Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 779/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]– Parte_1
frazione Lido degli Estensi (FE), V.le Renata di Francia n. 40, C.F. CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]– frazione Lido degli Parte_2
Estensi (FE), V.le Dante Alighieri n. 128, C.F. CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Comacchio (FE), Cavour n. 35, presso lo studio dell'Avv.
MARCO TOMASI ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti, con C.F._3
dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 marzo 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 16/09/2012 a Comacchio;
che dalla unione coniugale è nato , nato a [...] in data [...]; di essersi CP_1
separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Ferrara con il Decreto n.
CONDIZIONI:
1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento paritario settimanale (da domenica a domenica) presso padre e madre, con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza del piccolo presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno
o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo. In ogni caso, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane all'anno di vacanza con il minore, anche non consecutive, da concordare entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del ragazzo. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Considerato il collocamento prescelto, ovvero paritario, i genitori si obbligano a provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione di quanto previsto al prossimo punto.
4. I genitori sosterranno in misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: (i) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle attrezzature); (ii) campi scuola estivi;
(iii) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
(iv) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto;
spese mediche aventi carattere di urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail e/o sms), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail e/o sms) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
5. I genitori rimarranno obbligati a corrispondere le sopraccitate spese fintanto che il figlio non sarà economicamente sufficiente.
6. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito tra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo. Ciascuno dei coniugi, pertanto, provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
7. Entrambi i coniugi si impegnano, con la presente, a non pubblicare, né direttamente né indirettamente, su alcun social network o piattaforma digitale, fotografie, immagini, o contenuti che ritraggano il figlio minore, senza il previo consenso scritto dell'altro coniuge. Tale obbligo si estende a qualsiasi tipo di diffusione online, ivi comprese, ma non limitate a, pubblicazioni su Facebook, Instagram, Twitter, e altre piattaforme social o di CP_2
condivisione di contenuti. Le parti riconoscono che la privacy e il benessere del figlio sono di primaria importanza e si impegnano a rispettare tale obbligo al fine di preservare la sua riservatezza e protezione.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
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All'udienza in data 28 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 9 gennaio 2017, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 16/09/2012 a
Comacchio fra , nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto
[...]
è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 24 Atto n. 2012 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio Parte_1
cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri