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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 18720/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott. Daniela Marconi Giudice
Dott. Maria Alima Zana Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 18720/2022 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Parte_1
Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Corso Magenta n. 84
ATTORE
CONTRO rappresentata e difesa, giusta procura in foglio Controparte_1 separato allegato alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Maurizio Marino e Bruno Biscotto del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonardo Mojana in Milano, via dei
Piatti, n. 9
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
1 “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: (i) accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a seguito dell'esercizio da parte di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dell'Opzione Put EG, come definita negli scritti difensivi delle parti, si è resa inadempiente agli obblighi assunti con la scrittura privata del 03 novembre 2017; (ii) pronunciare, ove il Tribunale ritenesse di qualificare il negozio contrattuale formatosi per effetto dell'esercizio da parte di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'Opzione Put EG come contratto preliminare, sentenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del negozio non concluso a seguito dell'inadempimento della convenuta;
(iii) in ogni caso, condannare la convenuta all'adempimento e/o esecuzione specifica degli obblighi contrattualmente assunti nei termini dedotti in narrativa e, in ogni caso, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 5.290.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica del presente atto di citazione sino al saldo, ribadendo l'attrice l'offerta di eseguire integralmente la propria prestazione;
(iv) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, come per legge”.
PER IL CONVENUTO
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A – NEL MERITO:
A.1 in via preliminare, dato atto e ritenuta la fondatezza di quanto dedotto, eccepito e richiesto nel § A e § D della Sezione in Diritto della comparsa di costituzione e risposta, accertare e dichiarare che EG
è priva di legittimazione passiva, avuto riguardo al complessivo assetto contrattuale cui il contratto ex Part adverso azionato fa parte ed è collegato e tenuto altresì conto dell'avvenuto esercizio da parte di dell'opzione di vendita nei confronti di CE, con conseguente rigetto di tutte le domande ex adverso proposte;
A.
2. in via principale, dato atto della fondatezza di quanto eccepito con la presente comparsa, accertare e dichiarare la nullità per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265, c.c. dei contratti del 3.11.2017 ovvero, in subordine, la risoluzione degli stessi per eccessiva onerosità Part sopravvenuta ex art. 1497, c.c., ovvero l'intervenuta decadenza di dalla facoltà di esercitare l'opzione di vendita nei confronti di EG, nonché, l'operare dell'art. 1460 cc tenuto conto del grave Part inadempimento di in riferimento alle garanzie prestate, e per l'effetto rigettare tutte le avverse domande, infondate in fatto e diritto, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a nessun titolo da
EG, ovvero ridurre il preteso corrispettivo a quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito del presente giudizio;
Part A.3 in netto subordine, ridurre il corrispettivo richiesto in pagamento di tutte le somme che ha incassato da UN AR a qualsivoglia titolo;
A.4 in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi di mora.
B. In via istruttoria: B.a. Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio, proponendo il seguente quesito ovvero altro ritenuto necessario ad acquisire la competenza tecnica necessaria per la decisione della presente controversia: Parte
- “descrivere ed indicare nonché valutare il valore delle Azioni di proprietà di nel capitale sociale della UN AR S.p.A. alle date rilevanti del contenzioso per cui è causa quale risultante dagli atti e documenti delle parti e, quindi al novembre/dicembre 2017 ed al febbraio 2022, alla luce delle risultanze dei bilanci in atti nonché di quanto depositato ed iscritto presso il registro delle
2 imprese, nonché il dislivello e/o l'eccessiva onerosità degli impegni assunti con il contratto 3.11.2017”; con abilitazione del nominando CTU alla richiesta di ogni utile documento presso i pubblici uffici e registri nonché, se del caso, presso le parti. B.b. Ammettersi prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti:
1) “dal periodo da marzo 2020 e sino al giugno 2020 e dall'ottobre 2020 al giugno 2021 il Parco divertimento UN è stato chiuso al pubblico”;
2) “anche successivamente alla riapertura il Parco ha registrato un netto calo delle presenze”
3) “nel periodo luglio-settembre 2020 (stagione estiva) la ha ordinato la riduzione degli CP_2 ingressi alla piscina del Parco”;
4) “si è generato un contenzioso giudiziale imponente tra e UN AR SpA durato oltre 10 CP_3 anni che ha condotto ad un rilevante allungamento dei tempi di avvio della riqualificazione ed apertura del Parco” Si indica a teste il Sigg.ri domiciliato presso UN AR S.p.A.,Roma Via di Testimone_1
MA 200.
B.c. Si chiede che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di UN AR SpA con sede in Roma Via Castel romano 200, della documentazione afferente la richiesta rivolta ai competenti enti previdenziali per la cessazione/sospensione dei rapporti di lavoro a seguito della chiusura del parco. Il tutto con vittoria delle spese legali, con le maggiorazioni di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Parte Con atto di citazione del 12 maggio 2022 (di seguito, ) citava in giudizio Parte_1
(di seguito, “EG”), chiedendo di: Controparte_1
(i) accertare e dichiarare che la convenuta, a seguito dell'esercizio da parte dell'attrice dell'Opzione
Put, si è resa inadempiente agli obblighi assunti con la scrittura privata del 03 novembre 2017;
(ii) ove il Tribunale ritenesse di qualificare il negozio contrattuale formatosi per effetto dell'esercizio Parte da parte di dell'Opzione Put come contratto preliminare, pronunciare sentenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del negozio non concluso a seguito dell'inadempimento della convenuta;
(iii) in ogni caso, condannare la convenuta all'adempimento e/o esecuzione specifica degli obblighi contrattualmente assunti nei termini dedotti in narrativa e, in ogni caso, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 5.290.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica
3 del presente atto di citazione sino al saldo, ribadendo l'attrice l'offerta di eseguire integralmente la propria prestazione.
A fondamento delle proprie domande deduceva quanto segue: Parte
- era socio e azionista della società UN AR S.p.A. (di seguito, “UN”) essendo proprietaria di n.
4.561.034 azioni aventi un valore nominale di € 2.280.517,00 (di seguito, le “Azioni Parte
);
- EG deteneva il controllo di MA (di seguito, “CE”) la Controparte_4
quale, a propria volta, era socio e fondatore di UN, nonché uno dei promotori della relativa iniziativa imprenditoriale finalizzata alla gestione di un parco divertimenti;
Parte
- in data 3 novembre 2017, e EG sottoscrivevano un accordo (di seguito, la “Scrittura” o il Parte
“Contratto”: doc. 5 att.) con il quale EG concedeva a un'opzione per la vendita (put) della totalità delle azioni detenute dall'attrice in UN;
Parte
- in particolare, ai sensi dell'art.
1.2 della Scrittura, si conveniva che: “EG concede ad sin da ora, ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, l'opzione (di seguito l'“Opzione Put 2017”) per la Parte vendita a EG della totalità e non meno della totalità) delle azioni detenute da in UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017”; Parte
- il corrispettivo dell'Opzione Put 2017, a fronte della cessione delle Azioni in UN, veniva pattuito in € 5.290.000,00 (di seguito, il “Corrispettivo”), salva l'eventuale decurtazione di Parte
“tutte le somme che UN abbia medio tempore corrisposto ad sino alla data di esecuzione dell'Opzione Put 2017”;
- i termini e le modalità di esercizio dell'Opzione Put 2017 erano stati specificatamente regolati dalle successive disposizioni contrattuali, in base alle quali l'Opzione in questione era esercitabile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, mediante l'invio di una apposita comunicazione che specificasse il conto corrente ove accreditare il pagamento del Corrispettivo e indicasse il luogo, l'orario ed il giorno fissato per la “esecuzione” della cessione delle azioni, convenendo altresì che “il perfezionamento del trasferimento della proprietà delle azioni […] avverrà Parte nel luogo, orario e nel giorno indicato da nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put
2017”;
- le parti prevedevano che l'Opzione Put 2017 sarebbe decaduta nel caso in cui fosse stata correttamente ed integralmente eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni UN detenute
4 Parte da conseguente all'esercizio da parte di CE dell'opzione call concessale da parte attrice ovvero Parte conseguente all'esercizio da parte di dell'opzione put verso CE, con versamento dell'intero Parte corrispettivo pattuito a favore di
- nessuna delle suddette ipotesi si era mai realizzata e, ciò nonostante, a fronte del corretto
Parte esercizio da parte di dell'Opzione Put 2017 concessa dalla convenuta, quest'ultima si rendeva inadempiente agli accordi inter partes;
Parte
- nell'ambito dei rapporti negoziali tra e CE, quest'ultima era titolare di un'opzione call Parte delle azioni di HA in UN, e aveva concesso a un'opzione put relativa alle medesime azioni;
Parte
- quanto all'opzione call, questa era stata attribuita da a CE con la scrittura privata del 30 aprile 2015, successivamente modificata in data 10 giugno 2016, e sarebbe stata esercitabile nel periodo compreso tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e il compimento del 4° mese successivo;
- CE non aveva mai azionato l'anzidetta opzione call;
Parte
- quanto all'opzione put, concessa da CE a sempre con le anzidette scritture private del 30 Parte aprile 2015 e del 10 giugno 2016, poteva essere esercitata da nel periodo compreso tra il 1° e il 31 maggio 2021.
Parte
- aveva esercitato tale opzione, ma CE si era resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti;
Parte
- in particolare, in data 21 maggio 2021, aveva inviato – nel rispetto del regolamento negoziale pattuito – la comunicazione di esercizio dell'opzione put a CE, invitando quest'ultima a comparire dinanzi allo Studio Notarile prescelto per il giorno 10 giugno 2021, al fine di procedere con il perfezionamento del trasferimento;
- CE era però rimasta inadempiente al predetto obbligo, adducendo ragioni non dissimili da
Parte quelle che la propria controllante EG avrebbe opposto a di lì a poco e segnatamente al momento dell'esercizio dell'Opzione Put 2017 per cui è causa;
Parte
- stante il grave inadempimento di CE, aveva quindi definitivamente risolto l'accordo avente ad oggetto l'opzione put concessa da CE con la comunicazione del 31 gennaio 2022;
- il suddetto esercizio dell'opzione put nei confronti di CE cui quest'ultima non aveva dato seguito consentiva all'attrice di esercitare l'Opzione Put 2017 nei confronti della convenuta: l'art.
1.8 dell'accordo tra le parti in causa prevedeva la decadenza di tale Opzione solo in ipotesi “in cui venga
5 correttamente ed integralmente eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni detenute da
Parte
(fatto mai avvenuto); Parte
- ciò trovava conferma anche nel fatto che l'accordo tra e CE, all'art.
2.7 prevedeva che, Parte in caso di inadempimento di CE all'opzione put concessa con le scritture del 2015-2016, avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti derivanti dall'inadempimento di CE, salvo il caso in cui successivamente si sia perfezionata la cessione delle azioni a EG a seguito dell'esercizio della
PUT EG 2017”; Parte
- pertanto, legittimamente in data 16 febbraio 2022 (periodo di esercizio rilevante, ai sensi dell'art.
1.3 del Contratto) inviava una comunicazione a EG con la quale: (i) manifestava la volontà, esercitando l'Opzione Put 2017, di vendere a EG tutte le azioni detenute in quel momento nel capitale sociale di UN, ossia n.
4.561.034 azioni ordinarie, aventi complessivamente valore nominale di
Euro 2.280.517,00, indicando il Corrispettivo dovuto pari ad € 5.290.000,00; (ii) invitava a procedere all'esecuzione della compravendita, indicando – in conformità a quanto previsto nella Scrittura – data, ora e luogo del rogito presso lo studio del Notaio sito in Roma, per il 27 aprile 2022; Persona_1
(iii) indicava – in conformità a quanto pattiziamente previsto – finanche le coordinate bancarie presso le quali avrebbe dovuto essere eseguito il versamento del Corrispettivo, al momento del perfezionamento degli accordi inter partes;
- con comunicazione datata 18 marzo 2022, EG riscontrava la suddetta missiva sostenendo che l'Opzione Put 2017 era stata esercitata in assenza dei presupposti di legge in quanto: (i) la Scrittura era da ritenersi nulla ex art. 2265 c.c. poiché con l'esercizio dell'Opzione Put 2017 HA non avrebbe rischiato alcuna perdita né per l'investimento nel capitale in UN, né per i finanziamenti al tempo erogati, il cui onere di copertura sarebbe rimasto in capo a EG;
(ii) il corrispettivo era fuori mercato e
Parte tale da legittimare il ricorso al rimedio ex art. 1467 c.c.; (iii) era in ogni caso decaduta dall'esercizio dell'Opzione Put 2017 avendola già esercitata nei confronti di CE;
- le contestazioni sollevate da EG erano pretestuose in quanto: (i) il divieto di patto leonino non era applicabile al contratto tra soggetti estranei alla società (EG non era socio di UN); (ii) la circostanza oggettiva che, in ogni caso, l'Opzione Put 2017 non realizzava in alcun modo una Parte esclusione costante e assoluta dalle perdite eventuali di nell'investimento in UN;
(iii) la pattuizione realizzava l'interesse meritevole di tutela di mettere al riparo la posizione di un socio solo
Parte finanziatore ( e che aveva contribuito in svariate forme al finanziamento della società UN;
6 - parimenti infondato doveva ritenersi il richiamo di EG alla disciplina dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, stante l'insussistenza di tutti presupposti dell'art. 1467 c.c. nel caso di specie e, in ogni caso, la non applicabilità del rimedio risolutorio previsto ex lege al tipo di contratto per cui è causa;
- ugualmente infondato era il generico riferimento di EG all'esercizio dell'opzione put nei confronti di CE poiché la decadenza prevista nell'accordo tra le parti in causa era limitata al caso “in cui venga correttamente ed integralmente eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni
Parte detenute da in UN […] con versamento dell'intero corrispettivo”, circostanza questa pacificamente mai occorsa;
- pertanto, l'attrice aveva diritto di ottenere da EG il pagamento del Corrispettivo per l'avvenuto Parte legittimo esercizio, da parte di dell'Opzione Put 2017 o, in subordine, di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo all'obbligo di EG di stipulare il contratto di acquisto delle azioni de quibus.
* Con comparsa del 23 novembre 2022 si costituiva in giudizio EG instando per il rigetto delle avverse domande e chiedendo di: (i) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di EG;
(ii) in via principale, accertare e dichiarare la nullità per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265, c.c. dei contratti del 3.11.2017 ovvero, in subordine, la risoluzione degli stessi per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1497, c.c., ovvero l'intervenuta decadenza di Parte dalla facoltà di esercitare l'opzione di vendita nei confronti di EG, nonché, l'operare dell'art.
Parte 1460 c.c. tenuto conto del grave inadempimento di in riferimento alle garanzie prestate, e per l'effetto rigettare tutte le avverse domande, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a nessun titolo da EG, ovvero ridurre il preteso corrispettivo a quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito del presente giudizio;
(iii) in via subordinata, ridurre il corrispettivo richiesto in pagamento di tutte le
Parte somme che ha incassato da UN AR a qualsivoglia titolo;
(iv) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi di mora;
A fondamento delle proprie difese deduceva quanto segue:
- la Scrittura era solo una parte di un assetto contrattuale di ben più ampio respiro, corrente tra Parte e CE (e non già EG), composto essenzialmente dai seguenti accordi negoziali: 1) “Contratto di compravendita partecipazione di azioni CE in LEP”) del 3.8.2012; 2) “Accordo integrativo per concessione finanziamento” del 18.7.2014; 3) “Scrittura privata modificativa dell'accordo del
7 3.8.2012” del 30.4.2015; 4-5) “Nuova scrittura privata” contenente opzione per la vendita del
10.6.2016 e relativo “Accordo di adesione” del 15.9.2016; 6) “Nuova scrittura privata” del 3.11.2017 e relativi accordi, patti e comunicazioni inerenti, correlate o conseguenti (di seguito anche solo “progetto
UN”). Il patto di opzione, di cui parte attrice reclamava con il presente giudizio l'esecuzione, era Parte ancillare, dipendente e discendente rispetto a quest'ultima scrittura sottoscritta in pari data tra e
CE (docc.
3-5 conv.);
- l'intero “progetto UN” era stato al tempo ideato per la riapertura ed il rilancio del parco Parte divertimenti “UN AR”, realizzando un coinvolgimento comune di CE ed alla quale CE vendeva azioni UN per € 1.500.000,00, con la scrittura del 3.8.2012, che prevedeva, altresì, una Parte serie di obblighi reciproci, tra cui tre opzioni call in favore di CE e due opzioni put in favore di
- seguivano, poi, una serie di accordi parasociali, scritture integrative modificative che, da un lato, posticipavano i termini delle opzioni call e dall'altro rideterminavano la seconda opzione Put Parte (mentre la prima veniva eliminata), concessa da CE in favore di differendone l'esercizio sino al
31.5.2021;
- CE, con la scrittura privata del 3.11.2017 (“Scrittura rilevante 2017”) e relativi accordi, si Parte impegnava a far concedere da EG in favore di una (ulteriore) opzione put sulla partecipazione azionaria e finanziamento soci in UN (Opzione Put 2017) “esercitabile esclusivamente nel caso in Part cui le opzioni Call di CE e l'opzione Put di verso CE per qualsiasi motivo, ragione o causa,
NON ABBIANO AVUTO LUOGO, entro la data del 31.01.2022” (doc. 5 conv.); Parte
- tant'è che, con il Contratto che EG e sottoscrivevano sempre il 3.11.2017 per dare Parte esecuzione alla suddetta “Scrittura rilevante 2017” tra CE e le parti prevedevano la decadenza dello stesso accordo e dell'Opzione Put 2017, nel caso in cui “ven(isse) correttamente ed integralmente Part eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni detenute da in UN, conseguentemente
Part all'esercizio di CE delle opzioni Call ovvero conseguentemente all'esercizio da parte di Part Part dell'opzione Put di erso CE, con versamento dell'intero corrispettivo pattuito a favore di;
- si delineava così un sistema di “garanzia” da parte di EG rispetto agli impegni assunti in via Parte principale da CE nei confronti di che poteva da quest'ultima essere esercitata solo ove (i) CE Parte non avesse esercitato da parte sua le opzioni call, ovvero in alternativa (ii) non avesse esercitato l'opzione put nei confronti di CE, come invece era avvenuto;
8 Parte
- con lettera del 21.5.2021, comunicava a CE di voler esercitare la seconda opzione put, azionando nei confronti di CE (e non già di EG) il diritto di vendere tutte le azioni detenute in
UN, chiedendo il pagamento del corrispettivo di € 6.954.008,02 - a suo dire determinato in ragione degli artt.
1.2 e 4.6 dell'accordo 30.4.2015 e art.
4.3 dell'accordo 10.6.2016 – e convenendo CE per il giorno 10.06.2021, dinanzi a Notaio, per la stipula della compravendita;
- CE respingeva la proposta in ragione di una serie di motivazioni che riteneva di opporre alla parte attrice (nullità ex art. 2265 cc del combinato disposto dei contratti e degli accordi regolanti l'operazione UN - l'intervenuta risoluzione per eccessiva onerosità - illegittima quantificazione del corrispettivo);
Parte
- successivamente anziché proseguire nell'opzione di vendita prescelta, richiedendo l'adempimento e/o agendo in giudizio nei confronti della CE, esercitava con lettera del 16.2.2022, del tutto illegittimamente, anche nei confronti di EG l'Opzione Put 2017 per i medesimi titoli azionari in
UN (già oggetto di accettazione dell'obbligo di vendita facente capo a CE);
- EG riscontrava la suddetta richiesta con lettera del 18.03.2022, con la quale respingeva la richiesta convocazione dinanzi al Notaio, rilevando in primis come le azioni che si intendevano cedere
Parte erano oggetto della opzione di cui all'art.
2.5 del contratto tra e CE del 3.11.2017, già esercitata nei confronti di quest'ultima;
- con la medesima missiva EG contestava l'esercizio dell'Opzione Put 2017 da parte dell'attrice eccependo la nullità della Scrittura per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c.,
l'eccessiva onerosità del corrispettivo e la decadenza dall'esercizio dell'Opzione prevista contrattualmente;
- in particolare, come di recente rilevato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib.
Milano, 4628/2020), l'opzione di vendita di una partecipazione sociale con corrispettivo predeterminato, comprensivo degli esborsi medio tempore eseguiti dal socio titolare dell'opzione di vendita in favore della società, realizza, in via indiretta, il risultato vietato dal cd. “patto leonino”. Tale orientamento veniva confermato anche da ulteriore ed autorevole giurisprudenza (cfr. C. App. Milano,
Sent. 13.2.2020, in Il societario.it 2020);
- nel caso di specie, il corrispettivo pattuito nella misura predeterminata di € 5.290.000 ricomprendeva non solo l'originario prezzo di acquisto delle azioni (€ 1.500.000,00 – cfr. contratto
3.8.2012, all. 3 conv.), oggetto dell'opzione put, ma anche tutti gli esborsi effettuati successivamente
9 Parte da sino alla data di stipula della Scrittura, corrispondendo esattamente alla sommatoria degli stessi;
- il conteggio contenuto nella nota n. 20 a pag. 9 dell'atto di citazione era errato, poiché esso ricomprendeva – proprio al fine di tentare di fugare la consapevole nullità della clausola in esame – la
Parte somma di € 412,500,00, che invece consisteva in interessi maturati da al 30.06.2021 sul finanziamento erogato e che, pertanto, non poteva essere considerata nella valutazione delle opzioni put previste nei contratti sottoscritti (antecedentemente) al 3.11.2017; Parte
- in sostanza, con gli accordi in questione, il socio era stato esonerato in modo costante ed assoluto da ogni potenziale rischio di perdita del capitale sociale, potendo riscuotere comunque tutto il proprio credito (vuoi per compravendita azioni che per finanziamento ed altro), retrocedendo la partecipazione acquistata al corrispettivo esattamente coincidente agli esborsi sopportati (finanziamenti e interessi compresi);
- ai fini della nullità invocata dalla convenuta di nessun rilievo risultava che EG non fosse socia di UN atteso che siffatta nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (ed essere rilevata ex officio del giudice ex art. 1421 cod. civ.);
Parte
- l'obbligazione di acquisto delle azioni di UN di cui è titolare contenuta nei contratti del 3.11.2017, era comunque affetta da vizio ex art. 1467, c.c. conseguente all'emergenza pandemica da Covid-19 che aveva duramente colpito l'intero settore dell'entertainment, creando un eccessivo squilibrio da prestazione e contro prestazione;
- l'eccessiva onerosità dell'obbligazione in questione appariva ben evidente dal raffronto tra il Parte valore della partecipazione di in UN alla data di stipula del Contratto (3.11.2017) e quello alla data di esercizio della opzione PUT da parte di HA (16.2.2022);
Parte
- per effetto della pandemia, la partecipazione complessiva di al momento dell'esercizio dell'Opzione ammontava ad € 2.280.517, con un conseguente “sovrapprezzo” di € 3.009.483 rispetto all'importo di € 5.290.000 pattuito per la vendita, aumentato quindi addirittura del 63% rispetto a quello del 2017, in cui veniva sottoscritto il Contratto;
Parte
- in ogni caso, doveva ritenersi decaduta dall'esercizio dell'opzione avendo già esercitato quella nei confronti di CE;
10 - diversamente da quanto dedotto dall'attrice, il contratto con CE del 3.11.2017 non si era affatto risolto non essendo intervenuta alcuna pronuncia giudiziale e non essendo stata prevista in contratto una clausola risolutiva espressa;
- ove dovesse rinvenirsi nella posizione di EG, quella di garante/fideiussore di CE, evidenziava
Parte che, anche in tal caso, sarebbe incorsa nell'intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per non aver coltivato l'azione nei confronti di CE nel termine semestrale.
* All'udienza di trattazione del 13 dicembre 2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 9 maggio 2023 per la valutazione sulle istanze istruttorie.
A tale udienza il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e, ritenuta le causa matura per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 20 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, evaso l'incombente il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta. Rigetto.
In comparsa di costituzione parte convenuta ha dedotto: “l'opzione ex adverso esercitata ed oggetto
Parte della presente controversia è parte di un ben più ampio assetto contrattuale corrente fra e CE, composto dai seguenti accordi negoziali: 1) “Contratto di compravendita partecipazione di azioni
CE in LEP” del 3.8.2012; 2) “Accordo integrativo per concessione finanziamento” del 18.7.2014; 3)
“Scrittura privata modificativa dell'accordo del 3.8.2012” del 30.4.2015; 4-5) “Nuova scrittura privata” contenente opzione per la vendita del 10.6.2016 e relativo “Accordo di adesione” del
15.9.2016; 6) “Nuova scrittura privata” ovvero “Scrittura Rilevante del 2017” del 3.11.2017 e relativi accordi, patti e comunicazioni inerenti, correlate o conseguenti.
Il patto di opzione per cui è causa è del tutto ancillare ed il relativo contratto è dipendente e
Part strettamente connesso alla “Scrittura Rilevante del 2017”, sottoscritta tra e CE, con cui quest'ultima si impegnava, appunto, a far sottoscrivere da EG l'opzione put – cfr. art. 2.5 –, determinandone anche le condizioni di ammissibilità ed i contenuti.
11 Part Tali accordi rientravano nel suddetto descritto assetto contrattuale, composto da scritture (tra e
CE) tutte teleologicamente e strettamente tra loro connesse e correlate, la cui controparte
Part contrattuale di unicamente CE, soggetto interlocutore dell'operazione UN.
Difatti, il collegamento negoziale dei contratti de quo, citati dalla stessa parte attrice, risulta evidente, essendo essi tutti diretti ad uno stesso fine e parte di un'operazione unitaria, che le stesse parti nel primo contratto denominavano appunto “progetto UN”, consistente nel rilancio del parco divertimenti “UN AR”. Atteso quanto sopra, unica legittimata passiva a ricevere la domanda Part formulata da è CE, sua controparte negoziale del progetto UN, nonché soggetto nei cui
Part confronti a, infatti, già esercitato irrevocabilmente l'opzione di vendita (“seconda opzione Put”) Part delle azioni UN (giusta lettera del 21.05.2021) e nei confronti della quale, pertanto, vrebbe dovuto rivolgere la presente domanda” (cfr. pagg. 7 e 8).
L'eccezione è infondata.
Come noto, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ed è invece necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico delle parti di coordinarli, instaurando tra essi una connessione teleologica. Occorre dunque che la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (1).
Nella fattispecie, dalla disamina della Scrittura del 3.11.2017, non emerge alcun elemento dal quale si possa ricavare la volontà delle parti di rendere i contratti medesimi interdipendenti l'uno rispetto alle vicende dell'altro.
Segnatamente, il riferimento alla “Scrittura Rilevante 2017” intervenuta tra parte attrice e CE contenuta nella premessa della Scrittura del 3.11.2017 – lungi dal manifestare un collegamento funzionale tra i due accordi – è finalizzata semplicemente a dar conto del fatto che con la prima CE, a
Parte fronte di alcuni obblighi assunti da si era impegnata a far sì che la propria controllante EG concedesse a parte attrice l'Opzione per cui è causa. Il suo richiamo pertanto è diretto a spiegare la ragione della stipula dell'Opzione, che rappresenta
Parte l'adempimento di CE alla richiamata obbligazione assunta nei confronti di con la “Scrittura
Rilevante 2017”.
Né per contro emerge alcun elemento dal quale possa desumersi che le parti abbiano voluto che le vicende della Scrittura Rilevante 2017 potessero riversarsi sul Contratto;
talché i due contratti devono ritenersi autonomi e indipendenti.
Tanto acclarato, va osservato comunque come l'argomentare di parte convenuta circa l'asserito Parte collegamento tra i citati accordi intervenuti tra e CE e l'Opzione Put 2017, da un lato, e, dall'altro, la dedotta carenza di legittimazione passiva in capo a sé appare alquanto oscuro.
In sintesi, posto che parte convenuta dall'asserito (e comunque insussistente) collegamento negoziale non invoca una causa di caducazione del Contratto discendente dalla Scrittura Rilevante 2017, non è dato comprendere quale nesso logico-giuridico sussista tra il suddetto collegamento e la carenza di legittimazione passiva di EG, a dire di questa conseguente al fatto che la “controparte contrattuale di Part
unicamente CE, soggetto interlocutore dell'operazione UN”.
Superfluo evidenziare che l'eventuale rapporto tra l'esercizio dell'opzione put rilasciata in favore dell'attrice da CE e quella data da EG per cui è causa, nei termini dedotti dalla stessa convenuta, rientrerebbe nella diversa eccezione di decadenza anch'essa sollevata da quest'ultima ai sensi dell'art.
1.8 della Scrittura del 3.11.2017 (v. postea) che opera senz'altro su un piano differente rispetto alla legittimazione passiva.
L'eccezione deve essere pertanto rigettata.
3. L'eccezione di nullità dell'Opzione Put 2017 per violazione del divieto di patto leonino sollevata da parte convenuta. Rigetto.
L'eccezione è infondata.
In subiecta materia questo Tribunale ha in più occasioni affermato che il divieto di cui all'art. 2265 c.c.
“pur inserito nella disciplina delle società di persone, ha pacificamente portata generale e vale anche per gli altri tipi di società di capitali;
esso definisce, unitamente a quanto stabilito dall'art 2247 c.c., il modello causale del contratto tipico di società nel quale i soci inderogabilmente non possono essere totalmente e durevolmente esclusi dagli utili o dalle perdite (Cass. ord. 17498/2018).
13 Esso, pertanto, definisce anche la posizione del socio nella sua totalità ed interezza, senza che sia possibile, a questi fini, valutare in modo frazionato, atomistico le singole porzioni della posizione, ciascuna risultante da partecipazioni aventi diversa disciplina legale, contrattuale o statutaria.
Nelle società di capitali, dove la società è persona giuridica e la responsabilità del socio è limitata al conferimento, la perdita, per il socio, non può che essere intesa nell'accezione di cui agli artt. 2446,
2447, 2482 bis, 2482 ter c.c., ovvero perdite di esercizio capaci di intaccare il capitale sociale per oltre 1/3 o addirittura di farlo scendere sotto il minimo legale;
sono, invece, irrilevanti le perdite che non intaccano il capitale sociale e quelle che lo intaccano per meno di 1/3.
Quindi, esclusione dalle perdite del socio di società di capitali significa che, per statuto o patto
Parasociale, il socio è in grado, mantenendo la stessa partecipazione, di scaricare sugli altri soci il costo delle perdite di esercizio che intaccano almeno di un terzo il capitale sociale” (2).
A tale indirizzo – non del tutto conforme a quello da ultimo espresso dalla Corte di cassazione (3) – il
Tribunale intende dare continuità.
Invero, disegnando il quadro interpretativo sopra descritto, la giurisprudenza di merito tenta di individuare – con riferimento al contratto di opzione put a prezzo determinato - un confine oltre il quale il rapporto o collegamento causale tra conferimento, da un lato, e, dall'altro, prospettiva di utile e rapporto sociale possa dirsi totalmente rescisso, la posizione partecipativa del socio irrimediabilmente perduta, vanificata nella sua essenza dall'acquisizione, da parte di chi faceva formalmente ingresso in società, di una posizione di natura diversa, cioè quella di finanziatore della società o addirittura dello stesso socio cedente (a seconda che l'opzione fosse concessa in correlazione con aumento di capitale riservato al socio entrante o ad una semplice cessione della partecipazione).
Si tratta cioè di distinguere – nella convinzione di una ontologica differenza - capitale di rischio e capitale di credito: chi, anche per effetto di contratti collegati (sociale e parasociale), assume rischi tipici solo e soltanto del finanziatore, talora nemmeno della società, è solo apparentemente socio;
la posizione di socio implica necessariamente la partecipazione, almeno eventuale e almeno minimale, agli utili oppure alle perdite, mentre il finanziatore ha sempre diritto alla restituzione dell'intero finanziamento (ed al pagamento degli interessi pattuiti). 2) cfr. Trib. Milano n. 2213 del 2020. V. anche Trib. Milano, 30 dicembre 2011, n. 18833 in Giur. comm., 2012, 729; C.
App. Milano,3 febbraio 2016, n. r.g. 2338/2012; Trib. Milano 23.3.2017, Società, 2018, p. 111; v. anche Cass. ordinanza n.
17500 del 2018. 3) Cass. 4 luglio 2018, n. 17498; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26774; Cass. 7 ottobre 2021, n. 27227; Cass., n. 7934 del 2024.
14 Si tratta dunque di evitare non già commistioni causali, sempre possibili, ma che, sub specie di conferimento o di trasferimento di una posizione di socio, si celi esclusivamente un'operazione con causa diversa, soltanto di finanziamento.
Del resto, il finanziatore ha interesse alla salute del debitore, interesse che però si rivolge piuttosto al patrimonio del concedente l'opzione, nella sostanziale indifferenza per le sorti della società: la remunerazione è già garantita dall'interesse pattuito sulle somme impiegate nell'acquisto della partecipazione e nei versamenti a vario titolo in favore della società; l'ipotesi dell'incremento di valore della partecipazione oltre quei limiti (peraltro solitamente bilanciato dalla previsione di una opzione call), semmai aggrava la situazione, inducendo scelte volte all'assunzione di rischi sopportati solo dalla società e dagli altri soci.
In questo quadro ermeneutico la “perdita”, nel senso sopra individuato e circoscritto a quelle rilevanti nella disciplina delle società di capitali (v. supra), è elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 2265 c.c. e non è in alcun modo confondibile né con la perdita di valore della partecipazione (aspetto economico), né con il prezzo della cessione della partecipazione (aspetto giuridico). Non con il valore perché, come noto – al di là di formalizzazioni contabili qui irrilevanti (es.: art. 2426 n. 4 c.c.) -, esso, anche nelle società di capitali chiuse, non ha un rapporto prestabilito né normativamente né fenomenologicamente con il capitale sociale ma nemmeno con il patrimonio sociale. Non con il prezzo perché, come altrettanto noto, l'oggetto della compravendita della partecipazione è la partecipazione stessa, rispetto alla quale il patrimonio sociale è oggetto mediato di cui è invece titolare la società (4) ed all'equilibrio tra cosa ceduta e prezzo presiedono altri strumenti di tutela.
Ed allora esclusione dalle perdite del socio di società di capitali significa essenzialmente che, per statuto o per patto parasociale, egli è in grado, mantenendo la stessa partecipazione, di scaricare il relativo costo su altri soci.
Con riferimento poi al patto parasociale recante l'opzione put, occorrerà verificarne la capacità di raggiungere altrimenti un effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe se la clausola fosse inserita in statuto (art. 1344 c.c.) (5).
Se il patto non ha l'effetto di esentare il socio dalla partecipazione alle perdite nel senso suddetto, nulla quaestio: è proprio il caso del contratto dell'opzione put a prezzo fisso, ad esempio pari al prezzo di acquisto, eventualmente maggiorato di un interesse. Invero, in questo caso, il socio opzionario, in caso di perdite rilevanti ex artt. 2447 e 2482 ter c.c. occorse nel periodo in cui l'opzione può essere esercitata, sopporta la perdita, nel senso che, se non partecipa alla ricostituzione del capitale o vi partecipa in misura minore alla percentuale detenuta ante ricostituzione del capitale, non avrà a disposizione le azioni (o quote) su cui esercitare l'opzione.
In questi casi non v'è incidenza del patto parasociale sull'equilibrio del contratto di società.
Diversa invece l'ipotesi in cui il patto preveda non solo la corresponsione di una somma pari al prezzo d'acquisto originariamente pagato eventualmente maggiorato di un interesse, ma anche il rimborso di tutti gli apporti che l'acquirente, nel corso del rapporto societario, abbia conferito in società, compreso il costo della sottoscrizione delle nuove azioni emesse a seguito della ricostituzione del capitale. In tal caso, infatti, il socio titolare dell'opzione put è effettivamente esentato dalle perdite, nel senso che, senza sopportare alcun costo, scaricato sul concedente – prospettivo socio coatto -, è assicurato il mantenimento della stessa partecipazione utile a consentire l'esercizio dell'opzione medesima (6). In questi casi il concedente l'opzione assume una posizione di debitore del socio opzionario rispetto al costo di ripianamento delle perdite, che è indice della natura leonina del patto.
In questa prospettiva, il socio opzionario è solo un socio apparente: il rischio del suo investimento è legato essenzialmente all'inadempimento del concedente e lo è sempre quando il suo ingresso in società non consegue ad aumento di capitale ed invece all'acquisto della partecipazione da altro socio;
non pagando il prezzo del rischio dell'investimento nella società, vede obiettivamente la sua posizione oscillare tra l'indifferenza e il conseguimento di utili ad ogni costo;
oppure, al contrario, può tranquillamente assumere, anche in ragione di interessi esterni sopravvenuti, comportamenti contrari all'interesse sociale, senza sostanziali conseguenze;
si determina quindi, all'interno della società, un disallineamento degli interessi di soci potenzialmente assoluto;
un disallineamento assoluto che il divieto di patto leonino intende scongiurare ed il cui impedimento costituisce un'altra componente importante della ratio legis; un disallineamento assoluto che connota anche le azioni, finendo il patto parasociale per costituire una categoria di azioni senza apposita previsione statutaria.
Quanto alla valutazione di meritevolezza del patto, non si può non cogliere la frizione logica nella prospettazione della dialettica tra due norme (artt. 1344 e 1322 c.c.) che paiono antitetiche: la violazione di un divieto legale colora di immeritevolezza l'operazione che la realizza;
un'ipotesi di frode alla legge – il verificarsi, per altre vie contrattuali, di effetti analoghi a quelli di una clausola statutaria vietata – è da accertare in concreto in via preliminare rispetto a qualsiasi valutazione di meritevolezza;
nella prospettiva sopra delineata, la causa di finanziamento (nemmeno sempre a favore della società) finisce per prevalere nettamente sulla causa societatis, creando un rapporto anomalo e disfunzionale. I margini per ribaltare il giudizio e ritenere l'accordo complessivamente capace di riallineare gli interessi del “socio leone” a quelli degli altri, a fronte dei mille sistemi alternativi e ugualmente efficaci di finanziamento, paiono assai ristretti, comunque da ricondurre alla valutazione dell'assetto di interessi e degli effetti sulla posizione del socio espressi dall'operazione nel suo complesso, non invece, altrimenti incorrendosi in contraddizione, dello scopo/effetto di finanziamento cui l'opzione è immediatamente collegata (7).
Per quanto rileva nel caso si specie, l'Opzione Put 2017 per cui è causa è regolata dalle seguenti clausole contenute nella Scrittura del 3.11.2017 (cfr. doc. 5 att.):
“1.2. Nuova Opzione PUT. EG concede ad HA sin da ora, ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, l'opzione (di seguito l"Opzione Put 2017") per la vendita a EG della totalità (e non meno della
Parte totalità) delle azioni detenute da in UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017 e
Parte del Finanziamento Soci HA RE (esclusi interessi maturati) detenuto da in UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017. Le azioni oggetto di compravendita a seguito dell'esercizio dell'Opzione Put 2017 non potranno essere in numero inferiore alle azioni attualmente
Parte detenute da in UN, salvo quanto precisato al successivo Articolo 2” (cfr art. 1.2).
1.3. Periodo di esercizio dell'Opzione Put 2017. L'Opzione Put 2017 sarà liberamente esercitabile da
Parte a partire dal primo gennaio 2022 incluso sino al 28 febbraio 2022 incluso (il "Periodo di
Esercizio dell'Opzione Put 2017").
1.4. Corrispettivo dell'Opzione Put 2017. Le Parti convengono che il prezzo da corrispondersi da parte Parte di EG ad a fronte della cessione di azioni conseguente all'esercizio dell'Opzione Put 2017 sarà pari ad Euro 5.290.000,00 (cinque milioni duecentonovantamila/00) (il "Corrispettivo dell'Opzione Put
2017"). Il Corrispettivo dell'Opzione Put 2017 sarà decurtato di tutte le somme che UN abbia Parte medio tempore corrisposto ad sino alla data di esecuzione dell'Opzione Put 2017 e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale distribuzione di dividendi e riserve e/o quale rimborso del
Parte capitale sul Finanziamento Soci RE”. Parte Ebbene, il socio è sempre rimasto esposto al rischio di azzeramento del capitale sociale per perdite nel non breve arco di tempo intercorrente tra la stipula del Contratto (3.11.2017) e il periodo di esercizio dell'Opzione (01.01.2022 – 28.02.2022).
Invero, nell'ipotesi in cui, in quell'arco di tempo, si fosse azzerato il capitale sociale di UN per Parte perdite e i soci ne avessero deciso la ricostituzione, - quale socia titolare dell'opzione put -, se non avesse optato per la sottoscrizione del capitale sociale o vi avesse partecipato in misura minore rispetto a prima, tanto da non risultare più titolare delle azioni detenute al momento della concessione dell'opzione, non avrebbe potuto esercitare l'Opzione Put 2017, non potendo le azioni che ne erano Parte oggetto, “essere in numero inferiore alle azioni attualmente detenute da in UN”.
Tale elemento deve ritenersi sufficiente ad escludere un'incidenza dell'Opzione Put 2017 sull'equilibrio del contratto di società e pertanto la violazione, da parte della stessa, del divieto di cui all'art. 2265 c.c.
Per i motivi sopra illustrati è irrilevante l'entità del prezzo fisso pattuito, mentre è rilevante, sempre nel senso della insussistenza della violazione del divieto di cui si discorre, la pattuizione relativa alla sua diminuzione non solo a seguito della distribuzione di dividendi, ma anche in caso di restituzione del finanziamento soci, che dunque si sottrae dal e non si somma al prezzo di opzione.
Infine – e tale circostanza, documentalmente provata e non contestata, deve essere ritenuta dirimente -
Part a immesso in UN a titolo di capitale di rischio somme complessivamente maggiori rispetto al prezzo pattuito per l'opzione, cioè € 5.702.500, a fronte di un prezzo di € 5.290.000, così subendo effettivamente una perdita in conto capitale.
4. La domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. svolta da parte convenuta. Rigetto.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda in oggetto.
Come noto, il combinato disposto degli artt. 1467 e 1469 c.c. esclude l'applicazione della disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità tanto per i contratti aleatori, quanto per i contratti commutativi ma dotati di una normale alea di tale estensione da ricomprendere nella stessa il rischio poi manifestatosi quale causa della eccessiva onerosità.
18 La giurisprudenza della Suprema corte, già negli anni 90' si era espressa sul tema affermando che:
“anche per i contratti cosiddetti commutativi le parti nel loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze, che incidono o possono incidere sull'equilibrio delle prestazioni ed assumerne, reciprocamente o unilateralmente, il rischio modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere nel caso di verificazione di tali sopravvenienze l'applicabilità dei meccanismi riequilibratori previsti dall'ordinaria disciplina del contratto (art. 1467 e 1664 c.c.). L'assunzione del suddetto rischio supplementare può formare oggetto di una espressa pattuizione, o può anche risultare per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni” (8).
Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai negozi aventi ad oggetto la cessione di titoli, contratti derivati o contratti in valuta estera, ha statuito che il rischio di variazione del valore sottostante inerisce all'oggetto del contratto e non investe il sinallagma negoziale, ma ne è la pietra miliare sulla base della consapevole accettazione del medesimo ad opera delle parti. Dunque le oscillazioni del valore delle prestazioni determinate dall'andamento dei mercati rientrano senz'altro nella normale alea contrattuale (9).
Questo stesso Tribunale poi ha affermato che la struttura del contratto di put option, a prescindere dalla qualificazione del negozio quale aleatorio (con conseguente inapplicabilità, ex art. 1469 c.c., dell'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità) ovvero commutativo (cui solo può essere riferita la disciplina ex art. 1467 c.c.), implica la dipendenza (o derivazione) del contenuto economico della prestazione di una delle parti dalla variazione di dati economici (il c.d. sottostante), sicché la variabilità dell'andamento del prezzo del titolo appare di per sé inerente all'oggetto del contratto, in ogni caso, dunque, non legittimando la risoluzione per eccessiva onerosità alla stregua della disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1467 c.c. (10).
Orbene, tale principio che il Collegio condivide è certamente applicabile anche alle partecipazioni di società non quotate tenuto conto che la variabilità del loro valore economico nel tempo è caratteristica specifica di detta tipologia di bene, risentendo dei risultati economici dell'attività gestionale della società e delle condizioni del mercato.
Se dunque, in linea generale, la redditività o no della società sulle cui quote verte la cessione risulta di per sé irrilevante ai fini della caducazione degli effetti del contratto, può affermarsi che va esclusa la risolubilità del negozio per eccessiva onerosità, laddove non sia dimostrato che la lamentata onerosità discenda da eventi di per sé straordinari e non prevedibili, in quanto diversi dalle normali oscillazioni di valore delle partecipazioni azionarie, la cui variabilità rappresenta appunto elemento connesso alla causa del negozio (11).
Venendo al caso concreto, appare di primario rilievo il fatto che tra la stipula del Contratto – 3.11.2017
– ed il periodo di esercizio dell'Opzione pattiziamente concordato – dal 01.01.2022 al 28.02.2022 – intercorre un arco temporale di oltre quattro anni;
tempo questo assai lungo, cui restava obiettivamente connessa la possibilità che una non oculata gestione dell'impresa e/o eventuali contrazioni del mercato di riferimento potessero incidere anche molto negativamente sulla sua situazione economico/patrimoniale così da comportare una svalutazione anche molto significativa, addirittura totale, delle partecipazioni azionarie.
Tale considerazione conduce a ritenere che al momento della stipula della Scrittura le parti hanno
Parte senz'altro considerato tale possibilità e che, in particolare, EG - nel concedere a l'Opzione Put
2017 - ha scientemente assunto il rischio che, a distanza di tanti anni dalla stipula della Scrittura, il valore delle azioni che si era impegnata ad acquistare potesse finanche azzerarsi.
Orbene, circoscritta la estesa alea assunta contrattualmente da EG e la correlata assai limitata area di applicabilità della disciplina di cui all'art. 1467 c.c., va osservato che parte convenuta non ha minimamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente nei termini sopra descritti, non avendo in alcun modo dimostrato - in primis - l'asserita eccessiva onerosità sopravvenuta della propria prestazione.
Non vi è dubbio che l'accertamento dell'eccesiva variazione nel tempo del valore della prestazione incombente sul concedente, che può in astratto rilevare ai fini della caducazione del contratto ex art. 1467 c.c., va senz'altro parametrata al valore di mercato che la partecipazione azionaria aveva sia al momento della concessione dell'Opzione, sia al tempo del suo esercizio e non certo – come arditamente pretenderebbe parte convenuta (cfr. la comparsa di costituzione, pagg. 12 e 13) – al valore nominale delle azioni de quibus, dato questo – rispetto al tema che ne occupa – del tutto formale e recessivo rispetto a quello sostanziale chiamato in causa dalla stessa convenuta a mezzo del riferimento agli effetti economici della pandemia Covid-19. E' appena il caso di aggiungere che quel che EG chiama “sovrapprezzo” è solo il quid pluris rispetto al valore di libro liberamente prestabilito dalle parti al momento del Contratto e, a quella data, già molto consistente (€ 1.900.000 secondo i calcoli della Parte stessa EG). Un quid pluris, risultato peraltro anche ex post insufficiente a rimborsare ad i capitali immessi in UN (v. supra).
Ciò posto, la dedotta e non provata drastica diminuzione del valore della partecipazione azionaria, da
EG imputata – peraltro del tutto genericamente - alla pandemia da Covid-19, risulta anzi smentita per tabulas.
Emblematiche, sotto tale profilo, sono le risultanze del report Cerved contenente la comparazione dei dati di bilancio di UN, anno per anno, dal 2017 al 2021 (cfr. doc. 14 att.), quale periodo temporale compreso tra la stipula del Contratto ed il periodo di esercizio dell'Opzione, fra le quali si evidenziano i seguenti dati:
✓ margine operativo lordo (i.e. MOL) passato da Euro -3.301.897 (nel 2017) a -475.648 al
31.12.2021;
✓ crescita del patrimonio netto da 7.922.662 (nel 2017) a 8.864.466 (nel 2021);
✓ riduzione dell'indebitamento da 22.026.475 (nel 2017) a 18.928.578 (nel 2021);
✓ aumento esponenziale del numero dei dipendenti passati da 39 (nel 2017) a 76 (nel 2021).
Le contestazioni di questi dati documentali da parte della convenuta sono o del tutto generiche – non dandosi conto delle componenti dei calcoli effettuati ma solo apoditticamente di loro presunti risultati –
o fondate su dati previsionali (il business plan del 3.8.2012) del tutto inconferenti rispetto al tema in questione.
In ragione delle superiori considerazioni e dell'accertata assenza dei relativi presupposti, la domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. avanzata da parte convenuta andrà rigettata.
5. L'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta. Rigetto.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, è dirimente la clausola di cui all'art.
1.8 della Scrittura a mente della quale “Le Parti concordano che l'Opzione Put 2017 decadrà nel caso in cui venga correttamente ed integralmente
21 Parte eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni detenute da in UN conseguente all'esercizio da parte di CE delle Opzioni Call di CE (come definite nella Scrittura Rilevante 2017)
Parte Parte ovvero conseguente all'esercizio da parte di dell'Opzione PUT di verso CE (come definita Parte nella Scrittura Rilevante 2017), con versamento dell'intero corrispettivo pattuito a favore di (cfr. doc. 5 att.).
Dal chiarissimo tenore letterale della clausola in commento emerge che la decadenza in oggetto non
Parte presuppone il mero esercizio da parte di dell'opzione put concessale da CE, bensì che la relativa compravendita di azioni venga “integralmente eseguita” e che l'”intero corrispettivo pattuito” Parte incassato da
Detto in altri termini, la decadenza in esame opera solo nel caso in cui l'esercizio dell'opzione put nei confronti di CE (o l'opzione call in favore di quest'ultima) fosse andata a buon fine.
Trattasi all'evidenza di una clausola che, lungi dal porre una subordinazione tra l'esercizio dell'opzione put concessa da CE e di quella concessa da EG come apoditticamente sostenuto da parte convenuta, in realtà esprime un rapporto di esclusione piuttosto scontato: l'esecuzione della prima (quella concessa Parte da CE) rende giuridicamente impossibile la seconda (Opzione Put 2017), tenuto conto che – una volta spogliatasi della titolarità delle azioni UN - non avrebbe più potuto trasferire le medesime a
EG.
L'eccezione di decadenza deve essere pertanto disattesa.
6. L'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sollevata da parte convenuta. Rigetto.
L'eccezione è infondata.
In proposito è sufficiente rilevare che nel caso di specie sono del tutto assenti i presupposti per l'operatività della norma di cui all'art. 1957 c.c. tenuto conto che l'obbligazione assunta da EG nei Parte confronti di nulla ha a che vedere con la garanzia fideiussoria.
Anzitutto, dalla stessa Scrittura (v. premessa D) risulta che l'Opzione per cui è causa è stata concessa Parte da EG anche fronte della rinuncia, da parte di della garanzia a prima richiesta che la prima aveva rilasciato alla seconda per il pagamento che CE avrebbe dovuto effettuare in favore dell'attrice nel caso di esercizio da parte di questa della opzione put concessa dalla stessa CE.
Parte Se oggetto della predetta rinuncia da parte di è certamente un'obbligazione di garanzia in capo a
EG rispetto all'adempimento della sua controllata CE, lo stesso non può dirsi per la diversa
22 obbligazione di acquisto assunta da EG con il Contratto, da ritenersi senz'altro principale ed autonoma posto che con essa EG non si impegna a garantire l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo delle azioni UN che CE avrebbe dovuto acquistare per effetto dell'esercizio dell'opzione put – che rimane invece esclusa per accordo delle parti -, ed invece si obbliga essa stessa ad acquistare le medesime azioni (in luogo di CE) e, peraltro, a condizioni diverse: sia il termine di esercizio dell'opzione, sia il corrispettivo previsto sono pacificamente differenti.
Ne consegue che nessun rapporto di garanzia è rinvenibile tra le due obbligazioni, talché l'eccezione andrà rigettata.
7. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte convenuta. Rigetto.
Ugualmente infondata risulta anche l'eccezione in oggetto.
Nella propria comparsa di costituzione parte convenuta si è limitata a dedurre quanto segue: “deve
Part altresì rilevarsi che essendo venuta meno alla garanzia prestata ex art.
1.7 del contratto Part 3.11.2017 relativamente al finanziamento soci ad oggi insussistente, è gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni di contratto assunte e non può, pertanto, pretendere, anche ai sensi del 1460 cc., l'adempimento da parte di EG. (…) Deve, infine, evidenziarsi che le azioni oggetto del presente giudizio sono gravate da pegno in favore del pool di Banche che hanno erogato in favore di UN un finanziamento, come da certificati azionari ex adverso prodotti. Parte avversa, pertanto, non è nella piena e libera disponibilità dei titoli, né ha dato prova della insussistenza di limiti alla circolazione degli stessi” (cfr. pag. 17).
L'eccezione, peraltro assai generica, risulta smentita per tabulas.
Segnatamente, in ordine al “pegno in favore del pool di Banche” la stessa clausola contrattuale in tesi violata, con riferimento alla garanzia di trasferimento delle azioni UN “libere da ogni vincolo, peso
e onere di qualsiasi natura”, faceva espressamente salvo “l'eventuale pegno su azioni già oggi costituito a favore delle banche MPS Capital Services Banca per Imprese S.p.A., CR Banca
MP S.p.A. e Banca di Credito 1. (le "Banche") a garanzia del Controparte_5 rimborso del finanziamento concesso dalle Banche a UN in data 16 dicembre 2013” (cfr. doc. 5 att., art. 1.7).
E proprio dai certificati azionari prodotti da parte attrice – cui paradossalmente si riferisce la stessa EG nel sollevare l'eccezione in commento (cfr. All. A att.) – emerge la sussistenza del solo pegno
23 costituito a favore di CR Banca MP S.p.A. e Controparte_6
., specificamente escluso dalla garanzia in esame.
[...]
Parte Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione in oggetto con riguardo al finanziamento soci
L'eccezione si fonda sul disposto dell'art.
1.7 del Contratto, dove, per quanto qui rileva, si afferma: Part dichiara e garantisce sin d'ora a EG che, alla data della compravendita, le azioni oggetto di vendita … il credito rinveniente dal Finanziamento Hat (esclusi gli interessi maturati) CP_7 CP_8
Parte saranno nella piena ed esclusiva disponibilità di e sarà trasferito, nell'attuale stato giuridico …”. Parte Inoltre, la Premessa F) del Contratto, afferma: “Alla data odierna, ha erogato in favore di UN Parte un finanziamento soci attualmente in essere per euro 1.287.500 (il “Finanziamento Soci
RE”).
Si può aggiungere che l'art.
1.6 del Contratto (“Esecuzione della compravendita delle azioni e cessione
Parte del Finanziamento Soci RE”) prevede: “Il perfezionamento del trasferimento della proprietà Parte delle azioni e della cessione del Finanziamento Soci RE avverrà …”. Parte E' infine pacifico che, alla data dell'esercizio dell'Opzione PUT 2017, non era più titolare del
Finanziamento Soci (di seguito anche solo il “Finanziamento”) per averlo utilizzato CP_9
imputandolo a riserve in conto capitale di UN nel lungo periodo tra la stipula del Contratto e l'esercizio dell'Opzione stessa.
Quel che parte convenuta tuttavia dimentica è proprio il testo della clausola 1.2 di concessione dell'Opzione Put 2017 laddove prevede, unitamente alla cessione vendita della totalità delle azioni Parte detenute da in UN, bensì anche quella del Finanziamento Soci HA RE, ma “detenuto Parte da al momento dell'esercizio dell'Opzione Put 2017”.
Cioè le parti avevano – del tutto ragionevolmente, in considerazione al ridetto lungo lasso di tempo tra stipula del Contratto ed esercizio dell'Opzione, e come sempre accade – previsto che il Finanziamento Parte
– rectius: il credito rinveniente dal Finanziamento - sarebbe stato ceduto da a EG insieme alle azioni UN se e solo se esistente non già al momento della stipula del Contratto ma al momento ben
Parte successivo dell'esercizio dell'Opzione, così facendo salva la sua disponibilità in capo ad per ogni utilizzo “sociale” del Finanziamento medesimo in conformità alla sua natura ed ai suoi scopi, quale, ad esempio, la rinuncia a scopo di liberazione di aumento di capitale o l'imputazione a riserva in conto capitale.
24 Ciò è tanto vero che le stesse parti avevano previsto all'art.
1.4 del Contratto che il corrispettivo dell'Opzione Put 2017 sarebbe stato decurtato di tutte le somme che UN avesse medio tempore
Parte Parte corrisposto ad ivi compreso il “rimborso del capitale sul Finanziamento RE” CP_7
(cfr. doc. 5 att.), con conseguente riduzione del prezzo per compensazione (v. supra).
Cioè, in tal caso, rimanendo il Finanziamento estinto per l'importo rimborsato (ed il prezzo di opzione correlativamente decurtato), il relativo credito non avrebbe potuto essere ceduto ad EG al momento
Parte dell'esercizio dell'Opzione, talché non si sarebbe determinato in capo ad alcun inadempimento Parte Non a caso, all'esito della comunicazione di esercizio dell'Opzione Put 2017 da parte di l'odierna convenuta – nel contestare la validità dell'avverso diritto per le ragioni esposte ai precedenti paragrafi – nulla ha però eccepito sotto il profilo in esame, né tantomeno preteso una riduzione del corrispettivo in forza del richiamato art.
1.4 della Scrittura (cfr. doc. 12 att.), così disvelando la natura pretestuosa dell'eccezione di cui qui si discute.
Per altro verso la garanzia di cui alla clausola 1.7 impediva l'utilizzo speculativo del Finanziamento Parte RE, quale ad esempio la cessione a terzi, ed indirettamente assicurava a EG il suo CP_7
utilizzo in ambito sociale.
In conclusione, dunque, le clausole di cui si discute devono essere interpretate nel senso che il credito
Parte verso UN rinveniente dal Finanziamento sarebbe stato ceduto da a EG, a seguito dell'esercizio dell'Opzione, se e solo se esistente a quella data, ma non se estinto in forza di utilizzo a scopi sociali.
Nel caso di specie il credito rinveniente dal Finanziamento in questione è venuto meno perché posto da Parte in compensazione con il prezzo da pagare per l'acquisto di azioni di nuova emissione in sede di aumento di capitale.
Parte La circostanza, dedotta da nell'atto di citazione (cfr. nota 20 a pag. 9) e mai contestata dalla convenuta, risulta in ogni caso anche confermata sia dalla corrispondenza versata da parte attrice (cfr. docc. 20, 21 e 22 att.), sia dalla stessa documentazione prodotta da EG (cfr. elenco soci LEP al
3.11.2017 e al 5.11.2021 sub docc. 7 e 9 conv.).
L'operazione in questione risulta pienamente conforme con gli scopi del Finanziamento ed integrante il Parte suo utilizzo a scopi sociali mediante trasformazione dell'investimento di da capitale di credito a capitale di rischio a tutto beneficio diretto della società partecipata ed indiretto di tutti i soci.
25 Parte Alla luce di quanto sopra si può escludere qualsiasi violazione da parte di delle obbligazioni di garanzia assunte al punto 1.7 della Scrittura e pertanto, in assenza del dedotto ed insussistente inadempimento, l'eccezione ex art. 1460 c.c. andrà rigettata.
8. Le domande di adempimento svolte da parte attrice. Accoglimento.
Le domande sono fondate.
Come noto, il patto di opzione è un contratto con cui le parti predispongono il contenuto di un futuro regolamento contrattuale e convengono che una di esse manterrà ferma la propria dichiarazione mentre l'altra sarà libera di accettare entro un termine prefissato.
La fattispecie è regolata dall'art. 1331 c.c. – espressamente richiamato dalla clausola 1.2 del Contratto -
, secondo il quale quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c.
Dunque con il patto di opzione una parte (“concedente”) attribuisce all'altra parte (“oblato o opzionario”) il diritto potestativo di perfezionare il rapporto contrattuale finale mediante una propria dichiarazione unilaterale e recettizia della volontà di accettare la proposta (esercizio dell'opzione).
Nel caso di opzione di vendita, il concedente propone irrevocabilmente all'opzionario di acquistare le partecipazioni di quest'ultimo; talché il contratto si perfeziona con la dichiarazione unilaterale dell'opzionario che, così esercitando l'opzione, accetta la proposta di acquisto del concedente manifestando la volontà di vendere e determinando la conclusione del contratto di compravendita.
Il patto deve dunque ritenersi retto dal principio consensualistico di cui all'art. 1376 c.c., onde l'effetto traslativo si verifica al momento della comunicazione dell'opzionario al concedente di esercizio dell'opzione.
Venendo alla fattispecie, l'Opzione Put 2017 per cui è causa è regolata dalle clausole 1.2 – 1.6 del
Contratto, riportate nuovamente in nota (12). La clausola 1.2 del Contratto è la pattuizione con la quale le parti hanno convenuto il contratto di opzione, come si evince, oltre che da suo tenore testuale, dalla stessa rubrica (“Nuova Opzione PUT”), dal suo tenore testuale.
La clausola per un verso espressamente richiama l'art. 1331 c.c. come norma regolatrice del negozio, per altro verso individua l'opzione concessa da EG come “opzione per la vendita”, infine non contiene alcuna espressione riferita ad un obbligo di contrarre.
Da ciò si desume pianamente che le parti – secondo il tipico schema previsto dal citato art. 1331 c.c. - hanno previsto che la conclusione della compravendita di azioni di cui si discute si perfezionasse per effetto della dichiarazione dell'opzionario di esercizio del diritto di vendita.
Questa conclusione consente di coordinare le previsioni della clausola 1.2 con quelle di cui alla clausola 1.6, significativamente rubricata “Esecuzione della compravendita delle azioni …”, che vanno intese nel senso che veniva ivi regolata la fase in cui la conclusione della compravendita era già data per avvenuta e dunque non già il trasferimento della titolarità delle azioni come effetto dell'esercizio dell'Opzione, ed invece solo il suo “perfezionamento” sul piano formale ed esecutivo. Tanto è ulteriormente dimostrato dalla ben possibile scissione del previo effetto traslativo rispetto agli adempimenti esecutivi mediante la previsione che la formalizzazione del contratto sarebbe avvenuta in data e luogo indicati nella comunicazione di esercizio dell'Opzione, e dunque in un momento successivo all'esercizio stesso ed al prodursi del suo effetto traslativo.
Part 1.3. Periodo di esercizio dell'Opzione Put 2017. L'Opzione Put 2017 sarà liberamente esercitabile da a partire dal primo gennaio 2022 incluso sino al 28 febbraio 2022 incluso (il "Periodo di Esercizio dell'Opzione Put 2017"). Part 1.4. Corrispettivo dell'Opzione Put 2017. Le Parti convengono che il prezzo da corrispondersi da parte di EG ad a fronte della cessione di azioni conseguente all'esercizio dell'Opzione Put 2017 sarà pari ad Euro 5.290.000,00 (cinque milioni duecentonovantamila/00) (il "Corrispettivo dell'Opzione Put 2017"). Il Corrispettivo dell'Opzione Put 2017 sarà Part decurtato di tutte le somme che UN abbia medio tempore corrisposto ad sino alla data di esecuzione dell'Opzione
Put 2017 e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale distribuzione di dividendi e riserve e/o quale rimborso Part del capitale sul Finanziamento Soci RE. Part 1.5. Comunicazione di esercizio dell'Opzione Put 2017. L'Opzione Put 2017 potrà essere esercitata da inviando apposita comunicazione scritta a EG durante il Periodo di Esercizio dell'Opzione Put 2017 (la "Comunicazione di
Esercizio dell' Opzione Put 2017"), indicando oltre all'oggetto della vendita e al relativo corrispettivo il conto corrente da accreditare, e (ii) il luogo, l'orario ed il giorno indicato per l'esecuzione della compravendita delle azioni, che potrà cadere in qualsiasi giorno lavorativo successivo al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla ricezione da parte di EG della Comunicazione di Esercizio dell' Opzione Put 2017. Part 1.6. Esecuzione della compravendita delle azioni e cessione del Finanziamento Soci RE. Il perfezionamento del Part trasferimento della proprietà delle azioni e della cessione del Finanziamento Soci RE a seguito dell'esercizio Part dell'Opzione Put 2017 avverrà nel luogo, orario e nel giorno indicato da nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put 2017”.
27 Le considerazioni appena svolte permettono, da un canto, di escludere che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di opzione di preliminare e, dall'altro, di ritenere dunque conclusa la compravendita di n.
4.561.034 azioni ordinarie di UN in data 16 febbraio 2022 per effetto della ricezione, da parte del Parte concedente EG, della missiva a mezzo pec con la quale ha formalmente manifestato la propria volontà di esercitare l'“Opzione Put 2017”, come definita nella Scrittura Privata” (doc. 11 att.), con comunicazione conforme alla proposta irrevocabile formulata da parte convenuta.
Acclarata quindi l'avvenuta conclusione della compravendita, deve essere ritenuto costituire evidente inadempimento il rifiuto da parte di EG di presenziare in data 27 aprile 2022 presso lo studio notarile indicato nella citata missiva per procedere alla formalizzazione esecutiva del contratto.
Va inoltre considerata l'offerta formulata da parte attrice “di eseguire integralmente la propria prestazione” (cfr. punto (iii) delle conclusioni).
Ciò posto, le domande attoree di adempimento di cui ai punti (i) e (iii) delle conclusioni rassegnate andranno pertanto accolte con conseguente condanna di parte convenuta, condizionatamente alla contestuale consegna dei certificati azionari, al pagamento della somma di Euro 5.290.000,00 a titolo di corrispettivo per l'acquisto di n.
4.561.034 azioni ordinarie di UN S.p.A.,
Spettano altresì a parte attrice gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., come da richiesta, dalla domanda al saldo effettivo trattandosi di interessi su somma contrattualmente dovuta e non risultandone pattuita la misura.
La domanda attorea sub (ii) è assorbita.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di accogliere le domande attoree sub (i) e
(iii), con conseguente condanna di parte convenuta, condizionatamente alla contestuale consegna dei certificati azionari, al pagamento in favore di parte attrice del prezzo di n.
4.561.034 azioni ordinarie di
UN S.p.A. di cui all'Opzione Put 2017, pari ad Euro 5.290.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
9. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte convenuta deve essere Controparte_1
condannata a pagare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che si Parte_1
28 liquidano – considerato il valore della causa (Euro 5.290.000,00) nonché la complessità del contenzioso
- in complessivi Euro 60.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) ACERTA l'inadempimento contrattuale di parte convenuta Controparte_1 lla scrittura privata del 3.11.2017 e, per l'effetto
[...]
II) CONDANNA parte convenuta Controparte_1
condizionatamente alla contestuale consegna dei certificati azionari, a versare a parte attrice
, a titolo di corrispettivo del trasferimento di n.
4.561.034 azioni Parte_1
ordinarie di UN S.p.A., la somma di Euro 5.290.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
III) CONDANNA altresì parte convenuta a Controparte_1
pagare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
Euro 60.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge.
Milano, 23 maggio 2024
Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) Ex multis, Cass. civ. n. 12567 del 2004; Cass. civ. n. 12454 del 2012; Cass. n. 19211 del 2011; Cass. n. 11974 del 2010.
12 4) Per tutte: Cass., n. 20538 del 2023; Cass., n. 7183 del 2019. 5) Cass., n. 8297 del 1994 cit.
15 6) Trib. Milano, 30 dicembre 2011, cit.; Trib. Milano, 18 ottobre 2017, in Soc. 2018, 291; C. App. Milano,19 febbraio 2016,
n. 636.
16 7) Per un caso di riconosciuta immeritevolezza: C. App. Milano, 17 settembre 2014, in Giur. it., 2015. Per un caso di ritenuta meritevolezza, oltre al noto caso giudicato da Cass., n. 8927 del 1994 cit. – connotato da forti valenze pubblicistiche
-, cfr. Trib. Bologna 12 febbraio 2018, Trib. Milano, 6 agosto 2015 n. 9301 in Giur. it., 2016, 636.
17 8) Cfr. Cass. n. 948 del 1993. 9) Cass. n. 22808 del 2013; Cass. n. 9263 del 2011; Cass. n. 11200 del 2003; Cass. n.16568 del 2002; Cass., n. 27152 del
2023. 10) Cfr. Trib. Milano 30.01.2014 (R.G. 43201/2011) in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
19 11) Trib. Milano 30.01.2014, cit.
20 12) “1.2. Nuova Opzione PUT. EG concede ad HA sin da ora, ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, l'opzione (di Part seguito l"Opzione Put 2017") per la vendita a EG della totalità (e non meno della totalità) delle azioni detenute da in
UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017 e del Finanziamento Soci HA RE (esclusi interessi Part maturati) detenuto da in UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017. Le azioni oggetto di compravendita a seguito dell'esercizio dell'Opzione Put 2017 non potranno essere in numero inferiore alle azioni Part attualmente detenute da in UN, salvo quanto precisato al successivo Articolo 2” (cfr art. 1.2).
26
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott. Daniela Marconi Giudice
Dott. Maria Alima Zana Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 18720/2022 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Parte_1
Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Corso Magenta n. 84
ATTORE
CONTRO rappresentata e difesa, giusta procura in foglio Controparte_1 separato allegato alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Maurizio Marino e Bruno Biscotto del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonardo Mojana in Milano, via dei
Piatti, n. 9
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
1 “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: (i) accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a seguito dell'esercizio da parte di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dell'Opzione Put EG, come definita negli scritti difensivi delle parti, si è resa inadempiente agli obblighi assunti con la scrittura privata del 03 novembre 2017; (ii) pronunciare, ove il Tribunale ritenesse di qualificare il negozio contrattuale formatosi per effetto dell'esercizio da parte di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'Opzione Put EG come contratto preliminare, sentenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del negozio non concluso a seguito dell'inadempimento della convenuta;
(iii) in ogni caso, condannare la convenuta all'adempimento e/o esecuzione specifica degli obblighi contrattualmente assunti nei termini dedotti in narrativa e, in ogni caso, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 5.290.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica del presente atto di citazione sino al saldo, ribadendo l'attrice l'offerta di eseguire integralmente la propria prestazione;
(iv) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, come per legge”.
PER IL CONVENUTO
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A – NEL MERITO:
A.1 in via preliminare, dato atto e ritenuta la fondatezza di quanto dedotto, eccepito e richiesto nel § A e § D della Sezione in Diritto della comparsa di costituzione e risposta, accertare e dichiarare che EG
è priva di legittimazione passiva, avuto riguardo al complessivo assetto contrattuale cui il contratto ex Part adverso azionato fa parte ed è collegato e tenuto altresì conto dell'avvenuto esercizio da parte di dell'opzione di vendita nei confronti di CE, con conseguente rigetto di tutte le domande ex adverso proposte;
A.
2. in via principale, dato atto della fondatezza di quanto eccepito con la presente comparsa, accertare e dichiarare la nullità per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265, c.c. dei contratti del 3.11.2017 ovvero, in subordine, la risoluzione degli stessi per eccessiva onerosità Part sopravvenuta ex art. 1497, c.c., ovvero l'intervenuta decadenza di dalla facoltà di esercitare l'opzione di vendita nei confronti di EG, nonché, l'operare dell'art. 1460 cc tenuto conto del grave Part inadempimento di in riferimento alle garanzie prestate, e per l'effetto rigettare tutte le avverse domande, infondate in fatto e diritto, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a nessun titolo da
EG, ovvero ridurre il preteso corrispettivo a quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito del presente giudizio;
Part A.3 in netto subordine, ridurre il corrispettivo richiesto in pagamento di tutte le somme che ha incassato da UN AR a qualsivoglia titolo;
A.4 in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi di mora.
B. In via istruttoria: B.a. Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio, proponendo il seguente quesito ovvero altro ritenuto necessario ad acquisire la competenza tecnica necessaria per la decisione della presente controversia: Parte
- “descrivere ed indicare nonché valutare il valore delle Azioni di proprietà di nel capitale sociale della UN AR S.p.A. alle date rilevanti del contenzioso per cui è causa quale risultante dagli atti e documenti delle parti e, quindi al novembre/dicembre 2017 ed al febbraio 2022, alla luce delle risultanze dei bilanci in atti nonché di quanto depositato ed iscritto presso il registro delle
2 imprese, nonché il dislivello e/o l'eccessiva onerosità degli impegni assunti con il contratto 3.11.2017”; con abilitazione del nominando CTU alla richiesta di ogni utile documento presso i pubblici uffici e registri nonché, se del caso, presso le parti. B.b. Ammettersi prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti:
1) “dal periodo da marzo 2020 e sino al giugno 2020 e dall'ottobre 2020 al giugno 2021 il Parco divertimento UN è stato chiuso al pubblico”;
2) “anche successivamente alla riapertura il Parco ha registrato un netto calo delle presenze”
3) “nel periodo luglio-settembre 2020 (stagione estiva) la ha ordinato la riduzione degli CP_2 ingressi alla piscina del Parco”;
4) “si è generato un contenzioso giudiziale imponente tra e UN AR SpA durato oltre 10 CP_3 anni che ha condotto ad un rilevante allungamento dei tempi di avvio della riqualificazione ed apertura del Parco” Si indica a teste il Sigg.ri domiciliato presso UN AR S.p.A.,Roma Via di Testimone_1
MA 200.
B.c. Si chiede che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di UN AR SpA con sede in Roma Via Castel romano 200, della documentazione afferente la richiesta rivolta ai competenti enti previdenziali per la cessazione/sospensione dei rapporti di lavoro a seguito della chiusura del parco. Il tutto con vittoria delle spese legali, con le maggiorazioni di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Parte Con atto di citazione del 12 maggio 2022 (di seguito, ) citava in giudizio Parte_1
(di seguito, “EG”), chiedendo di: Controparte_1
(i) accertare e dichiarare che la convenuta, a seguito dell'esercizio da parte dell'attrice dell'Opzione
Put, si è resa inadempiente agli obblighi assunti con la scrittura privata del 03 novembre 2017;
(ii) ove il Tribunale ritenesse di qualificare il negozio contrattuale formatosi per effetto dell'esercizio Parte da parte di dell'Opzione Put come contratto preliminare, pronunciare sentenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del negozio non concluso a seguito dell'inadempimento della convenuta;
(iii) in ogni caso, condannare la convenuta all'adempimento e/o esecuzione specifica degli obblighi contrattualmente assunti nei termini dedotti in narrativa e, in ogni caso, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 5.290.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica
3 del presente atto di citazione sino al saldo, ribadendo l'attrice l'offerta di eseguire integralmente la propria prestazione.
A fondamento delle proprie domande deduceva quanto segue: Parte
- era socio e azionista della società UN AR S.p.A. (di seguito, “UN”) essendo proprietaria di n.
4.561.034 azioni aventi un valore nominale di € 2.280.517,00 (di seguito, le “Azioni Parte
);
- EG deteneva il controllo di MA (di seguito, “CE”) la Controparte_4
quale, a propria volta, era socio e fondatore di UN, nonché uno dei promotori della relativa iniziativa imprenditoriale finalizzata alla gestione di un parco divertimenti;
Parte
- in data 3 novembre 2017, e EG sottoscrivevano un accordo (di seguito, la “Scrittura” o il Parte
“Contratto”: doc. 5 att.) con il quale EG concedeva a un'opzione per la vendita (put) della totalità delle azioni detenute dall'attrice in UN;
Parte
- in particolare, ai sensi dell'art.
1.2 della Scrittura, si conveniva che: “EG concede ad sin da ora, ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, l'opzione (di seguito l'“Opzione Put 2017”) per la Parte vendita a EG della totalità e non meno della totalità) delle azioni detenute da in UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017”; Parte
- il corrispettivo dell'Opzione Put 2017, a fronte della cessione delle Azioni in UN, veniva pattuito in € 5.290.000,00 (di seguito, il “Corrispettivo”), salva l'eventuale decurtazione di Parte
“tutte le somme che UN abbia medio tempore corrisposto ad sino alla data di esecuzione dell'Opzione Put 2017”;
- i termini e le modalità di esercizio dell'Opzione Put 2017 erano stati specificatamente regolati dalle successive disposizioni contrattuali, in base alle quali l'Opzione in questione era esercitabile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, mediante l'invio di una apposita comunicazione che specificasse il conto corrente ove accreditare il pagamento del Corrispettivo e indicasse il luogo, l'orario ed il giorno fissato per la “esecuzione” della cessione delle azioni, convenendo altresì che “il perfezionamento del trasferimento della proprietà delle azioni […] avverrà Parte nel luogo, orario e nel giorno indicato da nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put
2017”;
- le parti prevedevano che l'Opzione Put 2017 sarebbe decaduta nel caso in cui fosse stata correttamente ed integralmente eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni UN detenute
4 Parte da conseguente all'esercizio da parte di CE dell'opzione call concessale da parte attrice ovvero Parte conseguente all'esercizio da parte di dell'opzione put verso CE, con versamento dell'intero Parte corrispettivo pattuito a favore di
- nessuna delle suddette ipotesi si era mai realizzata e, ciò nonostante, a fronte del corretto
Parte esercizio da parte di dell'Opzione Put 2017 concessa dalla convenuta, quest'ultima si rendeva inadempiente agli accordi inter partes;
Parte
- nell'ambito dei rapporti negoziali tra e CE, quest'ultima era titolare di un'opzione call Parte delle azioni di HA in UN, e aveva concesso a un'opzione put relativa alle medesime azioni;
Parte
- quanto all'opzione call, questa era stata attribuita da a CE con la scrittura privata del 30 aprile 2015, successivamente modificata in data 10 giugno 2016, e sarebbe stata esercitabile nel periodo compreso tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e il compimento del 4° mese successivo;
- CE non aveva mai azionato l'anzidetta opzione call;
Parte
- quanto all'opzione put, concessa da CE a sempre con le anzidette scritture private del 30 Parte aprile 2015 e del 10 giugno 2016, poteva essere esercitata da nel periodo compreso tra il 1° e il 31 maggio 2021.
Parte
- aveva esercitato tale opzione, ma CE si era resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti;
Parte
- in particolare, in data 21 maggio 2021, aveva inviato – nel rispetto del regolamento negoziale pattuito – la comunicazione di esercizio dell'opzione put a CE, invitando quest'ultima a comparire dinanzi allo Studio Notarile prescelto per il giorno 10 giugno 2021, al fine di procedere con il perfezionamento del trasferimento;
- CE era però rimasta inadempiente al predetto obbligo, adducendo ragioni non dissimili da
Parte quelle che la propria controllante EG avrebbe opposto a di lì a poco e segnatamente al momento dell'esercizio dell'Opzione Put 2017 per cui è causa;
Parte
- stante il grave inadempimento di CE, aveva quindi definitivamente risolto l'accordo avente ad oggetto l'opzione put concessa da CE con la comunicazione del 31 gennaio 2022;
- il suddetto esercizio dell'opzione put nei confronti di CE cui quest'ultima non aveva dato seguito consentiva all'attrice di esercitare l'Opzione Put 2017 nei confronti della convenuta: l'art.
1.8 dell'accordo tra le parti in causa prevedeva la decadenza di tale Opzione solo in ipotesi “in cui venga
5 correttamente ed integralmente eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni detenute da
Parte
(fatto mai avvenuto); Parte
- ciò trovava conferma anche nel fatto che l'accordo tra e CE, all'art.
2.7 prevedeva che, Parte in caso di inadempimento di CE all'opzione put concessa con le scritture del 2015-2016, avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti derivanti dall'inadempimento di CE, salvo il caso in cui successivamente si sia perfezionata la cessione delle azioni a EG a seguito dell'esercizio della
PUT EG 2017”; Parte
- pertanto, legittimamente in data 16 febbraio 2022 (periodo di esercizio rilevante, ai sensi dell'art.
1.3 del Contratto) inviava una comunicazione a EG con la quale: (i) manifestava la volontà, esercitando l'Opzione Put 2017, di vendere a EG tutte le azioni detenute in quel momento nel capitale sociale di UN, ossia n.
4.561.034 azioni ordinarie, aventi complessivamente valore nominale di
Euro 2.280.517,00, indicando il Corrispettivo dovuto pari ad € 5.290.000,00; (ii) invitava a procedere all'esecuzione della compravendita, indicando – in conformità a quanto previsto nella Scrittura – data, ora e luogo del rogito presso lo studio del Notaio sito in Roma, per il 27 aprile 2022; Persona_1
(iii) indicava – in conformità a quanto pattiziamente previsto – finanche le coordinate bancarie presso le quali avrebbe dovuto essere eseguito il versamento del Corrispettivo, al momento del perfezionamento degli accordi inter partes;
- con comunicazione datata 18 marzo 2022, EG riscontrava la suddetta missiva sostenendo che l'Opzione Put 2017 era stata esercitata in assenza dei presupposti di legge in quanto: (i) la Scrittura era da ritenersi nulla ex art. 2265 c.c. poiché con l'esercizio dell'Opzione Put 2017 HA non avrebbe rischiato alcuna perdita né per l'investimento nel capitale in UN, né per i finanziamenti al tempo erogati, il cui onere di copertura sarebbe rimasto in capo a EG;
(ii) il corrispettivo era fuori mercato e
Parte tale da legittimare il ricorso al rimedio ex art. 1467 c.c.; (iii) era in ogni caso decaduta dall'esercizio dell'Opzione Put 2017 avendola già esercitata nei confronti di CE;
- le contestazioni sollevate da EG erano pretestuose in quanto: (i) il divieto di patto leonino non era applicabile al contratto tra soggetti estranei alla società (EG non era socio di UN); (ii) la circostanza oggettiva che, in ogni caso, l'Opzione Put 2017 non realizzava in alcun modo una Parte esclusione costante e assoluta dalle perdite eventuali di nell'investimento in UN;
(iii) la pattuizione realizzava l'interesse meritevole di tutela di mettere al riparo la posizione di un socio solo
Parte finanziatore ( e che aveva contribuito in svariate forme al finanziamento della società UN;
6 - parimenti infondato doveva ritenersi il richiamo di EG alla disciplina dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, stante l'insussistenza di tutti presupposti dell'art. 1467 c.c. nel caso di specie e, in ogni caso, la non applicabilità del rimedio risolutorio previsto ex lege al tipo di contratto per cui è causa;
- ugualmente infondato era il generico riferimento di EG all'esercizio dell'opzione put nei confronti di CE poiché la decadenza prevista nell'accordo tra le parti in causa era limitata al caso “in cui venga correttamente ed integralmente eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni
Parte detenute da in UN […] con versamento dell'intero corrispettivo”, circostanza questa pacificamente mai occorsa;
- pertanto, l'attrice aveva diritto di ottenere da EG il pagamento del Corrispettivo per l'avvenuto Parte legittimo esercizio, da parte di dell'Opzione Put 2017 o, in subordine, di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo all'obbligo di EG di stipulare il contratto di acquisto delle azioni de quibus.
* Con comparsa del 23 novembre 2022 si costituiva in giudizio EG instando per il rigetto delle avverse domande e chiedendo di: (i) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di EG;
(ii) in via principale, accertare e dichiarare la nullità per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265, c.c. dei contratti del 3.11.2017 ovvero, in subordine, la risoluzione degli stessi per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1497, c.c., ovvero l'intervenuta decadenza di Parte dalla facoltà di esercitare l'opzione di vendita nei confronti di EG, nonché, l'operare dell'art.
Parte 1460 c.c. tenuto conto del grave inadempimento di in riferimento alle garanzie prestate, e per l'effetto rigettare tutte le avverse domande, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a nessun titolo da EG, ovvero ridurre il preteso corrispettivo a quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito del presente giudizio;
(iii) in via subordinata, ridurre il corrispettivo richiesto in pagamento di tutte le
Parte somme che ha incassato da UN AR a qualsivoglia titolo;
(iv) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi di mora;
A fondamento delle proprie difese deduceva quanto segue:
- la Scrittura era solo una parte di un assetto contrattuale di ben più ampio respiro, corrente tra Parte e CE (e non già EG), composto essenzialmente dai seguenti accordi negoziali: 1) “Contratto di compravendita partecipazione di azioni CE in LEP”) del 3.8.2012; 2) “Accordo integrativo per concessione finanziamento” del 18.7.2014; 3) “Scrittura privata modificativa dell'accordo del
7 3.8.2012” del 30.4.2015; 4-5) “Nuova scrittura privata” contenente opzione per la vendita del
10.6.2016 e relativo “Accordo di adesione” del 15.9.2016; 6) “Nuova scrittura privata” del 3.11.2017 e relativi accordi, patti e comunicazioni inerenti, correlate o conseguenti (di seguito anche solo “progetto
UN”). Il patto di opzione, di cui parte attrice reclamava con il presente giudizio l'esecuzione, era Parte ancillare, dipendente e discendente rispetto a quest'ultima scrittura sottoscritta in pari data tra e
CE (docc.
3-5 conv.);
- l'intero “progetto UN” era stato al tempo ideato per la riapertura ed il rilancio del parco Parte divertimenti “UN AR”, realizzando un coinvolgimento comune di CE ed alla quale CE vendeva azioni UN per € 1.500.000,00, con la scrittura del 3.8.2012, che prevedeva, altresì, una Parte serie di obblighi reciproci, tra cui tre opzioni call in favore di CE e due opzioni put in favore di
- seguivano, poi, una serie di accordi parasociali, scritture integrative modificative che, da un lato, posticipavano i termini delle opzioni call e dall'altro rideterminavano la seconda opzione Put Parte (mentre la prima veniva eliminata), concessa da CE in favore di differendone l'esercizio sino al
31.5.2021;
- CE, con la scrittura privata del 3.11.2017 (“Scrittura rilevante 2017”) e relativi accordi, si Parte impegnava a far concedere da EG in favore di una (ulteriore) opzione put sulla partecipazione azionaria e finanziamento soci in UN (Opzione Put 2017) “esercitabile esclusivamente nel caso in Part cui le opzioni Call di CE e l'opzione Put di verso CE per qualsiasi motivo, ragione o causa,
NON ABBIANO AVUTO LUOGO, entro la data del 31.01.2022” (doc. 5 conv.); Parte
- tant'è che, con il Contratto che EG e sottoscrivevano sempre il 3.11.2017 per dare Parte esecuzione alla suddetta “Scrittura rilevante 2017” tra CE e le parti prevedevano la decadenza dello stesso accordo e dell'Opzione Put 2017, nel caso in cui “ven(isse) correttamente ed integralmente Part eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni detenute da in UN, conseguentemente
Part all'esercizio di CE delle opzioni Call ovvero conseguentemente all'esercizio da parte di Part Part dell'opzione Put di erso CE, con versamento dell'intero corrispettivo pattuito a favore di;
- si delineava così un sistema di “garanzia” da parte di EG rispetto agli impegni assunti in via Parte principale da CE nei confronti di che poteva da quest'ultima essere esercitata solo ove (i) CE Parte non avesse esercitato da parte sua le opzioni call, ovvero in alternativa (ii) non avesse esercitato l'opzione put nei confronti di CE, come invece era avvenuto;
8 Parte
- con lettera del 21.5.2021, comunicava a CE di voler esercitare la seconda opzione put, azionando nei confronti di CE (e non già di EG) il diritto di vendere tutte le azioni detenute in
UN, chiedendo il pagamento del corrispettivo di € 6.954.008,02 - a suo dire determinato in ragione degli artt.
1.2 e 4.6 dell'accordo 30.4.2015 e art.
4.3 dell'accordo 10.6.2016 – e convenendo CE per il giorno 10.06.2021, dinanzi a Notaio, per la stipula della compravendita;
- CE respingeva la proposta in ragione di una serie di motivazioni che riteneva di opporre alla parte attrice (nullità ex art. 2265 cc del combinato disposto dei contratti e degli accordi regolanti l'operazione UN - l'intervenuta risoluzione per eccessiva onerosità - illegittima quantificazione del corrispettivo);
Parte
- successivamente anziché proseguire nell'opzione di vendita prescelta, richiedendo l'adempimento e/o agendo in giudizio nei confronti della CE, esercitava con lettera del 16.2.2022, del tutto illegittimamente, anche nei confronti di EG l'Opzione Put 2017 per i medesimi titoli azionari in
UN (già oggetto di accettazione dell'obbligo di vendita facente capo a CE);
- EG riscontrava la suddetta richiesta con lettera del 18.03.2022, con la quale respingeva la richiesta convocazione dinanzi al Notaio, rilevando in primis come le azioni che si intendevano cedere
Parte erano oggetto della opzione di cui all'art.
2.5 del contratto tra e CE del 3.11.2017, già esercitata nei confronti di quest'ultima;
- con la medesima missiva EG contestava l'esercizio dell'Opzione Put 2017 da parte dell'attrice eccependo la nullità della Scrittura per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c.,
l'eccessiva onerosità del corrispettivo e la decadenza dall'esercizio dell'Opzione prevista contrattualmente;
- in particolare, come di recente rilevato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib.
Milano, 4628/2020), l'opzione di vendita di una partecipazione sociale con corrispettivo predeterminato, comprensivo degli esborsi medio tempore eseguiti dal socio titolare dell'opzione di vendita in favore della società, realizza, in via indiretta, il risultato vietato dal cd. “patto leonino”. Tale orientamento veniva confermato anche da ulteriore ed autorevole giurisprudenza (cfr. C. App. Milano,
Sent. 13.2.2020, in Il societario.it 2020);
- nel caso di specie, il corrispettivo pattuito nella misura predeterminata di € 5.290.000 ricomprendeva non solo l'originario prezzo di acquisto delle azioni (€ 1.500.000,00 – cfr. contratto
3.8.2012, all. 3 conv.), oggetto dell'opzione put, ma anche tutti gli esborsi effettuati successivamente
9 Parte da sino alla data di stipula della Scrittura, corrispondendo esattamente alla sommatoria degli stessi;
- il conteggio contenuto nella nota n. 20 a pag. 9 dell'atto di citazione era errato, poiché esso ricomprendeva – proprio al fine di tentare di fugare la consapevole nullità della clausola in esame – la
Parte somma di € 412,500,00, che invece consisteva in interessi maturati da al 30.06.2021 sul finanziamento erogato e che, pertanto, non poteva essere considerata nella valutazione delle opzioni put previste nei contratti sottoscritti (antecedentemente) al 3.11.2017; Parte
- in sostanza, con gli accordi in questione, il socio era stato esonerato in modo costante ed assoluto da ogni potenziale rischio di perdita del capitale sociale, potendo riscuotere comunque tutto il proprio credito (vuoi per compravendita azioni che per finanziamento ed altro), retrocedendo la partecipazione acquistata al corrispettivo esattamente coincidente agli esborsi sopportati (finanziamenti e interessi compresi);
- ai fini della nullità invocata dalla convenuta di nessun rilievo risultava che EG non fosse socia di UN atteso che siffatta nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (ed essere rilevata ex officio del giudice ex art. 1421 cod. civ.);
Parte
- l'obbligazione di acquisto delle azioni di UN di cui è titolare contenuta nei contratti del 3.11.2017, era comunque affetta da vizio ex art. 1467, c.c. conseguente all'emergenza pandemica da Covid-19 che aveva duramente colpito l'intero settore dell'entertainment, creando un eccessivo squilibrio da prestazione e contro prestazione;
- l'eccessiva onerosità dell'obbligazione in questione appariva ben evidente dal raffronto tra il Parte valore della partecipazione di in UN alla data di stipula del Contratto (3.11.2017) e quello alla data di esercizio della opzione PUT da parte di HA (16.2.2022);
Parte
- per effetto della pandemia, la partecipazione complessiva di al momento dell'esercizio dell'Opzione ammontava ad € 2.280.517, con un conseguente “sovrapprezzo” di € 3.009.483 rispetto all'importo di € 5.290.000 pattuito per la vendita, aumentato quindi addirittura del 63% rispetto a quello del 2017, in cui veniva sottoscritto il Contratto;
Parte
- in ogni caso, doveva ritenersi decaduta dall'esercizio dell'opzione avendo già esercitato quella nei confronti di CE;
10 - diversamente da quanto dedotto dall'attrice, il contratto con CE del 3.11.2017 non si era affatto risolto non essendo intervenuta alcuna pronuncia giudiziale e non essendo stata prevista in contratto una clausola risolutiva espressa;
- ove dovesse rinvenirsi nella posizione di EG, quella di garante/fideiussore di CE, evidenziava
Parte che, anche in tal caso, sarebbe incorsa nell'intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per non aver coltivato l'azione nei confronti di CE nel termine semestrale.
* All'udienza di trattazione del 13 dicembre 2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 9 maggio 2023 per la valutazione sulle istanze istruttorie.
A tale udienza il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e, ritenuta le causa matura per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 20 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, evaso l'incombente il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta. Rigetto.
In comparsa di costituzione parte convenuta ha dedotto: “l'opzione ex adverso esercitata ed oggetto
Parte della presente controversia è parte di un ben più ampio assetto contrattuale corrente fra e CE, composto dai seguenti accordi negoziali: 1) “Contratto di compravendita partecipazione di azioni
CE in LEP” del 3.8.2012; 2) “Accordo integrativo per concessione finanziamento” del 18.7.2014; 3)
“Scrittura privata modificativa dell'accordo del 3.8.2012” del 30.4.2015; 4-5) “Nuova scrittura privata” contenente opzione per la vendita del 10.6.2016 e relativo “Accordo di adesione” del
15.9.2016; 6) “Nuova scrittura privata” ovvero “Scrittura Rilevante del 2017” del 3.11.2017 e relativi accordi, patti e comunicazioni inerenti, correlate o conseguenti.
Il patto di opzione per cui è causa è del tutto ancillare ed il relativo contratto è dipendente e
Part strettamente connesso alla “Scrittura Rilevante del 2017”, sottoscritta tra e CE, con cui quest'ultima si impegnava, appunto, a far sottoscrivere da EG l'opzione put – cfr. art. 2.5 –, determinandone anche le condizioni di ammissibilità ed i contenuti.
11 Part Tali accordi rientravano nel suddetto descritto assetto contrattuale, composto da scritture (tra e
CE) tutte teleologicamente e strettamente tra loro connesse e correlate, la cui controparte
Part contrattuale di unicamente CE, soggetto interlocutore dell'operazione UN.
Difatti, il collegamento negoziale dei contratti de quo, citati dalla stessa parte attrice, risulta evidente, essendo essi tutti diretti ad uno stesso fine e parte di un'operazione unitaria, che le stesse parti nel primo contratto denominavano appunto “progetto UN”, consistente nel rilancio del parco divertimenti “UN AR”. Atteso quanto sopra, unica legittimata passiva a ricevere la domanda Part formulata da è CE, sua controparte negoziale del progetto UN, nonché soggetto nei cui
Part confronti a, infatti, già esercitato irrevocabilmente l'opzione di vendita (“seconda opzione Put”) Part delle azioni UN (giusta lettera del 21.05.2021) e nei confronti della quale, pertanto, vrebbe dovuto rivolgere la presente domanda” (cfr. pagg. 7 e 8).
L'eccezione è infondata.
Come noto, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ed è invece necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico delle parti di coordinarli, instaurando tra essi una connessione teleologica. Occorre dunque che la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (1).
Nella fattispecie, dalla disamina della Scrittura del 3.11.2017, non emerge alcun elemento dal quale si possa ricavare la volontà delle parti di rendere i contratti medesimi interdipendenti l'uno rispetto alle vicende dell'altro.
Segnatamente, il riferimento alla “Scrittura Rilevante 2017” intervenuta tra parte attrice e CE contenuta nella premessa della Scrittura del 3.11.2017 – lungi dal manifestare un collegamento funzionale tra i due accordi – è finalizzata semplicemente a dar conto del fatto che con la prima CE, a
Parte fronte di alcuni obblighi assunti da si era impegnata a far sì che la propria controllante EG concedesse a parte attrice l'Opzione per cui è causa. Il suo richiamo pertanto è diretto a spiegare la ragione della stipula dell'Opzione, che rappresenta
Parte l'adempimento di CE alla richiamata obbligazione assunta nei confronti di con la “Scrittura
Rilevante 2017”.
Né per contro emerge alcun elemento dal quale possa desumersi che le parti abbiano voluto che le vicende della Scrittura Rilevante 2017 potessero riversarsi sul Contratto;
talché i due contratti devono ritenersi autonomi e indipendenti.
Tanto acclarato, va osservato comunque come l'argomentare di parte convenuta circa l'asserito Parte collegamento tra i citati accordi intervenuti tra e CE e l'Opzione Put 2017, da un lato, e, dall'altro, la dedotta carenza di legittimazione passiva in capo a sé appare alquanto oscuro.
In sintesi, posto che parte convenuta dall'asserito (e comunque insussistente) collegamento negoziale non invoca una causa di caducazione del Contratto discendente dalla Scrittura Rilevante 2017, non è dato comprendere quale nesso logico-giuridico sussista tra il suddetto collegamento e la carenza di legittimazione passiva di EG, a dire di questa conseguente al fatto che la “controparte contrattuale di Part
unicamente CE, soggetto interlocutore dell'operazione UN”.
Superfluo evidenziare che l'eventuale rapporto tra l'esercizio dell'opzione put rilasciata in favore dell'attrice da CE e quella data da EG per cui è causa, nei termini dedotti dalla stessa convenuta, rientrerebbe nella diversa eccezione di decadenza anch'essa sollevata da quest'ultima ai sensi dell'art.
1.8 della Scrittura del 3.11.2017 (v. postea) che opera senz'altro su un piano differente rispetto alla legittimazione passiva.
L'eccezione deve essere pertanto rigettata.
3. L'eccezione di nullità dell'Opzione Put 2017 per violazione del divieto di patto leonino sollevata da parte convenuta. Rigetto.
L'eccezione è infondata.
In subiecta materia questo Tribunale ha in più occasioni affermato che il divieto di cui all'art. 2265 c.c.
“pur inserito nella disciplina delle società di persone, ha pacificamente portata generale e vale anche per gli altri tipi di società di capitali;
esso definisce, unitamente a quanto stabilito dall'art 2247 c.c., il modello causale del contratto tipico di società nel quale i soci inderogabilmente non possono essere totalmente e durevolmente esclusi dagli utili o dalle perdite (Cass. ord. 17498/2018).
13 Esso, pertanto, definisce anche la posizione del socio nella sua totalità ed interezza, senza che sia possibile, a questi fini, valutare in modo frazionato, atomistico le singole porzioni della posizione, ciascuna risultante da partecipazioni aventi diversa disciplina legale, contrattuale o statutaria.
Nelle società di capitali, dove la società è persona giuridica e la responsabilità del socio è limitata al conferimento, la perdita, per il socio, non può che essere intesa nell'accezione di cui agli artt. 2446,
2447, 2482 bis, 2482 ter c.c., ovvero perdite di esercizio capaci di intaccare il capitale sociale per oltre 1/3 o addirittura di farlo scendere sotto il minimo legale;
sono, invece, irrilevanti le perdite che non intaccano il capitale sociale e quelle che lo intaccano per meno di 1/3.
Quindi, esclusione dalle perdite del socio di società di capitali significa che, per statuto o patto
Parasociale, il socio è in grado, mantenendo la stessa partecipazione, di scaricare sugli altri soci il costo delle perdite di esercizio che intaccano almeno di un terzo il capitale sociale” (2).
A tale indirizzo – non del tutto conforme a quello da ultimo espresso dalla Corte di cassazione (3) – il
Tribunale intende dare continuità.
Invero, disegnando il quadro interpretativo sopra descritto, la giurisprudenza di merito tenta di individuare – con riferimento al contratto di opzione put a prezzo determinato - un confine oltre il quale il rapporto o collegamento causale tra conferimento, da un lato, e, dall'altro, prospettiva di utile e rapporto sociale possa dirsi totalmente rescisso, la posizione partecipativa del socio irrimediabilmente perduta, vanificata nella sua essenza dall'acquisizione, da parte di chi faceva formalmente ingresso in società, di una posizione di natura diversa, cioè quella di finanziatore della società o addirittura dello stesso socio cedente (a seconda che l'opzione fosse concessa in correlazione con aumento di capitale riservato al socio entrante o ad una semplice cessione della partecipazione).
Si tratta cioè di distinguere – nella convinzione di una ontologica differenza - capitale di rischio e capitale di credito: chi, anche per effetto di contratti collegati (sociale e parasociale), assume rischi tipici solo e soltanto del finanziatore, talora nemmeno della società, è solo apparentemente socio;
la posizione di socio implica necessariamente la partecipazione, almeno eventuale e almeno minimale, agli utili oppure alle perdite, mentre il finanziatore ha sempre diritto alla restituzione dell'intero finanziamento (ed al pagamento degli interessi pattuiti). 2) cfr. Trib. Milano n. 2213 del 2020. V. anche Trib. Milano, 30 dicembre 2011, n. 18833 in Giur. comm., 2012, 729; C.
App. Milano,3 febbraio 2016, n. r.g. 2338/2012; Trib. Milano 23.3.2017, Società, 2018, p. 111; v. anche Cass. ordinanza n.
17500 del 2018. 3) Cass. 4 luglio 2018, n. 17498; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26774; Cass. 7 ottobre 2021, n. 27227; Cass., n. 7934 del 2024.
14 Si tratta dunque di evitare non già commistioni causali, sempre possibili, ma che, sub specie di conferimento o di trasferimento di una posizione di socio, si celi esclusivamente un'operazione con causa diversa, soltanto di finanziamento.
Del resto, il finanziatore ha interesse alla salute del debitore, interesse che però si rivolge piuttosto al patrimonio del concedente l'opzione, nella sostanziale indifferenza per le sorti della società: la remunerazione è già garantita dall'interesse pattuito sulle somme impiegate nell'acquisto della partecipazione e nei versamenti a vario titolo in favore della società; l'ipotesi dell'incremento di valore della partecipazione oltre quei limiti (peraltro solitamente bilanciato dalla previsione di una opzione call), semmai aggrava la situazione, inducendo scelte volte all'assunzione di rischi sopportati solo dalla società e dagli altri soci.
In questo quadro ermeneutico la “perdita”, nel senso sopra individuato e circoscritto a quelle rilevanti nella disciplina delle società di capitali (v. supra), è elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 2265 c.c. e non è in alcun modo confondibile né con la perdita di valore della partecipazione (aspetto economico), né con il prezzo della cessione della partecipazione (aspetto giuridico). Non con il valore perché, come noto – al di là di formalizzazioni contabili qui irrilevanti (es.: art. 2426 n. 4 c.c.) -, esso, anche nelle società di capitali chiuse, non ha un rapporto prestabilito né normativamente né fenomenologicamente con il capitale sociale ma nemmeno con il patrimonio sociale. Non con il prezzo perché, come altrettanto noto, l'oggetto della compravendita della partecipazione è la partecipazione stessa, rispetto alla quale il patrimonio sociale è oggetto mediato di cui è invece titolare la società (4) ed all'equilibrio tra cosa ceduta e prezzo presiedono altri strumenti di tutela.
Ed allora esclusione dalle perdite del socio di società di capitali significa essenzialmente che, per statuto o per patto parasociale, egli è in grado, mantenendo la stessa partecipazione, di scaricare il relativo costo su altri soci.
Con riferimento poi al patto parasociale recante l'opzione put, occorrerà verificarne la capacità di raggiungere altrimenti un effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe se la clausola fosse inserita in statuto (art. 1344 c.c.) (5).
Se il patto non ha l'effetto di esentare il socio dalla partecipazione alle perdite nel senso suddetto, nulla quaestio: è proprio il caso del contratto dell'opzione put a prezzo fisso, ad esempio pari al prezzo di acquisto, eventualmente maggiorato di un interesse. Invero, in questo caso, il socio opzionario, in caso di perdite rilevanti ex artt. 2447 e 2482 ter c.c. occorse nel periodo in cui l'opzione può essere esercitata, sopporta la perdita, nel senso che, se non partecipa alla ricostituzione del capitale o vi partecipa in misura minore alla percentuale detenuta ante ricostituzione del capitale, non avrà a disposizione le azioni (o quote) su cui esercitare l'opzione.
In questi casi non v'è incidenza del patto parasociale sull'equilibrio del contratto di società.
Diversa invece l'ipotesi in cui il patto preveda non solo la corresponsione di una somma pari al prezzo d'acquisto originariamente pagato eventualmente maggiorato di un interesse, ma anche il rimborso di tutti gli apporti che l'acquirente, nel corso del rapporto societario, abbia conferito in società, compreso il costo della sottoscrizione delle nuove azioni emesse a seguito della ricostituzione del capitale. In tal caso, infatti, il socio titolare dell'opzione put è effettivamente esentato dalle perdite, nel senso che, senza sopportare alcun costo, scaricato sul concedente – prospettivo socio coatto -, è assicurato il mantenimento della stessa partecipazione utile a consentire l'esercizio dell'opzione medesima (6). In questi casi il concedente l'opzione assume una posizione di debitore del socio opzionario rispetto al costo di ripianamento delle perdite, che è indice della natura leonina del patto.
In questa prospettiva, il socio opzionario è solo un socio apparente: il rischio del suo investimento è legato essenzialmente all'inadempimento del concedente e lo è sempre quando il suo ingresso in società non consegue ad aumento di capitale ed invece all'acquisto della partecipazione da altro socio;
non pagando il prezzo del rischio dell'investimento nella società, vede obiettivamente la sua posizione oscillare tra l'indifferenza e il conseguimento di utili ad ogni costo;
oppure, al contrario, può tranquillamente assumere, anche in ragione di interessi esterni sopravvenuti, comportamenti contrari all'interesse sociale, senza sostanziali conseguenze;
si determina quindi, all'interno della società, un disallineamento degli interessi di soci potenzialmente assoluto;
un disallineamento assoluto che il divieto di patto leonino intende scongiurare ed il cui impedimento costituisce un'altra componente importante della ratio legis; un disallineamento assoluto che connota anche le azioni, finendo il patto parasociale per costituire una categoria di azioni senza apposita previsione statutaria.
Quanto alla valutazione di meritevolezza del patto, non si può non cogliere la frizione logica nella prospettazione della dialettica tra due norme (artt. 1344 e 1322 c.c.) che paiono antitetiche: la violazione di un divieto legale colora di immeritevolezza l'operazione che la realizza;
un'ipotesi di frode alla legge – il verificarsi, per altre vie contrattuali, di effetti analoghi a quelli di una clausola statutaria vietata – è da accertare in concreto in via preliminare rispetto a qualsiasi valutazione di meritevolezza;
nella prospettiva sopra delineata, la causa di finanziamento (nemmeno sempre a favore della società) finisce per prevalere nettamente sulla causa societatis, creando un rapporto anomalo e disfunzionale. I margini per ribaltare il giudizio e ritenere l'accordo complessivamente capace di riallineare gli interessi del “socio leone” a quelli degli altri, a fronte dei mille sistemi alternativi e ugualmente efficaci di finanziamento, paiono assai ristretti, comunque da ricondurre alla valutazione dell'assetto di interessi e degli effetti sulla posizione del socio espressi dall'operazione nel suo complesso, non invece, altrimenti incorrendosi in contraddizione, dello scopo/effetto di finanziamento cui l'opzione è immediatamente collegata (7).
Per quanto rileva nel caso si specie, l'Opzione Put 2017 per cui è causa è regolata dalle seguenti clausole contenute nella Scrittura del 3.11.2017 (cfr. doc. 5 att.):
“1.2. Nuova Opzione PUT. EG concede ad HA sin da ora, ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, l'opzione (di seguito l"Opzione Put 2017") per la vendita a EG della totalità (e non meno della
Parte totalità) delle azioni detenute da in UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017 e
Parte del Finanziamento Soci HA RE (esclusi interessi maturati) detenuto da in UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017. Le azioni oggetto di compravendita a seguito dell'esercizio dell'Opzione Put 2017 non potranno essere in numero inferiore alle azioni attualmente
Parte detenute da in UN, salvo quanto precisato al successivo Articolo 2” (cfr art. 1.2).
1.3. Periodo di esercizio dell'Opzione Put 2017. L'Opzione Put 2017 sarà liberamente esercitabile da
Parte a partire dal primo gennaio 2022 incluso sino al 28 febbraio 2022 incluso (il "Periodo di
Esercizio dell'Opzione Put 2017").
1.4. Corrispettivo dell'Opzione Put 2017. Le Parti convengono che il prezzo da corrispondersi da parte Parte di EG ad a fronte della cessione di azioni conseguente all'esercizio dell'Opzione Put 2017 sarà pari ad Euro 5.290.000,00 (cinque milioni duecentonovantamila/00) (il "Corrispettivo dell'Opzione Put
2017"). Il Corrispettivo dell'Opzione Put 2017 sarà decurtato di tutte le somme che UN abbia Parte medio tempore corrisposto ad sino alla data di esecuzione dell'Opzione Put 2017 e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale distribuzione di dividendi e riserve e/o quale rimborso del
Parte capitale sul Finanziamento Soci RE”. Parte Ebbene, il socio è sempre rimasto esposto al rischio di azzeramento del capitale sociale per perdite nel non breve arco di tempo intercorrente tra la stipula del Contratto (3.11.2017) e il periodo di esercizio dell'Opzione (01.01.2022 – 28.02.2022).
Invero, nell'ipotesi in cui, in quell'arco di tempo, si fosse azzerato il capitale sociale di UN per Parte perdite e i soci ne avessero deciso la ricostituzione, - quale socia titolare dell'opzione put -, se non avesse optato per la sottoscrizione del capitale sociale o vi avesse partecipato in misura minore rispetto a prima, tanto da non risultare più titolare delle azioni detenute al momento della concessione dell'opzione, non avrebbe potuto esercitare l'Opzione Put 2017, non potendo le azioni che ne erano Parte oggetto, “essere in numero inferiore alle azioni attualmente detenute da in UN”.
Tale elemento deve ritenersi sufficiente ad escludere un'incidenza dell'Opzione Put 2017 sull'equilibrio del contratto di società e pertanto la violazione, da parte della stessa, del divieto di cui all'art. 2265 c.c.
Per i motivi sopra illustrati è irrilevante l'entità del prezzo fisso pattuito, mentre è rilevante, sempre nel senso della insussistenza della violazione del divieto di cui si discorre, la pattuizione relativa alla sua diminuzione non solo a seguito della distribuzione di dividendi, ma anche in caso di restituzione del finanziamento soci, che dunque si sottrae dal e non si somma al prezzo di opzione.
Infine – e tale circostanza, documentalmente provata e non contestata, deve essere ritenuta dirimente -
Part a immesso in UN a titolo di capitale di rischio somme complessivamente maggiori rispetto al prezzo pattuito per l'opzione, cioè € 5.702.500, a fronte di un prezzo di € 5.290.000, così subendo effettivamente una perdita in conto capitale.
4. La domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. svolta da parte convenuta. Rigetto.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda in oggetto.
Come noto, il combinato disposto degli artt. 1467 e 1469 c.c. esclude l'applicazione della disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità tanto per i contratti aleatori, quanto per i contratti commutativi ma dotati di una normale alea di tale estensione da ricomprendere nella stessa il rischio poi manifestatosi quale causa della eccessiva onerosità.
18 La giurisprudenza della Suprema corte, già negli anni 90' si era espressa sul tema affermando che:
“anche per i contratti cosiddetti commutativi le parti nel loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze, che incidono o possono incidere sull'equilibrio delle prestazioni ed assumerne, reciprocamente o unilateralmente, il rischio modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere nel caso di verificazione di tali sopravvenienze l'applicabilità dei meccanismi riequilibratori previsti dall'ordinaria disciplina del contratto (art. 1467 e 1664 c.c.). L'assunzione del suddetto rischio supplementare può formare oggetto di una espressa pattuizione, o può anche risultare per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni” (8).
Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai negozi aventi ad oggetto la cessione di titoli, contratti derivati o contratti in valuta estera, ha statuito che il rischio di variazione del valore sottostante inerisce all'oggetto del contratto e non investe il sinallagma negoziale, ma ne è la pietra miliare sulla base della consapevole accettazione del medesimo ad opera delle parti. Dunque le oscillazioni del valore delle prestazioni determinate dall'andamento dei mercati rientrano senz'altro nella normale alea contrattuale (9).
Questo stesso Tribunale poi ha affermato che la struttura del contratto di put option, a prescindere dalla qualificazione del negozio quale aleatorio (con conseguente inapplicabilità, ex art. 1469 c.c., dell'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità) ovvero commutativo (cui solo può essere riferita la disciplina ex art. 1467 c.c.), implica la dipendenza (o derivazione) del contenuto economico della prestazione di una delle parti dalla variazione di dati economici (il c.d. sottostante), sicché la variabilità dell'andamento del prezzo del titolo appare di per sé inerente all'oggetto del contratto, in ogni caso, dunque, non legittimando la risoluzione per eccessiva onerosità alla stregua della disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1467 c.c. (10).
Orbene, tale principio che il Collegio condivide è certamente applicabile anche alle partecipazioni di società non quotate tenuto conto che la variabilità del loro valore economico nel tempo è caratteristica specifica di detta tipologia di bene, risentendo dei risultati economici dell'attività gestionale della società e delle condizioni del mercato.
Se dunque, in linea generale, la redditività o no della società sulle cui quote verte la cessione risulta di per sé irrilevante ai fini della caducazione degli effetti del contratto, può affermarsi che va esclusa la risolubilità del negozio per eccessiva onerosità, laddove non sia dimostrato che la lamentata onerosità discenda da eventi di per sé straordinari e non prevedibili, in quanto diversi dalle normali oscillazioni di valore delle partecipazioni azionarie, la cui variabilità rappresenta appunto elemento connesso alla causa del negozio (11).
Venendo al caso concreto, appare di primario rilievo il fatto che tra la stipula del Contratto – 3.11.2017
– ed il periodo di esercizio dell'Opzione pattiziamente concordato – dal 01.01.2022 al 28.02.2022 – intercorre un arco temporale di oltre quattro anni;
tempo questo assai lungo, cui restava obiettivamente connessa la possibilità che una non oculata gestione dell'impresa e/o eventuali contrazioni del mercato di riferimento potessero incidere anche molto negativamente sulla sua situazione economico/patrimoniale così da comportare una svalutazione anche molto significativa, addirittura totale, delle partecipazioni azionarie.
Tale considerazione conduce a ritenere che al momento della stipula della Scrittura le parti hanno
Parte senz'altro considerato tale possibilità e che, in particolare, EG - nel concedere a l'Opzione Put
2017 - ha scientemente assunto il rischio che, a distanza di tanti anni dalla stipula della Scrittura, il valore delle azioni che si era impegnata ad acquistare potesse finanche azzerarsi.
Orbene, circoscritta la estesa alea assunta contrattualmente da EG e la correlata assai limitata area di applicabilità della disciplina di cui all'art. 1467 c.c., va osservato che parte convenuta non ha minimamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente nei termini sopra descritti, non avendo in alcun modo dimostrato - in primis - l'asserita eccessiva onerosità sopravvenuta della propria prestazione.
Non vi è dubbio che l'accertamento dell'eccesiva variazione nel tempo del valore della prestazione incombente sul concedente, che può in astratto rilevare ai fini della caducazione del contratto ex art. 1467 c.c., va senz'altro parametrata al valore di mercato che la partecipazione azionaria aveva sia al momento della concessione dell'Opzione, sia al tempo del suo esercizio e non certo – come arditamente pretenderebbe parte convenuta (cfr. la comparsa di costituzione, pagg. 12 e 13) – al valore nominale delle azioni de quibus, dato questo – rispetto al tema che ne occupa – del tutto formale e recessivo rispetto a quello sostanziale chiamato in causa dalla stessa convenuta a mezzo del riferimento agli effetti economici della pandemia Covid-19. E' appena il caso di aggiungere che quel che EG chiama “sovrapprezzo” è solo il quid pluris rispetto al valore di libro liberamente prestabilito dalle parti al momento del Contratto e, a quella data, già molto consistente (€ 1.900.000 secondo i calcoli della Parte stessa EG). Un quid pluris, risultato peraltro anche ex post insufficiente a rimborsare ad i capitali immessi in UN (v. supra).
Ciò posto, la dedotta e non provata drastica diminuzione del valore della partecipazione azionaria, da
EG imputata – peraltro del tutto genericamente - alla pandemia da Covid-19, risulta anzi smentita per tabulas.
Emblematiche, sotto tale profilo, sono le risultanze del report Cerved contenente la comparazione dei dati di bilancio di UN, anno per anno, dal 2017 al 2021 (cfr. doc. 14 att.), quale periodo temporale compreso tra la stipula del Contratto ed il periodo di esercizio dell'Opzione, fra le quali si evidenziano i seguenti dati:
✓ margine operativo lordo (i.e. MOL) passato da Euro -3.301.897 (nel 2017) a -475.648 al
31.12.2021;
✓ crescita del patrimonio netto da 7.922.662 (nel 2017) a 8.864.466 (nel 2021);
✓ riduzione dell'indebitamento da 22.026.475 (nel 2017) a 18.928.578 (nel 2021);
✓ aumento esponenziale del numero dei dipendenti passati da 39 (nel 2017) a 76 (nel 2021).
Le contestazioni di questi dati documentali da parte della convenuta sono o del tutto generiche – non dandosi conto delle componenti dei calcoli effettuati ma solo apoditticamente di loro presunti risultati –
o fondate su dati previsionali (il business plan del 3.8.2012) del tutto inconferenti rispetto al tema in questione.
In ragione delle superiori considerazioni e dell'accertata assenza dei relativi presupposti, la domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. avanzata da parte convenuta andrà rigettata.
5. L'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta. Rigetto.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, è dirimente la clausola di cui all'art.
1.8 della Scrittura a mente della quale “Le Parti concordano che l'Opzione Put 2017 decadrà nel caso in cui venga correttamente ed integralmente
21 Parte eseguita da parte di CE la compravendita delle azioni detenute da in UN conseguente all'esercizio da parte di CE delle Opzioni Call di CE (come definite nella Scrittura Rilevante 2017)
Parte Parte ovvero conseguente all'esercizio da parte di dell'Opzione PUT di verso CE (come definita Parte nella Scrittura Rilevante 2017), con versamento dell'intero corrispettivo pattuito a favore di (cfr. doc. 5 att.).
Dal chiarissimo tenore letterale della clausola in commento emerge che la decadenza in oggetto non
Parte presuppone il mero esercizio da parte di dell'opzione put concessale da CE, bensì che la relativa compravendita di azioni venga “integralmente eseguita” e che l'”intero corrispettivo pattuito” Parte incassato da
Detto in altri termini, la decadenza in esame opera solo nel caso in cui l'esercizio dell'opzione put nei confronti di CE (o l'opzione call in favore di quest'ultima) fosse andata a buon fine.
Trattasi all'evidenza di una clausola che, lungi dal porre una subordinazione tra l'esercizio dell'opzione put concessa da CE e di quella concessa da EG come apoditticamente sostenuto da parte convenuta, in realtà esprime un rapporto di esclusione piuttosto scontato: l'esecuzione della prima (quella concessa Parte da CE) rende giuridicamente impossibile la seconda (Opzione Put 2017), tenuto conto che – una volta spogliatasi della titolarità delle azioni UN - non avrebbe più potuto trasferire le medesime a
EG.
L'eccezione di decadenza deve essere pertanto disattesa.
6. L'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sollevata da parte convenuta. Rigetto.
L'eccezione è infondata.
In proposito è sufficiente rilevare che nel caso di specie sono del tutto assenti i presupposti per l'operatività della norma di cui all'art. 1957 c.c. tenuto conto che l'obbligazione assunta da EG nei Parte confronti di nulla ha a che vedere con la garanzia fideiussoria.
Anzitutto, dalla stessa Scrittura (v. premessa D) risulta che l'Opzione per cui è causa è stata concessa Parte da EG anche fronte della rinuncia, da parte di della garanzia a prima richiesta che la prima aveva rilasciato alla seconda per il pagamento che CE avrebbe dovuto effettuare in favore dell'attrice nel caso di esercizio da parte di questa della opzione put concessa dalla stessa CE.
Parte Se oggetto della predetta rinuncia da parte di è certamente un'obbligazione di garanzia in capo a
EG rispetto all'adempimento della sua controllata CE, lo stesso non può dirsi per la diversa
22 obbligazione di acquisto assunta da EG con il Contratto, da ritenersi senz'altro principale ed autonoma posto che con essa EG non si impegna a garantire l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo delle azioni UN che CE avrebbe dovuto acquistare per effetto dell'esercizio dell'opzione put – che rimane invece esclusa per accordo delle parti -, ed invece si obbliga essa stessa ad acquistare le medesime azioni (in luogo di CE) e, peraltro, a condizioni diverse: sia il termine di esercizio dell'opzione, sia il corrispettivo previsto sono pacificamente differenti.
Ne consegue che nessun rapporto di garanzia è rinvenibile tra le due obbligazioni, talché l'eccezione andrà rigettata.
7. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte convenuta. Rigetto.
Ugualmente infondata risulta anche l'eccezione in oggetto.
Nella propria comparsa di costituzione parte convenuta si è limitata a dedurre quanto segue: “deve
Part altresì rilevarsi che essendo venuta meno alla garanzia prestata ex art.
1.7 del contratto Part 3.11.2017 relativamente al finanziamento soci ad oggi insussistente, è gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni di contratto assunte e non può, pertanto, pretendere, anche ai sensi del 1460 cc., l'adempimento da parte di EG. (…) Deve, infine, evidenziarsi che le azioni oggetto del presente giudizio sono gravate da pegno in favore del pool di Banche che hanno erogato in favore di UN un finanziamento, come da certificati azionari ex adverso prodotti. Parte avversa, pertanto, non è nella piena e libera disponibilità dei titoli, né ha dato prova della insussistenza di limiti alla circolazione degli stessi” (cfr. pag. 17).
L'eccezione, peraltro assai generica, risulta smentita per tabulas.
Segnatamente, in ordine al “pegno in favore del pool di Banche” la stessa clausola contrattuale in tesi violata, con riferimento alla garanzia di trasferimento delle azioni UN “libere da ogni vincolo, peso
e onere di qualsiasi natura”, faceva espressamente salvo “l'eventuale pegno su azioni già oggi costituito a favore delle banche MPS Capital Services Banca per Imprese S.p.A., CR Banca
MP S.p.A. e Banca di Credito 1. (le "Banche") a garanzia del Controparte_5 rimborso del finanziamento concesso dalle Banche a UN in data 16 dicembre 2013” (cfr. doc. 5 att., art. 1.7).
E proprio dai certificati azionari prodotti da parte attrice – cui paradossalmente si riferisce la stessa EG nel sollevare l'eccezione in commento (cfr. All. A att.) – emerge la sussistenza del solo pegno
23 costituito a favore di CR Banca MP S.p.A. e Controparte_6
., specificamente escluso dalla garanzia in esame.
[...]
Parte Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione in oggetto con riguardo al finanziamento soci
L'eccezione si fonda sul disposto dell'art.
1.7 del Contratto, dove, per quanto qui rileva, si afferma: Part dichiara e garantisce sin d'ora a EG che, alla data della compravendita, le azioni oggetto di vendita … il credito rinveniente dal Finanziamento Hat (esclusi gli interessi maturati) CP_7 CP_8
Parte saranno nella piena ed esclusiva disponibilità di e sarà trasferito, nell'attuale stato giuridico …”. Parte Inoltre, la Premessa F) del Contratto, afferma: “Alla data odierna, ha erogato in favore di UN Parte un finanziamento soci attualmente in essere per euro 1.287.500 (il “Finanziamento Soci
RE”).
Si può aggiungere che l'art.
1.6 del Contratto (“Esecuzione della compravendita delle azioni e cessione
Parte del Finanziamento Soci RE”) prevede: “Il perfezionamento del trasferimento della proprietà Parte delle azioni e della cessione del Finanziamento Soci RE avverrà …”. Parte E' infine pacifico che, alla data dell'esercizio dell'Opzione PUT 2017, non era più titolare del
Finanziamento Soci (di seguito anche solo il “Finanziamento”) per averlo utilizzato CP_9
imputandolo a riserve in conto capitale di UN nel lungo periodo tra la stipula del Contratto e l'esercizio dell'Opzione stessa.
Quel che parte convenuta tuttavia dimentica è proprio il testo della clausola 1.2 di concessione dell'Opzione Put 2017 laddove prevede, unitamente alla cessione vendita della totalità delle azioni Parte detenute da in UN, bensì anche quella del Finanziamento Soci HA RE, ma “detenuto Parte da al momento dell'esercizio dell'Opzione Put 2017”.
Cioè le parti avevano – del tutto ragionevolmente, in considerazione al ridetto lungo lasso di tempo tra stipula del Contratto ed esercizio dell'Opzione, e come sempre accade – previsto che il Finanziamento Parte
– rectius: il credito rinveniente dal Finanziamento - sarebbe stato ceduto da a EG insieme alle azioni UN se e solo se esistente non già al momento della stipula del Contratto ma al momento ben
Parte successivo dell'esercizio dell'Opzione, così facendo salva la sua disponibilità in capo ad per ogni utilizzo “sociale” del Finanziamento medesimo in conformità alla sua natura ed ai suoi scopi, quale, ad esempio, la rinuncia a scopo di liberazione di aumento di capitale o l'imputazione a riserva in conto capitale.
24 Ciò è tanto vero che le stesse parti avevano previsto all'art.
1.4 del Contratto che il corrispettivo dell'Opzione Put 2017 sarebbe stato decurtato di tutte le somme che UN avesse medio tempore
Parte Parte corrisposto ad ivi compreso il “rimborso del capitale sul Finanziamento RE” CP_7
(cfr. doc. 5 att.), con conseguente riduzione del prezzo per compensazione (v. supra).
Cioè, in tal caso, rimanendo il Finanziamento estinto per l'importo rimborsato (ed il prezzo di opzione correlativamente decurtato), il relativo credito non avrebbe potuto essere ceduto ad EG al momento
Parte dell'esercizio dell'Opzione, talché non si sarebbe determinato in capo ad alcun inadempimento Parte Non a caso, all'esito della comunicazione di esercizio dell'Opzione Put 2017 da parte di l'odierna convenuta – nel contestare la validità dell'avverso diritto per le ragioni esposte ai precedenti paragrafi – nulla ha però eccepito sotto il profilo in esame, né tantomeno preteso una riduzione del corrispettivo in forza del richiamato art.
1.4 della Scrittura (cfr. doc. 12 att.), così disvelando la natura pretestuosa dell'eccezione di cui qui si discute.
Per altro verso la garanzia di cui alla clausola 1.7 impediva l'utilizzo speculativo del Finanziamento Parte RE, quale ad esempio la cessione a terzi, ed indirettamente assicurava a EG il suo CP_7
utilizzo in ambito sociale.
In conclusione, dunque, le clausole di cui si discute devono essere interpretate nel senso che il credito
Parte verso UN rinveniente dal Finanziamento sarebbe stato ceduto da a EG, a seguito dell'esercizio dell'Opzione, se e solo se esistente a quella data, ma non se estinto in forza di utilizzo a scopi sociali.
Nel caso di specie il credito rinveniente dal Finanziamento in questione è venuto meno perché posto da Parte in compensazione con il prezzo da pagare per l'acquisto di azioni di nuova emissione in sede di aumento di capitale.
Parte La circostanza, dedotta da nell'atto di citazione (cfr. nota 20 a pag. 9) e mai contestata dalla convenuta, risulta in ogni caso anche confermata sia dalla corrispondenza versata da parte attrice (cfr. docc. 20, 21 e 22 att.), sia dalla stessa documentazione prodotta da EG (cfr. elenco soci LEP al
3.11.2017 e al 5.11.2021 sub docc. 7 e 9 conv.).
L'operazione in questione risulta pienamente conforme con gli scopi del Finanziamento ed integrante il Parte suo utilizzo a scopi sociali mediante trasformazione dell'investimento di da capitale di credito a capitale di rischio a tutto beneficio diretto della società partecipata ed indiretto di tutti i soci.
25 Parte Alla luce di quanto sopra si può escludere qualsiasi violazione da parte di delle obbligazioni di garanzia assunte al punto 1.7 della Scrittura e pertanto, in assenza del dedotto ed insussistente inadempimento, l'eccezione ex art. 1460 c.c. andrà rigettata.
8. Le domande di adempimento svolte da parte attrice. Accoglimento.
Le domande sono fondate.
Come noto, il patto di opzione è un contratto con cui le parti predispongono il contenuto di un futuro regolamento contrattuale e convengono che una di esse manterrà ferma la propria dichiarazione mentre l'altra sarà libera di accettare entro un termine prefissato.
La fattispecie è regolata dall'art. 1331 c.c. – espressamente richiamato dalla clausola 1.2 del Contratto -
, secondo il quale quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c.
Dunque con il patto di opzione una parte (“concedente”) attribuisce all'altra parte (“oblato o opzionario”) il diritto potestativo di perfezionare il rapporto contrattuale finale mediante una propria dichiarazione unilaterale e recettizia della volontà di accettare la proposta (esercizio dell'opzione).
Nel caso di opzione di vendita, il concedente propone irrevocabilmente all'opzionario di acquistare le partecipazioni di quest'ultimo; talché il contratto si perfeziona con la dichiarazione unilaterale dell'opzionario che, così esercitando l'opzione, accetta la proposta di acquisto del concedente manifestando la volontà di vendere e determinando la conclusione del contratto di compravendita.
Il patto deve dunque ritenersi retto dal principio consensualistico di cui all'art. 1376 c.c., onde l'effetto traslativo si verifica al momento della comunicazione dell'opzionario al concedente di esercizio dell'opzione.
Venendo alla fattispecie, l'Opzione Put 2017 per cui è causa è regolata dalle clausole 1.2 – 1.6 del
Contratto, riportate nuovamente in nota (12). La clausola 1.2 del Contratto è la pattuizione con la quale le parti hanno convenuto il contratto di opzione, come si evince, oltre che da suo tenore testuale, dalla stessa rubrica (“Nuova Opzione PUT”), dal suo tenore testuale.
La clausola per un verso espressamente richiama l'art. 1331 c.c. come norma regolatrice del negozio, per altro verso individua l'opzione concessa da EG come “opzione per la vendita”, infine non contiene alcuna espressione riferita ad un obbligo di contrarre.
Da ciò si desume pianamente che le parti – secondo il tipico schema previsto dal citato art. 1331 c.c. - hanno previsto che la conclusione della compravendita di azioni di cui si discute si perfezionasse per effetto della dichiarazione dell'opzionario di esercizio del diritto di vendita.
Questa conclusione consente di coordinare le previsioni della clausola 1.2 con quelle di cui alla clausola 1.6, significativamente rubricata “Esecuzione della compravendita delle azioni …”, che vanno intese nel senso che veniva ivi regolata la fase in cui la conclusione della compravendita era già data per avvenuta e dunque non già il trasferimento della titolarità delle azioni come effetto dell'esercizio dell'Opzione, ed invece solo il suo “perfezionamento” sul piano formale ed esecutivo. Tanto è ulteriormente dimostrato dalla ben possibile scissione del previo effetto traslativo rispetto agli adempimenti esecutivi mediante la previsione che la formalizzazione del contratto sarebbe avvenuta in data e luogo indicati nella comunicazione di esercizio dell'Opzione, e dunque in un momento successivo all'esercizio stesso ed al prodursi del suo effetto traslativo.
Part 1.3. Periodo di esercizio dell'Opzione Put 2017. L'Opzione Put 2017 sarà liberamente esercitabile da a partire dal primo gennaio 2022 incluso sino al 28 febbraio 2022 incluso (il "Periodo di Esercizio dell'Opzione Put 2017"). Part 1.4. Corrispettivo dell'Opzione Put 2017. Le Parti convengono che il prezzo da corrispondersi da parte di EG ad a fronte della cessione di azioni conseguente all'esercizio dell'Opzione Put 2017 sarà pari ad Euro 5.290.000,00 (cinque milioni duecentonovantamila/00) (il "Corrispettivo dell'Opzione Put 2017"). Il Corrispettivo dell'Opzione Put 2017 sarà Part decurtato di tutte le somme che UN abbia medio tempore corrisposto ad sino alla data di esecuzione dell'Opzione
Put 2017 e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale distribuzione di dividendi e riserve e/o quale rimborso Part del capitale sul Finanziamento Soci RE. Part 1.5. Comunicazione di esercizio dell'Opzione Put 2017. L'Opzione Put 2017 potrà essere esercitata da inviando apposita comunicazione scritta a EG durante il Periodo di Esercizio dell'Opzione Put 2017 (la "Comunicazione di
Esercizio dell' Opzione Put 2017"), indicando oltre all'oggetto della vendita e al relativo corrispettivo il conto corrente da accreditare, e (ii) il luogo, l'orario ed il giorno indicato per l'esecuzione della compravendita delle azioni, che potrà cadere in qualsiasi giorno lavorativo successivo al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla ricezione da parte di EG della Comunicazione di Esercizio dell' Opzione Put 2017. Part 1.6. Esecuzione della compravendita delle azioni e cessione del Finanziamento Soci RE. Il perfezionamento del Part trasferimento della proprietà delle azioni e della cessione del Finanziamento Soci RE a seguito dell'esercizio Part dell'Opzione Put 2017 avverrà nel luogo, orario e nel giorno indicato da nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put 2017”.
27 Le considerazioni appena svolte permettono, da un canto, di escludere che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di opzione di preliminare e, dall'altro, di ritenere dunque conclusa la compravendita di n.
4.561.034 azioni ordinarie di UN in data 16 febbraio 2022 per effetto della ricezione, da parte del Parte concedente EG, della missiva a mezzo pec con la quale ha formalmente manifestato la propria volontà di esercitare l'“Opzione Put 2017”, come definita nella Scrittura Privata” (doc. 11 att.), con comunicazione conforme alla proposta irrevocabile formulata da parte convenuta.
Acclarata quindi l'avvenuta conclusione della compravendita, deve essere ritenuto costituire evidente inadempimento il rifiuto da parte di EG di presenziare in data 27 aprile 2022 presso lo studio notarile indicato nella citata missiva per procedere alla formalizzazione esecutiva del contratto.
Va inoltre considerata l'offerta formulata da parte attrice “di eseguire integralmente la propria prestazione” (cfr. punto (iii) delle conclusioni).
Ciò posto, le domande attoree di adempimento di cui ai punti (i) e (iii) delle conclusioni rassegnate andranno pertanto accolte con conseguente condanna di parte convenuta, condizionatamente alla contestuale consegna dei certificati azionari, al pagamento della somma di Euro 5.290.000,00 a titolo di corrispettivo per l'acquisto di n.
4.561.034 azioni ordinarie di UN S.p.A.,
Spettano altresì a parte attrice gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., come da richiesta, dalla domanda al saldo effettivo trattandosi di interessi su somma contrattualmente dovuta e non risultandone pattuita la misura.
La domanda attorea sub (ii) è assorbita.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di accogliere le domande attoree sub (i) e
(iii), con conseguente condanna di parte convenuta, condizionatamente alla contestuale consegna dei certificati azionari, al pagamento in favore di parte attrice del prezzo di n.
4.561.034 azioni ordinarie di
UN S.p.A. di cui all'Opzione Put 2017, pari ad Euro 5.290.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
9. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte convenuta deve essere Controparte_1
condannata a pagare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che si Parte_1
28 liquidano – considerato il valore della causa (Euro 5.290.000,00) nonché la complessità del contenzioso
- in complessivi Euro 60.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) ACERTA l'inadempimento contrattuale di parte convenuta Controparte_1 lla scrittura privata del 3.11.2017 e, per l'effetto
[...]
II) CONDANNA parte convenuta Controparte_1
condizionatamente alla contestuale consegna dei certificati azionari, a versare a parte attrice
, a titolo di corrispettivo del trasferimento di n.
4.561.034 azioni Parte_1
ordinarie di UN S.p.A., la somma di Euro 5.290.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
III) CONDANNA altresì parte convenuta a Controparte_1
pagare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
Euro 60.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge.
Milano, 23 maggio 2024
Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) Ex multis, Cass. civ. n. 12567 del 2004; Cass. civ. n. 12454 del 2012; Cass. n. 19211 del 2011; Cass. n. 11974 del 2010.
12 4) Per tutte: Cass., n. 20538 del 2023; Cass., n. 7183 del 2019. 5) Cass., n. 8297 del 1994 cit.
15 6) Trib. Milano, 30 dicembre 2011, cit.; Trib. Milano, 18 ottobre 2017, in Soc. 2018, 291; C. App. Milano,19 febbraio 2016,
n. 636.
16 7) Per un caso di riconosciuta immeritevolezza: C. App. Milano, 17 settembre 2014, in Giur. it., 2015. Per un caso di ritenuta meritevolezza, oltre al noto caso giudicato da Cass., n. 8927 del 1994 cit. – connotato da forti valenze pubblicistiche
-, cfr. Trib. Bologna 12 febbraio 2018, Trib. Milano, 6 agosto 2015 n. 9301 in Giur. it., 2016, 636.
17 8) Cfr. Cass. n. 948 del 1993. 9) Cass. n. 22808 del 2013; Cass. n. 9263 del 2011; Cass. n. 11200 del 2003; Cass. n.16568 del 2002; Cass., n. 27152 del
2023. 10) Cfr. Trib. Milano 30.01.2014 (R.G. 43201/2011) in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
19 11) Trib. Milano 30.01.2014, cit.
20 12) “1.2. Nuova Opzione PUT. EG concede ad HA sin da ora, ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, l'opzione (di Part seguito l"Opzione Put 2017") per la vendita a EG della totalità (e non meno della totalità) delle azioni detenute da in
UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017 e del Finanziamento Soci HA RE (esclusi interessi Part maturati) detenuto da in UN al momento dell'esercizio della Opzione Put 2017. Le azioni oggetto di compravendita a seguito dell'esercizio dell'Opzione Put 2017 non potranno essere in numero inferiore alle azioni Part attualmente detenute da in UN, salvo quanto precisato al successivo Articolo 2” (cfr art. 1.2).
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