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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1447/2023 R.G.A.C. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Zuccarelli
Parte attrice
C o n t r o
UR Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia, C.F./P.IVA , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Togliani,
Parte convenuta nonché contro
C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv. Cisella Trombin
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“1) IN VIA PRELIMINARE: revocare l'ordinanza riservata del 03/04/24 e dichiarare la contumacia di Controparte_3
2) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per testi come richieste in atti con i testi indicati.
3) NEL MERITO: 3.1) accertare e dichiarare la falsità dei rapporti di sinistro stradale dei
Carabinieri di Ameglia in atti nei punti A, B, C, D ,E, F, precedentemente indicati nell'istanza ex art. 221 cpc sottoscritta dal (doc. n.14) e se del caso, disporre la cancellazione di dette frasi CP_1
dai rapporti di sinistro stradale;
3.2) ordinare, se del caso, la cancellazione di parole e frasi dai documenti impugnati;
3.3) escludere le parti dei documenti impugnati dalle fonti probatorie nel giudizio nanti il Tribunale di La Spezia (RG n. 2447/18) e nanti la Corte d'Appello di Genova (RG.
n. 783/22); 3.4) in ogni caso adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc. in esito all'accertamento della falsità.
4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese , compensi di avvocato , spese generali , iva e cna”
Per UR: “Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis:
- rigettare l'avversa querela di falso in quanto infondata in fatto e in diritto, previa declaratoria che le parti del documento oggetto di impugnazione non contengono alcun falso o, comunque, non sono dotate di fede privilegiata, per i motivi meglio espressi in parte narrativa;
- disporre la restituzione del documento e la menzione sull'originale dello stesso della sentenza;
- condannare il querelante alla refusione in favore della conchiudente dei compensi professionali del procedimento, oltre accessori, nonché al pagamento di una pena pecuniaria”
Per Cantoni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di La Spezia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, respingere tutte le domande di merito ed istruttorie formulate da Con il favore delle spese e degli onorari CP_1 del giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della querela di falso qui riassunta da è il “documento … recante relazione di incidente CP_1
stradale, prot. 26067/2016, composto di complessive pagine n. 17 (diciassette), di cui le prime due dattiloscritte con inchiostro nero costituenti la relazione di incidente stradale, e sottoscritte dal
” meglio descritto nel verbale d'udienza del giorno 2.5.2023 Controparte_4
davanti alla Corte di Appello di Genova, come acquisito in quella sede (cfr. doc. 5 fasc. p. att.).
Si tratta del documento già allegato (sub 14) all'atto di citazione con cui ha convenuto in CP_1
giudizio davanti al Tribunale della Spezia UR Insurance Plc. e chiedendo il risarcimento CP_2
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 22.7.2016 in Ameglia.
In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda di parte.
Tale provvedimento (sentenza n. 430/2022, in atti) è stato appellato.
La querela di falso è stata proposta nell'ambito del giudizio di impugnazione (allo stato sospeso, ex art. 355 c.p.c.).
Si sono costituite nella presente sede entrambe le parti convenute.
Il vizio riscontrato nella procura alle liti di UR (cfr. ordinanza del 3.4.2024) ai sensi dell'art. 182
c.p.c. è stato successivamente sanato.
Il P.M. ha apposto il visto di legge.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, stante l'irrilevanza dei capitoli di prova orale dedotti in citazione.
Ai sensi dell'art. 225 c.p.c. (secondo la formulazione applicabile ratione temporis al giudizio odierno) sulla querela il Tribunale deve pronunciarsi in composizione monocratica. Nel merito, si osserva in termini generali, con la costante giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
10376/2024), che l'atto pubblico “fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale … ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
Ora, ha anzitutto contestato le parti di relazione in cui il verbalizzante ha indicato le 11.45 quale CP_1 orario dell'incidente (mentre il sinistro, secondo quanto prospettato dalla parte, si sarebbe verificato oltre mezz'ora prima).
Ebbene, si tratta di doglianza infondata in quanto avente ad oggetto una circostanza non constatata personalmente dall'agente (il quale non ha assistito all'evento, essendosi recato sui luoghi a seguito della segnalazione pervenutagli dal Comando).
Nella relazione in esame, infatti, il maresciallo si limita a scrivere di essere stato informato Tes_1 al riguardo dalla conducente dell'autovettura coinvolta ( , rinvenuta sul posto al Controparte_5 momento dell'intervento (“Lo scrivente … inviato in Via 25 Aprile … per incidente stradale, giunto
… dal sig. , qualificatosi conducente dell'autovettura Nissan Micra targa Controparte_5
CW696NW … veniva informato che alle ore 11,45, alla guida del suo veicolo, era venuto a collisione con il motociclo Piaggio X9 targa BE66235 …”).
Non rileva in senso contrario il fatto che il suddetto orario sia riportato anche nell'intestazione dell'atto.
Anche quando descrive il momento del suo arrivo sui luoghi, del resto, scrive di esservi Tes_1 giunto “presumibilmente a 7 minuti dall'incidente”.
La querela sul punto, pertanto, è stata proposta avverso una parte del rapporto che non costituisce dichiarazione fidefacente. ha, poi, contestato la solita verbalizzazione laddove è scritto: “il riferente prestava i primi CP_1
soccorsi all'infortunato il quale tramite autolettiga, sopraggiunta nel frattempo, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Bartolomeo”; sostenendo che l'ambulanza sarebbe, invece, ripartita dal luogo del sinistro, con direzione Ospedale di Sarzana, prima dell'arrivo sul posto del carabiniere (avvenuto alle ore 11,52, come indicato dallo stesso agente).
Anche sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento, non essendo stata fornita adeguata prova della dedotta falsità.
In particolare, si ritiene che in senso favorevole alla prospettazione attorea non sia di per sé decisivo l'orario (anticipato: 11.49) di ripartenza del mezzo di soccorso risultante dal rapporto d'intervento del 118 (cfr. doc. 11). La differenza, di appena 2 minuti, appare, in effetti trascurabile e può essere fatta rientrare, valutate tutte le circostanze del caso, nell'ambito di un ragionevole margine di tolleranza.
Non è vero, poi, che dall'ordine di servizio qui prodotto sub 12 si evinca che i rilievi del sinistro sarebbero iniziati alle ore 13,00: nel documento in questione, piuttosto, viene indicata la fascia oraria dell'intervento, tra le 11.50, appunto e le 13.00.
Concludendo, ben può ritenersi che il verbalizzante sia giunto sul luogo del sinistro mentre i soccorritori del 118 stavano ultimando le loro attività, accingendosi a trasportare in ospedale. CP_1
Quanto alla terza parte di verbale asseritamente falsa, quella in cui l'agente scrive che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”, si ritiene, nuovamente, che essa non rientri tra quelle che possano fare piena prova fino a querela di falso (in tal senso aveva già motivato la sentenza n. 430/2022 del Tribunale della Spezia): l'agente in tal modo si
è, infatti, limitato ad affermare di non aver rivenuto nel frangente terzi che avessero assistito all'incidente, non che non vi sia chi, precedentemente, abbia potuto osservare la dinamica dello stesso.
Ad ogni modo, l'attore non ha fornito prova idonea del fatto che e si siano allontanati Pt_1 Pt_2 dai luoghi solo dopo la ripartenza dell'ambulanza per l'ospedale.
Sul punto, anzi, è stato formulato un capitolo di prova testimoniale (“sub 6: Vero che vi siete allontanato dal luogo del sinistro dopo l'arrivo sul posto dell'autoambulanza”) a ben vedere compatibile con quanto affermato nel rapporto dall'agente.
Passando agli altri due passaggi contestati – essendo scritto: nel primo caso, che “l'infortunato ricoverato prima che venisse trasportato presso il pronto soccorso, riferiva che era andato a collidere contro la vettura condotta da controparte, in quanto la stessa era sopraggiunta a forte velocità presso
l'incrocio”; nel secondo, che dalle dichiarazioni rilasciate da il giorno 8.8.2016 “si può Pt_1 evincere che lo stesso non abbia assistito a questo incidente” – deve rilevarsi che essi non compaiano nel documento acquisito dalla Corte di Appello, ma esclusivamente nella “versione”, pure in atti, non sottoscritta dal (e, dunque, irrilevante ai presenti fini). Tes_1
Quanto al primo contenuto, può comunque evidenziarsi nel merito: da un lato, come non vi sia prova dell'arrivo dell'agente ad ambulanza già allontanata;
dall'altro, come non risulti che in quel CP_1
momento fosse impossibilitato a parlare (il dedotto arresto cardiaco, come da documentazione in atti, essendosi verificato solo una volta che l'uomo giunse al Pronto Soccorso).
Quanto, poi, al secondo dei contenuti appena riportati, può comunque evidenziarsi come Tes_1
abbia così effettuato, sulla scorta degli elementi a sua disposizione in quella fase, una mera valutazione, certamente non passibile di querela. Da ultimo, può ritenersi l'irrilevanza dell'individuazione (pacificamente errata) del colore (nero invece che grigio) del motociclo di contenuta nel verbale, atteso che per il resto, quanto a targa, CP_1
marca, modello, il mezzo è stato correttamente identificato.
A tutto quanto fin qui osservato consegue il rigetto della querela di falso proposta da CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità non elevata della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare, in assenza di istruttoria,
l'applicazione dei valori medi di tabella per le prime due fasi e di un valore poco superiore a quello minimo per la fase decisionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta la querela di falso proposta da CP_1
ordina che sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale della relazione di incidente stradale in oggetto;
condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di 20,00 euro;
condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalle due parti convenute, liquidate in 4.500,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge per ciascuna di esse.
La Spezia, 11.3.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1447/2023 R.G.A.C. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Zuccarelli
Parte attrice
C o n t r o
UR Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia, C.F./P.IVA , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Togliani,
Parte convenuta nonché contro
C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv. Cisella Trombin
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“1) IN VIA PRELIMINARE: revocare l'ordinanza riservata del 03/04/24 e dichiarare la contumacia di Controparte_3
2) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per testi come richieste in atti con i testi indicati.
3) NEL MERITO: 3.1) accertare e dichiarare la falsità dei rapporti di sinistro stradale dei
Carabinieri di Ameglia in atti nei punti A, B, C, D ,E, F, precedentemente indicati nell'istanza ex art. 221 cpc sottoscritta dal (doc. n.14) e se del caso, disporre la cancellazione di dette frasi CP_1
dai rapporti di sinistro stradale;
3.2) ordinare, se del caso, la cancellazione di parole e frasi dai documenti impugnati;
3.3) escludere le parti dei documenti impugnati dalle fonti probatorie nel giudizio nanti il Tribunale di La Spezia (RG n. 2447/18) e nanti la Corte d'Appello di Genova (RG.
n. 783/22); 3.4) in ogni caso adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc. in esito all'accertamento della falsità.
4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese , compensi di avvocato , spese generali , iva e cna”
Per UR: “Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis:
- rigettare l'avversa querela di falso in quanto infondata in fatto e in diritto, previa declaratoria che le parti del documento oggetto di impugnazione non contengono alcun falso o, comunque, non sono dotate di fede privilegiata, per i motivi meglio espressi in parte narrativa;
- disporre la restituzione del documento e la menzione sull'originale dello stesso della sentenza;
- condannare il querelante alla refusione in favore della conchiudente dei compensi professionali del procedimento, oltre accessori, nonché al pagamento di una pena pecuniaria”
Per Cantoni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di La Spezia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, respingere tutte le domande di merito ed istruttorie formulate da Con il favore delle spese e degli onorari CP_1 del giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della querela di falso qui riassunta da è il “documento … recante relazione di incidente CP_1
stradale, prot. 26067/2016, composto di complessive pagine n. 17 (diciassette), di cui le prime due dattiloscritte con inchiostro nero costituenti la relazione di incidente stradale, e sottoscritte dal
” meglio descritto nel verbale d'udienza del giorno 2.5.2023 Controparte_4
davanti alla Corte di Appello di Genova, come acquisito in quella sede (cfr. doc. 5 fasc. p. att.).
Si tratta del documento già allegato (sub 14) all'atto di citazione con cui ha convenuto in CP_1
giudizio davanti al Tribunale della Spezia UR Insurance Plc. e chiedendo il risarcimento CP_2
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 22.7.2016 in Ameglia.
In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda di parte.
Tale provvedimento (sentenza n. 430/2022, in atti) è stato appellato.
La querela di falso è stata proposta nell'ambito del giudizio di impugnazione (allo stato sospeso, ex art. 355 c.p.c.).
Si sono costituite nella presente sede entrambe le parti convenute.
Il vizio riscontrato nella procura alle liti di UR (cfr. ordinanza del 3.4.2024) ai sensi dell'art. 182
c.p.c. è stato successivamente sanato.
Il P.M. ha apposto il visto di legge.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, stante l'irrilevanza dei capitoli di prova orale dedotti in citazione.
Ai sensi dell'art. 225 c.p.c. (secondo la formulazione applicabile ratione temporis al giudizio odierno) sulla querela il Tribunale deve pronunciarsi in composizione monocratica. Nel merito, si osserva in termini generali, con la costante giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
10376/2024), che l'atto pubblico “fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale … ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
Ora, ha anzitutto contestato le parti di relazione in cui il verbalizzante ha indicato le 11.45 quale CP_1 orario dell'incidente (mentre il sinistro, secondo quanto prospettato dalla parte, si sarebbe verificato oltre mezz'ora prima).
Ebbene, si tratta di doglianza infondata in quanto avente ad oggetto una circostanza non constatata personalmente dall'agente (il quale non ha assistito all'evento, essendosi recato sui luoghi a seguito della segnalazione pervenutagli dal Comando).
Nella relazione in esame, infatti, il maresciallo si limita a scrivere di essere stato informato Tes_1 al riguardo dalla conducente dell'autovettura coinvolta ( , rinvenuta sul posto al Controparte_5 momento dell'intervento (“Lo scrivente … inviato in Via 25 Aprile … per incidente stradale, giunto
… dal sig. , qualificatosi conducente dell'autovettura Nissan Micra targa Controparte_5
CW696NW … veniva informato che alle ore 11,45, alla guida del suo veicolo, era venuto a collisione con il motociclo Piaggio X9 targa BE66235 …”).
Non rileva in senso contrario il fatto che il suddetto orario sia riportato anche nell'intestazione dell'atto.
Anche quando descrive il momento del suo arrivo sui luoghi, del resto, scrive di esservi Tes_1 giunto “presumibilmente a 7 minuti dall'incidente”.
La querela sul punto, pertanto, è stata proposta avverso una parte del rapporto che non costituisce dichiarazione fidefacente. ha, poi, contestato la solita verbalizzazione laddove è scritto: “il riferente prestava i primi CP_1
soccorsi all'infortunato il quale tramite autolettiga, sopraggiunta nel frattempo, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Bartolomeo”; sostenendo che l'ambulanza sarebbe, invece, ripartita dal luogo del sinistro, con direzione Ospedale di Sarzana, prima dell'arrivo sul posto del carabiniere (avvenuto alle ore 11,52, come indicato dallo stesso agente).
Anche sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento, non essendo stata fornita adeguata prova della dedotta falsità.
In particolare, si ritiene che in senso favorevole alla prospettazione attorea non sia di per sé decisivo l'orario (anticipato: 11.49) di ripartenza del mezzo di soccorso risultante dal rapporto d'intervento del 118 (cfr. doc. 11). La differenza, di appena 2 minuti, appare, in effetti trascurabile e può essere fatta rientrare, valutate tutte le circostanze del caso, nell'ambito di un ragionevole margine di tolleranza.
Non è vero, poi, che dall'ordine di servizio qui prodotto sub 12 si evinca che i rilievi del sinistro sarebbero iniziati alle ore 13,00: nel documento in questione, piuttosto, viene indicata la fascia oraria dell'intervento, tra le 11.50, appunto e le 13.00.
Concludendo, ben può ritenersi che il verbalizzante sia giunto sul luogo del sinistro mentre i soccorritori del 118 stavano ultimando le loro attività, accingendosi a trasportare in ospedale. CP_1
Quanto alla terza parte di verbale asseritamente falsa, quella in cui l'agente scrive che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”, si ritiene, nuovamente, che essa non rientri tra quelle che possano fare piena prova fino a querela di falso (in tal senso aveva già motivato la sentenza n. 430/2022 del Tribunale della Spezia): l'agente in tal modo si
è, infatti, limitato ad affermare di non aver rivenuto nel frangente terzi che avessero assistito all'incidente, non che non vi sia chi, precedentemente, abbia potuto osservare la dinamica dello stesso.
Ad ogni modo, l'attore non ha fornito prova idonea del fatto che e si siano allontanati Pt_1 Pt_2 dai luoghi solo dopo la ripartenza dell'ambulanza per l'ospedale.
Sul punto, anzi, è stato formulato un capitolo di prova testimoniale (“sub 6: Vero che vi siete allontanato dal luogo del sinistro dopo l'arrivo sul posto dell'autoambulanza”) a ben vedere compatibile con quanto affermato nel rapporto dall'agente.
Passando agli altri due passaggi contestati – essendo scritto: nel primo caso, che “l'infortunato ricoverato prima che venisse trasportato presso il pronto soccorso, riferiva che era andato a collidere contro la vettura condotta da controparte, in quanto la stessa era sopraggiunta a forte velocità presso
l'incrocio”; nel secondo, che dalle dichiarazioni rilasciate da il giorno 8.8.2016 “si può Pt_1 evincere che lo stesso non abbia assistito a questo incidente” – deve rilevarsi che essi non compaiano nel documento acquisito dalla Corte di Appello, ma esclusivamente nella “versione”, pure in atti, non sottoscritta dal (e, dunque, irrilevante ai presenti fini). Tes_1
Quanto al primo contenuto, può comunque evidenziarsi nel merito: da un lato, come non vi sia prova dell'arrivo dell'agente ad ambulanza già allontanata;
dall'altro, come non risulti che in quel CP_1
momento fosse impossibilitato a parlare (il dedotto arresto cardiaco, come da documentazione in atti, essendosi verificato solo una volta che l'uomo giunse al Pronto Soccorso).
Quanto, poi, al secondo dei contenuti appena riportati, può comunque evidenziarsi come Tes_1
abbia così effettuato, sulla scorta degli elementi a sua disposizione in quella fase, una mera valutazione, certamente non passibile di querela. Da ultimo, può ritenersi l'irrilevanza dell'individuazione (pacificamente errata) del colore (nero invece che grigio) del motociclo di contenuta nel verbale, atteso che per il resto, quanto a targa, CP_1
marca, modello, il mezzo è stato correttamente identificato.
A tutto quanto fin qui osservato consegue il rigetto della querela di falso proposta da CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità non elevata della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare, in assenza di istruttoria,
l'applicazione dei valori medi di tabella per le prime due fasi e di un valore poco superiore a quello minimo per la fase decisionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta la querela di falso proposta da CP_1
ordina che sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale della relazione di incidente stradale in oggetto;
condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di 20,00 euro;
condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalle due parti convenute, liquidate in 4.500,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge per ciascuna di esse.
La Spezia, 11.3.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto