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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6623/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Studio Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 E G. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1577/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180008143352 SANZ.AMMINISTRA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo “Studio Ricorrente_2 – Ricorrente_3 di Ricorrente_2 e Ricorrente_3”, con sede in Indirizzo_1, cod. fisc. P.IVA_1, in persona del suo rappresentante legale Rag. Ricorrente_3, data e luogo nascita, elettivamente domiciliato in Indirizzo_1 presso lo studio del Dott. Ricorrente_2 che lo rappresenta e difende, chiede la riforma della sentenza CTP Siracusa n. 1577/2022 che “”… ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n°298.2018.00081433.52, pervenuta il 05.04.2019, riproduttiva del ruolo n°369/2018, con la quale viene avanzata una pretesa erariale di € 1.830,94 per sanzioni pecuniarie, anno 2011, irrogate con l'atto di contestazione n°920CI0200365/2016 prot.74892 del 28.11.2016 (cfr. doc. n°3 allegato al ricorso introduttivo)”.
Motivi di appello:
Inesistenza notifica (violazione art. 26 DPR 602/73 e art. 148 c.p.c.).
Mancata sottoscrizione del ruolo (art. 12 DPR 602/73).
Difetto di motivazione (art. 3 L.241/90 e art. 7 Statuto contribuente).
Errata applicazione art. 31 D.L.78/2010 (compensazione non invalida, ma solo sanzione).
Costituzione ADER
ADER chiede conferma della sentenza di primo grado e rigetto dell'appello.
Notifica regolare (ufficiale riscossione e raccomandata;
eventuali vizi sanati ex art.156 c.p.c.).
Ruolo valido (Cass. 6607/2022: validazione informatica equipollente alla sottoscrizione).
Motivazione sufficiente (cartella indica atto di contestazione, violazione art.31 D.L.78/2010).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che con la suddetta sentenza la CTP di Siracusa non avevva dichiarato inammissibile il ricorso, come affermato dalla parte appellante, bensì lo aveva rigettato ritenendo:
- Notifica regolare o comunque sanata.
- Nessuna prova sulla mancata sottoscrizione. -
- Motivazione sufficiente.
- Ruolo legittimo per violazione art.31 D.L.78/2010.
1. Sulla notifica.Dagli atti risulta che la cartella è stata notificata da ufficiale della riscossione, con consegna a persona addetta e successiva raccomandata ( La notifica dell'impugnata cartella di pagamento è avvenuta a mezzo del servizio postale, effettuata ex art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed è stata consegnata alla moglie convivente). Trattandosi di raccomandata c.d. bianca non occorrono ulteriori formalità. Eventuali irregolarità sarebbero comunque sanate ex art.156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo. Pertanto, il motivo è infondato.
2. Sulla sottoscrizione del ruolo. La giurisprudenza consolidata (Cass. n.6607/2022) afferma che la validazione informatica è equipollente alla sottoscrizione. L'appellante non ha fornito prova contraria. Motivo infondato.
3. Sul difetto di motivazione. La cartella indica l'atto di contestazione, la violazione normativa e le ragioni della iscrizione a ruolo. Ciò è sufficiente ai sensi dell'art.3 L.241/90 e art.7 Statuto contribuente. Nella cartelal si legge: "II professionista per l'atto di contestazione n 920CI0200365/2016 prot. n 74892 del 28/11/2016, ha inteso definire la sanzione ai sensi dell'art 16 comma 3 D Lgs n 472/97 utilizzando in compensazione ai sensi dall'alt 17 D Lgs 241/1997 - un credito d'imposta pur avendo ruoli erariali in cui i carichi residui erano superiori ad euro 1500, contrariamente a quanto disposto dall'art. 31 D L n 78/2010, in vigore dal 1 Gennaio
2011. Pertanto, non essendo valida la definizione agevolata di 1/3 d ella sanzione, si procede all'iscrizione a ruolo dell'intera sanzione irrogata". Motivo infondato.
3. Sulla applicazione dell'art.31 D.L.78/2010
La norma vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a €1.500 e prevede la sanzione del 50%.
Infine, il mancato perfezionamento della definizione agevolata comporta la permanenza della pretesa originaria . Il ruolo è quindi legittimo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore della resistente Avv. Difensore_2 che liquida in
€ 400,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6623/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Studio Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 E G. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1577/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180008143352 SANZ.AMMINISTRA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo “Studio Ricorrente_2 – Ricorrente_3 di Ricorrente_2 e Ricorrente_3”, con sede in Indirizzo_1, cod. fisc. P.IVA_1, in persona del suo rappresentante legale Rag. Ricorrente_3, data e luogo nascita, elettivamente domiciliato in Indirizzo_1 presso lo studio del Dott. Ricorrente_2 che lo rappresenta e difende, chiede la riforma della sentenza CTP Siracusa n. 1577/2022 che “”… ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n°298.2018.00081433.52, pervenuta il 05.04.2019, riproduttiva del ruolo n°369/2018, con la quale viene avanzata una pretesa erariale di € 1.830,94 per sanzioni pecuniarie, anno 2011, irrogate con l'atto di contestazione n°920CI0200365/2016 prot.74892 del 28.11.2016 (cfr. doc. n°3 allegato al ricorso introduttivo)”.
Motivi di appello:
Inesistenza notifica (violazione art. 26 DPR 602/73 e art. 148 c.p.c.).
Mancata sottoscrizione del ruolo (art. 12 DPR 602/73).
Difetto di motivazione (art. 3 L.241/90 e art. 7 Statuto contribuente).
Errata applicazione art. 31 D.L.78/2010 (compensazione non invalida, ma solo sanzione).
Costituzione ADER
ADER chiede conferma della sentenza di primo grado e rigetto dell'appello.
Notifica regolare (ufficiale riscossione e raccomandata;
eventuali vizi sanati ex art.156 c.p.c.).
Ruolo valido (Cass. 6607/2022: validazione informatica equipollente alla sottoscrizione).
Motivazione sufficiente (cartella indica atto di contestazione, violazione art.31 D.L.78/2010).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che con la suddetta sentenza la CTP di Siracusa non avevva dichiarato inammissibile il ricorso, come affermato dalla parte appellante, bensì lo aveva rigettato ritenendo:
- Notifica regolare o comunque sanata.
- Nessuna prova sulla mancata sottoscrizione. -
- Motivazione sufficiente.
- Ruolo legittimo per violazione art.31 D.L.78/2010.
1. Sulla notifica.Dagli atti risulta che la cartella è stata notificata da ufficiale della riscossione, con consegna a persona addetta e successiva raccomandata ( La notifica dell'impugnata cartella di pagamento è avvenuta a mezzo del servizio postale, effettuata ex art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed è stata consegnata alla moglie convivente). Trattandosi di raccomandata c.d. bianca non occorrono ulteriori formalità. Eventuali irregolarità sarebbero comunque sanate ex art.156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo. Pertanto, il motivo è infondato.
2. Sulla sottoscrizione del ruolo. La giurisprudenza consolidata (Cass. n.6607/2022) afferma che la validazione informatica è equipollente alla sottoscrizione. L'appellante non ha fornito prova contraria. Motivo infondato.
3. Sul difetto di motivazione. La cartella indica l'atto di contestazione, la violazione normativa e le ragioni della iscrizione a ruolo. Ciò è sufficiente ai sensi dell'art.3 L.241/90 e art.7 Statuto contribuente. Nella cartelal si legge: "II professionista per l'atto di contestazione n 920CI0200365/2016 prot. n 74892 del 28/11/2016, ha inteso definire la sanzione ai sensi dell'art 16 comma 3 D Lgs n 472/97 utilizzando in compensazione ai sensi dall'alt 17 D Lgs 241/1997 - un credito d'imposta pur avendo ruoli erariali in cui i carichi residui erano superiori ad euro 1500, contrariamente a quanto disposto dall'art. 31 D L n 78/2010, in vigore dal 1 Gennaio
2011. Pertanto, non essendo valida la definizione agevolata di 1/3 d ella sanzione, si procede all'iscrizione a ruolo dell'intera sanzione irrogata". Motivo infondato.
3. Sulla applicazione dell'art.31 D.L.78/2010
La norma vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a €1.500 e prevede la sanzione del 50%.
Infine, il mancato perfezionamento della definizione agevolata comporta la permanenza della pretesa originaria . Il ruolo è quindi legittimo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore della resistente Avv. Difensore_2 che liquida in
€ 400,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE