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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1711/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
US ER, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16290/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220166070556000 IRPEF-ALTRO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0978020240011262000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1122/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.16290/2024, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.0978020240011262000, (Fascicolo n.2024/000308961), notificato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data 01/10/2024, relativo al mancato pagamento di n.4 cartelle di pagamento;
la parte impugna unicamente la Cartella di Pagamento n.097 2022 0166070556000, per la somma di euro 1784,22, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate per IRPEF anno 2017, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce la assenza di notifica di alcun atto prodromico alla cartella de qua così da inficiare la formazione progressiva della cartella stessa, rappresentando il preavviso di fermo amministrativo dianzi citato, il primo atto formale con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della esistenza della cartella di pagamento opposta. Eccepisce inoltre la mancata notifica della cartella medesima;
la decadenza dei termini per l'accertamento.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo che la cartella di pagamento impugnata è stata correttamente notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente in data 19/10/2022, come può evincersi dalla documentazione in formato EML che si allega.
Osservare ancora che, dimostrata la corretta notifica della cartella, si riveli parimenti infondata anche l'eccezione di decadenza dell'azione impositiva dal momento che, per come precisato dalla stessa controparte, il termine ultimo previsto dall'art. 25 DPR 602/73 per la consegna dell'atto risultava nel caso di specie fissato al 31 dicembre del 2023, trattandosi di controllo automatizzato relativo a dichiarazione dei redditi presentata in riferimento all'anno di imposta 2017, in applicazione delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale da Covid-19 contenuta nell'art. 68 del D.L. 18/2020.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate ha documentato che la cartella di pagamento impugnata è stata correttamente notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente in data
19/10/2022; avverso tale atto parte ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione solo con il presente ricorso proposta.
Poichè il Preavviso di fermo individua dal punto di vista procedimentale una fase successiva a quella della cartella, atto principe che deve essere corredato da tutti gli elementi, di cui all'art.25 D.P.R.602/73, che hanno la finalità di porre il contribuente nelle condizioni di poter avere piena contezza della pretesa fiscale e conseguentemente di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento rende inammissibile l'opposizione proposta.
Inoltre, non avendo essa impugnato tempestivamente tale atto, nonostante ne avesse avuto la possibilità in ragione della sua rituale notifica, le relative pretese tributarie sono divenute oramai irretrattabili, cosicché, non possono farsi valere a distanza di tempo, e contro un atto successivo (preavviso di fermo oggetto di controversia), motivi di doglianza che avrebbero dovuto sollevarsi contro la medesima cartella (v.Cass.
Ordinanza n. 3005/20).
Per quanto esposto la Corte rigetta il ricorso.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate, congruamente liquidate in €.500,00=.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
US ER, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16290/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220166070556000 IRPEF-ALTRO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0978020240011262000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1122/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.16290/2024, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.0978020240011262000, (Fascicolo n.2024/000308961), notificato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data 01/10/2024, relativo al mancato pagamento di n.4 cartelle di pagamento;
la parte impugna unicamente la Cartella di Pagamento n.097 2022 0166070556000, per la somma di euro 1784,22, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate per IRPEF anno 2017, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce la assenza di notifica di alcun atto prodromico alla cartella de qua così da inficiare la formazione progressiva della cartella stessa, rappresentando il preavviso di fermo amministrativo dianzi citato, il primo atto formale con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della esistenza della cartella di pagamento opposta. Eccepisce inoltre la mancata notifica della cartella medesima;
la decadenza dei termini per l'accertamento.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo che la cartella di pagamento impugnata è stata correttamente notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente in data 19/10/2022, come può evincersi dalla documentazione in formato EML che si allega.
Osservare ancora che, dimostrata la corretta notifica della cartella, si riveli parimenti infondata anche l'eccezione di decadenza dell'azione impositiva dal momento che, per come precisato dalla stessa controparte, il termine ultimo previsto dall'art. 25 DPR 602/73 per la consegna dell'atto risultava nel caso di specie fissato al 31 dicembre del 2023, trattandosi di controllo automatizzato relativo a dichiarazione dei redditi presentata in riferimento all'anno di imposta 2017, in applicazione delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale da Covid-19 contenuta nell'art. 68 del D.L. 18/2020.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate ha documentato che la cartella di pagamento impugnata è stata correttamente notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente in data
19/10/2022; avverso tale atto parte ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione solo con il presente ricorso proposta.
Poichè il Preavviso di fermo individua dal punto di vista procedimentale una fase successiva a quella della cartella, atto principe che deve essere corredato da tutti gli elementi, di cui all'art.25 D.P.R.602/73, che hanno la finalità di porre il contribuente nelle condizioni di poter avere piena contezza della pretesa fiscale e conseguentemente di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento rende inammissibile l'opposizione proposta.
Inoltre, non avendo essa impugnato tempestivamente tale atto, nonostante ne avesse avuto la possibilità in ragione della sua rituale notifica, le relative pretese tributarie sono divenute oramai irretrattabili, cosicché, non possono farsi valere a distanza di tempo, e contro un atto successivo (preavviso di fermo oggetto di controversia), motivi di doglianza che avrebbero dovuto sollevarsi contro la medesima cartella (v.Cass.
Ordinanza n. 3005/20).
Per quanto esposto la Corte rigetta il ricorso.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate, congruamente liquidate in €.500,00=.