Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 306
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza notifica

    La notifica è stata effettuata tramite raccomandata con consegna a persona convivente, e anche in caso di irregolarità, queste sarebbero sanate per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione del ruolo

    La giurisprudenza consolidata equipara la validazione informatica alla sottoscrizione, e l'appellante non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La cartella indica l'atto di contestazione, la violazione normativa e le ragioni dell'iscrizione a ruolo, risultando sufficiente ai sensi della normativa.

  • Rigettato
    Errata applicazione art. 31 D.L.78/2010

    La norma vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a €1.500, e il mancato perfezionamento della definizione agevolata comporta la permanenza della pretesa originaria. Il ruolo è quindi legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 306
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 306
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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