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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2647/2019 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
(P. IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1
iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.ro e, in P.IVA_1
persona del suo Procuratore Speciale, Avv. Nereo Dordolo, quale
Responsabile dell'Ufficio Contenzioso Legale della Parte_1
giusta Procura in 1.7.2014 Rep. 42.409 Racc. 14.037 della
[...]
Dottoressa di Parma, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NN IN, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, domiciliata come in atti;
APPELLANTE CONTRO
C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
R.E.A. ), P.IVA_3
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione, sez. 1, al n.1.00006, facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, incorporante di
[...]
per atto di fusione e cambio della denominazione Controparte_2
sociale da a rogito Notaio di Bologna in Controparte_3 Per_1
data 31.12.2013 (Rep 53712, Racc 34018) in persona del procuratore ad
negotia, Dott. munito dei poteri di rappresentanza legale Persona_2
in forza di procura speciale del 23.09.2008 in autentica Notaio dott.
di Corbetta, ai nn. 120646/3517 di rep./racc, rappresentata Persona_3
e difesa dall'Avv. Tonio Magnotti, in virtù di procura depositata data
30.04.2024, domiciliato come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 4804/2018 – rep. 1483/2018 – cron.
18713/2018, pubblicata in data 10.10.2018, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado da con Controparte_1
conseguente condanna di in p.l.r.p.t., al Controparte_4
pagamento della somma di euro 1.900,00, oltre spese del giudizio.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, con atto di citazione notificato il
28 febbraio 2017, aveva convenuto in Controparte_1
giudizio, avanti al Giudice di Pace di Nola, Controparte_4
per sentirla condannare alla restituzione in suo favore della
[...]
complessiva somma di euro 1.900,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, in quanto sarebbero stati emessi due assegni di traenza tratti su Unipol Banca, il n. 81853141 di euro 850,00, a favore di e il n. 81081656, a favore di Parte_3 [...]
di euro 1.050,00, inviati (da e/o da UnipolBanca) a Parte_4 CP_1
mezzo posta ordinaria ai rispettivi beneficiari.
A seguito di segnalazione di mancato ricevimento, sarebbe emerso che i suddetti assegni erano stati posti all'incasso, presso una filiale di dai signori e . CP_4 Parte_5 Parte_6
In primo grado, la aveva chiesto la somma Controparte_1 di euro1.900,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno all'appellante, per asserita violazione dell'art. 43 L.A., in quanto l'attuale appellata riteneva fosse palese la contraffazione degli assegni.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, la sentenza resa in primo grado sarebbe errata, in quanto il Giudice di pace di Nola avrebbe aderito a un orientamento giurisprudenziale ormai superato dalla pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta nel 2018 (Cass. SS. UU.
21.5.2018 n. 12477) in tema di inesistenza di una responsabilità oggettiva a carico della banca negoziatrice e, d'altro canto, il Giudice di prime cure non avrebbe nemmeno esaminato le numerose eccezioni e domande poste dalla banca convenuta in primo grado.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, in particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe deciso nulla in merito all'eccezione sollevata in punto di concorso colposo, ex art. 1227 c.c. né avuto riguardo alle modalità di trasmissione del titolo.
Il Giudice di prime cure avrebbe omesso, infine, ogni valutazione e giudizio in merito alle altre eccezioni e deduzioni sollevate da CP_4
Parte appellante sostiene, inoltre, che, nonostante tra le parti non vi fossero contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricostruito i medesimi.
Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, invero, secondo quanto dedotto dall'appellante, l'appellata non avrebbe mai ordinato all'appellante l'emissione dei due assegni, atteso che la banca trattaria sarebbe Unipol Banca.
Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, inoltre,
l'appellante (quale banca negoziatrice) avrebbe proceduto correttamente a pagare gli assegni al soggetto indicato nel titolo.
In definitiva, l'appellante formulava l'appello sulla base dei seguenti motivi:
1. omessa e/o erronea motivazione in ordine alla carenza di legittimazione e/o interesse ad agire e/o comunque infondatezza della domanda di CP_1
2. erronea interpretazione dell'art. 43, 2 comma, della legge assegno,
contraddittorietà e carenza della motivazione;
3. omessa valutazione dei fatti oggetto di causa, in ordine alle asserite alterazioni dei titoli;
4. omessa motivazione dei fatti oggetto di causa in ordine alla presunzione assoluta di pagamento di cui all'accordo interbancario;
5. omessa valutazione dei fatti oggetto di causa in ordine alla corretta diligenza tenuta dalla banca nella fase di identificazione della propria clientela;
6. omessa valutazione dei fatti oggetto di causa in ordine all'assenza di responsabilità di Unipol ovvero con riguardo alle modalità di spedizione del titolo e all'omessa comunicazione di smarrimento.
costituitasi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Giudicante ritiene che debbano essere accolti, con valore assorbente, il secondo, il terzo e il quinto motivo di appello formulati dall'appellante in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 43, 2
comma, della legge assegno e all'omessa valutazione dei fatti oggetto di causa in ordine alla corretta diligenza tenuta dalla banca nella fase di identificazione della propria clientela.
Sulla base di quanto disposto dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, all'art. 43: “L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto
corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non
scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
In ordine al grado di diligenza richiesto, la Suprema Corte ha tracciato precise direttive ermeneutiche, stabilendo che l'istituto bancario non possa essere ritenuto responsabile a fronte della mera alterazione del titolo ma solo nell'ipotesi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi.
In particolare, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto enunciato, da ultimo, con ordinanza della
Cassazione Civile, sez. 1, n. 22220/2025, sulla base del quale “in caso di
pagamento da parte di una banca di un assegno oggetto di falsificazione, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del
titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari
attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (per tutte: Cass. 19 giugno 2018, n.
16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292)”.
In particolare, quanto all'onere probatorio a carico dell'istituto bancario,
è stato stabilito che: “ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato –
per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a
persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza
richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.”. (Cass. 12.11.2018, n.28845).
Ebbene, il Giudice di prime cure ha omesso di valutare il fatto che la banca abbia diligentemente svolto il proprio operato, in quanto i soggetti nei confronti dei quali ha effettuato il pagamento sono stati correttamente identificati con la carta d'identità; la banca, inoltre, possiede tutta la documentazione idonea in merito, in quanto tali soggetti hanno aperto un conto corrente presso la stessa banca, come si evince dagli atti di causa (prod. appellante).
Inoltre, (e tale valutazione ha carattere dirimente), gli originali dei titoli oggetto di causa depositati da (cfr. prod. appellata) non sono CP_4
mai stati oggetto di contestazioni specifiche in ordine alle contraffazioni e/o alterazioni presuntivamente effettuate.
Gli assegni depositati, invero, non presentano alcuna alterazione del nome del prenditore, né segni di cancellazione/abrasione. In particolare, sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza costante,
la banca non è tenuta a predisporre una attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 n.22220/2025; Cass.
26 ottobre 2011 n. 22336 - Cass. 19.06.2018 n. 16178 – Corte App.
Napoli, 17 luglio 2014 n. 3724) e la banca ha il dovere di pagare l'assegno se l'eventuale irregolarità non appaia ictu oculi (cfr., su tutte, la recentissima e più volte citata ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1
n.22220/2025).
Orbene, come specificato dall'appellante, la banca ha provveduto a negoziare gli assegni in maniera corretta con i propri clienti ovvero i signori e , i quali, al tempo Parte_5 Parte_6
dell'apertura dei rispettivi conti correnti, avevano fornito alla banca la dovuta documentazione.
Nel caso di specie, quindi, gli assegni sono stati versati nei conti correnti di soggetti già clienti e, quindi, noti all'istituto bancario (cfr doc. 7-13
prod. appellante).
Sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata, invero, il sig. aveva aperto il conto corrente (doc. 7 fascicolo Parte_5 di primo grado) già in data 26 giugno 2007, ovvero oltre due anni prima la negoziazione del titolo (25 marzo 2009).
In fase di accessione del conto corrente, l'appellante aveva acquisito carta d'identità, codice fiscale e patente di guida del signor (doc. 8 fascicolo di primo Parte_5
grado) e aveva verificato presso la Direzione Centrale della Polizia
Criminale che i documenti non risultassero nell'archivio dei documenti rubati e/o smarriti (doc. 9 fascicolo di primo grado), insieme al certificato di residenza storico integrale del Comune di Cicciano (doc. 10
fascicolo di primo grado).
Sempre sulla base di quanto risulta dagli atti, il sig. Parte_6
aveva aperto il conto corrente (doc. 11 fascicolo di primo grado) già in data 26 aprile 2007, ovvero oltre tre anni prima la negoziazione del titolo
(27 ottobre 2010).
In fase di accessione del conto corrente, aveva acquisito carta CP_4
d'identità e codice fiscale del signor (doc. 12 fascicolo di primo grado). Parte_6
La banca aveva acquisito, altresì, il certificato rilasciato dalla Camera di
Commercio di Napoli (doc. 13 fascicolo di primo grado). Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, in definitiva, i clienti di sono stati correttamente identificati. CP_4
I riferimenti effettuati da parte appellata in merito alla Circolare ABI n.
3005 del 2001 risultano inconferenti, in quanto tale Circolare è riferita all'ipotesi in cui il presentatore del titolo non sia già correntista della banca e si presenti allo sportello (quale soggetto sconosciuto) solo per cambiare un assegno.
Sul punto, la giurisprudenza si è espressa in maniera costante: “L'invocata circolare ABI 7.5.2001 non introduce prescrizioni di sorta per gli associati, né
costituisce parametro di valutazione della diligenza della banca, ma si limita, preso atto di un mutamento giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 43 l.
assegni a “segnalare l'opportunità” di valutare le prassi operative da porre in essere in fase di individuazione del prenditore, e ciò a mero fine per tutelarsi dal rischio di essere
coinvolti con richieste di risarcimento in favore del prenditore”(cfr., tra le tante,
Corte Appello Milano, sentenza 29.03.2017 n.1339).
In sostanza, il Giudice di prime cure non ha esaustivamente motivato circa la condotta adottata della banca, la cui diligenza, invece, emerge ictu
oculi, sulla base della documentazione prodotta in giudizio.
Di contro, il Giudice di pace di Nola si è limitato a valutare la condotta di quale “omissiva e negligente nell'ottemperare agli obblighi ad essa CP_4 spettanti” e ha effettuato riferimento, in particolare, al dovere della banca di verifica della corrispondenza di un elenco fornito da e i CP_1
nomi dei correntisti.
Tuttavia, tale onere non risulta posto espressamente a carico della banca appellante, per tutte le motivazioni sopra esposte.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto, in quanto fondato, con condanna della alla restituzione di quanto Controparte_1
ricevuto dall'appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 2674/2019, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, previa riforma, della sentenza n.4804/2018 – rep. 1483/2018 – cron. 18713/2018 del Giudice di Pace di Nola, emessa dal Giudice Avv. Francesco Gennaro Rainone in data
03/08/2018 e pubblicata in data 10/10/2018, rigetta le domande svolte da in primo grado e condanna la stessa, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Pt_1 [...]
l'importo di euro 2.726,02, oltre interessi legali, dalla Controparte_4
data del pagamento al giorno del saldo;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida coma da motivazione in € 174,00 per esborsi ed euro 1.829,80, per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 29.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2647/2019 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
(P. IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1
iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.ro e, in P.IVA_1
persona del suo Procuratore Speciale, Avv. Nereo Dordolo, quale
Responsabile dell'Ufficio Contenzioso Legale della Parte_1
giusta Procura in 1.7.2014 Rep. 42.409 Racc. 14.037 della
[...]
Dottoressa di Parma, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NN IN, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, domiciliata come in atti;
APPELLANTE CONTRO
C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
R.E.A. ), P.IVA_3
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione, sez. 1, al n.1.00006, facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, incorporante di
[...]
per atto di fusione e cambio della denominazione Controparte_2
sociale da a rogito Notaio di Bologna in Controparte_3 Per_1
data 31.12.2013 (Rep 53712, Racc 34018) in persona del procuratore ad
negotia, Dott. munito dei poteri di rappresentanza legale Persona_2
in forza di procura speciale del 23.09.2008 in autentica Notaio dott.
di Corbetta, ai nn. 120646/3517 di rep./racc, rappresentata Persona_3
e difesa dall'Avv. Tonio Magnotti, in virtù di procura depositata data
30.04.2024, domiciliato come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 4804/2018 – rep. 1483/2018 – cron.
18713/2018, pubblicata in data 10.10.2018, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado da con Controparte_1
conseguente condanna di in p.l.r.p.t., al Controparte_4
pagamento della somma di euro 1.900,00, oltre spese del giudizio.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, con atto di citazione notificato il
28 febbraio 2017, aveva convenuto in Controparte_1
giudizio, avanti al Giudice di Pace di Nola, Controparte_4
per sentirla condannare alla restituzione in suo favore della
[...]
complessiva somma di euro 1.900,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, in quanto sarebbero stati emessi due assegni di traenza tratti su Unipol Banca, il n. 81853141 di euro 850,00, a favore di e il n. 81081656, a favore di Parte_3 [...]
di euro 1.050,00, inviati (da e/o da UnipolBanca) a Parte_4 CP_1
mezzo posta ordinaria ai rispettivi beneficiari.
