Decreto cautelare 24 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/04/2026, n. 7614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7614 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5048 del 2025, proposto da GI BE, rappresentata e difesa dagli avvocati Samuele Miedico e Federica Castello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Samuele Miedico in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità (…) reso in relazione alla prova scritta del “concorso pubblico a complessivi 415 posti – area assistenti – di cui 10 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano – presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” (con successiva elevazione dei posti a complessivi 569) indetto con determinazione direttoriale prot. n. 840246 RU del 30 dicembre 2023, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi in particolare:
- degli esiti della prova scritta pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente in data 2 aprile 2025 nonché dei relativi elenchi dei candidati idonei;
- del questionario sottoposto alla ricorrente, in particolar modo nella parte in cui sono state somministrate domande formulate in maniera erronea e/o capziosa e/o tale da risultare corrette più risposte;
- dei verbali di estremi ignoti inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della correzione e della valutazione delle prove scritte dei candidati ed in specie del ricorrente;
- della lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. LE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato l’esito negativo della prova scritta del concorso indicato in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per i motivi puntualmente indicati nell’atto introduttivo;
- si è costituita in giudizio con atto meramente formale, ma depositando documentazione, l’amministrazione resistente;
- alla camera di consiglio fissata ex art. 72 bis c.p.a. è stato dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria, intervenuta nelle more, da parte della ricorrente, quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- in data 3 luglio 2025 è stata pubblicata la graduatoria del concorso de quo ;
- la graduatoria non risulta impugnata (peraltro nella richiesta di passaggio in decisione senza discussione del 14 aprile 2026 si legge: “con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso gli esiti della graduatoria” ), mentre il termine decadenziale ex lege per proporre ricorso è stato ormai superato abbondantemente;
Ritenuto che:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, giacché “ La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. Il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa ” (T.A.R. Lazio, sez. IV quater , n. 17255/25);
- in considerazione dell’esito della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA CO, Presidente
LE EL, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LE EL | TA CO |
IL SEGRETARIO