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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
IU BI NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26/2/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4816/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Domenicantonio Cavallaro, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Ceci, resistente
Le domande delle parti
1. Il ricorrente domanda di annullare il provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09776202200004139000, relativi a due avvisi di addebito, meglio dettagliati in ricorso, chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi o prescritti tutti gli atti impugnati, dichiarare che nulla è dovuto CP_ per intervenuta prescrizione o decadenza dei crediti vantati da
2. eccepisce la tardività della notifica, il proprio parziale Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.
Le ragioni della decisione
1. E' documentato ed incontestato che in data 19.9.2022 il ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi. Ha quindi denunciato una serie di vizi di tali atti, relativamente al loro contenuto, nonché eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, senza tuttavia allegare le date di presunta notifica degli avvisi di addebito né le annualità contributive di riferimento, e quindi senza compiutamente allegare il dies a quo della prescrizione asseritamente compiuta, formulando le domande in epigrafe richiamate.
2. Si è costituito l'ente resistente, eccependo il difetto di legittimazione passiva, documentando l'avvenuta notifica degli atti prodromici e denunciando quindi la tardività dell'opposizione.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna, quando il ricorrente ha insistito nelle domande originarie, richiamandosi ai propri scritti e sottolineando come dalle stesse allegazioni di parte resistente il credito portato da uno dei due avvisi risulterebbe prescritto successivamente alla asserita data di notifica dello stesso.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per l'assorbente ragione costituita dal difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
5. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito che, nel caso di proposizione di azione in giudizio volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
6. La decadenza preclude l'esame delle questioni di merito prospettate in ricorso (peraltro generiche a fronte del già rilevato difetto di allegazione di elementi essenziali quali il dies a quo della pretesa prescrizione).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
DM. 147/2022.
P.Q.M.
Il IU, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4816/2022 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Per l'effetto condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in favore di ciascuna di esse in euro 1.312,00 per compensi di avvocato. oltre accessori come per legge.
Tivoli, 26.2.2025
Il IU
BI NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
IU BI NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26/2/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4816/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Domenicantonio Cavallaro, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Ceci, resistente
Le domande delle parti
1. Il ricorrente domanda di annullare il provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09776202200004139000, relativi a due avvisi di addebito, meglio dettagliati in ricorso, chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi o prescritti tutti gli atti impugnati, dichiarare che nulla è dovuto CP_ per intervenuta prescrizione o decadenza dei crediti vantati da
2. eccepisce la tardività della notifica, il proprio parziale Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.
Le ragioni della decisione
1. E' documentato ed incontestato che in data 19.9.2022 il ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi. Ha quindi denunciato una serie di vizi di tali atti, relativamente al loro contenuto, nonché eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, senza tuttavia allegare le date di presunta notifica degli avvisi di addebito né le annualità contributive di riferimento, e quindi senza compiutamente allegare il dies a quo della prescrizione asseritamente compiuta, formulando le domande in epigrafe richiamate.
2. Si è costituito l'ente resistente, eccependo il difetto di legittimazione passiva, documentando l'avvenuta notifica degli atti prodromici e denunciando quindi la tardività dell'opposizione.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna, quando il ricorrente ha insistito nelle domande originarie, richiamandosi ai propri scritti e sottolineando come dalle stesse allegazioni di parte resistente il credito portato da uno dei due avvisi risulterebbe prescritto successivamente alla asserita data di notifica dello stesso.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per l'assorbente ragione costituita dal difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
5. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito che, nel caso di proposizione di azione in giudizio volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
6. La decadenza preclude l'esame delle questioni di merito prospettate in ricorso (peraltro generiche a fronte del già rilevato difetto di allegazione di elementi essenziali quali il dies a quo della pretesa prescrizione).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
DM. 147/2022.
P.Q.M.
Il IU, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4816/2022 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Per l'effetto condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in favore di ciascuna di esse in euro 1.312,00 per compensi di avvocato. oltre accessori come per legge.
Tivoli, 26.2.2025
Il IU
BI NI