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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BERNABO' DISTEFANO AN TA IU, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 624/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catenanuova - Vai Umberto N 1 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TASI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TASI 2015
- sul ricorso n. 627/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Catenanuova - Via Principe Umberto I 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente Resistente/Appellato: l'Avv. Difensore_3 per ADER prende atto della decisione del Giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, Avv. Ricorrente_1, Codice Fiscale CF_Ricorrente_1, nata a [...] il data_1 per sé medesima e nella qualità di erede di Nominativo_2 nato a [...] il data_2 e deceduto il data_3, proponeva ricorso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Enna, Comune di Catenanuova in persona del legale rappresentate pro tempore, avverso la cartella di pagamento n. 29420230000156159504, notificata in data 27/06/2025, relativa ai seguenti avvisi:
- avviso di accertamento n. 636 Tasi anno 2014 presuntivamente notificato il 14/02/2019 di euro 126,00; -
avviso di accertamento n.434 Tasi anno 2014 presuntivamente notificato il 11/07/2018 di euro 1.812,00; -
avviso di accertamento n.1051 Tasi anno 2015 presuntivamente notificato il 12/02/2021 di euro 159,00; -
avviso di accertamento n. 315 Tasi anno 2015 presuntivamente notificato il 12/02/2021 di euro 1.817,00; -
avviso di accertamento n. 588 Tari anno 2018 presuntivamente notificato il 26/07/2021 di euro 1.765,00. Per un totale di €. 5.684,00.
Chiamava in giudizio:
-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Enna;
-Comune di Catenanuova in persona del legale rappresentate pro tempore.
Deduceva i seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO. OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RICHIAMATI NELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO;
2. ILLEGITTIMITA' CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. 27 LUGLIO
2000 N°212 MANCANZA DI MOTIVAZIONE;
3. NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO DERIVANTE DALLA INEFFICACIA DEL RUOLO PER
MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO DA PARTE DEL TITOLARE DELL'UFFICIO OVVERO DA
SOGGETTO DA QUESTI DELEGATO;
4. ILLEGITTMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER INTERVENUTA DECADENZA VIOLAZIONE
DELL'ART 72 COMMA 1 DEL D.L.VO 507/1993;
5. ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA CONTENUTA NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E DEL RUOLO
PER INTERVENUTA DECADENZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 163 DELLA L. N. 296/2006;
6. ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO;
7. ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT.2, 8 DEL D.LGS 472/97. INTRASMISSIBILITA' DELLA SANZIONE AGLI EREDI.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi , con distrazione in favore del procuratore costituito.
In data 16/10/2025, si costituiva l' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che dichiarava preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva, la LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI
RISCOSSIONE.Nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte in composizione monocratica che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Si condivide Corte Giustizia tributaria di Messina del 14/11/2025 n. 6780/2025.
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate /Riscossione non può essere messa in discussione alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte, n. 7716 del 9 marzo 2022 che, statuendo in ordine alla solidarietà delle spese di lite, ha chiarito che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Catenanuova, ente impositore, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici.
In applicazione dei principi sopra citato e di soccombenza le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte , in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in giudizio al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 60,00 oltre accessori di legge, essendo la parte costituita personalmente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BERNABO' DISTEFANO AN TA IU, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 624/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catenanuova - Vai Umberto N 1 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TASI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TASI 2015
- sul ricorso n. 627/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Catenanuova - Via Principe Umberto I 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159504 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente Resistente/Appellato: l'Avv. Difensore_3 per ADER prende atto della decisione del Giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, Avv. Ricorrente_1, Codice Fiscale CF_Ricorrente_1, nata a [...] il data_1 per sé medesima e nella qualità di erede di Nominativo_2 nato a [...] il data_2 e deceduto il data_3, proponeva ricorso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Enna, Comune di Catenanuova in persona del legale rappresentate pro tempore, avverso la cartella di pagamento n. 29420230000156159504, notificata in data 27/06/2025, relativa ai seguenti avvisi:
- avviso di accertamento n. 636 Tasi anno 2014 presuntivamente notificato il 14/02/2019 di euro 126,00; -
avviso di accertamento n.434 Tasi anno 2014 presuntivamente notificato il 11/07/2018 di euro 1.812,00; -
avviso di accertamento n.1051 Tasi anno 2015 presuntivamente notificato il 12/02/2021 di euro 159,00; -
avviso di accertamento n. 315 Tasi anno 2015 presuntivamente notificato il 12/02/2021 di euro 1.817,00; -
avviso di accertamento n. 588 Tari anno 2018 presuntivamente notificato il 26/07/2021 di euro 1.765,00. Per un totale di €. 5.684,00.
Chiamava in giudizio:
-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Enna;
-Comune di Catenanuova in persona del legale rappresentate pro tempore.
Deduceva i seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO. OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RICHIAMATI NELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO;
2. ILLEGITTIMITA' CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. 27 LUGLIO
2000 N°212 MANCANZA DI MOTIVAZIONE;
3. NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO DERIVANTE DALLA INEFFICACIA DEL RUOLO PER
MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO DA PARTE DEL TITOLARE DELL'UFFICIO OVVERO DA
SOGGETTO DA QUESTI DELEGATO;
4. ILLEGITTMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER INTERVENUTA DECADENZA VIOLAZIONE
DELL'ART 72 COMMA 1 DEL D.L.VO 507/1993;
5. ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA CONTENUTA NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E DEL RUOLO
PER INTERVENUTA DECADENZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 163 DELLA L. N. 296/2006;
6. ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO;
7. ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT.2, 8 DEL D.LGS 472/97. INTRASMISSIBILITA' DELLA SANZIONE AGLI EREDI.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi , con distrazione in favore del procuratore costituito.
In data 16/10/2025, si costituiva l' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che dichiarava preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva, la LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI
RISCOSSIONE.Nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte in composizione monocratica che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Si condivide Corte Giustizia tributaria di Messina del 14/11/2025 n. 6780/2025.
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate /Riscossione non può essere messa in discussione alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte, n. 7716 del 9 marzo 2022 che, statuendo in ordine alla solidarietà delle spese di lite, ha chiarito che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Catenanuova, ente impositore, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici.
In applicazione dei principi sopra citato e di soccombenza le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte , in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in giudizio al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 60,00 oltre accessori di legge, essendo la parte costituita personalmente.