CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento del 26/5/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Aquino come da C.F._2 procura in atti;
APPELLANTI
E
- ( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'avv. Milena Massetti come da procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1785/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da “propri scritti difensivi” (conclusioni di cui alla citazione: “- in via principale e nel merito, in riforma della Sentenza impugnata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la
1 nullità della sentenza nei capi impugnati per i motivi sopra dedotti, e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al signor da parte degli CP_1 appellanti, per danno esistenziale da mancata vivibilità dell'abitazione, per i motivi dedotti in premessa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle motivazioni di cui in premessa, voglia la Corte ridurre e determinare nella misura equa e di giustizia la somma del risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”).
Per l'appellato/appellante incidentale: come da “propri scritti difensivi” (conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: “IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare ai sensi dell'art. 342 cpc l'inammissibilità dell'appello proposto dai sig.ri ed;
NEL MERITO: Parte_1 Parte_2 rigettare il gravame proposto dai sig.ri ed perchè Parte_1 Parte_2 infondato in fatto e in diritto;
NONCHÉ IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA APPELLATA: condannare gli odierni appellanti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico e del danno morale, patito dal sig. e complessivamente quantificabile in Euro 59.057,00 o in quella diversa CP_1 che emergerà nel corso di causa e ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre CTU psicologica sulla persona del sig. Con vittoria di CP_1 spese e competenze oltre accessori di legge”).
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 24.7.2017 ha convenuto in giudizio e per CP_1 Parte_1 Parte_2 ottenerne la condanna al pagamento di euro 59.057 a titolo di risarcimento del danno subito a seguito di comportamenti lesivi (molestie, frasi sconvenienti […]). Il citante ha riferito: che abita nel medesimo stabile dei convenuti, in diversa unità immobiliare;
che i citati hanno posto in essere delle molestie nei suoi confronti
(manipolazione di un impianto idrico, installazione di telecamere, aggressioni verbali […]); che è stato costretto a trasferirsi in differente unità abitativa;
che i comportamenti descritti hanno determinato una sua compromissione psicofisica;
che ha diritto al risarcimento del danno subito. I citati hanno replicato: che le molestie narrate non esistono;
che l'allegata compromissione psicofisica è in realtà antecedente ai fatti illustrati. Il processo è stato istruito con l'interrogatorio delle parti e di più testimoni”. Richiamato l'esito dell'istruttoria (“… Parte_3 ha esposto: “(Vero che il sig. e la sig.ra buttano potature ed Parte_1 Pt_2
2 immondizie sul pianerottolo e le scale antistanti la porta dell'appartamento del sig.
si perché l'ho vista io […] è un gesto che viene compiuto dalla CP_1 Pt_2 sig.ra alla presenza del sig. di cui sento la voce […]”; Pt_2 Parte_1 [...]
ha enunciato: “(Vero che il sig. e la sig.ra gettano Tes_1 Parte_1 Pt_2 acqua sporca e maleodorante dal loro balcone vero il balcone del sig. Si CP_1
è vero […]”), il giudice di primo grado ha ritenuto provato che “i convenuti hanno compiuto atti diretti ad incidere sulla vivibilità dell'abitazione dell'attore, con necessità di verificare la risarcibilità di un danno non patrimoniale”; ha quindi affermato che “nel caso di specie si deve ragionevolmente presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che il tipo di condotta denunciata e accertata abbia determinato una effettiva lesione della vivibilità dell'abitazione dell'attore” (quale pregiudizio, come chiarito in premessa, “derivante dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione
e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane”); ai fini della liquidazione del danno, ha infine ravvisato la necessità di utilizzare “il criterio equitativo (art.1226 c.c.) non essendo possibile individuare
l'esatto ammontare dello stesso, con esigenza di attribuire rilievo a concrete caratteristiche della vicenda;
precisamente, a tal fine va conferito rilievo: 1)alla effettiva e concreta gravità dell'illecito precludente l'utilizzazione di spazi (acqua sul balcone) e una diminuzione della qualità della vita all'interno del cespite
(presenza di rifiuti nel pianerottolo); 2) diffusività del contenuto dell'offesa posta in essere in presenza di una pluralità di persone. Deriva che tenuto conto dei predetti criteri si ritiene equo liquidare all'attore, per il risarcimento del danno subito, la somma (attualizzata [inclusi interessi legali]) di euro 10.000” (v. sentenza impugnata).
Gli appellanti in epigrafe hanno proposto gravame, sulla base di quattro motivi di impugnazione: 1) violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. ; 2) contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt 115 e 116 c.p.c., nonché gli artt. 2043, 2059, 2697 e
2727, 2729 c.c., per avere ritenuto la sussistenza di un danno esistenziale risarcibile
3 in assenza di prova dello stesso;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 112
c.p.c., nonché dell'art. 1226 c.c., per avere ritenuto erroneamente la sussistenza di un danno esistenziale risarcibile quantificandolo in via equitativa, in assenza di prova sull'esistenza del danno concreto e dei danni risarcibili;
4) nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all'indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del danno in via equitativa.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., resistendo nel merito all'impugnazione; richiamando la prova dei comportamenti persecutori delle controparti, l' ha a sua volta proposto appello incidentale CP_1 ai fini dell'accertamento peritale sulla sua persona e del risarcimento del danno biologico e morale subito, da quantificare nella somma di euro 59.057,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata trattenuta in decisione;
con ordinanza in data 23/6/2023, tuttavia, è stata disposta la rimessione sul ruolo ai fini dell'ammissione della CTU per “verificare l'insorgenza in capo a di disturbi piscologici o l'aggravamento di disturbi già CP_1 esistenti a causa delle condotte degli appellanti”.
Successivamente al deposito della relazione peritale in data 24/4/2025, la causa
è pervenuta alla cognizione dello scrivente relatore ed è stata trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 26/5/2025, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare dell'appellato, posto che l'appello contiene sufficiente indicazione delle parti impugnate e delle violazioni di legge.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che è stato liquidato, in favore della controparte, il risarcimento della “lesione della vivibilità dell'abitazione” quale pregiudizio che -riconducibile al “danno esistenziale”- è diverso dal danno biologico e morale derivante dal turbamento psicologico, posto a fondamento della domanda giudiziale.
4 Non di meno, va rammentato che “la circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi” (Cass. n. 7868/2019). Per altro verso, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è sufficiente che nella domanda sia stato fatto espresso riferimento a tale tipo di pregiudizio, non essendo di per sé preclusivo l'omesso riferimento al c.d. "danno esistenziale" che non configura un'autonoma categoria di danno;
d'altro canto, “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass. n.
19331/2007).
Nella specie, l' ha lamentato la lesione non solo della salute, quale CP_1 integrità psico-fisica, ma anche della “libertà morale”, della “riservatezza”, della
“serenità psicologica” e più in generale il “pregiudizio esistenziale”, a causa dei descritti “comportamenti persecutori” in suo danno, tali da incidere sullo “stile di vita” e da impedirgli di “vivere serenamente” nel suo appartamento e di “godere” dello stesso “in modo pieno ed assoluto” (v. atto di citazione).
Si deve pertanto escludere la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo, i coniugi deducono che: 1) la Parte_4 motivazione è contraddittoria nell'affermare la necessità dell'allegazione e della prova del danno in concreto subito, salvo poi ritenere sufficiente che il tipo di condotta denunciata ha determinato un'effettiva lesione della vivibilità dell'abitazione; 2) in ogni caso, la mancata vivibilità e/o lo sconvolgimento dell'esistenza non risultano provati, poiché le testimonianze richiamate nella sentenza impugnata a) sono state rese da soggetti “compiacenti”, b) sono generiche nei riferimenti temporali, c) riguardano singoli episodi, d) che (se non giustificati dai
5 luoghi) hanno natura meramente “bagatellare”.
Anche tale motivo va disatteso.
Il giudice di primo grado non ha ritenuto il danno in re ipsa ma lo ha affermato in base alle presunzioni, poiché “si deve ragionevolmente presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che il tipo di condotta denunciata e accertata abbia determinato una effettiva lesione della vivibilità dell'abitazione dell'attore”.
La qualità dei testi escussi (“compagna” ed “amico”), inoltre, non implica di per sé la “compiacenza” degli stessi, genericamente dedotta dagli appellanti in assenza di critica all'intrinseca coerenza delle dichiarazioni.
Queste ultime offrono sufficiente riscontro dei reiterati comportamenti molesti in danno dell' in ogni caso, la prova di tali condotte, oggettivamente CP_1 idonee a determinare la riscontrata lesione, è ampiamente offerta dalla documentazione prodotta e cioè dalle immagini fotografiche e dai file audio e video versati in atti (unitamente alle relative trascrizioni, pure riportate nell'atto processuale, funzionali alla dimostrazione dei comportamenti così complessivamente descritti: “buttano le potature ed immondizie varie sul pianerottolo e le scale antistanti la porta del suo appartamento;
accumulano sacchi di immondizia sotto le finestre della sua cucina;
gettano acqua sporca e maleodorante dal loro balcone verso il sig. ingiuriano il sig. aggrediscono CP_1 CP_1 verbalmente il sig. minacciano il sig. anche di morte”). CP_1 CP_1
Come dedotto dall'appellato, infatti, la contestazione di controparte risulta generica e tardiva agli effetti di cui all'art. 2712 c.c.: tale documentazione, di cui è stato autorizzato (anche) il deposito “telematico” nel presente giudizio, è stata a suo tempo tempestivamente (e materialmente) prodotta con la citazione e con la memoria di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. (a nulla rilevando, pertanto, la lagnanza introdotta in questa sede, con la “prima” comparsa conclusionale).
Con il terzo motivo, gli appellanti denunciano l'indebita quantificazione equitativa del danno esistenziale, sebbene in difetto di prova del danno stesso.
Il motivo si risolve, tuttavia, nella medesima censura già respinta (sub 2);
d'altro canto, è pacifica, nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 13515/2022),
6 l'ammissibilità della liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., volta che sia stato dimostrato il danno ma ne sia impossibile o estremamente difficile la quantificazione.
Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del danno in via equitativa.
La liquidazione di euro 10.000,00, tuttavia, tiene specificamente conto della
“1) effettiva e concreta gravità dell'illecito precludente l'utilizzazione di spazi
(acqua sul balcone) e una diminuzione della qualità della vita all'interno del cespite
(presenza di rifiuti nel pianerottolo); 2) diffusività del contenuto dell'offesa posta in essere in presenza di una pluralità di persone”.
Tale quantificazione, quindi, sia pure riferita in termini complessivi, costituisce espressione del giudizio di contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto;
d'altro canto, gli appellanti, limitandosi a negare i singoli elementi di valutazione (sebbene resi ancor più manifesti dalla documentazione già richiamata), non hanno proposto alcuna specifica censura rispetto a tale liquidazione, ai fini dell'utilizzo di altri parametri e di una differente valutazione del pregiudizio.
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Parimenti, va rigettato l'appello incidentale dell'appellato.
Attraverso la CTU espletata nel presente giudizio, è stato accertato che “non è possibile addebitare l'insorgenza in capo a dei disturbi psicologici CP_1
o l'aggravamento di disturbi coesistenti a causa delle condotte degli appellanti”.
Infatti, “il Signor evidenzia una sintomatologia depressiva di CP_1 tipo unipolare con elementi di depressione del tono dell'umore complicati tuttavia, in base alla ricostruzione anamnestica effettuata e all'evidenza clinica registrata nel corso del colloquio, da elementi di natura psicotica, ovvero alterazioni in particolare del contenuto del pensiero di carattere persecutorio. L'esordio della patologia in base alla ricostruzione effettuata è da collocarsi in tempi antecedenti alle condotte da lui riferite e relative agli avvenimenti da lui riportati (condotte persecutorie patite dal vedovo della sorella, e dalla nuova compagna). Parte_1
7 Seppure eventuali elementi stressanti possano aver avuto una ripercussione in termini probabilistici sul suo stato, la presenza di elementi psicotici di natura persecutoria che lo hanno caratterizzato e che hanno rappresentato assieme alla deflessione del tono dell'umore il motivo dei suoi accessi in ambito psichiatrico, compreso il ricovero precedente all'ingresso in comunità (ricovero presso la casa di cura con la ) hanno riguardato anche altri soggetti estranei agli attori del Pt_5 presente procedimento. Testimonianza ne è quanto riportato dagli operatori della comunità e nel diario clinico della stessa dal quale emerge, all'inizio del ricovero e quindi successivamente al trattamento specialistico effettuato in clinica, la presenza di alterazioni del pensiero di natura persecutoria generalizzati ed indirizzati come detto anche ad altre figure, in tempi peraltro ben lontani dai fatti per i quali si procede e si è proceduto in ambito penale. Queste attestazioni suggeriscono la presenza di una alterazione che sia per gli aspetti depressivi che per quelli di area psicotica possono essere considerati non esclusivamente reattivi a specifici eventi e persone, il che porta a ritenere di non poter considerare, soprattutto in termini probabilistici, la possibilità che il suo disturbo sia stato determinato e/o amplificato da specifiche condotte. Dal punto di vista psichiatrico forense per quanto sopra dedotto non si può valutare un nesso di causalità che porti a ritenere sussistente un chiaro e diretto nesso di causalità tra le condotte riportate dal periziando. In altre parole la sua patologia appare decisamente più articolata ed è peraltro esordita in tempi non strettamente correlabili con le condotte da lui denunciate” (v. relazione peritale, dott. ). Persona_1
Ciò posto, anche a voler prescindere dalla concreta incidenza sull'elaborato peritale e sulla sua valutazione, l'eccezione di nullità dell'appellato (in relazione alla nomina di due C.T.P. ad opera di controparte o all'omesso deposito dell' “audio registrato”) appare tardiva, poiché (sebbene riconducibile a -presunti- vizi procedurali) è stata proposta soltanto nella comparsa conclusionale e non nella prima difesa utile successiva al deposito (v. Cass. 3184/2024).
Per altro verso, le conclusioni del CTU appaiono intrinsecamente coerenti e logicamente motivate, non ravvisandosi alcuna contraddizione fra il rilievo delle
8 possibili “ripercussioni” (dalle vicende per cui è causa) e, al contempo, l'esclusione del nesso causale con la patologia riscontrata (in quanto “decisamente più articolata” ed “esordita in tempi” -ad esse- “non strettamente correlabili”). Sotto altro profilo, nessuna concreta rilevanza può essere attribuita alla scelta del CTU, in tesi “discutibile” (v. comparsa conclusionale), di non procedere all'audizione dello
“psicologo e/o psichiatra della Agatos” (ma a quella dell'assistente sociale della comunità stessa) o alla somministrazione di “test ed esami di laboratorio” (di cui alle
“linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona”, v. comparsa conclusionale): la verifica peritale, il cui esito è risultato privo di elementi di incertezza, è stata condotta non solo sulla base dell'esame diretto del periziando e della documentazione sanitaria prodotta, ma è specificamente comprensiva della “valutazione della cartella clinica presente presso la comunità dove è ospitato” (così rendendo superflua ogni altra indagine).
La domanda va quindi respinta, stante il difetto di prova -che è carico del danneggiato- del nesso causale fra l'insorgenza o l'aggravamento dei suoi disturbi psicologici e le condotte ascritte alle controparti.
Le spese vanno compensate ex art. 92 c.p.c., nei termini di cui al dispositivo: restano a carico dell'erario quelle peritali (v. Cass. n. 22868/2019) in quanto sostenute nell'interesse esclusivo dell'appellato, quale parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tale condizione non è ostativa all'attestazione di cui all'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 115/2002 (v. Cass. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1785/2020, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese, ponendo a carico dell'erario quelle peritali;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 115/2002, come
9 successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 25/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
10