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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/11/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 802/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della Parte_1 P.IVA_1
procuratrice (c.f. ), quest'ultima rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Andrea Andreani;
appellante
CONTRO
(c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni addotte, in riforma della sentenza n. 303/2023, emessa dal Tribunale di Macerata in data
08.04.2023, comunicata e pubblicata in data 11.04.2023, mai notificata: in via preliminare,
dichiarare la carenza dilegittimazione passiva di in ordine alle domande Parte_1
restitutorie avversarie;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che alla cessionaria
1 è inopponibile la compensazione di somme dovute dalla cedente Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare la Controparte_3 Controparte_2
, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di Euro 474.203,43 oltre
[...]
interessi legali dal 24/9/2014 al saldo effettivo, originariamente ingiunto con decreto ingiuntivo
n.535/2019 del Tribunale di Macerata, anziché dell'importo liquidato nella sentenza di primo grado di Euro 361.741,22; in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle
superiori domande, accertare e dichiarare che la lettera di apertura di credito del 2005 aveva
previsto la pari reciprocità di tutti gli interessi, attivi e passivi, ed altresì validamente la commissione di massimo scoperto, e per l'effetto dichiarare valida ed applicabile l'ipotesi n.8 di
cui alla CTU depositata dal dott. nel giudizio di primo grado, contenendo in Persona_1
Euro 103.880,58 l'importo a credito del correntista per saldo finale del c/c n.13140.14, condannando la al pagamento dell'importo di Controparte_2
Euro 370.322,85 in favore di si opus, disporre la correzione specifica Parte_1
dell'errore materiale della sentenza sentenza n. 303/2023, emessa dal Tribunale di Macerata in data 08.04.2023, comunicata e pubblicata in data 11.04.2023, mai notificata, essendo stato
erroneamente indicata quale parte e non;
- in ogni CP_4 Parte_1
caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in Parte_1
merito alle passività ed a tutte le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da
condotte tenute dall'originaria titolare del credito , Controparte_3
derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione per i rapporti di
cui è causa, in alcun modo ascrivibili alla ma in via esclusiva alla cedente Parte_1
.Vinte e rifuse le spese, diritti e onorari di entrambi i gradi Controparte_3
di giudizio, ivi comprese le spese della fase monitoria”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalla parte costituita e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e le eccezioni riconvenzionali formulate dall'opponente (giungendo così alla revoca del decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto ed alla condanna della opponente ad una somma inferiore a rispetto a quella domandata con il ricorso monitorio) senza comprendere adeguatamente lo status giuridico del creditore cessionario, ossia una società veicolo che ha acquistato il credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione e che gode di un regime di segregazione patrimoniale, così come previsto dalla disciplina normativa delineata dalla legge n. 130 del 1999, tale da sottrarre il cessionario non solo alle pretesa restitutorie ex art. 2033 c.c. derivanti da addebiti illegittimi compiuti nel corso della relazione negoziale (pretese che, dunque, hanno quale referente soggettivo passivo il contrante cedente, ossia l'accipiens, quale che sia lo status del cessionario) ma anche all'operatività dell' eccezioni riconvenzionale di compensazione, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo, pur muovendo da considerazioni astrattamente corrette, è infondato.
La norma di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999 prevede quanto segue:
“dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a
tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione,
non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla
società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”.
Vi è, pertanto, che la segregazione patrimoniale non preclude l'operatività della compensazione, sia essa legale, giudiziale o volontaria, relativa a crediti vantati dal debitore ceduto e sorti in epoca
3 anteriore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rispetto ai quali, pertanto, non vi è alcuna deroga al principio generale dell'opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni spendibili nei confronti del cedente (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18454 del
05/07/2024).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare, da una parte, che la sentenza impugnata non reca alcuna condanna della cessionaria alla ripetizione dell'indebito oggettivo
(sicchè risultano non conferenti le doglianze incentrate sull'asserito accoglimento della domanda riconvenzionale), dall'altra, che l'eccezione di compensazione, essa sì accolta, riguarda crediti
(vantati dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente) sorti in epoca anteriore alla dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Invero, come di seguito più compiutamente osservato, il credito restitutorio opposto in compensazione da origina dagli addebiti in conto corrente Controparte_2
sprovvisti di adeguato sostegno causale poiché imposti da clausola nulle.
Anche qualora si volesse sostenere che la società correntista abbia eseguito i pagamenti derivanti dagli addebiti illegittimi sempre con rimesse ripristinatorie, vi è il diritto alla restituzione, ossia il credito da indebito oggettivo, sarebbe sorto in data 8.7.2014, ossia al momento della chiusura del conto corrente, e, dunque, in epoca anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
avvenuta in data 23.12.2017.
Non sussistono, pertanto, le ragioni ostative all'accoglimento dell'eccezione di compensazione lamentate dalla difesa appellante.
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle clausole del contratto di apertura di credito del 13.12.2005 relative alla debenza degli interessi anatocistici, nonostante l'avvenuta stipulazione in epoca successiva all'adozione della delibera del CICR del 9.2.2000, e della commissione di massimo scoperto.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che la norma di cui all'art. 120 T.U.B., nella lettera vigente al momento dell'instaurazione della relazione negoziale, consentiva in via astratta l'anatocismo a condizione che fosse osservata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, demandando altresì al C.I.C.R. la disciplina delle modalità e dei criteri per la
4 produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
La norma di cui all'art. 6 della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 prevede che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulla scrittura privata del 13.12.2005, per il cui tramite fu concluso il contratto di apertura di credito ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa appellante, non vi è alcuna clausola relativa alla capitalizzazione infrannuale e simmetrica (anche) degli interessi creditori e, del pari, tale clausola
(che, peraltro, onde sottrarsi ad ogni profilo di nullità deve indicare compiutamente il TAN e il
TAE ed è necessario che vi sia uno spread tra i due tassi, ricorrendo, diversamente, un'ipotesi di simmetria formale ed astratta) non è inserita nemmeno nella pregressa scrittura privata (priva di data) per il cui tramite fu stipulato il contratto di conto corrente n. 13140.14, ove fu regolata l'apertura di credito (entrambe le scritture private sono state prodotte nel giudizio a cognizione piena dalla difesa opponente in allegato alla relazione del consulente di parte).
In ordine al secondo profilo, occorre osservare che “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (così, Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 19825 del 20/06/2022)”.
Declinando tale principio al caso di specie, vi è che nella richiamata scrittura del 13.12.2005 si legge unicamente quanto segue: “commissione di massimo scoperto trimestrale 1,30 applicata
0,125” e, dunque, non vi è alcuna indicazione circa il valore sul quale deve essere calcolata la percentuale.
5 Sussiste, pertanto, il rilevato profilo di nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto.
III. L'infondatezza di entrambi i motivi conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
IV. La contumacia di parte appellata solleva dalla statuizione sulle spese del grado.
Il rigetto dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
V. Parte appellante ha formulato istanza di correzione materiale evidenziando che la sentenza impugnata compie errata indicazione del creditore opposto.
L'istanza è fondata e, dunque, occorre procedere alla correzione del refuso, così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002;
-dispone che ove nella sentenza impugnata vi è scritto si intenda, invece, Controparte_4
e manda la cancelleria per i consequenziali adempimenti. Parte_1
Ancona, 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 802/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della Parte_1 P.IVA_1
procuratrice (c.f. ), quest'ultima rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Andrea Andreani;
appellante
CONTRO
(c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni addotte, in riforma della sentenza n. 303/2023, emessa dal Tribunale di Macerata in data
08.04.2023, comunicata e pubblicata in data 11.04.2023, mai notificata: in via preliminare,
dichiarare la carenza dilegittimazione passiva di in ordine alle domande Parte_1
restitutorie avversarie;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che alla cessionaria
1 è inopponibile la compensazione di somme dovute dalla cedente Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare la Controparte_3 Controparte_2
, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di Euro 474.203,43 oltre
[...]
interessi legali dal 24/9/2014 al saldo effettivo, originariamente ingiunto con decreto ingiuntivo
n.535/2019 del Tribunale di Macerata, anziché dell'importo liquidato nella sentenza di primo grado di Euro 361.741,22; in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle
superiori domande, accertare e dichiarare che la lettera di apertura di credito del 2005 aveva
previsto la pari reciprocità di tutti gli interessi, attivi e passivi, ed altresì validamente la commissione di massimo scoperto, e per l'effetto dichiarare valida ed applicabile l'ipotesi n.8 di
cui alla CTU depositata dal dott. nel giudizio di primo grado, contenendo in Persona_1
Euro 103.880,58 l'importo a credito del correntista per saldo finale del c/c n.13140.14, condannando la al pagamento dell'importo di Controparte_2
Euro 370.322,85 in favore di si opus, disporre la correzione specifica Parte_1
dell'errore materiale della sentenza sentenza n. 303/2023, emessa dal Tribunale di Macerata in data 08.04.2023, comunicata e pubblicata in data 11.04.2023, mai notificata, essendo stato
erroneamente indicata quale parte e non;
- in ogni CP_4 Parte_1
caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in Parte_1
merito alle passività ed a tutte le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da
condotte tenute dall'originaria titolare del credito , Controparte_3
derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione per i rapporti di
cui è causa, in alcun modo ascrivibili alla ma in via esclusiva alla cedente Parte_1
.Vinte e rifuse le spese, diritti e onorari di entrambi i gradi Controparte_3
di giudizio, ivi comprese le spese della fase monitoria”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalla parte costituita e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e le eccezioni riconvenzionali formulate dall'opponente (giungendo così alla revoca del decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto ed alla condanna della opponente ad una somma inferiore a rispetto a quella domandata con il ricorso monitorio) senza comprendere adeguatamente lo status giuridico del creditore cessionario, ossia una società veicolo che ha acquistato il credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione e che gode di un regime di segregazione patrimoniale, così come previsto dalla disciplina normativa delineata dalla legge n. 130 del 1999, tale da sottrarre il cessionario non solo alle pretesa restitutorie ex art. 2033 c.c. derivanti da addebiti illegittimi compiuti nel corso della relazione negoziale (pretese che, dunque, hanno quale referente soggettivo passivo il contrante cedente, ossia l'accipiens, quale che sia lo status del cessionario) ma anche all'operatività dell' eccezioni riconvenzionale di compensazione, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo, pur muovendo da considerazioni astrattamente corrette, è infondato.
