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Sentenza 26 settembre 2022
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2022, n. 36232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36232 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN RI nato a [...] il [...] ST AU nato a [...] il [...] SS NA nato a [...] il [...] PE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso di EC ed il rigetto per tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori degli imputati: l'avv. Dini, che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv. Sommovigo, che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36232 Anno 2022 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di La Spezia del 9.10.2017, che ha assolto AL AN, RA IT, IM SI e TE EC dai reati loro ascritti ai sensi dell'art. 483 cod. pen., perché il fatto non sussiste, e li ha condannati, per il residuo delitto di concorso in falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. a ciascuno ascritto (aggravato dalla falsificazione che, in parte, riguardava atti facenti fede fino a querela di falso, in relazione alla data ed al procedimento di autentica della firma del privato apposta in calce agli atti stessi), alla pena di: - un anno di reclusione in relazione al capo 1, EC;
- un anno e sei mesi di reclusione, in relazione al capo 2, AN e SI;
- tre mesi di reclusione, in relazione al capo 2, IT, a titolo di continuazione tra il delitto di cui alla presente pronuncia ed i reati oggetto della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di La Spezia n. 202 del 23.3.2011, irrevocabile, revocando all'imputata il beneficio della sospensione condizionale con tale sentenza. 1.1. Gli imputati sono coinvolti in una più ampia vicenda criminosa che, secondo quanto accertato nel corso del processo, li ha visti protagonisti insieme ad altri soggetti, giudicati separatamente, di una sistematica "gestione di comodo" delle pratiche amministrative del comune di Riomaggiore e dell'Ente Parco Cinque Terre nell'anno 2010, nelle loro qualità di responsabili dell'Ente Parco o pubblici funzionari comunali (tra questi, il Presidente dell'Ente Parco, AN NA) ovvero di proprietari di terreni ubicati nel Parco, in vista del conseguimento di interessi privati. Dalla sentenza di primo grado si evince che le indagini avevano portato ad accertare la tenuta dei registri di protocollo dei suddetti due enti locali in modo tale da poter consentire di retrodatare qualsiasi atto, inserendo nel registro alcune annotazioni fittizie, redatte a matita ed inutili, al posto delle quali, se necessario, si sarebbe potuto inserire un qualsiasi altro atto in un momento successivo. Inoltre, in seguito ad una perquisizione effettuata il 28.9.2010 nell'ufficio della coimputata CE FF, impiegata dell'ufficio protocollo del comune di Riomaggiore, sono stati sequestrati 350 fogli firmati in bianco dal segretario comunale di Riomaggiore, MA IS AV - anch'ella poi imputata nel processo - con le sottoscrizioni, una per ogni foglio, apposte a varie altezze, in modo da poter adattare graficamente la sottoscrizione al contenuto dell'atto, che avrebbe dovuto essere compilato in epoca successiva. 2. Avverso la citata sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati AN, IT, SI e EC, con distinti atti di impugnazione. 2 3. MA RA AN, tramite il difensore, avv. Dini, deduce quattro diversi motivi di censura. 3.1. Il primo argomento che oppone la difesa alle conclusioni delle sentenze di merito rappresenta i vizi di violazione di legge e di motivazione contraddittoria, avuto riguardo alla configurabilità del reato di falso ideologico, aggravato dalla natura fidefacente, nei confronti della ricorrente, la quale è stata condannata per aver formato il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al capo 2, la cui firma - apposta da HE NA, figlio di AN NA - poi sarebbe stata autenticata dalla segretaria comunale, AV, falsamente retrodatandola ed in assenza del dichiarante. La tesi difensiva è che il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e cioè quel che il privato dichiara al pubblico ufficiale, ha natura di atto privato, poiché è solo l'autentica della firma da parte del pubblico ufficiale a costituire l'estrinsecazione del potere certificativo che la legge attribuisce al soggetto qualificato, mentre questi non attesta la veridicità di quanto dichiarato dal privato, tantomeno con valore facente fede fino a querela di falso. Il ricorrente, richiamando Sez. 5, n. 9777 del 6.7.1994, Ferrofino, Rv. 199853, evoca la valenza precettiva dell'art. 2700 cod. civ. al fine di stabilire che, in caso di atti fidefacenti, l'attestazione riguarda ciò che viene compiuto dinanzi al pubblico ufficiale in sua presenza, sicchè nel caso di specie, non può essere ipotizzata alcuna "validazione" del contenuto della dichiarazione. La sentenza impugnata, dunque, è errata, là dove configura - ripetendo l'errore del primo grado - il concorso nel reato da parte della ricorrente, autrice, come ammettono gli stessi giudici di merito, soltanto della condotta di falsificazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, dimenticando di centrare il suo contributo rispetto alla condotta rilevante della falsa autentica di firma da parte del segretario comunale e confondendo la valenza della data apposta dal dichiarante con quella dell'autentica (benchè nel caso di specie coincidano). La sentenza si è dimostrata, altresì, incapace di sciogliere la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale che, in una parte (a pag. 29), circoscrive l'oggetto del reato di falso alla solo_ apposizione della data e dell'autentica della firma da parte del segretario comunale dinanzi a sé, mentre, nel dispositivo, riferisce il falso all'intero documento descritto al capo 2, abbinando la fidefacenza. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente il reato di concorso in falso ideologico, non si può configurare l'aggravante del falso in atto pubblico fidefacente, poiché il contenuto della dichiarazione sostitutiva del privato ritenuta falsa è di mero impegno da parte sua all'asservimento del posto auto, di per sé estranea ai poteri certificativi del pubblico ufficiale che pone l'autentica. Il reato, riqualificato in falso non aggravato, sarebbe, pertanto, prescritto. 3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove del concorso nel reato commesso dalla segretaria 3 09 comunale AV ed ipotizzato a carico della ricorrente, contro la quale vi sono indizi soltanto di un suo contributo alla redazione dei contenuti della dichiarazione falsa al centro della contestazione di cui al capo 2, e non di una sua consapevolezza o ausilio all'autenticazione falsa della firma del dichiarante, apposta dalla coimputata AV solo successivamente alla redazione di detti contenuti e senza che quest'ultima abbia avuto mai contatti di alcun genere con la ricorrente. Secondo la difesa, non avrebbero rilievo per il concorso le condotte commesse antecedentemente all'inserimento, nella sequenza fattuale di creazione dell'atto, dell'azione del pubblico ufficiale autenticatore e costituite dalla costante interlocuzione sulla dichiarazione falsa e sulle sue modalità di inserimento retrodatato nel fascicolo, provate da email e intercettazioni tra i coimputati. Mancherebbe la prova, dunque, sia del contributo materiale che di quello morale al reato di falso commesso dalla coimputata AV nell'attestare falsamente l'autentica della firma del dichiarante NA;
sotto il secondo profilo non è stata esplorata la distinzione tra la mera conoscenza della condotta abusiva del pubblico ufficiale e l'adesione morale ad essa, dimenticandosi che non vi sono prove di un contatto tra la ricorrente e l'autrice reale della falsificazione. 3.3. La terza censura proposta attiene al vizio di violazione di legge avuto riguardo alla normativa extrapenale tenuta in conto per interpretare la legge penale, nonché al vizio di motivazione. Il ricorrente, citando la legge regionale ligure n. 16 del 2008, evidenzia l'art. 19, dal cui testo si evince la non necessità di alcuna dichiarazione relativa all'asservimento del parcheggio a pertinenza dell'abitazione, al fine di ottenere la concessione edilizia, poiché alcun contributo è previsto obbligatoriamente prima dell'ultimazione dei lavori e detto asservimento deve essere formalizzato entro la data, proprio, di ultimazione dei lavori. Venuta meno la necessità, cade anche il legame tra i complici ipotizzato dalle sentenze di merito. La difesa evidenzia, altresì, come, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, che ha modificato la legge n. 15 del 1968, non sussiste più l'obbligo di autenticare la firma posta in calce alle dichiarazioni sostitutive, sicchè l'eventuale falso commesso mediante autenticazione dovrà ritenersi inesistente poiché inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato della genuinità del documento ed a conseguire uno scopo antigiuridico (si cita Sez. 5, n. 13623 del 2001); inoltre, partendo da detto presupposto normativo, viene meno anche l'elemento psicologico del concorso di persone. 3.4. L'ultimo motivo di ricorso formulato dalla difesa della ricorrente eccepisce il vizio di violazione di legge e quello di motivazione con riferimento alla premessa della sentenza impugnata dedicata alla particolare gravità della vicenda complessiva in cui si inscrive la condotta dell'imputata, che tradisce un vizio di fondo preconcetto nella valutazione del reato e sottovaluta la circostanza che la dichiarazione sostitutiva al centro della 4 contestazione di falsità ideologica non è mai stata prodotta al comune di Riomaggiore, cui era potenzialmente destinata, sicché non avrebbe potuto recare alcun danno o pericolo. 4. I ricorsi congiunti di IM SI e RA IT, proposti dall'avv. Sommovigo, si compongono di cinque motivi. 4.1. Il primo argomento difensivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 479 cod. pen.: essendo il falso ideologico un reato di pericolo che tutela l'integrità della fede pubblica, è necessario che l'atto ideologicamente falso entri a far parte dello spettro conoscitivo della pubblica amministrazione e quindi nessun rilievo penale può assumere un atto che, pur formato, non venga mai presentato agli uffici competenti. Nel caso di specie, è stato accertato che l'atto falso, la cui formazione è contestata, al capo 2, alle ricorrenti, sia stato materialmente redatto dalla coimputata EL, altra impiegata del comune di Riomaggiore, sotto dettatura di AN NA, e poi portato successivamente alla segretaria comunale AV, il pubblico ufficiale autore della falsa autenticazione di firma;
da qui, riconsegnato, firmato, alla stessa EL che, su richiesta di NA, lo aveva conservato a casa sua, dove è stato ritrovato a seguito di perquisizione dalla polizia giudiziaria impegnata nelle indagini. Il documento, dunque, secondo la difesa non è stato mai prodotto alla pubblica amministrazione destinataria dell'atto e, quindi, non ha mai raggiunto la soglia di rilevanza penale individuata dalla giurisprudenza della Cassazione. La difesa fa notare, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non necessita oramai da tempo, per legge, di autenticazione della firma da parte del pubblico ufficiale, con la conseguenza che il falso eventualmente compiuto mediante autenticazione deve essere ritenuto inidoneo a mettere in pericolo o vulnerare l'interesse tutelato della genuinità del documento e inidoneo a conseguire uno scopo antigiuridico, nonché irrilevante al fine del significato dell'atto e del suo valore probatorio: in altre parole, si tratta di un falso inutile, avente ad oggetto un atto che fin dall'inizio è privo di efficacia dannosa o pericolosa ai fini della tutela probatoria ed è dunque sottratto all'ambito della punibilità. Il ricorso si richiama alla sentenza della Quinta Sezione n. 13623 del 8 febbraio 2001. 4.2. Il secondo motivo dedotto dalla difesa denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 479 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Si rileva che la Corte d'Appello ha frainteso l'oggetto del reato di falso, abbinandolo all'intero contenuto del documento dichiarativo sostitutivo dell'atto di notorietà, mentre invece l'oggetto del falso, anche secondo la contestazione, è esclusivamente l'attestazione di autentica della firma del documento apposta dal pubblico ufficiale, in relazione alla quale la difesa fa notare come non vi sia prova del concorso delle ricorrenti. 5 Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il ricorso fa notare che, affinché sussista il concorso dell'extraneus in un reato proprio di falso ideologico, è necessario provare l'incidenza dell'opera dell'istigatore sul determinismo psicologico dell'autore materiale anche solo rinsaldando il proposito criminoso di quest'ultimo, sicché dell'attività di falsificazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, con qualsiasi contributo materiale oppure istigando il pubblico ufficiale rafforzandone il proposito criminoso. Nel caso di specie, manca, invece, qualsiasi interferenza delle ricorrenti nel procedimento di formazione della volontà criminosa del pubblico ufficiale e, prim'ancora, manca qualsiasi contatto tra le coimputate. Particolarmente, la difesa contesta il significato probatorio del rapporto delle ricorrenti con NA, che è stato ritenuto parte del contributo concorsuale al reato, in qualche modo prodromico all'attestazione falsa apposta dal segretario comunale di Riomaggiore, mentre, invece, fu soltanto il coimputato NA a decidere di rivolgersi in autonomia e direttamente al segretario comunale, affinché provvedesse ad autenticare la firma e la data, apponendo la data fasulla nella propria abitazione, giorni dopo. Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non aveva alcuna incidenza sulla pratica amministrativa. 4.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 479 e 476, comma secondo, del codice penale, ritenendo inconfigurabile ed insussistente l'aggravante della fidefacenza, nel caso di specie. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo la difesa, non necessita di autenticazione da parte del pubblico ufficiale, con la conseguenza che la falsa autenticazione deve essere ritenuta inidonea a vulnerare l'interesse alla genuinità del documento;
inoltre, se l'atto manca di qualsiasi valore probatorio, a maggior ragione non può avere alcun valore di fede privilegiata, sicchè non sussiste l'aggravante contestata. 4.4. Il quarto motivo di censura eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata configurazione, in favore delle ricorrenti, dell'attenuante dell'articolo 114 cod. pen. del contributo concorsuale di minima importanza. Le due ricorrenti, secondo la ricostruzione delle stesse sentenze di merito, si sono limitate a non impedire il reato, pur avendo espresso (soprattutto RA IT, come emerge dalle prove dibattimentali) il proprio disaccordo a NA sulla sua scelta di trovare una soluzione al suo problema che implicasse la redazione dell'atto poi contestato come falso. 4.5. Il quinto ed ultimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 117 cod. pen. La tesi difensiva è che, in mancanza di prova del concorso nel reato proprio da parte delle ricorrenti, a loro carico, al più, avrebbe potuto configurarsi un reato diverso e meno grave, qual è il falso ideologico commesso dal privato. 6 5. Ha proposto ricorso anche TE EC, tramite il difensore, deducendo un unico, complesso motivo, con cui evidenzia vizio di motivazione omessa e manifestamente illogica e contraddittoria, rispetto alla piattaforma probatoria ed alle conclusioni alle quali è giunta la sentenza impugnata. La censura, in particolare, lamenta il travisamento delle prove risultanti dal verbale dell'udienza del 26 settembre 2017 tenuta dinanzi al tribunale di La Spezia. Il ricorrente evoca la testimonianza del coimputato ZA e ne riporta le parole verbalizzate in udienza in più passaggi, sostenendo che da tale testimonianza si debba desumere la sua estraneità al reato, in quanto emerge da tali dichiarazioni che l'atto contestato come falso gli è stato fatto firmare da ZA senza egli fosse consapevole del contenuto falso. Si pone in risalto, inoltre, come tra le prove non vi siano intercettazioni che coinvolgono EC nei più ampi affari criminali che hanno fatto capo al coimputato NA, sicchè manca qualsiasi prova dell'elemento soggettivo del reato. 6. Il difensore della ricorrente AN, che ha chiesto discussione orale (così come il difensore di IT e SI: la discussione è stata ammessa), ha depositato anche memorie (datate 28 giugno 2022) con le quali sintetizza e segnala nuovamente le più importanti questioni dedotte con il ricorso, partendo dal presupposto essenziale che il cambio di prospettiva determinato dagli esiti del dibattimento sin dal primo grado - e cioè, il fatto che sia emerso che il reato oggetto d'imputazione non sia costituito da un falso materiale (riempimento ex post di un foglio bianco sul quale il pubblico ufficiale avrebbe preventivamente apposto la firma per autentica della sottoscrizione del dichiarante) bensì, assai diversamente, da un falso ideologico (autentica da parte del pubblico ufficiale della sottoscrizione del dichiarante in assenza del medesimo) - avrebbe dovuto imporre una nuova ed attenta valutazione delle condotte di ciascun imputato, allo scopo di verificarne la reale efficienza causale rispetto al reato proprio del pubblico ufficiale. E' evidente, infatti, che la notevole differenza strutturale fra i due tipi di falso non è affatto indifferente sul piano del contributo che ciascun imputato deve aver fornito affinchè la sua condotta comporti una responsabilità penale concorsuale, materiale o morale che sia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TE EC è inammissibile. 7 1.1. Occorre premettere una sintesi ricostruttiva - per come emerge dalle sentenze di merito - di quella parte della più complessa vicenda criminale al centro del processo e relativa specificamente al ricorrente. EC - imputato del capo 1 insieme al predetto Presidente dell'Ente Parco Cinque Terre, AN NA, alla segretaria comunale di Riomaggiore, MA Ausilia AV, e ad altri funzionari comunali - è stato coinvolto nel processo come concorrente nel reato di falso ideologico dell'atto unilaterale d'obbligo, avente ad oggetto la conservazione dello stato paesaggistico e della destinazione del terreno coltivato a vigneto antistante un ricovero per attrezzi in località soggetta a vincoli qualificati inderogabili, di cui egli era proprietario, ricovero che - secondo la sentenza di primo grado - illegalmente classificato come immobile ad uso residenziale da AN NA, il quale viene individuato, oltre che quale Presidente dell'Ente Parco Cinque Terre, anche come deus ex machina del comune di Riomaggiore - avrebbe dovuto essere ristrutturato e trasformato in un villino residenziale, destinato alla cessione a NA TT, noto politico italiano, promissario acquirente, al fine di acquisire credito presso costui. In vista di tale atto di vendita e, soprattutto, della ristrutturazione (che non avrebbe potuto essere effettuata con abbattimento e ricostruzione, in ragione dei vincoli esistenti in zona Parco, se l'immobile non fosse stato indebitamente mutato nella classificazione urbanistica), era necessario che figurasse la falsa autenticazione della data e della firma in cui EC risultava avesse sottoscritto il predetto atto unilaterale d'obbligo (il 31.1.2009 - come falsamente attestato da AV -, mentre in realtà, come accertato, esso è stato effettivamente firmato e autenticato in retrodatazione il 14.9.2010), in quanto le autorizzazioni ed i lavori dovevano figurare come successivi a detto atto di impegno. Il Presidente dell'Ente e altri funzionari pubblici sono stati ritenuti ideatori del meccanismo volto ad ingraziarsi il ministro TT, il quale, peraltro, è risultato ignaro di tutto (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). TE EC, invece, ha svolto il ruolo di prestanome, stipulando il preliminare di vendita, per il valore di 40.000 euro, del capanno per gli attrezzi e gestendo a suo nome, quale proprietario sino al definitivo di vendita, le pratiche edilizie per la ristrutturazione. L'immobile, successivamente alla ristrutturazione, lievitava nel valore sino a circa 250.000 euro. La falsificazione dell'atto unilaterale d'obbligo è stata accertata grazie ad una serie di elementi di prova e, tra questi, alcune intercettazioni, di seguito sintetizzate: - quella del 9.9.2010 ha visto come interlocutori il Presidente NA ed altri coimputati, tra i quali IO ZA, direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, e CE Truffella;
in tale conversazione, si parla della necessità di retrodatare l'atto alla data del 31.1.2009 e tale retrodatazione è risultata effettivamente riscontrata poiché, nella perquisizione del 14.9.2010, la polizia giudiziaria acquisiva la pratica relativa al fabbricato 8 in ristrutturazione e poteva constatare che agli atti vi era soltanto, in quel momento, una bozza non sottoscritta, sebbene avente numero di repertorio, dell'atto unilaterale d'obbligo; - nelle intercettazioni successive alla perquisizione, invece, si assiste in diretta agli accordi tra i complici (in particolare anche tra i coimputati NA e IT), finalizzati a far comparire, nella pratica originale relativa alla ristrutturazione dell'immobile, l'atto unilaterale d'obbligo retrodatato e debitamente sottoscritto da TE EC, con la necessità di recarsi immediatamente da quest'ultimo per fargli firmare il documento. Tale circostanza è stata poi confermata in dibattimento da IO ZA, che, nell'esame, ha riferito che il giorno 14.9.2010, dopo la perquisizione, si era recato di fretta e di sera a casa di EC per fargli firmare l'atto unilaterale d'obbligo. L'atto, infine, al momento della acquisizione documentale svolta dalla polizia giudiziaria il giorno 11.11.2010, è "comparso" nel fascicolo relativo alle opere di ristrutturazione del fabbricato di EC, "retrodatato" falsamente al 31.1.2009. La sentenza di primo grado dà conto, altresì, ampiamente, delle ragioni difensive volte, sin dal giudizio dinanzi al Tribunale, ad escludere qualsiasi consapevolezza di TE EC circa l'illiceità dell'intera operazione e la falsità dell'atto da lui sottoscritto, quanto alla data di apposizione della firma;
la motivazione di detto provvedimento, superando le obiezioni dell'imputato con riferimento alle prove già esaminate e - a riprova della sua consapevolezza e colpevolezza - facendo notare (oltre alla palese evidenza della falsità di ciò che si era sottoscritto, in relazione, appunto alla data della sottoscrizione e alla presenza di un pubblico ufficiale che la autenticasse) come egli abbia preteso altri 5.000 euro (non ottenuti), a lavori di ristrutturazione iniziati, richiedendoli non già al futuro acquirente, per avvicinarsi al valore reale che avrebbe acquisito il bene, ma al direttore dei lavori ed ai funzionari del comune di Riomaggiore. 2. Tanto ricostruito, il ricorrente oppone alla completa, logica ed ampia ricostruzione emersa dalla doppia pronuncia conforme dei giudici di primo e secondo grado, una propria, alternativa versione di quanto avvenuto, lamentando il travisamento delle prove dichiarative utilizzate contro di lui e l'assenza di elementi determinanti nei suoi confronti che provengano dalle intercettazioni. Ebbene, come noto, in presenza di una doppia pronuncia conforme, il vizio di travisamento della prova si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti;
i fini della sua ammissibile deduzione, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117). Nel caso di specie, i due profili di illegittimità succitati vengono apoditticamente evocati dal ricorso, senza alcuna individuazione specifica del lamentato travisamento né, 9 ageò ovviamente, della prospettazione relativa alla sua eventuale decisività, limitandosi il ricorrente soltanto ad enunciarlo in modo assertivo, proponendo brani delle dichiarazioni del teste ZA, senza metterne in dubbio la credibilità, nè deducendo vizi di inutilizzabilità, ed affermando soltanto il loro diverso significato, interpretato in senso più favorevole al ricorrente. La censura, in particolare, lamenta il travisamento delle prove risultanti dal verbale dell'udienza del 26 settembre 2017 tenuta dinanzi al Tribunale di La Spezia, dalle quali emergerebbe che l'atto contestato come falso gli è stato sottoposto per la firma da ZA senza che egli fosse consapevole del contenuto falso. E tuttavia, come si è già premesso, il vizio di travisamento della prova intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende siano state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Il ricorrente, invece, ha proposto, anche solo dal punto di vista formale, una serie di brani parziali delle dichiarazioni rese in dibattimento da ZA, piegandone il senso nel significato che meglio porterebbe ad escludere la sua responsabilità, invero con poca aderenza al testo letterale di esse, chiaramente leggibile nella prospettiva accusatoria, della quale si è già ampiamente dato atto al par. 1.2., e dimenticando di confrontarsi con le numerose, ulteriori frazioni probatorie, messe in fila dalla motivazione del provvedimento impugnato: l'evidente scarsa credibilità della sua inconsapevolezza circa il contenuto falso dell'atto che ha sottoscritto in piena notte a casa sua e non dinanzi al pubblico ufficiale e nella data che risultava dal documento;
senza contare le stranissime circostanze della firma in sé, per come sottopostagli da ZA, e che evidentemente conducono a confortare l'ipotesi accusatoria di una piena partecipazione di TE EC all'organizzazione ed alla realizzazione della violazione edilizia, in quanto proprietario dell'immobile al centro dell'operazione illecita. Chiudono il quadro logico d'accusa le intercettazioni, le indagini documentali e, soprattutto, l'evidenza di un particolare, acutamente sottolineato dalla sentenza di secondo grado: il tornaconto economico di ulteriori 5.000 euro, preteso dal ricorrente nei confronti non già della sua controparte contrattuale, per avvicinarsi al valore reale che avrebbe acquisito il bene dopo il buon esito della speculazione edilizia, bensì del direttore dei lavori e dei funzionari del comune di Riomaggiore, complici dell'operazione illecita, che ha visto nel ricorrente l'inevitabile co-protagonista del reato. 10 amb. 2.1. Il motivo di censura, pertanto, oltre a non avere i caratteri che la deduzione di travisamento probatorio imporrebbe al fine del buon esito delle istanze difensive, mostra anche chiaramente di voler riscrivere la storia processuale delle prove, finalizzandola a dar credito alla personale prospettazione del ricorrente, proponendo, in sostanza, un giudizio che coinvolge la ricostruzione alternativa dei fatti, in sede di legittimità, con ciò incorrendo in un ulteriore profilo di inammissibilità. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In conclusione, è proprio questo il nucleo centrale delle istanze difensive: rileggere le prove in senso più favorevole al ricorrente, proponendo una loro diversa valenza senza addurre reali ragioni di illogicità della motivazione del provvedimento impugnato cui ci si oppone in modo apodittico e nei cui confronti si formulano dissensi diffusamente aspecifici, concentrati soltanto su uno dei dati di prova (le dichiarazioni del teste ZA), dunque, inevitabilmente, inammissibili. 3. I ricorsi delle altre tre coimputate devono essere accolti, limitatamente alle ragioni difensive che deducono l'insufficiente prova del dolo del reato di concorso in falso ideologico, una volta delineati i confini della condotta, secondo quanto accertato dalle stesse sentenze di merito. 3.1. Anche per le imputate IT, SI e AN è necessario premettere una sintesi di quanto accertato dalle sentenze di merito. Le imputate sono state condannate in relazione al capo 2 della contestazione, avente ad oggetto il delitto di falso ideologico di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, retrodatata falsamente al 6.11.2007, mentre essa era stata compilata e sottoscritta solo in data prossima al 15.7.2010, a firma di EL DI NA, figlio dell'allora Presidente dell'Ente Parco delle Cinque Terre: in tale dichiarazione questi attestava falsamente di disporre di un box auto presso l'autoparcheggio Rioparc, precedentemente al completamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del padre, coimputato, e di impegnarsi ad asservire detto posto auto a tale immobile, allo scopo di evitare a quest'ultimo il pagamento della somma di 7.000 euro a titolo di monetizzazione del parcheggio per il nuovo volume realizzato in assenza di un atto di asservimento. 11 Ed infatti, sempre nell'ambito delle indagini condotte "a tappeto" sulla gestione del comune di Riomaggiore, la polizia giudiziaria aveva sequestrato, in data 12.7.2010, gli atti relativi ad alcune pratiche edilizie riguardanti familiari di NA. La pratica relativa all'imputazione aveva ad oggetto l'ampliamento dell'abitazione del coimputato NA, con realizzazione di un sottotetto abitabile, che era andato a costituire una nuova unità abitativa, in aggiunta alle due preesistenti. Ebbene, il problema amministrativo - "risolto" con la falsificazione della data della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente la dichiarazione di asservimento - riguardava la mancanza, appunto, in detta pratica edilizia, di un atto di asservimento di un parcheggio auto alla nuova unità abitativa, ovvero, in difetto, la sua monetizzazione per una somma di circa 7.000 euro, da versare all'ente comunale. Le imputate - RA IT, nella sua qualità di funzionaria addetta all'ufficio tecnico comunale;
IM SI, quale consulente dell'Ente Parco e componente della Commissione edilizia del comune di Riomaggiore;
MA RA AN in qualità di consulente anch'ella dell'Ente Parco - sono accusate di aver concorso alla formazione del falso atto di asservimento da repertoriare retroattivamente, procurandosi anche una marca da bollo retrodatata al 3.11.2007, al fine di rendere più credibile la datazione dell'atto e la legittimità della pratica;
la firma è stata autenticata e falsamente retrodatata dalla Segretaria comunale. La dichiarazione sostitutiva, datata 6.11.2007, era stata, in realtà, formata intorno al 15.7.2010 e completata da una falsa autenticazione da parte del segretario comunale di Riomaggiore, MA Ausilia AV. Le modalità di redazione ed apposizione della falsa autentica costituiscono un nucleo controverso della ricostruzione probatoria, che effettivamente la Corte d'Appello non chiarisce debitamente e che, dalla sentenza di primo grado, emerge in modo parzialmente differente da quanto riportato nell'imputazione: la funzionaria comunale FF ha dichiarato di aver direttamente compilato la falsa dichiarazione e di averla portata ad autenticare presso l'abitazione privata della segretaria comunale, riportando poi il documento nella sua abitazione, prima della perquisizione cui era stata sottoposta. Le prove raccolte sono composte dalle dichiarazioni di testimoni ed anche confessorie di alcuni coimputati, nonché da intercettazioni e sequestri. In particolare, la sentenza di primo grado cita le dichiarazioni rese da RA IT e IM SI in sede di interrogatorio - ed acquisite ex art. 513, comma primo, cod. proc. pen. - dalle quali si comprende che, vista la rappresentazione da parte loro della necessità procedimentale dell'atto di asservimento, al fine della regolarità della pratica edilizia, NA temesse di poter avere ripercussioni giudiziarie dalla mancanza dell'atto di asservimento o dal mancato assolvimento dell'onere di monetizzazione del parcheggio medesimo (in caso di mancanza dell'atto di asservimento), soprattutto in ragione delle indagini in corso oramai da tempo sulla gestione comunale di Riomaggiore: la via d'uscita che i coimputati progettarono per togliere d'impaccio NA fu quella di creare un atto 12 di asservimento postumo, retrodatandolo (al 6.11.2007), oltre che apponendovi una marca da bollo di epoca antecedente alla data indicata nell'atto (del 3.11.2007). La sentenza di primo grado (ed in parte, sinteticamente, quella d'appello) dà atto di come SI, IT e MA IS AN, avvocata, consulente dell'Ente Parco, abbiano valutato la necessità, per gli interessi di NA, della falsa dichiarazione di asservimento ed abbiano ideato il suo contenuto, poi informaticamente redatto dalla coimputata FF e portato alla firma della segretaria comunale (secondo la versione di CE FF, sarebbe stata lei stessa a redigere il documento, non utilizzando uno dei fogli in bianco già autenticati). Inoltre, si elencano in sentenza i contenuti inequivoci di alcune intercettazioni effettuate all'interno dell'ufficio di NA a luglio del 2010 - nelle quali chiaramente si comprende il coinvolgimento di tutti i coimputati nell'ideazione dell'atto falso e nel reperimento della marca da bollo da apporvi per simulare ancor meglio la retrodatazione - e di alcune email trovate in possesso di un'altra funzionaria comunale (Roberta EC), dalle quali si evince che le coimputate AN, IT e SI hanno avuto una riunione relativa proprio a come risolvere il problema della pratica di NA, descrivendone le modalità e anche l'apposizione della marca da bollo retrodatata sull'atto di asservimento falsamente indicante una data antecedente a quella dell'autorizzazione edilizia. Il Tribunale, infine, ha superato l'obiezione difensiva relativa all'innocuità o all'inutilità del falso, proprio facendo leva sull'opinabilità della necessaria presenza dell'atto di asservimento per la regolarità della pratica edilizia. Vi è la necessità di chiarire, infine, all'esito della sintesi proposta, un elemento essenziale del processo: la condanna delle imputate è stata pronunciata, secondo quanto esplicitamente viene indicato dalla sentenza d'appello impugnata (precisamente, alle pagine 4 e 5), in relazione al concorso nella falsa attestazione della data di formazione della dichiarazione e del procedimento di autenticazione da parte del pubblico ufficiale, mentre si è ritenuto "irrilevante il carattere ed il contenuto dell'atto", mero impegno del privato, sottolineando come il reato si inserisca nella struttura tipologica dell'art. 476, comma secondo, cod. pen. proprio per l'intervento del pubblico ufficiale che ha conferito fede privilegiata alla data presente sul documento. I giudici di secondo grado hanno ancora specificato che il giudizio, esteso dal dispositivo della sentenza del Tribunale, al contenuto falso dell'atto non aveva significato rispetto all'oggetto del reato, che, per tale ragione, era esattamente corrispondente all'imputazione. Respingendo le obiezioni difensive proposte in sede di appello, la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di reato ascritta alle ricorrenti fosse solo quella di concorso nella falsa autentica della sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale, in una data diversa da quella apposta sul documento medesimo. 13 Proprio per questo si è valutata positivamente la configurabilità del delitto aggravato ai sensi degli artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen.; si sono respinte le obiezioni difensive circa l'effettiva consumazione delittuosa e, prima ancora, la mancanza di offensività penale, segnalando come il reato si sia perfezionato nel momento in cui il documento è uscito dalla sfera del pubblico ufficiale che lo ha autenticato ed è entrato nella disponibilità del terzo estraneo, mentre non ha alcun rilievo che l'atto non sia stato materialmente prodotto nell'ambito della pratica edilizia cui era destinato. Quanto al piano della riferibilità psicologica del reato alle ricorrenti, che - come si è anticipato e meglio si dirà di seguito - rappresenta il punto debole dell'edificio logico- ricostruttivo delle sentenze di merito, la Corte d'Appello ha sostenuto che la prova della riferibilità psicologica della falsa autentica di firma anche alle ricorrenti promana anzitutto dalla necessità di tale autentica, da loro evidenziata agli altri complici, e da alcune circostanze di fatto e di contorno, tra le quali si citano la partecipazione attiva ed innegabile (perché emersa dalle intercettazioni) alla fase prodromica all'autentica della firma, e cioè nell'elaborazione e redazione della falsa dichiarazione di impegno all'asservimento da parte dell'autore della dichiarazione, nonché la stessa conoscenza del pubblico ufficiale che avrebbe dovuto procedere all'illecita autenticazione. 4. E' possibile, dunque, a questo punto, venire all'esame specifico dei motivi di ricorso proposti dalle ricorrenti e procedere al loro esame congiunto, trattandosi di crinali di critica, che, in molta parte, si sovrappongono. 4.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso di MA IS AN, così come la prima parte del secondo motivo del ricorso delle altre due coimputate, sono inammissibili. La tesi delle ricorrenti è che la sentenza di primo grado abbia ritenuto sussistente il reato di concorso in falso ideologico aggravato, in relazione alla condotta di falsificazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, come si legge dal dispositivo, e non centrando il suo contributo rispetto alla condotta rilevante della falsa autentica di firma da parte del segretario comunale;
la sentenza d'appello, dal canto suo, non avrebbe sciolto il dubbio relativo al contenuto della condanna. Le difese pongono osservazioni manifestamente infondate e generiche, rispetto all'evidente motivazione della sentenza d'appello, che ha, invece, risposto alle obiezioni sollevate ed ha escluso che la loro condanna sia stata pronunciata per il falso ideologico aggravato con oggetto il contenuto della dichiarazione sostitutiva relativa all'impegno per l'asservimento del box auto da destinare all'immobile in ristrutturazione, individuando, invece, il fulcro della rilevanza penale dell'agire delle ricorrenti nell'aver partecipato alla falsificazione da parte del pubblico ufficiale-segretario comunale dell'autentica della firma del dichiarante, apposta sulla dichiarazione sostitutiva. 14 Sebbene, dunque, si colgano alcune aporie argomentative e iati logici nella sequenza "imputazione-accertamenti probatori-condanna" da parte dei giudici di merito, tuttavia, l'inequivoca presa di posizione della Corte d'Appello sulla circoscrivibilità dell'imputazione soltanto al segmento di condotta limitato alla falsa attestazione relativa alla data della sottoscrizione ed al procedimento di identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale sgombra il campo dalle obiezioni difensive, sia in punto di fatto che quanto alla configurabilità giuridica del reato, per come prospettate dal ricorso. Per quanto si è già sintetizzato al par. 3.1., la Corte territoriale ha pacificamente escluso che la condanna delle ricorrenti sia avvenuta in relazione alla falsificazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, sicchè non rilevano neppure le obiezioni relative alla configurabilità del reato di falso ideologico con riguardo alla dichiarazione di asservimento ed alla sua non necessità ai fini della regolarità della pratica edilizia, secondo la legislazione regionale ligure in materia: il falso ideologico per cui è stata emessa condanna - si ribadisce - non riguarda la validazione del contenuto della dichiarazione dinanzi al pubblico ufficiale, ma semplicemente ciò che viene compiuto dinanzi al pubblico ufficiale in sua presenza, vale a dire l'apposizione della firma e la sua autentica, in coerenza con il dettato dell'art. 2700 cod. civ. 4.2. Circoscritto il perimetro della condotta penalmente rilevante individuato dalle sentenze di condanna, che si combinano tra loro nel senso già chiarito, cadono, perché infondate, le obiezioni difensive relative alla possibilità di configurare il delitto di falso ideologico in relazione ad un atto che non sia entrato (ancora) a far parte di un procedimento amministrativo, contenute, in particolare, nel primo motivo di censura del ricorso congiunto di SI e IT e, in via ancor più preliminare, quelle relative alla configurabilità del reato in caso di autentica della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non più necessaria in seguito all'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 1968, stabilita dall'art. 77 del d.lgs. n. 445 del 2000. Viene in gioco, infatti, non già la falsità dei contenuti dichiarativi dell'atto stesso, funzionali all'istruttoria amministrativa per la pratica di concessione edilizia in ampliamento, bensì la falsità dell'apposizione della firma e della sua autentica nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal pubblico ufficiale, a cominciare dalla stessa presenza del dichiarante e firmatario dinanzi a detto pubblico ufficiale. In proposito, deve essere anzitutto chiarito che, in tema di falsità documentali, è condivisa linea interpretativa ritenere che l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 1968, attuata dall'art. 77 del d.lgs. n. 445 del 2000, a seguito della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporti l'inutilità del falso compiuto mediante l'autenticazione, la quale, ancorché non più richiesta, può potenziare l'efficacia 15 probatoria di cui l'atto sia dotato (Sez. 5, n. 6204 del 30/11/2010, dep. 2011, Colla, Rv. 249260; Sez. 5, n. 44899 del 13/9/2017, Kamel, Rv. 271620) Ed infatti, in caso di autenticazione della firma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il falso non può definirsi "inutile" o "innocuo", attesa la peculiare valenza probatoria dell'atto così formato, anche ed eventualmente a fini diversi da quello per il quale il documento è stato predisposto, poichè il falso è irrilevante quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria dell'atto, e non quando l'atto stesso può esplicare una qualche efficacia pure in assenza della falsificazione, in quanto la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza dell'interessato in una certa data od in un certo luogo (così Sez. 5, n. 6885 del 10/1/2002, Alasia, Rv. 222246; vedi anche Sez. 5, n. 45295 del 7/7/2005, Capuano, Rv. 232722, in tema di falsa autentica da parte del notaio). L'unico precedente massimato che risulta contrario all'opzione qui preferita (Sez. 5, n. 13623 del 8/2/2001, Stipa, Rv. 218393) è isolato e risalente, benchè sia stato citato nei ricorsi come perno logico di orientamento. Anche in materia di falsità commesse da notai o tramite loro induzione in errore si è più volte ribadito che integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma relativa a scrittura privata, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata. Ne consegue che risponde di questo reato, e non di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chi induce in errore il notaio sull'identità della persona risultante dall'autentica notarile (cfr. Sez. 5, n. 5239 del 18/6/2013, Adduci, Rv. 254976; Sez. 5, n. 55873 del 7/11/2018, Grusovin, Rv. 274609; vedi anche Sez. 5, n. 22839 del 17/4/2019, De Domenico, Rv. 276632). Né possono esservi dubbi sulla fidefacenza dell'attestazione del pubblico ufficiale che prova l'avvenuta autentica della firma apposta in sua presenza, previa identificazione del firmatario: l'attestazione - riconducendo la sottoscrizione al rispettivo autore anche per quel che concerne il tempo ed il luogo in cui viene apposta la firma - comprova l'esistenza di un fatto in realtà inesistente, vulnerando la funzione autenticativa e certificativa propria dell'atto e del pubblico ufficiale che ha provveduto all'autentica (notaio o funzionario pubblico), ledendo il bene giuridico della pubblica fede e dell'affidamento dei terzi. Quanto al piano dell'offensività penale e della consumazione del reato, pur in presenza di un atto falso nell'autentica di firma ritrovato nell'abitazione privata di un'impiegata del comune di Rio Maggiore e, dunque, non (ancora) inserito nella pratica amministrativa cui ineriva ed in funzione della quale era stato formato, tutte le indicazioni giurisprudenziali 16 già richiamate conducono a ritenere in astratto perfezionato il reato, a prescindere dall'uso che di tale atto falso si sia fatto o si abbia intenzione di fare. Ed infatti, se è configurabile il reato anche rispetto alle cosiddette "autocertificazioni" (dichiarazioni sostitutive, cioè, redatte sotto la propria, personale responsabilità), in vista della funzione attestatrice di rafforzamento probatorio dell'atto, che promana proprio dalla falsa autentica che la firma apposta in calce sia stata vergata in determinate circostanze di tempo e di luogo ed alla presenza del pubblico ufficiale che ha apposto l'autentica, allora l'atto recante la falsa autentica è idoneo a configurare la fattispecie consumata del reato di cui all'art. 479 cod. pen. non appena esce dalla sfera individuale del pubblico ufficiale infedele che lo ha formato, essendone imponderabile l'uso per i più diversi scopi certificativi (mentre la scrittura privata è ideologicamente falsa quando esce dalla sfera di disponibilità dell'agente per la prima volta attraverso l'uso che se ne faccia: cfr. Sez. 5, n. 5338 del 15/10/2014, Spitaletta, Rv. 263030; nonché Sez. 5, n. 29469 del 7/5/2018, Fabbrocino, Rv. 273331). 4.3. I ricorsi evidenziano, invece, carenze rilevanti nella motivazione della sentenza impugnata, dal punto di vista dell'analisi della prova dell'elemento soggettivo del reato, come denunciato nel secondo motivo di censura proposto dalle ricorrenti nei rispettivi atti di impugnazione. In proposito, in linea generale, il Collegio rammenta che, ai fini della configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 12547 del 8/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505; Sez. 5, n. 35548 del 21/5/2013, Ferraiuolo, Rv. 257040); tale dolo va ricalibrato, ovviamente, nella prova, per i concorrenti nel reato che non siano gli autori materiali della falsificazione. La sentenza d'appello, per desumere la prova del concorso delle imputate nel reato - dal punto di vista oggettivo e soggettivo e così come circoscritto alla falsità dell'autentica di firma sottostante alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà -, ha fatto leva in modo generico e poco approfondito sulle condotte commesse antecedentemente all'inserimento, nella sequenza fattuale di creazione dell'atto, dell'azione del pubblico ufficiale autenticatore, condotte costituite dalla costante interlocuzione di tutte le imputate in merito alla dichiarazione falsa da formare ed alle sue modalità di inserimento retrodatato nel fascicolo, provate da email e intercettazioni. Tali dati di fatto, tuttavia, fermano la loro valenza di prova ad uno stadio precedente a quello del concorso nella falsa autenticazione e sarebbero stati determinanti e decisivi soltanto se il falso avesse avuto ad oggetto i contenuti autocertificativi del documento, circostanza, invece, espressamente esclusa dal provvedimento impugnato. 17 Certamente le intercettazioni e le email richiamate, come anche le dichiarazioni rese da alcune delle stesse imputate, aprono squarci utili e rilevanti alla valenza della prova logica sul possibile concorso delle ricorrenti nel reato, più circoscritto, ritenuto sussistente dalle sentenze di merito, conferendo senso definito all'ideazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto di asservimento, che assume valore in vista della falsa retrodatazione dell'atto. Tuttavia, tale valenza non può essere ritenuta decisiva, soprattutto perché è innegabile la cesura ricostruttiva tra gli elementi di fatto che provano consapevolezza e volontà delle imputate nel contribuire a predisporre la dichiarazione che avrebbe dovuto provare l'assolvimento da parte dei NA di tutte le formalità procedurali funzionali al rilascio della concessione edilizia in ampliamento e la condotta di concorso nella falsificazione dell'autentica di firma, realizzata dalla funzionaria Trufello e dal segretario comunale di Rio maggiore. La Corte d'Appello avrebbe dovuto, pertanto, concentrarsi sulla quota di condotta ritenuta configurante, per ciascuna delle ricorrenti, il delitto di concorso in falso ideologico in autentica di firma ed in relazione ad essa costruire il contributo causale, anche solo morale, ovviamente, alla realizzazione del reato, individuando i caratteri della prova del necessario elemento soggettivo doloso. Solo in una tale cornice ricostruttiva si sarebbe, poi, potuta inserire la prova logica della funzionalizzazione della falsa autentica alla realizzazione degli scopi del gruppo di persone ruotante intorno ai NA ed alla loro pratica edilizia. 5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata avuto riguardo al punto della prova dell'elemento soggettivo doloso della responsabilità concorsuale di ciascuna delle ricorrenti nella condotta di falsa autenticazione della firma di HE NA sottostante alla sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per come meglio descritta nel capo d'imputazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova, che dovrà riesaminare le prove in atti per definire i contributi morali o materiali nel reato di ciascuna di loro e la consapevolezza del proprio agire per la falsificazione, alla luce delle indicazioni fornite dal Collegio sui contenuti del dolo generico del delitto previsto dall'art.479 cod. pen. Resta inteso che, nel giudizio di rinvio, il giudice d'appello potrà far uso, eventualmente, dei propri poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. al fine di ampliare la propria piattaforma cognitiva. Rimangono assorbiti, infine, i motivi che, non attinenti alla configurabilità astratta del reato di falso ideologico per come accertato nel caso di specie, bensì alla diversa qualificazione giuridica della condotta - si tratta del quarto e del quinto motivo dei ricorsi di SI e IT, relativi all'applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 114 e 117 18 cod. pen. - impongono la preliminare, essenziale risoluzione della questione relativa alla possibilità di ritenere o meno sussistente il concorso nel reato da parte delle ricorrenti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN MAIS, IT RA e SI IM e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso di EC TE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso di EC ed il rigetto per tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori degli imputati: l'avv. Dini, che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv. Sommovigo, che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36232 Anno 2022 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di La Spezia del 9.10.2017, che ha assolto AL AN, RA IT, IM SI e TE EC dai reati loro ascritti ai sensi dell'art. 483 cod. pen., perché il fatto non sussiste, e li ha condannati, per il residuo delitto di concorso in falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. a ciascuno ascritto (aggravato dalla falsificazione che, in parte, riguardava atti facenti fede fino a querela di falso, in relazione alla data ed al procedimento di autentica della firma del privato apposta in calce agli atti stessi), alla pena di: - un anno di reclusione in relazione al capo 1, EC;
- un anno e sei mesi di reclusione, in relazione al capo 2, AN e SI;
- tre mesi di reclusione, in relazione al capo 2, IT, a titolo di continuazione tra il delitto di cui alla presente pronuncia ed i reati oggetto della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di La Spezia n. 202 del 23.3.2011, irrevocabile, revocando all'imputata il beneficio della sospensione condizionale con tale sentenza. 1.1. Gli imputati sono coinvolti in una più ampia vicenda criminosa che, secondo quanto accertato nel corso del processo, li ha visti protagonisti insieme ad altri soggetti, giudicati separatamente, di una sistematica "gestione di comodo" delle pratiche amministrative del comune di Riomaggiore e dell'Ente Parco Cinque Terre nell'anno 2010, nelle loro qualità di responsabili dell'Ente Parco o pubblici funzionari comunali (tra questi, il Presidente dell'Ente Parco, AN NA) ovvero di proprietari di terreni ubicati nel Parco, in vista del conseguimento di interessi privati. Dalla sentenza di primo grado si evince che le indagini avevano portato ad accertare la tenuta dei registri di protocollo dei suddetti due enti locali in modo tale da poter consentire di retrodatare qualsiasi atto, inserendo nel registro alcune annotazioni fittizie, redatte a matita ed inutili, al posto delle quali, se necessario, si sarebbe potuto inserire un qualsiasi altro atto in un momento successivo. Inoltre, in seguito ad una perquisizione effettuata il 28.9.2010 nell'ufficio della coimputata CE FF, impiegata dell'ufficio protocollo del comune di Riomaggiore, sono stati sequestrati 350 fogli firmati in bianco dal segretario comunale di Riomaggiore, MA IS AV - anch'ella poi imputata nel processo - con le sottoscrizioni, una per ogni foglio, apposte a varie altezze, in modo da poter adattare graficamente la sottoscrizione al contenuto dell'atto, che avrebbe dovuto essere compilato in epoca successiva. 2. Avverso la citata sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati AN, IT, SI e EC, con distinti atti di impugnazione. 2 3. MA RA AN, tramite il difensore, avv. Dini, deduce quattro diversi motivi di censura. 3.1. Il primo argomento che oppone la difesa alle conclusioni delle sentenze di merito rappresenta i vizi di violazione di legge e di motivazione contraddittoria, avuto riguardo alla configurabilità del reato di falso ideologico, aggravato dalla natura fidefacente, nei confronti della ricorrente, la quale è stata condannata per aver formato il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al capo 2, la cui firma - apposta da HE NA, figlio di AN NA - poi sarebbe stata autenticata dalla segretaria comunale, AV, falsamente retrodatandola ed in assenza del dichiarante. La tesi difensiva è che il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e cioè quel che il privato dichiara al pubblico ufficiale, ha natura di atto privato, poiché è solo l'autentica della firma da parte del pubblico ufficiale a costituire l'estrinsecazione del potere certificativo che la legge attribuisce al soggetto qualificato, mentre questi non attesta la veridicità di quanto dichiarato dal privato, tantomeno con valore facente fede fino a querela di falso. Il ricorrente, richiamando Sez. 5, n. 9777 del 6.7.1994, Ferrofino, Rv. 199853, evoca la valenza precettiva dell'art. 2700 cod. civ. al fine di stabilire che, in caso di atti fidefacenti, l'attestazione riguarda ciò che viene compiuto dinanzi al pubblico ufficiale in sua presenza, sicchè nel caso di specie, non può essere ipotizzata alcuna "validazione" del contenuto della dichiarazione. La sentenza impugnata, dunque, è errata, là dove configura - ripetendo l'errore del primo grado - il concorso nel reato da parte della ricorrente, autrice, come ammettono gli stessi giudici di merito, soltanto della condotta di falsificazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, dimenticando di centrare il suo contributo rispetto alla condotta rilevante della falsa autentica di firma da parte del segretario comunale e confondendo la valenza della data apposta dal dichiarante con quella dell'autentica (benchè nel caso di specie coincidano). La sentenza si è dimostrata, altresì, incapace di sciogliere la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale che, in una parte (a pag. 29), circoscrive l'oggetto del reato di falso alla solo_ apposizione della data e dell'autentica della firma da parte del segretario comunale dinanzi a sé, mentre, nel dispositivo, riferisce il falso all'intero documento descritto al capo 2, abbinando la fidefacenza. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente il reato di concorso in falso ideologico, non si può configurare l'aggravante del falso in atto pubblico fidefacente, poiché il contenuto della dichiarazione sostitutiva del privato ritenuta falsa è di mero impegno da parte sua all'asservimento del posto auto, di per sé estranea ai poteri certificativi del pubblico ufficiale che pone l'autentica. Il reato, riqualificato in falso non aggravato, sarebbe, pertanto, prescritto. 3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove del concorso nel reato commesso dalla segretaria 3 09 comunale AV ed ipotizzato a carico della ricorrente, contro la quale vi sono indizi soltanto di un suo contributo alla redazione dei contenuti della dichiarazione falsa al centro della contestazione di cui al capo 2, e non di una sua consapevolezza o ausilio all'autenticazione falsa della firma del dichiarante, apposta dalla coimputata AV solo successivamente alla redazione di detti contenuti e senza che quest'ultima abbia avuto mai contatti di alcun genere con la ricorrente. Secondo la difesa, non avrebbero rilievo per il concorso le condotte commesse antecedentemente all'inserimento, nella sequenza fattuale di creazione dell'atto, dell'azione del pubblico ufficiale autenticatore e costituite dalla costante interlocuzione sulla dichiarazione falsa e sulle sue modalità di inserimento retrodatato nel fascicolo, provate da email e intercettazioni tra i coimputati. Mancherebbe la prova, dunque, sia del contributo materiale che di quello morale al reato di falso commesso dalla coimputata AV nell'attestare falsamente l'autentica della firma del dichiarante NA;
sotto il secondo profilo non è stata esplorata la distinzione tra la mera conoscenza della condotta abusiva del pubblico ufficiale e l'adesione morale ad essa, dimenticandosi che non vi sono prove di un contatto tra la ricorrente e l'autrice reale della falsificazione. 3.3. La terza censura proposta attiene al vizio di violazione di legge avuto riguardo alla normativa extrapenale tenuta in conto per interpretare la legge penale, nonché al vizio di motivazione. Il ricorrente, citando la legge regionale ligure n. 16 del 2008, evidenzia l'art. 19, dal cui testo si evince la non necessità di alcuna dichiarazione relativa all'asservimento del parcheggio a pertinenza dell'abitazione, al fine di ottenere la concessione edilizia, poiché alcun contributo è previsto obbligatoriamente prima dell'ultimazione dei lavori e detto asservimento deve essere formalizzato entro la data, proprio, di ultimazione dei lavori. Venuta meno la necessità, cade anche il legame tra i complici ipotizzato dalle sentenze di merito. La difesa evidenzia, altresì, come, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, che ha modificato la legge n. 15 del 1968, non sussiste più l'obbligo di autenticare la firma posta in calce alle dichiarazioni sostitutive, sicchè l'eventuale falso commesso mediante autenticazione dovrà ritenersi inesistente poiché inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato della genuinità del documento ed a conseguire uno scopo antigiuridico (si cita Sez. 5, n. 13623 del 2001); inoltre, partendo da detto presupposto normativo, viene meno anche l'elemento psicologico del concorso di persone. 3.4. L'ultimo motivo di ricorso formulato dalla difesa della ricorrente eccepisce il vizio di violazione di legge e quello di motivazione con riferimento alla premessa della sentenza impugnata dedicata alla particolare gravità della vicenda complessiva in cui si inscrive la condotta dell'imputata, che tradisce un vizio di fondo preconcetto nella valutazione del reato e sottovaluta la circostanza che la dichiarazione sostitutiva al centro della 4 contestazione di falsità ideologica non è mai stata prodotta al comune di Riomaggiore, cui era potenzialmente destinata, sicché non avrebbe potuto recare alcun danno o pericolo. 4. I ricorsi congiunti di IM SI e RA IT, proposti dall'avv. Sommovigo, si compongono di cinque motivi. 4.1. Il primo argomento difensivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 479 cod. pen.: essendo il falso ideologico un reato di pericolo che tutela l'integrità della fede pubblica, è necessario che l'atto ideologicamente falso entri a far parte dello spettro conoscitivo della pubblica amministrazione e quindi nessun rilievo penale può assumere un atto che, pur formato, non venga mai presentato agli uffici competenti. Nel caso di specie, è stato accertato che l'atto falso, la cui formazione è contestata, al capo 2, alle ricorrenti, sia stato materialmente redatto dalla coimputata EL, altra impiegata del comune di Riomaggiore, sotto dettatura di AN NA, e poi portato successivamente alla segretaria comunale AV, il pubblico ufficiale autore della falsa autenticazione di firma;
da qui, riconsegnato, firmato, alla stessa EL che, su richiesta di NA, lo aveva conservato a casa sua, dove è stato ritrovato a seguito di perquisizione dalla polizia giudiziaria impegnata nelle indagini. Il documento, dunque, secondo la difesa non è stato mai prodotto alla pubblica amministrazione destinataria dell'atto e, quindi, non ha mai raggiunto la soglia di rilevanza penale individuata dalla giurisprudenza della Cassazione. La difesa fa notare, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non necessita oramai da tempo, per legge, di autenticazione della firma da parte del pubblico ufficiale, con la conseguenza che il falso eventualmente compiuto mediante autenticazione deve essere ritenuto inidoneo a mettere in pericolo o vulnerare l'interesse tutelato della genuinità del documento e inidoneo a conseguire uno scopo antigiuridico, nonché irrilevante al fine del significato dell'atto e del suo valore probatorio: in altre parole, si tratta di un falso inutile, avente ad oggetto un atto che fin dall'inizio è privo di efficacia dannosa o pericolosa ai fini della tutela probatoria ed è dunque sottratto all'ambito della punibilità. Il ricorso si richiama alla sentenza della Quinta Sezione n. 13623 del 8 febbraio 2001. 4.2. Il secondo motivo dedotto dalla difesa denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 479 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Si rileva che la Corte d'Appello ha frainteso l'oggetto del reato di falso, abbinandolo all'intero contenuto del documento dichiarativo sostitutivo dell'atto di notorietà, mentre invece l'oggetto del falso, anche secondo la contestazione, è esclusivamente l'attestazione di autentica della firma del documento apposta dal pubblico ufficiale, in relazione alla quale la difesa fa notare come non vi sia prova del concorso delle ricorrenti. 5 Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il ricorso fa notare che, affinché sussista il concorso dell'extraneus in un reato proprio di falso ideologico, è necessario provare l'incidenza dell'opera dell'istigatore sul determinismo psicologico dell'autore materiale anche solo rinsaldando il proposito criminoso di quest'ultimo, sicché dell'attività di falsificazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, con qualsiasi contributo materiale oppure istigando il pubblico ufficiale rafforzandone il proposito criminoso. Nel caso di specie, manca, invece, qualsiasi interferenza delle ricorrenti nel procedimento di formazione della volontà criminosa del pubblico ufficiale e, prim'ancora, manca qualsiasi contatto tra le coimputate. Particolarmente, la difesa contesta il significato probatorio del rapporto delle ricorrenti con NA, che è stato ritenuto parte del contributo concorsuale al reato, in qualche modo prodromico all'attestazione falsa apposta dal segretario comunale di Riomaggiore, mentre, invece, fu soltanto il coimputato NA a decidere di rivolgersi in autonomia e direttamente al segretario comunale, affinché provvedesse ad autenticare la firma e la data, apponendo la data fasulla nella propria abitazione, giorni dopo. Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non aveva alcuna incidenza sulla pratica amministrativa. 4.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 479 e 476, comma secondo, del codice penale, ritenendo inconfigurabile ed insussistente l'aggravante della fidefacenza, nel caso di specie. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo la difesa, non necessita di autenticazione da parte del pubblico ufficiale, con la conseguenza che la falsa autenticazione deve essere ritenuta inidonea a vulnerare l'interesse alla genuinità del documento;
inoltre, se l'atto manca di qualsiasi valore probatorio, a maggior ragione non può avere alcun valore di fede privilegiata, sicchè non sussiste l'aggravante contestata. 4.4. Il quarto motivo di censura eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata configurazione, in favore delle ricorrenti, dell'attenuante dell'articolo 114 cod. pen. del contributo concorsuale di minima importanza. Le due ricorrenti, secondo la ricostruzione delle stesse sentenze di merito, si sono limitate a non impedire il reato, pur avendo espresso (soprattutto RA IT, come emerge dalle prove dibattimentali) il proprio disaccordo a NA sulla sua scelta di trovare una soluzione al suo problema che implicasse la redazione dell'atto poi contestato come falso. 4.5. Il quinto ed ultimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 117 cod. pen. La tesi difensiva è che, in mancanza di prova del concorso nel reato proprio da parte delle ricorrenti, a loro carico, al più, avrebbe potuto configurarsi un reato diverso e meno grave, qual è il falso ideologico commesso dal privato. 6 5. Ha proposto ricorso anche TE EC, tramite il difensore, deducendo un unico, complesso motivo, con cui evidenzia vizio di motivazione omessa e manifestamente illogica e contraddittoria, rispetto alla piattaforma probatoria ed alle conclusioni alle quali è giunta la sentenza impugnata. La censura, in particolare, lamenta il travisamento delle prove risultanti dal verbale dell'udienza del 26 settembre 2017 tenuta dinanzi al tribunale di La Spezia. Il ricorrente evoca la testimonianza del coimputato ZA e ne riporta le parole verbalizzate in udienza in più passaggi, sostenendo che da tale testimonianza si debba desumere la sua estraneità al reato, in quanto emerge da tali dichiarazioni che l'atto contestato come falso gli è stato fatto firmare da ZA senza egli fosse consapevole del contenuto falso. Si pone in risalto, inoltre, come tra le prove non vi siano intercettazioni che coinvolgono EC nei più ampi affari criminali che hanno fatto capo al coimputato NA, sicchè manca qualsiasi prova dell'elemento soggettivo del reato. 6. Il difensore della ricorrente AN, che ha chiesto discussione orale (così come il difensore di IT e SI: la discussione è stata ammessa), ha depositato anche memorie (datate 28 giugno 2022) con le quali sintetizza e segnala nuovamente le più importanti questioni dedotte con il ricorso, partendo dal presupposto essenziale che il cambio di prospettiva determinato dagli esiti del dibattimento sin dal primo grado - e cioè, il fatto che sia emerso che il reato oggetto d'imputazione non sia costituito da un falso materiale (riempimento ex post di un foglio bianco sul quale il pubblico ufficiale avrebbe preventivamente apposto la firma per autentica della sottoscrizione del dichiarante) bensì, assai diversamente, da un falso ideologico (autentica da parte del pubblico ufficiale della sottoscrizione del dichiarante in assenza del medesimo) - avrebbe dovuto imporre una nuova ed attenta valutazione delle condotte di ciascun imputato, allo scopo di verificarne la reale efficienza causale rispetto al reato proprio del pubblico ufficiale. E' evidente, infatti, che la notevole differenza strutturale fra i due tipi di falso non è affatto indifferente sul piano del contributo che ciascun imputato deve aver fornito affinchè la sua condotta comporti una responsabilità penale concorsuale, materiale o morale che sia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TE EC è inammissibile. 7 1.1. Occorre premettere una sintesi ricostruttiva - per come emerge dalle sentenze di merito - di quella parte della più complessa vicenda criminale al centro del processo e relativa specificamente al ricorrente. EC - imputato del capo 1 insieme al predetto Presidente dell'Ente Parco Cinque Terre, AN NA, alla segretaria comunale di Riomaggiore, MA Ausilia AV, e ad altri funzionari comunali - è stato coinvolto nel processo come concorrente nel reato di falso ideologico dell'atto unilaterale d'obbligo, avente ad oggetto la conservazione dello stato paesaggistico e della destinazione del terreno coltivato a vigneto antistante un ricovero per attrezzi in località soggetta a vincoli qualificati inderogabili, di cui egli era proprietario, ricovero che - secondo la sentenza di primo grado - illegalmente classificato come immobile ad uso residenziale da AN NA, il quale viene individuato, oltre che quale Presidente dell'Ente Parco Cinque Terre, anche come deus ex machina del comune di Riomaggiore - avrebbe dovuto essere ristrutturato e trasformato in un villino residenziale, destinato alla cessione a NA TT, noto politico italiano, promissario acquirente, al fine di acquisire credito presso costui. In vista di tale atto di vendita e, soprattutto, della ristrutturazione (che non avrebbe potuto essere effettuata con abbattimento e ricostruzione, in ragione dei vincoli esistenti in zona Parco, se l'immobile non fosse stato indebitamente mutato nella classificazione urbanistica), era necessario che figurasse la falsa autenticazione della data e della firma in cui EC risultava avesse sottoscritto il predetto atto unilaterale d'obbligo (il 31.1.2009 - come falsamente attestato da AV -, mentre in realtà, come accertato, esso è stato effettivamente firmato e autenticato in retrodatazione il 14.9.2010), in quanto le autorizzazioni ed i lavori dovevano figurare come successivi a detto atto di impegno. Il Presidente dell'Ente e altri funzionari pubblici sono stati ritenuti ideatori del meccanismo volto ad ingraziarsi il ministro TT, il quale, peraltro, è risultato ignaro di tutto (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). TE EC, invece, ha svolto il ruolo di prestanome, stipulando il preliminare di vendita, per il valore di 40.000 euro, del capanno per gli attrezzi e gestendo a suo nome, quale proprietario sino al definitivo di vendita, le pratiche edilizie per la ristrutturazione. L'immobile, successivamente alla ristrutturazione, lievitava nel valore sino a circa 250.000 euro. La falsificazione dell'atto unilaterale d'obbligo è stata accertata grazie ad una serie di elementi di prova e, tra questi, alcune intercettazioni, di seguito sintetizzate: - quella del 9.9.2010 ha visto come interlocutori il Presidente NA ed altri coimputati, tra i quali IO ZA, direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, e CE Truffella;
in tale conversazione, si parla della necessità di retrodatare l'atto alla data del 31.1.2009 e tale retrodatazione è risultata effettivamente riscontrata poiché, nella perquisizione del 14.9.2010, la polizia giudiziaria acquisiva la pratica relativa al fabbricato 8 in ristrutturazione e poteva constatare che agli atti vi era soltanto, in quel momento, una bozza non sottoscritta, sebbene avente numero di repertorio, dell'atto unilaterale d'obbligo; - nelle intercettazioni successive alla perquisizione, invece, si assiste in diretta agli accordi tra i complici (in particolare anche tra i coimputati NA e IT), finalizzati a far comparire, nella pratica originale relativa alla ristrutturazione dell'immobile, l'atto unilaterale d'obbligo retrodatato e debitamente sottoscritto da TE EC, con la necessità di recarsi immediatamente da quest'ultimo per fargli firmare il documento. Tale circostanza è stata poi confermata in dibattimento da IO ZA, che, nell'esame, ha riferito che il giorno 14.9.2010, dopo la perquisizione, si era recato di fretta e di sera a casa di EC per fargli firmare l'atto unilaterale d'obbligo. L'atto, infine, al momento della acquisizione documentale svolta dalla polizia giudiziaria il giorno 11.11.2010, è "comparso" nel fascicolo relativo alle opere di ristrutturazione del fabbricato di EC, "retrodatato" falsamente al 31.1.2009. La sentenza di primo grado dà conto, altresì, ampiamente, delle ragioni difensive volte, sin dal giudizio dinanzi al Tribunale, ad escludere qualsiasi consapevolezza di TE EC circa l'illiceità dell'intera operazione e la falsità dell'atto da lui sottoscritto, quanto alla data di apposizione della firma;
la motivazione di detto provvedimento, superando le obiezioni dell'imputato con riferimento alle prove già esaminate e - a riprova della sua consapevolezza e colpevolezza - facendo notare (oltre alla palese evidenza della falsità di ciò che si era sottoscritto, in relazione, appunto alla data della sottoscrizione e alla presenza di un pubblico ufficiale che la autenticasse) come egli abbia preteso altri 5.000 euro (non ottenuti), a lavori di ristrutturazione iniziati, richiedendoli non già al futuro acquirente, per avvicinarsi al valore reale che avrebbe acquisito il bene, ma al direttore dei lavori ed ai funzionari del comune di Riomaggiore. 2. Tanto ricostruito, il ricorrente oppone alla completa, logica ed ampia ricostruzione emersa dalla doppia pronuncia conforme dei giudici di primo e secondo grado, una propria, alternativa versione di quanto avvenuto, lamentando il travisamento delle prove dichiarative utilizzate contro di lui e l'assenza di elementi determinanti nei suoi confronti che provengano dalle intercettazioni. Ebbene, come noto, in presenza di una doppia pronuncia conforme, il vizio di travisamento della prova si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti;
i fini della sua ammissibile deduzione, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117). Nel caso di specie, i due profili di illegittimità succitati vengono apoditticamente evocati dal ricorso, senza alcuna individuazione specifica del lamentato travisamento né, 9 ageò ovviamente, della prospettazione relativa alla sua eventuale decisività, limitandosi il ricorrente soltanto ad enunciarlo in modo assertivo, proponendo brani delle dichiarazioni del teste ZA, senza metterne in dubbio la credibilità, nè deducendo vizi di inutilizzabilità, ed affermando soltanto il loro diverso significato, interpretato in senso più favorevole al ricorrente. La censura, in particolare, lamenta il travisamento delle prove risultanti dal verbale dell'udienza del 26 settembre 2017 tenuta dinanzi al Tribunale di La Spezia, dalle quali emergerebbe che l'atto contestato come falso gli è stato sottoposto per la firma da ZA senza che egli fosse consapevole del contenuto falso. E tuttavia, come si è già premesso, il vizio di travisamento della prova intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende siano state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Il ricorrente, invece, ha proposto, anche solo dal punto di vista formale, una serie di brani parziali delle dichiarazioni rese in dibattimento da ZA, piegandone il senso nel significato che meglio porterebbe ad escludere la sua responsabilità, invero con poca aderenza al testo letterale di esse, chiaramente leggibile nella prospettiva accusatoria, della quale si è già ampiamente dato atto al par. 1.2., e dimenticando di confrontarsi con le numerose, ulteriori frazioni probatorie, messe in fila dalla motivazione del provvedimento impugnato: l'evidente scarsa credibilità della sua inconsapevolezza circa il contenuto falso dell'atto che ha sottoscritto in piena notte a casa sua e non dinanzi al pubblico ufficiale e nella data che risultava dal documento;
senza contare le stranissime circostanze della firma in sé, per come sottopostagli da ZA, e che evidentemente conducono a confortare l'ipotesi accusatoria di una piena partecipazione di TE EC all'organizzazione ed alla realizzazione della violazione edilizia, in quanto proprietario dell'immobile al centro dell'operazione illecita. Chiudono il quadro logico d'accusa le intercettazioni, le indagini documentali e, soprattutto, l'evidenza di un particolare, acutamente sottolineato dalla sentenza di secondo grado: il tornaconto economico di ulteriori 5.000 euro, preteso dal ricorrente nei confronti non già della sua controparte contrattuale, per avvicinarsi al valore reale che avrebbe acquisito il bene dopo il buon esito della speculazione edilizia, bensì del direttore dei lavori e dei funzionari del comune di Riomaggiore, complici dell'operazione illecita, che ha visto nel ricorrente l'inevitabile co-protagonista del reato. 10 amb. 2.1. Il motivo di censura, pertanto, oltre a non avere i caratteri che la deduzione di travisamento probatorio imporrebbe al fine del buon esito delle istanze difensive, mostra anche chiaramente di voler riscrivere la storia processuale delle prove, finalizzandola a dar credito alla personale prospettazione del ricorrente, proponendo, in sostanza, un giudizio che coinvolge la ricostruzione alternativa dei fatti, in sede di legittimità, con ciò incorrendo in un ulteriore profilo di inammissibilità. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In conclusione, è proprio questo il nucleo centrale delle istanze difensive: rileggere le prove in senso più favorevole al ricorrente, proponendo una loro diversa valenza senza addurre reali ragioni di illogicità della motivazione del provvedimento impugnato cui ci si oppone in modo apodittico e nei cui confronti si formulano dissensi diffusamente aspecifici, concentrati soltanto su uno dei dati di prova (le dichiarazioni del teste ZA), dunque, inevitabilmente, inammissibili. 3. I ricorsi delle altre tre coimputate devono essere accolti, limitatamente alle ragioni difensive che deducono l'insufficiente prova del dolo del reato di concorso in falso ideologico, una volta delineati i confini della condotta, secondo quanto accertato dalle stesse sentenze di merito. 3.1. Anche per le imputate IT, SI e AN è necessario premettere una sintesi di quanto accertato dalle sentenze di merito. Le imputate sono state condannate in relazione al capo 2 della contestazione, avente ad oggetto il delitto di falso ideologico di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, retrodatata falsamente al 6.11.2007, mentre essa era stata compilata e sottoscritta solo in data prossima al 15.7.2010, a firma di EL DI NA, figlio dell'allora Presidente dell'Ente Parco delle Cinque Terre: in tale dichiarazione questi attestava falsamente di disporre di un box auto presso l'autoparcheggio Rioparc, precedentemente al completamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del padre, coimputato, e di impegnarsi ad asservire detto posto auto a tale immobile, allo scopo di evitare a quest'ultimo il pagamento della somma di 7.000 euro a titolo di monetizzazione del parcheggio per il nuovo volume realizzato in assenza di un atto di asservimento. 11 Ed infatti, sempre nell'ambito delle indagini condotte "a tappeto" sulla gestione del comune di Riomaggiore, la polizia giudiziaria aveva sequestrato, in data 12.7.2010, gli atti relativi ad alcune pratiche edilizie riguardanti familiari di NA. La pratica relativa all'imputazione aveva ad oggetto l'ampliamento dell'abitazione del coimputato NA, con realizzazione di un sottotetto abitabile, che era andato a costituire una nuova unità abitativa, in aggiunta alle due preesistenti. Ebbene, il problema amministrativo - "risolto" con la falsificazione della data della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente la dichiarazione di asservimento - riguardava la mancanza, appunto, in detta pratica edilizia, di un atto di asservimento di un parcheggio auto alla nuova unità abitativa, ovvero, in difetto, la sua monetizzazione per una somma di circa 7.000 euro, da versare all'ente comunale. Le imputate - RA IT, nella sua qualità di funzionaria addetta all'ufficio tecnico comunale;
IM SI, quale consulente dell'Ente Parco e componente della Commissione edilizia del comune di Riomaggiore;
MA RA AN in qualità di consulente anch'ella dell'Ente Parco - sono accusate di aver concorso alla formazione del falso atto di asservimento da repertoriare retroattivamente, procurandosi anche una marca da bollo retrodatata al 3.11.2007, al fine di rendere più credibile la datazione dell'atto e la legittimità della pratica;
la firma è stata autenticata e falsamente retrodatata dalla Segretaria comunale. La dichiarazione sostitutiva, datata 6.11.2007, era stata, in realtà, formata intorno al 15.7.2010 e completata da una falsa autenticazione da parte del segretario comunale di Riomaggiore, MA Ausilia AV. Le modalità di redazione ed apposizione della falsa autentica costituiscono un nucleo controverso della ricostruzione probatoria, che effettivamente la Corte d'Appello non chiarisce debitamente e che, dalla sentenza di primo grado, emerge in modo parzialmente differente da quanto riportato nell'imputazione: la funzionaria comunale FF ha dichiarato di aver direttamente compilato la falsa dichiarazione e di averla portata ad autenticare presso l'abitazione privata della segretaria comunale, riportando poi il documento nella sua abitazione, prima della perquisizione cui era stata sottoposta. Le prove raccolte sono composte dalle dichiarazioni di testimoni ed anche confessorie di alcuni coimputati, nonché da intercettazioni e sequestri. In particolare, la sentenza di primo grado cita le dichiarazioni rese da RA IT e IM SI in sede di interrogatorio - ed acquisite ex art. 513, comma primo, cod. proc. pen. - dalle quali si comprende che, vista la rappresentazione da parte loro della necessità procedimentale dell'atto di asservimento, al fine della regolarità della pratica edilizia, NA temesse di poter avere ripercussioni giudiziarie dalla mancanza dell'atto di asservimento o dal mancato assolvimento dell'onere di monetizzazione del parcheggio medesimo (in caso di mancanza dell'atto di asservimento), soprattutto in ragione delle indagini in corso oramai da tempo sulla gestione comunale di Riomaggiore: la via d'uscita che i coimputati progettarono per togliere d'impaccio NA fu quella di creare un atto 12 di asservimento postumo, retrodatandolo (al 6.11.2007), oltre che apponendovi una marca da bollo di epoca antecedente alla data indicata nell'atto (del 3.11.2007). La sentenza di primo grado (ed in parte, sinteticamente, quella d'appello) dà atto di come SI, IT e MA IS AN, avvocata, consulente dell'Ente Parco, abbiano valutato la necessità, per gli interessi di NA, della falsa dichiarazione di asservimento ed abbiano ideato il suo contenuto, poi informaticamente redatto dalla coimputata FF e portato alla firma della segretaria comunale (secondo la versione di CE FF, sarebbe stata lei stessa a redigere il documento, non utilizzando uno dei fogli in bianco già autenticati). Inoltre, si elencano in sentenza i contenuti inequivoci di alcune intercettazioni effettuate all'interno dell'ufficio di NA a luglio del 2010 - nelle quali chiaramente si comprende il coinvolgimento di tutti i coimputati nell'ideazione dell'atto falso e nel reperimento della marca da bollo da apporvi per simulare ancor meglio la retrodatazione - e di alcune email trovate in possesso di un'altra funzionaria comunale (Roberta EC), dalle quali si evince che le coimputate AN, IT e SI hanno avuto una riunione relativa proprio a come risolvere il problema della pratica di NA, descrivendone le modalità e anche l'apposizione della marca da bollo retrodatata sull'atto di asservimento falsamente indicante una data antecedente a quella dell'autorizzazione edilizia. Il Tribunale, infine, ha superato l'obiezione difensiva relativa all'innocuità o all'inutilità del falso, proprio facendo leva sull'opinabilità della necessaria presenza dell'atto di asservimento per la regolarità della pratica edilizia. Vi è la necessità di chiarire, infine, all'esito della sintesi proposta, un elemento essenziale del processo: la condanna delle imputate è stata pronunciata, secondo quanto esplicitamente viene indicato dalla sentenza d'appello impugnata (precisamente, alle pagine 4 e 5), in relazione al concorso nella falsa attestazione della data di formazione della dichiarazione e del procedimento di autenticazione da parte del pubblico ufficiale, mentre si è ritenuto "irrilevante il carattere ed il contenuto dell'atto", mero impegno del privato, sottolineando come il reato si inserisca nella struttura tipologica dell'art. 476, comma secondo, cod. pen. proprio per l'intervento del pubblico ufficiale che ha conferito fede privilegiata alla data presente sul documento. I giudici di secondo grado hanno ancora specificato che il giudizio, esteso dal dispositivo della sentenza del Tribunale, al contenuto falso dell'atto non aveva significato rispetto all'oggetto del reato, che, per tale ragione, era esattamente corrispondente all'imputazione. Respingendo le obiezioni difensive proposte in sede di appello, la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di reato ascritta alle ricorrenti fosse solo quella di concorso nella falsa autentica della sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale, in una data diversa da quella apposta sul documento medesimo. 13 Proprio per questo si è valutata positivamente la configurabilità del delitto aggravato ai sensi degli artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen.; si sono respinte le obiezioni difensive circa l'effettiva consumazione delittuosa e, prima ancora, la mancanza di offensività penale, segnalando come il reato si sia perfezionato nel momento in cui il documento è uscito dalla sfera del pubblico ufficiale che lo ha autenticato ed è entrato nella disponibilità del terzo estraneo, mentre non ha alcun rilievo che l'atto non sia stato materialmente prodotto nell'ambito della pratica edilizia cui era destinato. Quanto al piano della riferibilità psicologica del reato alle ricorrenti, che - come si è anticipato e meglio si dirà di seguito - rappresenta il punto debole dell'edificio logico- ricostruttivo delle sentenze di merito, la Corte d'Appello ha sostenuto che la prova della riferibilità psicologica della falsa autentica di firma anche alle ricorrenti promana anzitutto dalla necessità di tale autentica, da loro evidenziata agli altri complici, e da alcune circostanze di fatto e di contorno, tra le quali si citano la partecipazione attiva ed innegabile (perché emersa dalle intercettazioni) alla fase prodromica all'autentica della firma, e cioè nell'elaborazione e redazione della falsa dichiarazione di impegno all'asservimento da parte dell'autore della dichiarazione, nonché la stessa conoscenza del pubblico ufficiale che avrebbe dovuto procedere all'illecita autenticazione. 4. E' possibile, dunque, a questo punto, venire all'esame specifico dei motivi di ricorso proposti dalle ricorrenti e procedere al loro esame congiunto, trattandosi di crinali di critica, che, in molta parte, si sovrappongono. 4.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso di MA IS AN, così come la prima parte del secondo motivo del ricorso delle altre due coimputate, sono inammissibili. La tesi delle ricorrenti è che la sentenza di primo grado abbia ritenuto sussistente il reato di concorso in falso ideologico aggravato, in relazione alla condotta di falsificazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, come si legge dal dispositivo, e non centrando il suo contributo rispetto alla condotta rilevante della falsa autentica di firma da parte del segretario comunale;
la sentenza d'appello, dal canto suo, non avrebbe sciolto il dubbio relativo al contenuto della condanna. Le difese pongono osservazioni manifestamente infondate e generiche, rispetto all'evidente motivazione della sentenza d'appello, che ha, invece, risposto alle obiezioni sollevate ed ha escluso che la loro condanna sia stata pronunciata per il falso ideologico aggravato con oggetto il contenuto della dichiarazione sostitutiva relativa all'impegno per l'asservimento del box auto da destinare all'immobile in ristrutturazione, individuando, invece, il fulcro della rilevanza penale dell'agire delle ricorrenti nell'aver partecipato alla falsificazione da parte del pubblico ufficiale-segretario comunale dell'autentica della firma del dichiarante, apposta sulla dichiarazione sostitutiva. 14 Sebbene, dunque, si colgano alcune aporie argomentative e iati logici nella sequenza "imputazione-accertamenti probatori-condanna" da parte dei giudici di merito, tuttavia, l'inequivoca presa di posizione della Corte d'Appello sulla circoscrivibilità dell'imputazione soltanto al segmento di condotta limitato alla falsa attestazione relativa alla data della sottoscrizione ed al procedimento di identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale sgombra il campo dalle obiezioni difensive, sia in punto di fatto che quanto alla configurabilità giuridica del reato, per come prospettate dal ricorso. Per quanto si è già sintetizzato al par. 3.1., la Corte territoriale ha pacificamente escluso che la condanna delle ricorrenti sia avvenuta in relazione alla falsificazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, sicchè non rilevano neppure le obiezioni relative alla configurabilità del reato di falso ideologico con riguardo alla dichiarazione di asservimento ed alla sua non necessità ai fini della regolarità della pratica edilizia, secondo la legislazione regionale ligure in materia: il falso ideologico per cui è stata emessa condanna - si ribadisce - non riguarda la validazione del contenuto della dichiarazione dinanzi al pubblico ufficiale, ma semplicemente ciò che viene compiuto dinanzi al pubblico ufficiale in sua presenza, vale a dire l'apposizione della firma e la sua autentica, in coerenza con il dettato dell'art. 2700 cod. civ. 4.2. Circoscritto il perimetro della condotta penalmente rilevante individuato dalle sentenze di condanna, che si combinano tra loro nel senso già chiarito, cadono, perché infondate, le obiezioni difensive relative alla possibilità di configurare il delitto di falso ideologico in relazione ad un atto che non sia entrato (ancora) a far parte di un procedimento amministrativo, contenute, in particolare, nel primo motivo di censura del ricorso congiunto di SI e IT e, in via ancor più preliminare, quelle relative alla configurabilità del reato in caso di autentica della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non più necessaria in seguito all'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 1968, stabilita dall'art. 77 del d.lgs. n. 445 del 2000. Viene in gioco, infatti, non già la falsità dei contenuti dichiarativi dell'atto stesso, funzionali all'istruttoria amministrativa per la pratica di concessione edilizia in ampliamento, bensì la falsità dell'apposizione della firma e della sua autentica nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal pubblico ufficiale, a cominciare dalla stessa presenza del dichiarante e firmatario dinanzi a detto pubblico ufficiale. In proposito, deve essere anzitutto chiarito che, in tema di falsità documentali, è condivisa linea interpretativa ritenere che l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 1968, attuata dall'art. 77 del d.lgs. n. 445 del 2000, a seguito della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporti l'inutilità del falso compiuto mediante l'autenticazione, la quale, ancorché non più richiesta, può potenziare l'efficacia 15 probatoria di cui l'atto sia dotato (Sez. 5, n. 6204 del 30/11/2010, dep. 2011, Colla, Rv. 249260; Sez. 5, n. 44899 del 13/9/2017, Kamel, Rv. 271620) Ed infatti, in caso di autenticazione della firma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il falso non può definirsi "inutile" o "innocuo", attesa la peculiare valenza probatoria dell'atto così formato, anche ed eventualmente a fini diversi da quello per il quale il documento è stato predisposto, poichè il falso è irrilevante quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria dell'atto, e non quando l'atto stesso può esplicare una qualche efficacia pure in assenza della falsificazione, in quanto la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza dell'interessato in una certa data od in un certo luogo (così Sez. 5, n. 6885 del 10/1/2002, Alasia, Rv. 222246; vedi anche Sez. 5, n. 45295 del 7/7/2005, Capuano, Rv. 232722, in tema di falsa autentica da parte del notaio). L'unico precedente massimato che risulta contrario all'opzione qui preferita (Sez. 5, n. 13623 del 8/2/2001, Stipa, Rv. 218393) è isolato e risalente, benchè sia stato citato nei ricorsi come perno logico di orientamento. Anche in materia di falsità commesse da notai o tramite loro induzione in errore si è più volte ribadito che integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma relativa a scrittura privata, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata. Ne consegue che risponde di questo reato, e non di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chi induce in errore il notaio sull'identità della persona risultante dall'autentica notarile (cfr. Sez. 5, n. 5239 del 18/6/2013, Adduci, Rv. 254976; Sez. 5, n. 55873 del 7/11/2018, Grusovin, Rv. 274609; vedi anche Sez. 5, n. 22839 del 17/4/2019, De Domenico, Rv. 276632). Né possono esservi dubbi sulla fidefacenza dell'attestazione del pubblico ufficiale che prova l'avvenuta autentica della firma apposta in sua presenza, previa identificazione del firmatario: l'attestazione - riconducendo la sottoscrizione al rispettivo autore anche per quel che concerne il tempo ed il luogo in cui viene apposta la firma - comprova l'esistenza di un fatto in realtà inesistente, vulnerando la funzione autenticativa e certificativa propria dell'atto e del pubblico ufficiale che ha provveduto all'autentica (notaio o funzionario pubblico), ledendo il bene giuridico della pubblica fede e dell'affidamento dei terzi. Quanto al piano dell'offensività penale e della consumazione del reato, pur in presenza di un atto falso nell'autentica di firma ritrovato nell'abitazione privata di un'impiegata del comune di Rio Maggiore e, dunque, non (ancora) inserito nella pratica amministrativa cui ineriva ed in funzione della quale era stato formato, tutte le indicazioni giurisprudenziali 16 già richiamate conducono a ritenere in astratto perfezionato il reato, a prescindere dall'uso che di tale atto falso si sia fatto o si abbia intenzione di fare. Ed infatti, se è configurabile il reato anche rispetto alle cosiddette "autocertificazioni" (dichiarazioni sostitutive, cioè, redatte sotto la propria, personale responsabilità), in vista della funzione attestatrice di rafforzamento probatorio dell'atto, che promana proprio dalla falsa autentica che la firma apposta in calce sia stata vergata in determinate circostanze di tempo e di luogo ed alla presenza del pubblico ufficiale che ha apposto l'autentica, allora l'atto recante la falsa autentica è idoneo a configurare la fattispecie consumata del reato di cui all'art. 479 cod. pen. non appena esce dalla sfera individuale del pubblico ufficiale infedele che lo ha formato, essendone imponderabile l'uso per i più diversi scopi certificativi (mentre la scrittura privata è ideologicamente falsa quando esce dalla sfera di disponibilità dell'agente per la prima volta attraverso l'uso che se ne faccia: cfr. Sez. 5, n. 5338 del 15/10/2014, Spitaletta, Rv. 263030; nonché Sez. 5, n. 29469 del 7/5/2018, Fabbrocino, Rv. 273331). 4.3. I ricorsi evidenziano, invece, carenze rilevanti nella motivazione della sentenza impugnata, dal punto di vista dell'analisi della prova dell'elemento soggettivo del reato, come denunciato nel secondo motivo di censura proposto dalle ricorrenti nei rispettivi atti di impugnazione. In proposito, in linea generale, il Collegio rammenta che, ai fini della configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 12547 del 8/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505; Sez. 5, n. 35548 del 21/5/2013, Ferraiuolo, Rv. 257040); tale dolo va ricalibrato, ovviamente, nella prova, per i concorrenti nel reato che non siano gli autori materiali della falsificazione. La sentenza d'appello, per desumere la prova del concorso delle imputate nel reato - dal punto di vista oggettivo e soggettivo e così come circoscritto alla falsità dell'autentica di firma sottostante alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà -, ha fatto leva in modo generico e poco approfondito sulle condotte commesse antecedentemente all'inserimento, nella sequenza fattuale di creazione dell'atto, dell'azione del pubblico ufficiale autenticatore, condotte costituite dalla costante interlocuzione di tutte le imputate in merito alla dichiarazione falsa da formare ed alle sue modalità di inserimento retrodatato nel fascicolo, provate da email e intercettazioni. Tali dati di fatto, tuttavia, fermano la loro valenza di prova ad uno stadio precedente a quello del concorso nella falsa autenticazione e sarebbero stati determinanti e decisivi soltanto se il falso avesse avuto ad oggetto i contenuti autocertificativi del documento, circostanza, invece, espressamente esclusa dal provvedimento impugnato. 17 Certamente le intercettazioni e le email richiamate, come anche le dichiarazioni rese da alcune delle stesse imputate, aprono squarci utili e rilevanti alla valenza della prova logica sul possibile concorso delle ricorrenti nel reato, più circoscritto, ritenuto sussistente dalle sentenze di merito, conferendo senso definito all'ideazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto di asservimento, che assume valore in vista della falsa retrodatazione dell'atto. Tuttavia, tale valenza non può essere ritenuta decisiva, soprattutto perché è innegabile la cesura ricostruttiva tra gli elementi di fatto che provano consapevolezza e volontà delle imputate nel contribuire a predisporre la dichiarazione che avrebbe dovuto provare l'assolvimento da parte dei NA di tutte le formalità procedurali funzionali al rilascio della concessione edilizia in ampliamento e la condotta di concorso nella falsificazione dell'autentica di firma, realizzata dalla funzionaria Trufello e dal segretario comunale di Rio maggiore. La Corte d'Appello avrebbe dovuto, pertanto, concentrarsi sulla quota di condotta ritenuta configurante, per ciascuna delle ricorrenti, il delitto di concorso in falso ideologico in autentica di firma ed in relazione ad essa costruire il contributo causale, anche solo morale, ovviamente, alla realizzazione del reato, individuando i caratteri della prova del necessario elemento soggettivo doloso. Solo in una tale cornice ricostruttiva si sarebbe, poi, potuta inserire la prova logica della funzionalizzazione della falsa autentica alla realizzazione degli scopi del gruppo di persone ruotante intorno ai NA ed alla loro pratica edilizia. 5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata avuto riguardo al punto della prova dell'elemento soggettivo doloso della responsabilità concorsuale di ciascuna delle ricorrenti nella condotta di falsa autenticazione della firma di HE NA sottostante alla sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per come meglio descritta nel capo d'imputazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova, che dovrà riesaminare le prove in atti per definire i contributi morali o materiali nel reato di ciascuna di loro e la consapevolezza del proprio agire per la falsificazione, alla luce delle indicazioni fornite dal Collegio sui contenuti del dolo generico del delitto previsto dall'art.479 cod. pen. Resta inteso che, nel giudizio di rinvio, il giudice d'appello potrà far uso, eventualmente, dei propri poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. al fine di ampliare la propria piattaforma cognitiva. Rimangono assorbiti, infine, i motivi che, non attinenti alla configurabilità astratta del reato di falso ideologico per come accertato nel caso di specie, bensì alla diversa qualificazione giuridica della condotta - si tratta del quarto e del quinto motivo dei ricorsi di SI e IT, relativi all'applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 114 e 117 18 cod. pen. - impongono la preliminare, essenziale risoluzione della questione relativa alla possibilità di ritenere o meno sussistente il concorso nel reato da parte delle ricorrenti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN MAIS, IT RA e SI IM e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso di EC TE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2022.