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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/09/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281-SEXIES, COMMA 3, C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione al termine di discussione orale all'udienza del 15.9.2025 con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, pendente TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Trento n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Massimiliano Carnovale, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE CONTRO (C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) E (C.F. ), tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via F. Cilea n. 2/A, presso lo studio legale dell'avv. Danilo De Fazio, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTI OGGETTO: usucapione. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente in data 10.2.2025
[...]
ricorreva dinanzi a questo Tribunale al fine di sentire accogliere, nei confronti di , Pt_1 CP_1
e , le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lamezia Controparte_2 Controparte_3
Terme Sezione Civile adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuto usucapione, della proprietà dei fondi siti nel comune di Lamezia Terme e censiti al foglio di mappa n. 5 dell'ex Comune di Sant'Eufemia, particella n. 1424 sub 2 e la n. 1393 sub 2 a favore della ricorrente, per aver quest'ultima mantenuto il possesso di detti fondi in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione dei suddetti beni immobili in favore della signora . Con vittoria di spese e Parte_1 competenze di lite, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. 1.1. A fondamento delle proprie pretese la ricorrente deduceva: di possedere, uti dominus, da più di 20 anni alcuni beni immobili siti nel Comune di Lamezia Terme, ovvero le particelle n. 1424 e 1393 del foglio di mappa n. 5 dell'ex Comune di Sant'Eufemia Lamezia, la particella n. 1424 sub 2 intestata catastalmente a e e la n. 1393 sub 2 intestata catastalmente a;
di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 godere da più di vent'anni delle porzioni di terreno sopra indicate, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione né in via giudiziaria né in via stragiudiziale, non avendo alcuno mai rivendicato la proprietà;
1 che, dall'estratto di mappa e dalle visure catastali dei terreni in oggetto, risultavano realizzate e accatastate le tettoie in categoria D7, chiaro indice di un possesso uti dominus;
che il possesso esercitato dalla ricorrente sui fondi oggetto di controversia, presentava tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione essendo esso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto nel tempo, da oltre 20 anni;
che, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, la ricorrente aveva proceduto al deposito dell'istanza di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione Forense di Lamezia Terme Riconciliamo previa regolare convocazione a mezzo raccomandata A/R; che, tuttavia, la CP_4 mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata comparizione delle controparti. Sulla scorta delle suesposte deduzioni la ricorrente concludeva come sopra riportato. 1.2. Si costituivano in giudizio con unica memoria difensiva , e CP_1 Controparte_2 CP_3
i quali dichiaravano di non contestare la domanda dell'attrice chiedendo la compensazione delle
[...] spese di lite. 1.3. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante la documentazione prodotta dalle parti.
1.4. All'udienza del 15.9.2025, le parti discutevano la causa come da note sostitutive dell'udienza e il Tribunale tratteneva la lite in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., riservando di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda dell'odierna ricorrente risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati. 2.1. All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di della proprietà dei fondi siti nel Comune di Lamezia Parte_1
Terme e censiti al foglio di mappa n. 5 dell'ex Comune di Sant'Eufemia, particelle n. 1424 sub 2 e n. 1393 sub, formalmente intestati ai convenuti (in particolare, la particella n. 1424 sub 2 a e CP_1 CP_2
e la n. 1393 sub 2 a ).
[...] Controparte_3
Durante il giudizio, difatti, è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale degli immobili indicati in ricorso da parte dell'attuale ricorrente, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. 2.2. Orbene, la corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013). Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ.. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del
01/07/1996).
2.3. Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi
2 (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c.. Difatti, i convenuti, nel costituirsi nella lite, hanno aderito alla domanda della ricorrente confermando il possesso risalente nel tempo vantato dalla stessa sui beni immobili oggetto dell'odierno giudizio protratto così per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.. Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni dei convenuti, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia. Essendosi trattato, dunque, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà. 2.4. D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore della ricorrente;
conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà dei beni immobili di che trattasi in beneficio di
, essendosi verificati, nella fattispecie de quo, tutti i presupposti richiesti dalla legge. Parte_1
2.5. Si provvede, dunque, come in dispositivo.
3. Conformemente alla adesione dei convenuti alla domanda della , devono ritenersi sussistenti Pt_1 giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di
[...]
della proprietà dei fondi siti nel Comune di Lamezia Terme e censiti al foglio di mappa n. 5 Pt_1 dell'ex Comune di Sant'Eufemia, particelle n. 1424 sub 2 e n. 1393 sub, formalmente intestati ai convenuti (la particella n. 1424 sub 2 a e e la n. 1393 sub 2 a ); CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore dell'attrice, con esonero dei medesimi da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio;
- dispone che la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Lamezia Terme, 22 settembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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