La norma di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999 prevede quanto segue:
“dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a
tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione,
non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla
società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”.
Vi è, pertanto, che la segregazione patrimoniale non preclude l'operatività della compensazione, sia essa legale, giudiziale o volontaria, relativa a crediti vantati dal debitore ceduto e sorti in epoca
3 anteriore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rispetto ai quali, pertanto, non vi è alcuna deroga al principio generale dell'opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni spendibili nei confronti del cedente (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18454 del
05/07/2024).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare, da una parte, che la sentenza impugnata non reca alcuna condanna della cessionaria alla ripetizione dell'indebito oggettivo
(sicchè risultano non conferenti le doglianze incentrate sull'asserito accoglimento della domanda riconvenzionale), dall'altra, che l'eccezione di compensazione, essa sì accolta, riguarda crediti
(vantati dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente) sorti in epoca anteriore alla dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Invero, come di seguito più compiutamente osservato, il credito restitutorio opposto in compensazione da origina dagli addebiti in conto corrente Controparte_2
sprovvisti di adeguato sostegno causale poiché imposti da clausola nulle.
Anche qualora si volesse sostenere che la società correntista abbia eseguito i pagamenti derivanti dagli addebiti illegittimi sempre con rimesse ripristinatorie, vi è il diritto alla restituzione, ossia il credito da indebito oggettivo, sarebbe sorto in data 8.7.2014, ossia al momento della chiusura del conto corrente, e, dunque, in epoca anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
avvenuta in data 23.12.2017.
Non sussistono, pertanto, le ragioni ostative all'accoglimento dell'eccezione di compensazione lamentate dalla difesa appellante.
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle clausole del contratto di apertura di credito del 13.12.2005 relative alla debenza degli interessi anatocistici, nonostante l'avvenuta stipulazione in epoca successiva all'adozione della delibera del CICR del 9.2.2000, e della commissione di massimo scoperto.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che la norma di cui all'art. 120 T.U.B., nella lettera vigente al momento dell'instaurazione della relazione negoziale, consentiva in via astratta l'anatocismo a condizione che fosse osservata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, demandando altresì al C.I.C.R. la disciplina delle modalità e dei criteri per la
4 produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
La norma di cui all'art. 6 della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 prevede che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulla scrittura privata del 13.12.2005, per il cui tramite fu concluso il contratto di apertura di credito ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa appellante, non vi è alcuna clausola relativa alla capitalizzazione infrannuale e simmetrica (anche) degli interessi creditori e, del pari, tale clausola
(che, peraltro, onde sottrarsi ad ogni profilo di nullità deve indicare compiutamente il TAN e il
TAE ed è necessario che vi sia uno spread tra i due tassi, ricorrendo, diversamente, un'ipotesi di simmetria formale ed astratta) non è inserita nemmeno nella pregressa scrittura privata (priva di data) per il cui tramite fu stipulato il contratto di conto corrente n. 13140.14, ove fu regolata l'apertura di credito (entrambe le scritture private sono state prodotte nel giudizio a cognizione piena dalla difesa opponente in allegato alla relazione del consulente di parte).
In ordine al secondo profilo, occorre osservare che “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (così, Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 19825 del 20/06/2022)”.
Declinando tale principio al caso di specie, vi è che nella richiamata scrittura del 13.12.2005 si legge unicamente quanto segue: “commissione di massimo scoperto trimestrale 1,30 applicata
0,125” e, dunque, non vi è alcuna indicazione circa il valore sul quale deve essere calcolata la percentuale.
5 Sussiste, pertanto, il rilevato profilo di nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto.
III. L'infondatezza di entrambi i motivi conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
IV. La contumacia di parte appellata solleva dalla statuizione sulle spese del grado.
Il rigetto dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
V. Parte appellante ha formulato istanza di correzione materiale evidenziando che la sentenza impugnata compie errata indicazione del creditore opposto.
L'istanza è fondata e, dunque, occorre procedere alla correzione del refuso, così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002;
-dispone che ove nella sentenza impugnata vi è scritto si intenda, invece, Controparte_4
e manda la cancelleria per i consequenziali adempimenti. Parte_1
Ancona, 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
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