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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2025, n. 7359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7359 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL ON, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 16/10/2024 dal Tribunale di sorveglianza di ME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7359 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 06/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di ME concedeva ad ON LL il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati presentati congiuntamente dalla condannata. Queste misure alternative alla detenzione erano state richieste congiuntamente da ON LL in relazione alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, che le era stata irrogata con sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 13 febbraio 2020, divenuta irrevocabile 1'11 gennaio 2023. 2. Avverso questa ordinanza ON LL, a mezzo dell'avv. Gianfranco Briguglio, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di ME con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del progetto rieducativo proposto dalla condannata, facendo esclusivamente riferimento alla mancanza di un'occupazione lavorativa stabile della ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ON LL è infondato. 2. Osserva il Collegio che il ricorso di ON LL non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di ME in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di ME, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico 2 t adeguato sulla personalità della condannata, che correlava al progetto rieducativo, ritenuto inadeguato, posto a sostegno dell'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale. Rispetto a questo giudizio negativo, al contrario di quanto affermato dalla difesa della ricorrente, la mancanza di un'occupazione lavorativa stabile non veniva valutata isolatamente dal Tribunale di sorveglianza di ME, ma in correlazione al percorso rieducativo intrapreso dalla condannata, caratterizzato dall'assenza di un percorso di revisione critica dei propri, pregressi, comportamenti criminosi. Il giudizio prognostico sulla base del quale si ritenevano insussistenti i presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato da ON LL, dunque, si riteneva corroborato dal compendio informativo acquisito dal Tribunale di sorveglianza di ME, valutato unitariamente, nel cui contesto, a pagina 2 del provvedimento impugnato, si evidenziava che la condannata «al momento è priva di occupazione lavorativa [...]» e «non ha avviato un percorso di revisione critica, dichiarandosi innocente [...]». Il Tribunale di sorveglianza di ME, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di ON LL su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 47 Ord. pen., dalla «natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato Tribunale di sorveglianza di ME nel caso in esame, il principio secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere 3 effettuato tenendo conto del processo di revisione critica concretamente seguito dal soggetto richiedente, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di ME si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di ON LL deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7359 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 06/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di ME concedeva ad ON LL il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati presentati congiuntamente dalla condannata. Queste misure alternative alla detenzione erano state richieste congiuntamente da ON LL in relazione alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, che le era stata irrogata con sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 13 febbraio 2020, divenuta irrevocabile 1'11 gennaio 2023. 2. Avverso questa ordinanza ON LL, a mezzo dell'avv. Gianfranco Briguglio, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di ME con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del progetto rieducativo proposto dalla condannata, facendo esclusivamente riferimento alla mancanza di un'occupazione lavorativa stabile della ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ON LL è infondato. 2. Osserva il Collegio che il ricorso di ON LL non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di ME in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di ME, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico 2 t adeguato sulla personalità della condannata, che correlava al progetto rieducativo, ritenuto inadeguato, posto a sostegno dell'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale. Rispetto a questo giudizio negativo, al contrario di quanto affermato dalla difesa della ricorrente, la mancanza di un'occupazione lavorativa stabile non veniva valutata isolatamente dal Tribunale di sorveglianza di ME, ma in correlazione al percorso rieducativo intrapreso dalla condannata, caratterizzato dall'assenza di un percorso di revisione critica dei propri, pregressi, comportamenti criminosi. Il giudizio prognostico sulla base del quale si ritenevano insussistenti i presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato da ON LL, dunque, si riteneva corroborato dal compendio informativo acquisito dal Tribunale di sorveglianza di ME, valutato unitariamente, nel cui contesto, a pagina 2 del provvedimento impugnato, si evidenziava che la condannata «al momento è priva di occupazione lavorativa [...]» e «non ha avviato un percorso di revisione critica, dichiarandosi innocente [...]». Il Tribunale di sorveglianza di ME, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di ON LL su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 47 Ord. pen., dalla «natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato Tribunale di sorveglianza di ME nel caso in esame, il principio secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere 3 effettuato tenendo conto del processo di revisione critica concretamente seguito dal soggetto richiedente, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di ME si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di ON LL deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 febbraio 2025.