Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1711
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti prodromici e della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata correttamente notificata tramite PEC in data antecedente al preavviso di fermo. La mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini rende inammissibile l'opposizione proposta avverso atti successivi.

  • Rigettato
    Decadenza dei termini per l'accertamento

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, poiché la notifica della cartella era avvenuta entro i termini previsti, anche considerando le proroghe dovute alla normativa emergenziale Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1711
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1711
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo