapporto Parte_1 CP_6 tra e la citata Unione;
Controparte_2
- erano inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute, trattandosi di pretese economiche da accertarsi in sede di ammissione al passivo ex art. 93 l. fall.;
- la Curatela aveva dichiarato di non avere richiesto il pagamento dell'importo di euro 9.000,00, relativo alle “isole ecologiche interrate”, di cui la controparte aveva domandato la decurtazione, nonché di avere autonomamente proceduto ad
5 un'ulteriore riduzione (di euro 64.884,33) del corrispettivo contrattuale annuale,
a titolo di compensazione degli eventuali disagi e costi aggiuntivi, lamentati dalle controparti, e alla decurtazione di ulteriori euro 2.364,10, oltre Iva, di cui alla nota di credito n. 1121/08;
- tali circostanze non erano state contestate dalle parti convenute, sicché poteva ritenersi che la richiesta di pagamento riguardasse solo prestazioni non oggetto di contestazione;
- la Curatela aveva documentato, tramite la produzione delle schede contabili, dei formulari di trasporto e dei fogli di servizio giornalieri, l'espletamento e la misura del servizio reso;
- quindi, le parti convenute, non avendo fornito prova di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto, dovevano essere condannate in solido al pagamento dell'ammontare del credito della parte attrice, pari ad euro 445.112,68, oltre interessi al saggio di cui all'art. 4 d. lgs. 231/2002.
Avverso la sentenza proponeva appello l' affidando il Parte_1 mezzo a quattro motivi di impugnazione, che saranno in seguito partitamente esaminati;
concludeva nei termini in epigrafe testualmente riprodotti.
Si costituiva nel giudizio di appello la Curatela del fallimento della la Controparte_2 quale contestava l'avversa iniziativa processuale, sulla cui infondatezza argomentava diffusamente e concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in subordine, reiterava tutte le conclusioni già rassegnate in primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, rimanevano contumaci il TR
e il . ON
All'udienza del 18.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la causa, con ordinanza depositata in data
26.2.2025, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del e del TR [...]
, entrambi evocati in giudizio e non costituitisi. ON
Nel merito, con il primo motivo di appello, l Parte_1
lamenta la “violazione ed erronea applicazione di legge ed assoluta
[...]
6 mancanza di motivazione”, avendo il Tribunale erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda, proposta in primo grado da essa appellante in ragione dell'applicazione, nella fattispecie, della clausola arbitrale contenuta nell'art. 9 del contratto del 26 ottobre 2006 concluso tra essa appellante, la e il Controparte_2
Controparte_9
A sostegno del motivo l'appellante deduce l'esistenza di una cessione di contratto che – pare evincersi dall'articolazione, non del tutto cristallina in punto di fatto, del motivo in esame – la sarebbe cessionaria del contratto nel quale era prevista la Controparte_2 clausola compromissoria in questione, di talché, realizzando, la cessione, una sostituzione soggettiva nel rapporto negoziale, così trasferito nel suo intero e nel complesso delle sue pattuizioni, anche la clausola in discussione sarebbe operante e vincolante nei confronti del cessionario, in assenza di pattuizioni di segno contrario.
Tanto comporterebbe l'opponibilità della clausola arbitrale anche alla curatela attrice, che opera solo quale sostituto processuale della società fallita poiché fa valere in giudizio la stessa posizione sostanziale della quale è titolare il sostituito e invoca contro il convenuto la stessa causa petendi – ossia il contratto – che avrebbe invocato il legittimato ordinario.
Il motivo è infondato.
Esso muove da una premessa di fondo – ossia l'esistenza di una cessione (peraltro, dedotta solo nel giudizio di appello) – che non trova addentellato alcuno negli atti di causa né, in particolare, nell'accordo vigente tra le parti.
Giova, innanzi tutto, premettere che non esiste in atti alcun “contratto del 26 ottobre
2006”: in tal data il provvide all'approvazione dello schema-tipo Controparte_9 di protocollo di intesa con cui si sarebbero dovuti disciplinare i rapporti tra il medesimo
, la – quale società alla quale il aveva trasferito la CP_9 Controparte_2 CP_9 gestione del servizio integrato di igiene urbana – e i singoli Comuni aderenti al
. CP_9
L'accordo stipulato dalle parti, invece, è il protocollo datato 21.2.2007 (prot. n. 256 del
21.2.2007) ed è a questo che si ritiene l'appellante abbia inteso riferirsi.
L'art. 9 del protocollo (rubricato “Clausola compromissoria”) ha, per quanto in questa sede rileva, il seguente testuale tenore: “Eventuali controversie tra il e CP_9
l'Unione, connesse all'interpretazione del presente atto o alle attività in esso
7 previste....saranno deferite ad un Collegio Arbitrale”. E, tuttavia, il successivo articolo
10 (rubricato “Foro Competente”) prevede “Le controversie comunque connesse all'attività oggetto del presente atto saranno di competenza esclusiva del foro di
Cosenza”.
La clausola prevista nell'art. 9, dunque, presenta una duplice limitazione: una sul piano soggettivo – riguardando solo le controversie insorte tra il e l'Unione – e CP_9
l'altra sul piano oggettivo, afferendo esclusivamente alle controversie che coinvolgano l'interpretazione dell'atto o le attività in esso previste. Restano, quindi, escluse sia le controversie che riguardino soggetti diversi dai sottoscrittori, sia le controversie che afferiscano alla fase strettamente esecutiva, per le quali, invece, vige il successivo art. 10.
Sul piano soggettivo, poi, la tesi dell'appellante – a dire della quale la Controparte_2 sarebbe subentrata – evidentemente nella posizione del – in conseguenza di CP_9 cessione del contratto, non trova riscontro, atteso che nello stesso protocollo viene regolamentata anche la posizione della quale società costituita dal Controparte_2
sin dal 5.4.2000, alla quale quest'ultimo ha trasferito le proprie competenze CP_9 nella gestione dei servizi di igiene ambientale in ambito consortile con atto del 31.5.2000
e successive modifiche e della quale, quindi, “si avvale” (così testualmente l'art. 3 del protocollo del 21.2.2007) per l'espletamento dei servizi di igiene ambientale. In sostanza, quindi, la non è un terzo che subentra, successivamente alla conclusione Controparte_2 dell'accordo, nella posizione di uno dei due contraenti, ma è il soggetto menzionato nell'accordo quale esecutore materiale del servizio oggetto di protocollo.
Difetta, quindi, il presupposto della cessione del contratto, atteso che la Controparte_2 era soggetto in capo al quale vennero, a monte, trasferite le competenze del in CP_9 materia di gestione ambientale e non, a valle, il contratto concluso con l' CP_6
Dunque, nel rapporto insorto tra la quale soggetto che materialmente ha Controparte_2 gestito, nell'interesse dell'Unione, il servizio di igiene ambientale, e l'Unione stessa trova applicazione l'art. 10.
Ne consegue che il motivo di gravame va rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “violazione ed erronea applicazione di legge, violazione principio del contraddittorio, e contraddittoria e carente motivazione”: si duole, in particolare, che il Tribunale non abbia pronunciato sulle domande
8 riconvenzionali proposte in primo grado, le quali – benché effettivamente inammissibili come, appunto, domande, trattandosi di pretese economiche che devono, ove tese all'accertamento con valenza di giudicato, essere proposte in sede di ammissione al passivo del fallimento – avrebbero dovuto essere valutate come eccezioni, in quanto volte, per il tramite dell'invocata compensazione, a paralizzare la pretesa creditoria della curatela attrice. Segnala, in particolare, che l'art. 24 L. fall., stabilisce una particolare competenza per le azioni che derivano dal fallimento e non anche per le semplici eccezioni, mentre gli effetti che l'eccezione di compensazione può determinare sulla competenza vanno desunti dagli artt. 34 e 35 c.p.c., che contengono la specifica disciplina del caso, non derogata dalle norme sulla legge fallimentare.
Il riassunto iter argomentativo è solo parzialmente condivisibile nel caso di specie.
In linea di principio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. n. 13345 del 14/05/2024).
Dunque, ove il convenuto citato dalla Curatela avanzi domanda riconvenzionale, tesa – non già ad ottenere il mero rigetto totale o parziale della domanda della curatela, bensì – ad ottenere una pronuncia a sé favorevole, idonea al giudicato, di accertamento di un proprio credito o di condanna della curatela al pagamento dell'importo eccedente la compensazione, allora la domanda deve essere spiegata nelle forme dell'insinuazione al passivo innanzi al giudice fallimentare, giacché il petitum non è solo il rigetto dell'avversa pretesa, bensì l'acquisizione di un accertamento spendibile a proprio favore
(Cass. n. 14418 del 07/06/2013; Cass. n. 30298 del 18/12/2017; Cass. n. 12255 del
14/04/2022).
In altri termini, il distinguo tra eccezione di compensazione (ammissibile in sede ordinaria) e domanda riconvenzionale tesa all'accertamento della compensazione
(inammissibile in sede ordinaria e proponibile solo in sede fallimentare) non è dato dalla
9 compensazione (che può essere veicolata attraverso entrambi gli strumenti processuali) ma dalla funzione alla quale tende la domanda, dal petitum (mediato e immediato) di essa: se il provvedimento richiesto è esclusivamente il rigetto, totale o parziale, della domanda della curatela, allora i fatti allegati potranno essere oggetto di accertamento;
ove, invece, il provvedimento richiesto sia un accertamento di fatti costitutivi di un controcredito con pronuncia idonea al giudicato, allora la domanda non sarà ammissibile.
Si rammenta che in primo grado l'Unione propose le seguenti domande riconvenzionali:
“A) Dichiarare la risoluzione del contratto prot. 256/07, con allegato progetto tecnico , approvato con delibera n. 5 del 31/1/2007, in virtù delle gravi inadempienze, e al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del rapporto, che si quantificano in €
50.000,00 o a quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia.
B) Accertato il verificarsi dei disservizi ed il non espletamento totale da parte della
Società affidataria , dei servizi di cui al contratto , si riconosca, sempre in via riconvenzionale alla Unione convenuta il diritto alla decurtazione sia di quanto già versato alla per un totale complessivo di € 136.536,85, che la CP_2 compensazione della somma su indicata di € 220.126,14 , pari al 50 % del totale costo annuo del servizio.
C) Ed ancora, accertato e dichiarato che i pagamenti effettuati dall'Unione dei comuni
ad altre ditte erano necessari per sopperire ai disservizi e al non espletamento CP_6 del servizio per come previsto in contratto da parte della , per € CP_2
81.331,36, compensare, sempre in via riconvenzionale tale somma con quanto richiesto in citazione”.
Ebbene, dal tenore delle richieste, è certamente evidente che la prima domanda non poteva – e non può – essere valutata in termini di eccezione, in quanto chiaramente tesa alla condanna della curatela, previo accertamento di un credito – quello risarcitorio –
(conseguente, peraltro, ad una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto), che non venne assunto, nella prospettazione difensiva, come posta monetaria opposta in compensazione, alla quale non si fa alcun cenno, neppure indirettamente.
Va confermata la declaratoria di inammissibilità anche delle ulteriori due domande (salvo quanto si dirà in relazione alla domanda di “compensazione” con quanto già asseritamente versato), giacché volte non solo ad ottenere la reiezione della domanda attrice, bensì in quanto espressamente e chiaramente rivolte ad ottenere l'
10 “accertamento” del “verificarsi dei disservizi ed il non espletamento totale da parte della
Società affidataria , dei servizi di cui al contratto” con conseguenziale riconoscimento della compensazione del 50% del costo annuo del servizio, nonché l' “accertamento e la dichiarazione” che “che i pagamenti effettuati dall'Unione dei comuni ad altre CP_6 ditte erano necessari per sopperire ai disservizi e al non espletamento del servizio per come previsto in contratto da parte della , per € 81.331,36” con CP_2 conseguente riconoscimento del diritto alla compensazione di dette somme. A ben vedere, infatti, in entrambi i casi esaminati viene richiesto l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un proprio controcredito di tipo risarcitorio idoneo ad essere portato in compensazione, sicché la domanda non era proponibile.
E, tuttavia, tali ultime domande, nonostante la dichiarata loro inammissibilità, sono state, di fatto, poi valutate nel merito dal Tribunale, il quale ha ritenuto che la curatela avesse operato già adeguate decurtazioni tali da tenere conto dei parziali inadempimenti della società in bonis e degli ulteriori costi e disagi lamentati dalla controparte (il relativo capo della pronuncia è oggetto del terzo motivo di appello), sicché la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali non ha, in concreto, arrecato pregiudizio all'appellante.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla richiesta di “decurtazione di quanto già versato”: a prescindere dall'erronea qualificazione della richiesta come
“domanda riconvenzionale” e all'altrettanto erronea sua qualificazione – operata nell'atto di appello – come eccezione di compensazione, in realtà, in tal caso, si tratta esclusivamente di una eccezione in senso lato (che nulla ha a che vedere con una riconvenzionale, sia essa domanda o eccezione). In sostanza, convenuto con azione di adempimento, il debitore ha allegato il proprio parziale pagamento (quale causa estintiva dell'obbligazione, del tutto diversa dalla compensazione), domandando che il credito sia ridotto (quantomeno) del corrispondente ammontare, sicché il sindacato del Tribunale è rimasto – pur a seguito della difesa in argomento – limitato al solo accertamento dell'an
e del quantum del credito della Curatela, da valutare alla luce delle contrapposte prospettazioni e prove offerte da entrambe le parti.
Pur essendo, quindi, la richiesta in parola del tutto ammissibile, essa, tuttavia, è infondata nel merito.
11 Infatti, la curatela ha dedotto e dimostrato (attraverso il partitario della Controparte_2 che i pagamenti ai quali l'appellante ha fatto riferimento sono stati tutti contabilizzati regolarmente, imputati a debiti pregressi e detratti dalla complessiva esposizione debitoria, di talché il credito azionato è quanto residua al netto di quei pagamenti.
Più precisamente:
- l'importo di euro 80.000,00, versato in forza della deliberazione n. 46 del 18.12.2008, è stato imputato al pagamento della fattura n.1331/2008 del 31.12.2008 nella quale è stato previsto e contabilizzato, tra l'altro, anche un acconto sul corrispettivo che sarebbe maturato nel 2009 che, pertanto, è stato anch'esso debitamente decurtato (cfr. all.29, 30 al fascicolo di primo grado della curatela).
- l'importo di euro 36.536,85, versato in forza del mandato di pagamento n.790/2009, è stato imputato al pagamento della fattura n.617/2008 del 31.05.2008 dell'importo di
€.33.734,76 e della fattura n.793/2008 del 30.06.2008 per l'importo in acconto di
€.2.802,09 (cfr. all.29, 30 al fascicolo di primo grado della curatela).
- l'importo di euro 20.000,00, versato in forza del mandato di pagamento n.1060/2009, è stato imputato al pagamento in acconto della fattura n.793/2008 del 30.06.2008 per un importo di €.10.000,00 e della fattura n. 843/2008 del 31.07.2008 per un importo di
€.10.000,00 (cfr. all.10, 29, 30 al fascicolo di primo grado della curatela).
Tant'è che le fatture n.793/2008 e n.843/2008 sono state azionate in giudizio unicamente per gli importi residui, al netto degli acconti versati in forza dei mandati di pagamento n.790/2009 e n. 1060/2009.
Simili circostanze, oltre ad essere supportate da idonea documentazione, non sono state oggetto di specifica contestazione ad opera dell'appellante, sicché i pagamenti indicati, poiché già portati a deconto, non possono ulteriormente ridurre il credito della curatela.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per “violazione dell'art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e dell'art. 2697 c.c. (onere della prova) e contraddittoria motivazione”, dolendosi che il Tribunale abbia ritenuto, per un verso, non contestato l'adempimento delle prestazioni oggetto di fattura, nonostante le plurime contestazioni – alle quali la parte ha fatto richiamo sin dalla sua costituzione – inoltrate alla sin dal 2008, e, per altro verso, non dimostrati, da essa appellante, Controparte_2 fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione, nonostante lo stesso Tribunale
12 avesse rigettato le richieste istruttorie articolate ritenendo documentalmente dimostrati i fatti che ne erano oggetto.
Anche il motivo in parola non è fondato: correttamente intesa, va confermata la valutazione del Tribunale in ordine alla non contestazione delle prestazioni oggetto di fattura. Infatti, a ben vedere, l'Unione non ha contestato che la abbia Controparte_2 effettivamente e concretamente espletato le prestazioni fatturate (che, d'altra parte, trovano piena corrispondenza nelle documentazione contabile depositata) ma che non abbia integralmente espletato i servizi oggetto di convenzione (tanto da rendere necessario avvalersi di soggetti terzi), sicché quelle fatturate (ed espletate) sarebbero solo prestazioni parziali (il pagamento delle quali soltanto, però, è oggetto di giudizio) rispetto al complesso dei servizi pattuiti. In questo senso, dunque, l'appello non smentisce la valutazione del giudice di prime cure. Ne consegue che corretta è anche l'affermazione per cui l'Unione non abbia dimostrato fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria: infatti, premesso che la pretesa creditoria è esclusivamente quella relativa alle prestazioni effettivamente rese e fatturate, è in relazione ad esse (e non a quelle in tesi rimaste inadempiute) che va verificato se l'appellante abbia o meno dimostrato fatto estintivi o impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa. Ebbene: il parziale pagamento (quale fatto potenzialmente estintivo), come sopra visto, è già stato imputato a debiti pregressi, mentre i dedotti esborsi per ottenere da terzi i servizi non resi e il dedotto risarcimento per i disservizi sono stati veicolati attraverso domande riconvenzionali inammissibili. È, quindi, corretto ritenere che l'appellante non abbia
(efficacemente) dimostrato fatti estintivi o impeditivi dell'altrui diritto. Peraltro, non è neppure oggetto di specifica contestazione l'esistenza e congruità dell'ammontare delle decurtazioni che la in via autonoma e pro bono pacis, ha già operato Controparte_2 sugli importi contrattualmente stabiliti, sia al fine di sottrarre dal dovuto gli importi dei servizi di fatto non resi, sia al fine di compensare l'Unione per i disagi e i disservizi che ella aveva stragiudizialmente lamentato, la cui quantificazione nella richiesta percentuale del 50% del debito è assolutamente astratta e priva di qualsivoglia argomentazione.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “violazione e inapplicazione dell'art. 112
c.p.c.”, l'Unione dei Comuni lamenta la mancata valutazione, da parte del CP_6
Tribunale, della “domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e conseguente richiesta di risarcimento danni, quantificati in € 50.000,00 o nella maggiore o minore
13 somma risultante dal giudizio”. Sul punto è sufficiente rilevare che tale domanda (e soprattutto questa) rientra tra quelle che il Tribunale ha ritenuto e dichiarato inammissibili (con statuizione nella presente sede confermata), sicché, com'è ovvio, non l'ha esaminata nel merito.
In conclusione, l'appello merita integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le ulteriori fasi (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività espletata nella fase decisionale alla luce del deposito, ad opera della sola appellata, della comparsa conclusionale, con conseguente assenza di un'avversa conclusionale da esaminare e assenza di deposito delle memorie di replica).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza n. 433/2019, pubblicata in data 1.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e del TR ON
;
[...]
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della Curatela appellata, delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 13.530,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
14 4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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