Articolo 13 della Legge 21 aprile 2023, n. 49
Articolo 12
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20 maggio 2023
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 20 maggio 2023
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