A seguito di segnalazione di mancato ricevimento, sarebbe emerso che i suddetti assegni erano stati posti all'incasso, presso una filiale di dai signori e . CP_4 Parte_5 Parte_6
In primo grado, la aveva chiesto la somma Controparte_1 di euro1.900,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno all'appellante, per asserita violazione dell'art. 43 L.A., in quanto l'attuale appellata riteneva fosse palese la contraffazione degli assegni.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, la sentenza resa in primo grado sarebbe errata, in quanto il Giudice di pace di Nola avrebbe aderito a un orientamento giurisprudenziale ormai superato dalla pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta nel 2018 (Cass. SS. UU.
21.5.2018 n. 12477) in tema di inesistenza di una responsabilità oggettiva a carico della banca negoziatrice e, d'altro canto, il Giudice di prime cure non avrebbe nemmeno esaminato le numerose eccezioni e domande poste dalla banca convenuta in primo grado.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, in particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe deciso nulla in merito all'eccezione sollevata in punto di concorso colposo, ex art. 1227 c.c. né avuto riguardo alle modalità di trasmissione del titolo.
Il Giudice di prime cure avrebbe omesso, infine, ogni valutazione e giudizio in merito alle altre eccezioni e deduzioni sollevate da CP_4
Parte appellante sostiene, inoltre, che, nonostante tra le parti non vi fossero contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricostruito i medesimi.
Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, invero, secondo quanto dedotto dall'appellante, l'appellata non avrebbe mai ordinato all'appellante l'emissione dei due assegni, atteso che la banca trattaria sarebbe Unipol Banca.
Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, inoltre,
l'appellante (quale banca negoziatrice) avrebbe proceduto correttamente a pagare gli assegni al soggetto indicato nel titolo.
In definitiva, l'appellante formulava l'appello sulla base dei seguenti motivi:
1. omessa e/o erronea motivazione in ordine alla carenza di legittimazione e/o interesse ad agire e/o comunque infondatezza della domanda di CP_1
2. erronea interpretazione dell'art. 43, 2 comma, della legge assegno,
contraddittorietà e carenza della motivazione;
3. omessa valutazione dei fatti oggetto di causa, in ordine alle asserite alterazioni dei titoli;
4. omessa motivazione dei fatti oggetto di causa in ordine alla presunzione assoluta di pagamento di cui all'accordo interbancario;
5. omessa valutazione dei fatti oggetto di causa in ordine alla corretta diligenza tenuta dalla banca nella fase di identificazione della propria clientela;
6. omessa valutazione dei fatti oggetto di causa in ordine all'assenza di responsabilità di Unipol ovvero con riguardo alle modalità di spedizione del titolo e all'omessa comunicazione di smarrimento.
costituitasi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Giudicante ritiene che debbano essere accolti, con valore assorbente, il secondo, il terzo e il quinto motivo di appello formulati dall'appellante in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 43, 2
comma, della legge assegno e all'omessa valutazione dei fatti oggetto di causa in ordine alla corretta diligenza tenuta dalla banca nella fase di identificazione della propria clientela.
Sulla base di quanto disposto dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, all'art. 43: “L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto
corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non
scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
In ordine al grado di diligenza richiesto, la Suprema Corte ha tracciato precise direttive ermeneutiche, stabilendo che l'istituto bancario non possa essere ritenuto responsabile a fronte della mera alterazione del titolo ma solo nell'ipotesi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi.
In particolare, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto enunciato, da ultimo, con ordinanza della
Cassazione Civile, sez. 1, n. 22220/2025, sulla base del quale “in caso di
pagamento da parte di una banca di un assegno oggetto di falsificazione, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del
titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari
attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (per tutte: Cass. 19 giugno 2018, n.
16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292)”.
In particolare, quanto all'onere probatorio a carico dell'istituto bancario,
è stato stabilito che: “ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato –
per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a
persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza
richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.”. (Cass. 12.11.2018, n.28845).
Ebbene, il Giudice di prime cure ha omesso di valutare il fatto che la banca abbia diligentemente svolto il proprio operato, in quanto i soggetti nei confronti dei quali ha effettuato il pagamento sono stati correttamente identificati con la carta d'identità; la banca, inoltre, possiede tutta la documentazione idonea in merito, in quanto tali soggetti hanno aperto un conto corrente presso la stessa banca, come si evince dagli atti di causa (prod. appellante).
Inoltre, (e tale valutazione ha carattere dirimente), gli originali dei titoli oggetto di causa depositati da (cfr. prod. appellata) non sono CP_4
mai stati oggetto di contestazioni specifiche in ordine alle contraffazioni e/o alterazioni presuntivamente effettuate.
Gli assegni depositati, invero, non presentano alcuna alterazione del nome del prenditore, né segni di cancellazione/abrasione. In particolare, sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza costante,
la banca non è tenuta a predisporre una attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 n.22220/2025; Cass.
26 ottobre 2011 n. 22336 - Cass. 19.06.2018 n. 16178 – Corte App.
Napoli, 17 luglio 2014 n. 3724) e la banca ha il dovere di pagare l'assegno se l'eventuale irregolarità non appaia ictu oculi (cfr., su tutte, la recentissima e più volte citata ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1
n.22220/2025).
Orbene, come specificato dall'appellante, la banca ha provveduto a negoziare gli assegni in maniera corretta con i propri clienti ovvero i signori e , i quali, al tempo Parte_5 Parte_6
dell'apertura dei rispettivi conti correnti, avevano fornito alla banca la dovuta documentazione.
Nel caso di specie, quindi, gli assegni sono stati versati nei conti correnti di soggetti già clienti e, quindi, noti all'istituto bancario (cfr doc. 7-13
prod. appellante).
Sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata, invero, il sig. aveva aperto il conto corrente (doc. 7 fascicolo Parte_5 di primo grado) già in data 26 giugno 2007, ovvero oltre due anni prima la negoziazione del titolo (25 marzo 2009).
In fase di accessione del conto corrente, l'appellante aveva acquisito carta d'identità, codice fiscale e patente di guida del signor (doc. 8 fascicolo di primo Parte_5
grado) e aveva verificato presso la Direzione Centrale della Polizia
Criminale che i documenti non risultassero nell'archivio dei documenti rubati e/o smarriti (doc. 9 fascicolo di primo grado), insieme al certificato di residenza storico integrale del Comune di Cicciano (doc. 10
fascicolo di primo grado).
Sempre sulla base di quanto risulta dagli atti, il sig. Parte_6
aveva aperto il conto corrente (doc. 11 fascicolo di primo grado) già in data 26 aprile 2007, ovvero oltre tre anni prima la negoziazione del titolo
(27 ottobre 2010).
In fase di accessione del conto corrente, aveva acquisito carta CP_4
d'identità e codice fiscale del signor (doc. 12 fascicolo di primo grado). Parte_6
La banca aveva acquisito, altresì, il certificato rilasciato dalla Camera di
Commercio di Napoli (doc. 13 fascicolo di primo grado). Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, in definitiva, i clienti di sono stati correttamente identificati. CP_4
I riferimenti effettuati da parte appellata in merito alla Circolare ABI n.
3005 del 2001 risultano inconferenti, in quanto tale Circolare è riferita all'ipotesi in cui il presentatore del titolo non sia già correntista della banca e si presenti allo sportello (quale soggetto sconosciuto) solo per cambiare un assegno.
Sul punto, la giurisprudenza si è espressa in maniera costante: “L'invocata circolare ABI 7.5.2001 non introduce prescrizioni di sorta per gli associati, né
costituisce parametro di valutazione della diligenza della banca, ma si limita, preso atto di un mutamento giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 43 l.
assegni a “segnalare l'opportunità” di valutare le prassi operative da porre in essere in fase di individuazione del prenditore, e ciò a mero fine per tutelarsi dal rischio di essere
coinvolti con richieste di risarcimento in favore del prenditore”(cfr., tra le tante,
Corte Appello Milano, sentenza 29.03.2017 n.1339).
In sostanza, il Giudice di prime cure non ha esaustivamente motivato circa la condotta adottata della banca, la cui diligenza, invece, emerge ictu
oculi, sulla base della documentazione prodotta in giudizio.
Di contro, il Giudice di pace di Nola si è limitato a valutare la condotta di quale “omissiva e negligente nell'ottemperare agli obblighi ad essa CP_4 spettanti” e ha effettuato riferimento, in particolare, al dovere della banca di verifica della corrispondenza di un elenco fornito da e i CP_1
nomi dei correntisti.
Tuttavia, tale onere non risulta posto espressamente a carico della banca appellante, per tutte le motivazioni sopra esposte.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto, in quanto fondato, con condanna della alla restituzione di quanto Controparte_1
ricevuto dall'appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 2674/2019, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, previa riforma, della sentenza n.4804/2018 – rep. 1483/2018 – cron. 18713/2018 del Giudice di Pace di Nola, emessa dal Giudice Avv. Francesco Gennaro Rainone in data
03/08/2018 e pubblicata in data 10/10/2018, rigetta le domande svolte da in primo grado e condanna la stessa, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Pt_1 [...]
l'importo di euro 2.726,02, oltre interessi legali, dalla Controparte_4
data del pagamento al giorno del saldo;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida coma da motivazione in € 174,00 per esborsi ed euro 1.829,80, per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 29.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura