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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1208/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 11.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. BRUNETTI Vincenzo, Via Trieste 88 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
Dott. TRIPPITELLI Pierangelo, c/o Ambito Territoriale di Pescara, Via Passolanciano 75 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 9.7.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo di aver prestato servizio (quale docente) in forza di
[...]
a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022) e domandando l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo di €500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai CP_1 docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo la necessità di una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda;
in via preliminare eccepiva che la ricorrente all'attualità è fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche avendo dato le dimissioni.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Considerato che la parte ricorrente, al momento della presente pronuncia giudiziale, è fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, come eccepito dall'Amministrazione scolastica e come confermato dalla stessa parte ricorrente (che ha dedotto in corso di causa che “è stata immessa nel ruolo dal giorno 01/09/23 ed ha presentato le dimissioni in data 01/09/24”), devono applicarsi alla fattispecie all'esame gli specifici principi affermati dalla S.C.:
• “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
• in motivazione la suddetta pronuncia ha dunque esposto le seguenti argomentazioni:
“(…) L'azione di risarcimento. 18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto. Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del CP_1 all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 Euro "tramite la Carta Elettronica" (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438;
2 Cass. 18 gennaio 2002, n. 552). Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto. 18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961, in motivazione).
***
Tuttavia, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha compiuto né specifiche né documentate deduzioni in ordine ad alcun concreto danno effettivamente subito (ad es., in ordine ad acquisti di libri o frequenza di corsi di formazione a pagamento, ovvero comunque formazione culturale concretamente fruita a proprie spese), sicchè, a fronte di tale assoluta carenza di allegazione, non può condannarsi l'Amministrazione a risarcire, per gli effetti previsti dalla sopra richiamata pronuncia di legittimità, “(…) i danni che siano da essi allegati”, né, in difetto assoluto di alcun elemento di sorta, tali danni possono ritenersi provati presuntivamente.
La S.C. ha precisato, sia pure per estendere il beneficio richiesto al personale educativo, che trattasi di “(…) beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, Rv. 670685 - 01).
L'art.1 comma 121 della L.107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) precisa che “La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
3 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”
In difetto dunque di alcuna minimale allegazione e alcun elemento di prova in ordine al fatto che la parte ricorrente si sia effettivamente attivata, negli anni scolastici pregressi richiamati in ricorso, per porre in essere (a proprie spese e dunque con proprio danno) le pur ampie iniziative formative previste dalla suddetta norma, non può pertanto presumersi che la stessa abbia subito un danno in concreto risarcibile.
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Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata la novità della questione e dell'applicazione concreta, nella giurisprudenza del presente Tribunale, del principio generale affermato dalla S.C.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 11.6.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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