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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 190/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA ZI Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella PIantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 190/ 2025 vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. ARCANGELI JACOPO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 00193 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA ed elettivamente CP_1
domiciliato in VIA CESARE BECCARIA N 29 00126 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 8767 del 12.9.24
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso ex art.414 c.p.c. , depositato l'8.3.24 , , , Parte_1 Parte_5 Parte_3 [...]
n. q. di eredi di esponevano che la loro dante causa aveva ottenuto Parte_4 Persona_1
l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decreto di omologa del 19.10.23 e che, nonostante avessero il 3.11.23 inviato la documentazione necessaria pe la liquidazione e chiesto il pagamento dei ratei maturati, l' aveva omesso di procedere CP_1 all'erogazione del trattamento nel successivo termine di 120 giorni . Alla data del deposito del ricorso e nonostante l'invio della documentazione, la prestazione non era stata erogata.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per aver proceduto al pagamento il 20.6.24
Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'Ente al pagamento di euro
600 a titolo di spese di lite per la sola fase introduttiva e di studio della causa
L'appellante lamenta il difetto e l'illogicità della motivazione sulla liquidazione delle spese in misura inferiore al minimo ex d.m.n.55/14 e chiede la liquidazione per euro 1.037,00 sulla base del valore della causa ( nello scaglione da 5200 euro a 26.000 euro ma con applicazione delle previgenti tabelle di liquidazione delle spese di lite ), tenuto conto del riconoscimento dell'incremento per la redazione di atti con modalità telematiche.
CP_ L' resiste al gravame chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo corretta la decisione del giudice sulla liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo d'appello è fondato.
Il tribunale ha statuito sulle spese di lite violando il minimo tariffario previsto dal d.m.n.55/14 e ha disconosciuto la fase della decisione nella liquidazione delle spese La circostanza che non vi siano questioni giuridiche sottese alla controversia è irrilevante per la parte, che non ha avuto soddisfacimento del proprio diritto
La quantificazione delle spese di primo grado effettuata da parte appellante non è corretta come reiteratamente statuito dalla Corte di Cassazione, (da ultimo Cass. 21861/2024 e 11102/2024 in continuità con quanto affermato in Cass. n. 10438/2023). L'atto di appello pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, che adesso dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate;
questi, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%. L'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.m. n. 37 del
2018, non consente la riduzione inferiore al di sotto dei minimi;
sul punto, a conforto della tesi della inderogabilità, si era, in precedenza, anche pronunciato il Consiglio di Stato con parere n. 2703/2017 del 27 marzo 2017. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n.
9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma
6, della legge n. 247/2012. In particolare, è previsto che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva, infatti, che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava nel senso che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuzione di una somma meramente simbolica (si veda, tra le altre, Cass. n. 28325/2022). Tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. 55/2014, non può tuttavia replicarsi anche per le liquidazioni sottoposte al regime introdotto dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado - in relazione alla semplicità del caso e al valore della causa somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. n. 37/2018
Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni". (Cass.SSUU 10455/15, Cass.n.3083/17). Nello specifico è incontroverso che si applichi la fascia da 5.200,01 a 26.000,00 del d.m. sulle tariffe del 2014 ( e successive modifiche).
Gli onorari sono poi dovuti sulla base dell'art.4 del d.m. cit. (“Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”), con riduzione fino al 50% ai sensi della prima parte del comma 1, dovendosi considerare che il ricorso introduttivo della controversia
(prestazione assistenziale) rappresenta un'attività semplice e ripetitiva, riconducibile alle migliaia di controversie identiche proposte ogni anno nel solo Distretto di Corte di Appello di Roma, e la fattispecie concreta non ha richiesto nessuna particolare attività defensionale per come si evince dallo svolgimento del processo. Non sono poi dovute le voci per trattazione e discussione, che non risultano essere state effettuate Ne consegue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima, pari complessivamente a €
1.865,00 (per la fase di studio della controversia, € 465,00; per la fase introduttiva del giudizio, €
389,00; per la fase decisoria, euro 1.011,00), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria. A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55/2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il Collegio che le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023). Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno,
è stata fissata un'udienza a tali fini. E' invece dovuto il pagamento della fase decisionale perché pure qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per detta fase in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass. 5289/23 )
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, espressamente richiesta con riferimento al (solo) presente grado, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Invero il ricorrente rivendica il pagamento di detto emolumento rinviando alla disciplina preesistente alla novella contenuta nel decreto 147/2022, rivendicando l'applicazione del DM 8 marzo 2018 n. 37 art. 1 comma 1 lett. B che riconosce l'emolumento” di regola” nella misura del
26%.
L'erroneo richiamo a disciplina previgente non altera i termini della decisione perchè l'emolumento aggiuntivo richiesto nei limiti – anche - del tetto stabilito successivamente , tenuto conto delle modalità con cui l'atto è stato redatto , può effettivamente essere riconosciuto
È, infatti , rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima.
Tanto premesso devesi tuttavia rilevare che l'appellate ha quantificato la pretesa a titolo di spese legali nella misura di euro 1037,00 ( comprensiva dell'importo già liquidato a titolo di compenso pari ad euro 600,00 ), tenendo conto della spettanza per la fase decisoria di euro 437,50
Per tale ragione l'appello deve essere accolto nei limiti della richiesta svolta nelle conclusioni . Le spese del grado, parametrate al valore della causa d'appello, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
1)in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, liquida le spese processuali del primo grado in € 1037,00 ( in luogo della somma di euro
600,00) , oltre spese forfettarie al 15%, iva e CPA, ponendole a carico dell' , da distrarsi in CP_1
favore del procuratore antistatario;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 247,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
IA IA ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA ZI Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella PIantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 190/ 2025 vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. ARCANGELI JACOPO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 00193 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA ed elettivamente CP_1
domiciliato in VIA CESARE BECCARIA N 29 00126 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 8767 del 12.9.24
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso ex art.414 c.p.c. , depositato l'8.3.24 , , , Parte_1 Parte_5 Parte_3 [...]
n. q. di eredi di esponevano che la loro dante causa aveva ottenuto Parte_4 Persona_1
l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decreto di omologa del 19.10.23 e che, nonostante avessero il 3.11.23 inviato la documentazione necessaria pe la liquidazione e chiesto il pagamento dei ratei maturati, l' aveva omesso di procedere CP_1 all'erogazione del trattamento nel successivo termine di 120 giorni . Alla data del deposito del ricorso e nonostante l'invio della documentazione, la prestazione non era stata erogata.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per aver proceduto al pagamento il 20.6.24
Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'Ente al pagamento di euro
600 a titolo di spese di lite per la sola fase introduttiva e di studio della causa
L'appellante lamenta il difetto e l'illogicità della motivazione sulla liquidazione delle spese in misura inferiore al minimo ex d.m.n.55/14 e chiede la liquidazione per euro 1.037,00 sulla base del valore della causa ( nello scaglione da 5200 euro a 26.000 euro ma con applicazione delle previgenti tabelle di liquidazione delle spese di lite ), tenuto conto del riconoscimento dell'incremento per la redazione di atti con modalità telematiche.
CP_ L' resiste al gravame chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo corretta la decisione del giudice sulla liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo d'appello è fondato.
Il tribunale ha statuito sulle spese di lite violando il minimo tariffario previsto dal d.m.n.55/14 e ha disconosciuto la fase della decisione nella liquidazione delle spese La circostanza che non vi siano questioni giuridiche sottese alla controversia è irrilevante per la parte, che non ha avuto soddisfacimento del proprio diritto
La quantificazione delle spese di primo grado effettuata da parte appellante non è corretta come reiteratamente statuito dalla Corte di Cassazione, (da ultimo Cass. 21861/2024 e 11102/2024 in continuità con quanto affermato in Cass. n. 10438/2023). L'atto di appello pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, che adesso dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate;
questi, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%. L'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.m. n. 37 del
2018, non consente la riduzione inferiore al di sotto dei minimi;
sul punto, a conforto della tesi della inderogabilità, si era, in precedenza, anche pronunciato il Consiglio di Stato con parere n. 2703/2017 del 27 marzo 2017. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n.
9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma
6, della legge n. 247/2012. In particolare, è previsto che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva, infatti, che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava nel senso che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuzione di una somma meramente simbolica (si veda, tra le altre, Cass. n. 28325/2022). Tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. 55/2014, non può tuttavia replicarsi anche per le liquidazioni sottoposte al regime introdotto dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado - in relazione alla semplicità del caso e al valore della causa somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. n. 37/2018
Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni". (Cass.SSUU 10455/15, Cass.n.3083/17). Nello specifico è incontroverso che si applichi la fascia da 5.200,01 a 26.000,00 del d.m. sulle tariffe del 2014 ( e successive modifiche).
Gli onorari sono poi dovuti sulla base dell'art.4 del d.m. cit. (“Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”), con riduzione fino al 50% ai sensi della prima parte del comma 1, dovendosi considerare che il ricorso introduttivo della controversia
(prestazione assistenziale) rappresenta un'attività semplice e ripetitiva, riconducibile alle migliaia di controversie identiche proposte ogni anno nel solo Distretto di Corte di Appello di Roma, e la fattispecie concreta non ha richiesto nessuna particolare attività defensionale per come si evince dallo svolgimento del processo. Non sono poi dovute le voci per trattazione e discussione, che non risultano essere state effettuate Ne consegue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima, pari complessivamente a €
1.865,00 (per la fase di studio della controversia, € 465,00; per la fase introduttiva del giudizio, €
389,00; per la fase decisoria, euro 1.011,00), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria. A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55/2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il Collegio che le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023). Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno,
è stata fissata un'udienza a tali fini. E' invece dovuto il pagamento della fase decisionale perché pure qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per detta fase in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass. 5289/23 )
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, espressamente richiesta con riferimento al (solo) presente grado, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Invero il ricorrente rivendica il pagamento di detto emolumento rinviando alla disciplina preesistente alla novella contenuta nel decreto 147/2022, rivendicando l'applicazione del DM 8 marzo 2018 n. 37 art. 1 comma 1 lett. B che riconosce l'emolumento” di regola” nella misura del
26%.
L'erroneo richiamo a disciplina previgente non altera i termini della decisione perchè l'emolumento aggiuntivo richiesto nei limiti – anche - del tetto stabilito successivamente , tenuto conto delle modalità con cui l'atto è stato redatto , può effettivamente essere riconosciuto
È, infatti , rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima.
Tanto premesso devesi tuttavia rilevare che l'appellate ha quantificato la pretesa a titolo di spese legali nella misura di euro 1037,00 ( comprensiva dell'importo già liquidato a titolo di compenso pari ad euro 600,00 ), tenendo conto della spettanza per la fase decisoria di euro 437,50
Per tale ragione l'appello deve essere accolto nei limiti della richiesta svolta nelle conclusioni . Le spese del grado, parametrate al valore della causa d'appello, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
1)in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, liquida le spese processuali del primo grado in € 1037,00 ( in luogo della somma di euro
600,00) , oltre spese forfettarie al 15%, iva e CPA, ponendole a carico dell' , da distrarsi in CP_1
favore del procuratore antistatario;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 247,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
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