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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3672 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa EL DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 02/12/2025 e vertente
TRA
nata nelle FILIPPINE in data 07/02/1989 (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FEZZI BARBARA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nato nelle FILIPPINE in data 07/12/1981 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 02.12.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor Parte_1 [...]
, in Macabebe – Pampanga (Filippine), in data 7 aprile 2009, non trascritto in Italia;
CP_1
2) affidare la figlia minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa e previsione che le decisioni di maggiore interesse per la minore (relative a istruzione, educazione, salute, emissione documenti validi per l'espatrio e pratiche burocratiche, residenza abituale) possano essere assunte in via esclusiva dalla madre;
3) quanto agli incontri tra padre e figlia: stabilire quanto ritenuto opportuno per il benessere psicofisico della minore;
4) stabilire - a titolo di contributo del padre al mantenimento della figlia - un contributo mensile omnicomprensivo a carico del signor , da versare mensilmente tramite bonifico bancario CP_1 alla signora entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Parte_1
Istat, nella misura che il Tribunale riterrà equa;
5) stabilire che l'Assegno Unico per la figlia venga percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
6) stabilire che la figlia sia fiscalmente a carico della madre nella misura del 100%.
***
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 adiva l'intestato Tribunale per sentire Parte_1 pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio nei confronti di con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio nelle Filippine in data 07.04.2009 e dalla quale unione era nata la figlia in Per_1 data 19.01.2010.
La ricorrente deduceva che, visto il venir meno del progetto di vita comune, in data 23.11.2017 il
Tribunale di Monza aveva omologato la separazione consensuale e che da quel momento la convivenza non si era più ricostituita, con irreversibile venir meno dell'affectio coniugalis.
Particolare elemento di doglianza dell'attrice era costituito dal fatto che il convenuto si era ormai da tempo reso sostanzialmente irreperibile, omettendo di contribuire al sostentamento morale e materiale della figlia e lasciando ricadere su di lei ogni incombenza in tal senso.
Per tale ragione, chiedeva disporsi a sé l'affido in via esclusiva c.d. rafforzata della figlia. Parte_1
All'udienza del 02.12.2025, il convenuto non compariva personalmente e né si costituiva, e il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica degli atti introduttivi, notifica avvenuta a mani del resistente, lo dichiarava contumace.
La ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo, precisando che la figlia aveva risentito negativamente dell'assenza del padre.
Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 23.11.2017.
La ricorrente ha poi esposto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Quanto all'affidamento della figlia minore è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto Per_1 come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che debba essere affidata in modo esclusivo c.d. rafforzato Per_1 alla madre, considerato il disinteresse totale e circostanziato dimostrato dal padre nei confronti della minore che giustifica la formulazione di un giudizio prognostico negativo circa l'inidoneità dello stesso all'esercizio della genitorialità; dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il resistente si è allontanato da tempo dalla casa coniugale e pare aver interrotto ogni frequentazione con la figlia minore, alla quale non ha neppure comunicato la nascita del fratello avvenuta nel 2022; il resistente, inoltre, non provvede al mantenimento della figlia da agosto 2024 e, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito.
Stante l'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative alla figlia e la necessità che siano assunte decisioni nell'interesse della minore al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni più importanti, deve essere rimessa alla madre la facoltà in via esclusiva di assumere le decisioni rispetto a in materia di salute, istruzione, residenza, educazione ed emissione di Per_1 documenti anche validi per l'espatrio.
Quanto al collocamento del minore, deve essere confermato l'attuale collocamento presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo.
III. Quanto agli incontri padre-figlia, il Collegio dispone che, qualora tornasse a rendersi Controparte_1 reperibile e mostrasse volontà e serietà rispetto a una ripresa dei contatti con vista anche l'età Per_1 della minore, questi potranno avvenire tramite liberi accordi tra il padre e la figlia.
IV. Quanto al mantenimento della minore, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale.
ha dichiarato di prestare attività lavorativa come colf presso due distinti datori di lavoro, Parte_1 in entrambi i casi con regolare contratto, con una retribuzione netta totale pari a circa 700,00 euro mensili;
inoltre, percepisce integralmente l'A.U. pari a 230,00 euro mensili.
Per l'anno di imposta 2024 ha esposto un reddito annuo lordo di 7.532,00 euro, leggermente superiore rispetto all'anno di imposta 2023 ove il reddito si attestava su una cifra di 6.915,00 euro (Cfr. doc. 6-7).
La ricorrente vive, unitamente alla figlia minore, in una casa comunale con un canone di locazione di
200,00 euro al mese.
Nulla è invece dato sapere sulle condizioni patrimoniali del convenuto, non essendosi costituito e non avendo la ricorrente nulla allegato a tal proposito, salvo avere dichiarato in udienza di essere a conoscenza di un suo probabile stato di disoccupazione, oltre alla circostanza di avere avuto un altro figlio nato nel
2022 da successiva relazione.
Il Collegio osserva che in sede di separazione consensuale le parti avevano determinato in euro 200,00 mensili la somma che il padre avrebbe dovuto corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia e che tale somma è stata regolarmente corrisposta dal padre sino ad agosto 2024.
Alla luce di quanto sopra il Collegio reputa congruo confermare rispetto al mantenimento ordinario la somma concordata tra le parti in seno alla separazione.
Oltre a ciò, deve ritenersi accoglibile la richiesta di determinare un assegno omnicomprensivo anche di spese straordinarie, considerato che l'assenza del padre e la mancanza di contatti con lo stesso renderebbe di fatto impossibile per la madre concordare in via preventiva le spese straordinarie da sostenere a favore di con evidente pregiudizio, principalmente, per la minore. Per_1
Alla luce delle circostanze, il Collegio reputa congruo determinare in euro 250,00 la somma che CP_1 dovrà versare a a titolo di assegno omnicomprensivo per il contributo al
[...] Parte_1 mantenimento della figlia.
Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva anche di spese straordinarie;
in particolare, la somma di euro 200,00, come sopra indicato, deve essere intesa quale contributo al mantenimento ordinario (e pertanto su tale cifra dovrà essere computata annualmente la rivalutazione ISTAT); l'ulteriore quota di euro 50,00 mensili deve essere intesa quale contributo forfettario alle spese straordinarie.
L'assegno, considerato nel suo insieme di euro 250,00, dovrà essere corrisposto per 12 mensilità all'anno e con decorrenza da maggio 2025 (data del deposito del ricorso), ed entro il giorno 10 di ogni mese. V. Rilevato che gli oneri per le cure e il sostentamento di incomberanno in via pressoché esclusiva Per_1 sulla madre, si dispone che l'A.U. erogato dall'INPS venga percepito direttamente e integralmente
[...]
. Pt_1
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 23/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 nelle Filippine in data 07.04.2009 (matrimonio non trascritto in Italia);
[...]
II. Affida la minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre stessa;
potrà assumere in via autonoma ed esclusiva tutte le decisioni Parte_1 inerenti le scelte scolastiche, sanitarie, ludiche, sportive educative relative alla figlia, nonché richiedere in via autonoma ed esclusiva l'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
III. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità di cui in parte motiva;
IV. Con decorrenza da maggio 2025, dispone che versi a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno omnicomprensivo per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, la somma mensile di euro 250,00 secondo le precisazioni e le modalità di cui in parte motiva;
V. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente;
CP_2 Parte_1
VI. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 4 dicembre 2012
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa EL DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 02/12/2025 e vertente
TRA
nata nelle FILIPPINE in data 07/02/1989 (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FEZZI BARBARA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nato nelle FILIPPINE in data 07/12/1981 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 02.12.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor Parte_1 [...]
, in Macabebe – Pampanga (Filippine), in data 7 aprile 2009, non trascritto in Italia;
CP_1
2) affidare la figlia minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa e previsione che le decisioni di maggiore interesse per la minore (relative a istruzione, educazione, salute, emissione documenti validi per l'espatrio e pratiche burocratiche, residenza abituale) possano essere assunte in via esclusiva dalla madre;
3) quanto agli incontri tra padre e figlia: stabilire quanto ritenuto opportuno per il benessere psicofisico della minore;
4) stabilire - a titolo di contributo del padre al mantenimento della figlia - un contributo mensile omnicomprensivo a carico del signor , da versare mensilmente tramite bonifico bancario CP_1 alla signora entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Parte_1
Istat, nella misura che il Tribunale riterrà equa;
5) stabilire che l'Assegno Unico per la figlia venga percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
6) stabilire che la figlia sia fiscalmente a carico della madre nella misura del 100%.
***
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 adiva l'intestato Tribunale per sentire Parte_1 pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio nei confronti di con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio nelle Filippine in data 07.04.2009 e dalla quale unione era nata la figlia in Per_1 data 19.01.2010.
La ricorrente deduceva che, visto il venir meno del progetto di vita comune, in data 23.11.2017 il
Tribunale di Monza aveva omologato la separazione consensuale e che da quel momento la convivenza non si era più ricostituita, con irreversibile venir meno dell'affectio coniugalis.
Particolare elemento di doglianza dell'attrice era costituito dal fatto che il convenuto si era ormai da tempo reso sostanzialmente irreperibile, omettendo di contribuire al sostentamento morale e materiale della figlia e lasciando ricadere su di lei ogni incombenza in tal senso.
Per tale ragione, chiedeva disporsi a sé l'affido in via esclusiva c.d. rafforzata della figlia. Parte_1
All'udienza del 02.12.2025, il convenuto non compariva personalmente e né si costituiva, e il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica degli atti introduttivi, notifica avvenuta a mani del resistente, lo dichiarava contumace.
La ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo, precisando che la figlia aveva risentito negativamente dell'assenza del padre.
Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 23.11.2017.
La ricorrente ha poi esposto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Quanto all'affidamento della figlia minore è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto Per_1 come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che debba essere affidata in modo esclusivo c.d. rafforzato Per_1 alla madre, considerato il disinteresse totale e circostanziato dimostrato dal padre nei confronti della minore che giustifica la formulazione di un giudizio prognostico negativo circa l'inidoneità dello stesso all'esercizio della genitorialità; dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il resistente si è allontanato da tempo dalla casa coniugale e pare aver interrotto ogni frequentazione con la figlia minore, alla quale non ha neppure comunicato la nascita del fratello avvenuta nel 2022; il resistente, inoltre, non provvede al mantenimento della figlia da agosto 2024 e, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito.
Stante l'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative alla figlia e la necessità che siano assunte decisioni nell'interesse della minore al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni più importanti, deve essere rimessa alla madre la facoltà in via esclusiva di assumere le decisioni rispetto a in materia di salute, istruzione, residenza, educazione ed emissione di Per_1 documenti anche validi per l'espatrio.
Quanto al collocamento del minore, deve essere confermato l'attuale collocamento presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo.
III. Quanto agli incontri padre-figlia, il Collegio dispone che, qualora tornasse a rendersi Controparte_1 reperibile e mostrasse volontà e serietà rispetto a una ripresa dei contatti con vista anche l'età Per_1 della minore, questi potranno avvenire tramite liberi accordi tra il padre e la figlia.
IV. Quanto al mantenimento della minore, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale.
ha dichiarato di prestare attività lavorativa come colf presso due distinti datori di lavoro, Parte_1 in entrambi i casi con regolare contratto, con una retribuzione netta totale pari a circa 700,00 euro mensili;
inoltre, percepisce integralmente l'A.U. pari a 230,00 euro mensili.
Per l'anno di imposta 2024 ha esposto un reddito annuo lordo di 7.532,00 euro, leggermente superiore rispetto all'anno di imposta 2023 ove il reddito si attestava su una cifra di 6.915,00 euro (Cfr. doc. 6-7).
La ricorrente vive, unitamente alla figlia minore, in una casa comunale con un canone di locazione di
200,00 euro al mese.
Nulla è invece dato sapere sulle condizioni patrimoniali del convenuto, non essendosi costituito e non avendo la ricorrente nulla allegato a tal proposito, salvo avere dichiarato in udienza di essere a conoscenza di un suo probabile stato di disoccupazione, oltre alla circostanza di avere avuto un altro figlio nato nel
2022 da successiva relazione.
Il Collegio osserva che in sede di separazione consensuale le parti avevano determinato in euro 200,00 mensili la somma che il padre avrebbe dovuto corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia e che tale somma è stata regolarmente corrisposta dal padre sino ad agosto 2024.
Alla luce di quanto sopra il Collegio reputa congruo confermare rispetto al mantenimento ordinario la somma concordata tra le parti in seno alla separazione.
Oltre a ciò, deve ritenersi accoglibile la richiesta di determinare un assegno omnicomprensivo anche di spese straordinarie, considerato che l'assenza del padre e la mancanza di contatti con lo stesso renderebbe di fatto impossibile per la madre concordare in via preventiva le spese straordinarie da sostenere a favore di con evidente pregiudizio, principalmente, per la minore. Per_1
Alla luce delle circostanze, il Collegio reputa congruo determinare in euro 250,00 la somma che CP_1 dovrà versare a a titolo di assegno omnicomprensivo per il contributo al
[...] Parte_1 mantenimento della figlia.
Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva anche di spese straordinarie;
in particolare, la somma di euro 200,00, come sopra indicato, deve essere intesa quale contributo al mantenimento ordinario (e pertanto su tale cifra dovrà essere computata annualmente la rivalutazione ISTAT); l'ulteriore quota di euro 50,00 mensili deve essere intesa quale contributo forfettario alle spese straordinarie.
L'assegno, considerato nel suo insieme di euro 250,00, dovrà essere corrisposto per 12 mensilità all'anno e con decorrenza da maggio 2025 (data del deposito del ricorso), ed entro il giorno 10 di ogni mese. V. Rilevato che gli oneri per le cure e il sostentamento di incomberanno in via pressoché esclusiva Per_1 sulla madre, si dispone che l'A.U. erogato dall'INPS venga percepito direttamente e integralmente
[...]
. Pt_1
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 23/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 nelle Filippine in data 07.04.2009 (matrimonio non trascritto in Italia);
[...]
II. Affida la minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre stessa;
potrà assumere in via autonoma ed esclusiva tutte le decisioni Parte_1 inerenti le scelte scolastiche, sanitarie, ludiche, sportive educative relative alla figlia, nonché richiedere in via autonoma ed esclusiva l'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
III. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità di cui in parte motiva;
IV. Con decorrenza da maggio 2025, dispone che versi a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno omnicomprensivo per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, la somma mensile di euro 250,00 secondo le precisazioni e le modalità di cui in parte motiva;
V. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente;
CP_2 Parte_1
VI. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 4 dicembre 2012
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE ON